Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALINA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
scritta del 15/4/2025 ha pronunciato laAlla udienza in trattazione seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 3809/2024 R.G. promossa da:
rapp. e dif. dagli avv.ti ANTONIO PANCALLO e CESARIO Parte 1
PANCALLO;
OPPONENTE
Contro L Controparte_1 rapp. e dif. dall'avv. ADELE DI
ROMA;
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/3/2024, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio "1. In via preliminare, sospendere, anche con
decreto, l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e della cartella di
pagamento e del ruolo, per le ragioni tutte espresse nella narrativa;
2. Nel merito, accertare e dichiarare che le obbligazioni di pagamento di cui alla cartella di pagamento e della successiva intimazione di pagamento di cui in premessa, si sono estinte per decorso del termine di prescrizione e, conseguentemente, annullare e/o revocare l'intimazione di pagamento con riferimento alla somma di €. €. 14.054,38; 3. Condannare 1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte 1
1 Controparte_2 in persona del legale rimborso forfettariorappresentante pro tempore, al pagamento delle spese,
distrazione.
Si costituiva 1 CP 1 convenuta domandando il rigetto delle avverse pretese.
Pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva in giudizio 1 CP_2, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la
documentazione in atti, la causa veniva decisa.
La domanda è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha spiegato l'odierna opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. notificata in data 14/02/2024 014/2024/90056175-55,
concernente il pagamento di somme dall Controparte_1 per € 14.054,38), il cui dovute а titolo di contributi CP 3
cartella versamento era stato intimato con di pagamento n. 014/2010/00040330776 notificata in data 14/09/2010. essenzialmente della regolarità dellaL'odierno opponente si duole
notificazione dell'intimazione di pagamento nonché della cartella suindicate, sostenendo che 1 CP 4 avrebbe dovuto notificare gli anzidetti atti sia al RE TA che all'odierno ricorrente (debitore dichiarato fallito con sentenza del 30.03.2009, in atti). Dunque, sempre secondo l'opponente, l'aver omesso la notifica nei confronti di uno solo
dei due soggetti (RE e debitore fallito) le rende, oggi, inopponibili al debitore tornato in bonis (per l'ipotesi in cui la stessa non sia stata
a lui notificata) e, comunque e in ogni caso, prive di qualsivoglia efficacia, per l'ipotesi di mancata notificazione anche al RE
TA (cfr. pag. 2 del ricorso).
Al riguardo, 1 CP 4 ha rappresentato che la cartella esattoriale n.
N. 01401000040330776, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, è
stata regolarmente notificata in data 14.09.2009 nonché ad ottobre 2010 al
OR LL (cfr. relata in atti), e che la chiusura del fallimento è avvenuta in data 21.10.2019, con ogni conseguenza in ordine all'interruzione della prescrizione in ragione della domanda, avanzata а
luglio 2010, di insinuazione allo stato passivo del fallimento.
Che in data 07.10.2022 è stata notificata all'odierno opponente l'intimazione di pagamento N.01420229011776621000; e che, successivamente,
l'intimazione di pagamento opposta in data 14.02.2024 stata notificata con il presente giudizio.
Dunque, nel caso in esame è pacifico, oltre che documentalmente provato,
notificato, 2010, la cartella di pagamento che 1 CP 4 abbia nel sottesa all'intimazione opposta in questa sede n. 01401000040330776
soltanto al RE TA e non anche al sig. Parte 1
quale titolare della ditta "TENUTA PEZZE LE ROSE" dichiarato fallito come
da sentenza del 2009.
Peraltro, come affermato dall CP 4 con memoria difensiva, la suddetta
cartella sarebbe stata notificata altresì nel 2009 e -anche questa-
Dunque, alla luce dell'anzidetta unicamente al RE TA.
si dirà in seguito risulterà del tutto circostanza per quanto produzione in atti della relativa relata di ininfluente la mancata notifica.
Sul Osservato dalla Suprema Corte "per un verso nonpunto, come comportando la dichiarazione di fallimento la cessazione dell'impresa ma solamente la perdita della legittimazione sostanziale e processuale del suo titolare, nella ilcui posizione subentra curatore del fallimento
- gli atti del procedimento tributario formatisi successivamente alla dichiarazione di fallimento debbono essere indirizzati, onde essere opponibili ad essa, alla impresa in quanto assoggettata alla procedura concorsuale (Corte di cassazione, Sezione V civile, 6 giugno 2014, n.
12789), ha tuttavia anche precisato che, per converso, in caso di estensione del fallimento delle società di persone e di conseguente fallimento ai soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 147
legge TA, l'atto impositivo, se inerente a crediti i cui
presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente ○ nel periodo di imposta in cui tale dichiarazione è
intervenuta, deve essere notificato non al solo RE ma anche al contribuente del quale è stato dichiarato il fallimento personale, posto che questi, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato al impugnarlo (Corte di cassazione, Sezione V civile, 18 marzo
2016, n. 5384)".
Sicché, alla luce di quanto innanzi, considerato che le poste oggetto della cartella di pagamento n. 01401000040330776 sottesa all'intimazione n.
attengono a contributi IVS OTD 014/2024/90056175-55 oggi impugnata all'anno 2009 (cfr. intimazione impugnata) e rilevato che la relativi cartella era stata notificata dall' CP 4 (già Controparte 5 suddetta unicamente al RE TA e non anche al debitore dichiarato fallito, deve ritenersi che la notifica della cartella a suo tempo eseguita solo al RE TA non possa svolgere effetto anche nei confronti del debitore fallito, odierno opponente.
In definitiva, per le ragioni innanzi esposte, l'opposizione deve essere accolta.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte resistente soccombente.
Alcuna statuizione in ordine alle spese va adottata nei confronti dell CP 2, attesa la posizione processuale di quest'ultimo nonché
l'assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità l'opposizione accoglie pagamento n. 01420249005617555000 nella parte in cui l'intimazione di richiama la cartella n. 01420100040330776000.
-condanna la parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle
spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 oltre oneri di legge, con
distrazione.
Bari, 15.04.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)