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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 849/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. r.g. 849/2022 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. CECILIA COLLINI Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. STEFANO PASTORELLI;
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
(cf: ) e (cf: CP_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO LORENZI;
C.F._3
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
a seguito della sentenza n. 4530/2022 pubblicata l'11.2.2022, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1609/2016 pubblicata il
7.10.2016.
CONCLUSIONI
In data 28.1.2025la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice:
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze
pagina 1 di 20 In osservanza del principio di diritto pronunciato dalla suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4530 del giorno 11 febbraio 2022 come riportato nell'atto di riassunzione in appello
1°) Respingere l'appello avanzato dai convenuti e e per CP_1 Controparte_2
l'effetto;
2°) Preso e dato atto che il concludente è comproprietario della porzione di terreno facente parte della particella 563 (già 121) del foglio 26 del Catasto Terreni del Comune di Roccastrada che va dal fabbricato ai sassi, dichiarare gli appellati tenuti a rimuovere le catene che hanno illegittimamente apposto onde inibire al concludente l'utilizzazione della porzione in oggetto, entro il termine che sarà assegnato;
3°) Condannare gli appellati a restituire al concludente tutte le somme dal medesimo corrisposte in dipendenza della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze n. 1609/2017;
4°) Condannare gli appellati al pagamento dei compensi per tutte le precedenti fasi del giudizio, ivi compresa quella di cassazione.”
Per la parte convenuta: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze: in via pregiudiziale: dichiarare estinto l'intero processo per mancata riassunzione del giudizio di appello nei confronti di una parte del giudizio;
in ogni caso e nel merito: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto impugnata, e confermando la propria sentenza n. 1609/2016 anche in punto spese, assolvere i signori e da tutte le domande contro di loro Controparte_2 CP_1 proposte con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Con la condanna degli appellati anche alla rifusione delle spese sostenute sia nel giudizio di cassazione, sia nella fase del presente giudizio di appello successiva al rinvio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. I gradi di merito pregressi
1.1 Primo grado
1.1.a e rispettivamente nudo proprietario e usufruttuario Parte_1 Controparte_3 di un'area nel Comune di Roccastrada facente parte della particella 121 del foglio di mappa 26 estesa circa 10/15 mq, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Grosseto,
[...]
e chiedendone la condanna a rimuovere alcune catene apposte sul CP_2 CP_1 terreno, che impedivano il loro accesso, facoltà che loro competeva in quanto comproprietarî.
In particolare, avevano dedotto d'essere titolari di quei diritti in forza della successione da rispettivamente madre del primo e moglie del secondo;
ella, a sua volta, Persona_1 li aveva ricevuti in eredità dal padre (deceduto il 31.7.1933), il quale, con Persona_2 pagina 2 di 20 testamento ricevuto dal Notaio il 13.3.1932, trascritto poi all'Ufficio Ipoteche di Persona_3
Grosseto il 24.2.1934 (Vol. 747, art. 380, reg. gen. 274), aveva suddiviso il proprio patrimonio immobiliare fra le tre figlie ed e il pronipote Per_1 CP_4 CP_5 Persona_4
aveva suddiviso il compendio di cui si discute, denominato , Persona_2 Per_5 formando altrettanti lotti, ma lasciando in comune, per reciproca utilità, un'area “che va dal fabbricato ai sassi” e che gli eredi ben conoscevano, anche per essere stati già apposti termini sul terreno.
Quella piccola zona – che era stata poi censita in catasto all'interno della particella 121 del foglio 29 - era stata usata indistintamente, in conformità col titolo, da tutti gli eredi del testatore e dai loro aventi causa, sin quando e nell'agosto 2001, Controparte_2 CP_1 sostenendo d'essere proprietari esclusivi, l'avevano interdetta all'uso comune mediante apposizione di catene, preannunziando l'intenzione di recintare l'area.
1.1.b e si costituirono per resistere. Controparte_2 CP_1
Avevano sostenuto che gli attori non vantavano alcun titolo valido, tale non potendo essere il testamento del 1932/1934.
Avevano, inoltre, eccepito d'essere proprietarî esclusivi, in forza del loro atto di acquisto: in particolare, la aveva ricevuto i 6/36 dell'intera area per successione da CP_2 [...]
ed ella e il avevano comprato i residui 30/36 dagli eredi di per Per_6 CP_1 Parte_2 contratto stipulato il 30.11.1991 per scrittura privata autenticata, ritualmente trascritta.
1.1.c Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 997/2009, accolse la domanda, ordinando
“la rimozione delle catene apposte sulla porzione di terreno che va dal fabbricato ai sassi, posto all'interno della particella 536 del foglio 9 del Comune Censuario di Roccastrada (GR), come individuato nella planimetria allegata alla CTU”.
A tal fine, il giudice aveva rilevato che il c.t.u. aveva potuto accertare che «[…] il terreno oggetto di causa, seppur non individuato come particella a sé stante, ricade nella particella
563 [n.d.r.: originata, assieme alla particella 564 dall'originaria 121] del foglio 29 […]» (sent., pag. 4).
I convenuti, con l'atto del 1991, non potevano avere acquistato dai venditori più di quanto essi avevano e quindi, in relazione all'area oggetto di lite, il solo diritto di comproprietà.
1.2 Il giudizio d'appello pagina 3 di 20 La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 1609/2016, accolse l'appello di
[...]
e al quale aveva resistito contumaci invece gli eredi di CP_2 CP_1 Parte_1
(che, a seguito di interruzione, erano stati citati in riassunzione dagli Controparte_3 appellanti mediante notifica ex art. 303 co. 2^ c.p.c.).
Il giudice d'appello reputò, infatti, che e avessero adeguatamente CP_2 CP_1 dimostrato la loro proprietà esclusiva dell'area contesa, producendo la denuncia di successione di (della quale era erede la ), a suo tempo proprietaria dei Persona_6 Per_7
6/36 dell'intera area;
e la scrittura privata autenticata del 30.11.1991, con la quale gli eredi di avevano trasferito alla e al restanti 30/36 del bene. Parte_2 CP_2 CP_1
Per contro, la Corte territoriale ritenne che non poteva essere opposto agli appellanti il testamento di originario dante causa di entrambi i contendenti, nel quale era Persona_2 stato previsto che la porzione del terreno oggetto di causa “che va dal fabbricato ai sassi” dovesse rimanere di proprietà comune tra tutti i suoi eredi, fra i quali c'era anche
[...]
dante causa di e Parte_2 CP_2 CP_1
2. Il giudizio di legittimità
2.1 ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi: Parte_1
2.1.a il primo ex art. 360 n. 5 c.p.c. (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su una circostanza decisiva, nonché l'erronea valutazione di un elemento di fatto), per essere stata giudicata sufficiente la prova della proprietà esclusiva offerta dai convenuti, senza neppure considerare che il testamento di comune dante causa di entrambe le Persona_2 parti, era opponibile a;
CP_1 CP_2
2.1.b il secondo ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 2665 c.c., per essere stata reputata invalida, per incertezza sul bene, la trascrizione del testamento del
[...]
senza considerare che la nota di trascrizione del 1934 forniva sufficienti elementi a Per_2 tal fine e rispettava la disciplina dell'epoca;
2.1.c il terzo ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 2650 c.c., per essere stata invece reputata valida, ai fini della prova della proprietà esclusiva del bene oggetto di causa in capo agli odierni controricorrenti, la scrittura privata autenticata del
30.11.1991, senza tener conto che i danti causa di e non potevano loro trasferire CP_1 CP_2 la piena proprietà dell'area contesa, essendo essi, a loro volta, aventi causa dal medesimo pagina 4 di 20 che l'aveva lasciata a comune. Persona_2
2.2 La S.C., nella resistenza dei controricorrenti e ha, con sentenza n. CP_2 CP_1
4530/2022 pubblicata l'11.2.2022, cassato la sentenza d'appello, con rinvio alla Corte
d'Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
2.2.a La Corte di Cassazione ha rilevato che con il testamento Persona_8 trascritto nel 1934, aveva lasciato l'odierna porzione di terreno contesa (oggi distinta dalla particella 121, poi divenuta 563) in comune tra i suoi eredi , d CP_4 CP_5 Per_1
Il bene non era mai stato individuato catastalmente, ma ciò non ostava alla possibilità di individuarlo in concreto, anche perché nel 1934, quando si era aperta la successione di
[...]
la trascrizione degli atti aventi ad oggetto beni immobili era regolata dalle norme Per_8 del codice civile del 1865, «[…] che non prevedevano la necessaria individuazione dei beni mediante le risultanze catastali, bensì con la sola indicazione del Comune nel cui territorio i cespiti si trovavano ad insistere e di almeno tre confini […]».
Inoltre, il catasto terreni era divenuto operativo soltanto in epoca successiva al 1934 e la nota di trascrizione del testamento «[…] faceva riferimento ai termini esistenti in loco, noti ai coeredi, e dunque identificava la zona rimasta in comune con modalità che, secondo le regole applicabili all'epoca, avrebbero dovuto essere considerate dal giudice di merito sufficienti ed idonee […]».
Pertanto, «[…] la nota di trascrizione non presentava alcuna incertezza circa
l'individuazione della porzione di terreno rimasta in comune tra le parti –poiché quest'ultima era individuata in coerenza con le norme in vigore al momento dell'apertura della successione del comune stipite […]». Persona_8
2.2.b Ne segue, continua la sentenza rescindente, la rilevanza nel caso di specie del seguente principio:
“In tema di trascrizione, al fine di stabilire se ed in quali limiti un determinato atto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, unico strumento funzionale, ex lege, alla conoscenza, per gli interessati, del contenuto, dell'oggetto e del destinatario dell'atto. Ciò posto, a mente dell'art. 2665 c.c., è da ritenersi causa di invalidità della nota de qua non ogni generica omissione od inesattezza, ma soltanto la erronea indicazione inducente incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui l'atto si riferisce” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21758 del 04/12/2012, Rv.
pagina 5 di 20 624441). Più in particolare, va considerato che “Per quanto dispone l'art. 2665 c.c., inesattezze ed omissioni della nota di trascrizione non determinano l'invalidità della trascrizione, eccetto che inducano incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui si riferisce l'atto trascritto, avendo in tal modo il legislatore inteso sostanzialmente dare ad esse rilievo invalidante soltanto quando determinino una inidoneità della nota all'individuazione dell'atto da trascriversi (cioè della notizia da pubblicizzare) nei suoi profili personali e oggettivi (questi ultimi sia inerenti l'oggetto materiale cui l'atto si riferisce, sia l'oggetto in senso giuridico, questo essendo il senso del riferimento al "rapporto giuridico"). Tanto la permanenza quanto il venir meno della idoneità debbono, tuttavia, risultare configurabili esclusivamente sulla base dell'apprezzamento della nota, mentre la norma dell'art. 2665 c.c. non consente di supplire ad omissioni ed inesattezze attraverso il ricorso ad elementi esterni alla nota di trascrizione, cioè desunti aliunde, atteso che ciò sarebbe in manifesta contraddizione con un sistema di pubblicità – notizia formale come il nostro, nel quale la nota, nel suo contenuto rappresentativo dell'atto cui si riferisce, è espressione di una iniziativa del dichiarante di partecipazione ai terzi della notizia dell'atto, della quale egli si assume la responsabilità e che come tale non si concreta in una dichiarazione, riguardo alla quale rilevi l'effettiva corrispondenza alla realtà di cui fornisce la rappresentazione (e meno che mai l'intento del dichiarante), bensì in una partecipazione della notizia con il contenuto con cui essa è indicata. Ne consegue che, allorquando la nota rechi una indicazione inesatta rispetto al tenore dell'atto da trascriversi ed essa, messa in relazione con il residuo contenuto della nota, non determini un'incertezza in ordine all'individuazione delle persone, del bene e del rapporto cui si riferisce l'atto, nel senso che dalla nota risulti comunque identificato sotto tutti questi aspetti un atto, non ha alcun rilievo invalidante della trascrizione la circostanza che sussista quella inesattezza, cioè che la rappresentazione complessiva dell'atto che dalla nota risulti non sia fedele rispetto all'atto stesso. In questi casi, infatti, si è in presenza di una inesattezza, che determina soltanto il riferirsi della trascrizione ad un atto di contenuto diverso da quello del quale si intendeva ottenere la trascrizione e ciò comporta solo che la trascrizione sarà riferibile da parte dei terzi estranei a detto atto e non a quello al quale il trascrivente intendeva riferirla, senza che, rispetto alla posizione del terzo, possa avere rilievo il fatto che, in effetti, l'atto al quale la nota e, quindi, la trascrizione si riferisce in conseguenza dell'inesattezza sia in realtà come tale insussistente, poiché nella logica del sistema della pubblicità immobiliare mediante
l'istituto della trascrizione ha rilievo solo che esso, come atto trascritto, non potrà essere
pagina 6 di 20 considerato pregiudizievole per il terzo, come invece avrebbe potuto essere l'atto in relazione al quale era stata richiesta effettivamente la trascrizione. Allo stesso modo ed a maggior ragione, allorché non vi sia discrepanza fra il tenore della nota e l'atto trascritto, ma sia quest'ultimo a recare un'inesattezza in relazione a quello che avrebbe dovuto essere il suo effettivo contenuto circa alcuno degli elementi che vengono poi indicati nella nota, di modo che la nota viene a ritrarre fedelmente quanto risulta dall'atto, non è in alcun modo possibile riferire la trascrizione all'atto identificato nei termini in cui lo sarebbe stato senza quell'inesattezza” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5002 del 08/03/2005, Rv. 581596).
2.2.c La cassazione della sentenza d'appello, che aveva omesso di tener conto di quei principî nella fattispecie come sopra ricostruita, ha determinato il presente rinvio, nel quale la
S.C. affida alla Corte d'Appello di «[…] rivalutare la sufficienza, o meno, della nota di trascrizione del testamento relitto dal […]», tenendo conto: Persona_8
2.2.c.i del suo solo contenuto, alla stregua delle norme del codice civile del 1865;
2.2.c.ii del fatto che «[…] ambedue le parti traggono la loro legittimazione dal testamento relitto dal : quest'ultimo, infatti, ha istituito coeredi Persona_8 Parte_3
madre di e , i cui eredi hanno
[...] Persona_9 Parte_1 Parte_4 sottoscritto, in veste di venditori, la scrittura del 30.11.1991, dalla quale gli odierni controricorrenti traggono il loro titolo. Con l'atto del 1991, dunque, i coeredi di Parte_4
non possono aver trasferito agli odierni controricorrenti un diritto più esteso di
[...] quello a loro pervenuto dalla successione del . […]». Persona_8
3. Il giudizio di rinvio
3.1 con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 convenuto dinanzi a questa Corte d'Appello e , CP_1 Controparte_2 riassumendo il giudizio.
A sostegno delle sue domande, che reiterano quelle in origine proposte, ha dedotto che il riesame demandato al giudice del rinvio, alla stregua dei principî fissati dalla pronuncia rescindente e del materiale di causa, induce ad affermare il suo diritto di comproprietà e a negare la proprietà esclusiva delle controparti, che devono dunque rimuovere le catene e permettere l'accesso.
Ha chiesto anche la ripetizione delle somme corrisposte in forza della sentenza d'appello. pagina 7 di 20 3.2 e si sono costituiti per resistere, CP_1 Controparte_2 rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
3.2.a In rito, hanno eccepito l'estinzione del giudizio, poiché l'attore non ha evocato gli eredi di che erano stati parte, pur se contumaci, in appello, così come Controparte_3 era stato attore in primo grado. Controparte_3
3.2.b Nel merito, hanno contestato l'avversa ricostruzione e sostenuto che, pur alla luce del percorso delineato dalla sentenza di legittimità, il diritto preteso dall'avversario non era riconoscibile.
Hanno, in via di subordine, eccepito l'usucapione della piena proprietà del bene ex CP_6 art. 1159 c.c., dal momento che tra la data del loro acquisto contrattuale (30.11.1991) e la data di notificazione dell'atto di citazione (23.5.2002) erano decorsi più di dieci anni.
3.3 La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. L'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dai convenuti è infondata, per più d'una ragione.
4.1 Sostengono i convenuti che, siccome gli eredi di furono parte Controparte_3
(appellata contumace) nel giudizio d'appello, la loro pretermissione in questo grado determinerebbe l'estinzione del giudizio.
Obietta l'attore che agì, assieme a dinanzi al Tribunale di Controparte_3 Parte_1
Grosseto, in quanto era all'epoca usufruttuario del bene poggetto di lite, essendone
[...] il nudo proprietario;
e che, alla sua morte, essendosi consolidata la piena proprietà di Pt_1
non v'è ragione per la quale gli eredi di debbano prendere parte Parte_1 Controparte_3
a questo processo.
Replicano i convenuti che «[…] la partecipazione necessaria al processo degli eredi di prescinde del tutto dalla loro posizione sostanziale rispetto al bene oggetto Controparte_3 di controversia. La giurisprudenza di legittimità ha da sempre e costantemente affermato
pagina 8 di 20 che, nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, indipendente pertanto dalla natura del rapporto controverso o dalla scindibilità o meno dello stesso (vedi, per tutte: Cass. Civ. Ord. n. 20447 del 15.1.2022; Cass.
Civ. Ord. n. 9346 del 22.3.2022) […]» (comparsa conclusionale, pag. 3).
Controreplica l'attore ribadendo la sua posizione e aggiungendo che Controparte_3 non ha lasciato eredi, né altri beni diversi dall'usufrutto dell'immobile oggetto di causa.
4.2 Osserva il collegio che:
4.2.a La conseguenza dell'asserito vizio non sarebbe l'estinzione, ma l'obbligo di impartire un ordine di integrazione del contraddittorio ex artt. 102 e 331 c.p.c., essendo sufficiente, ai fini della tempestiva proposizione del giudizio di rinvio, che l'atto di citazione sia notificato ad almeno uno dei contraddittori;
potendo intervenire l'estinzione solo nel diverso caso in cui l'ordine non venga eseguito (cfr, fra tante, Cass. sez. lav. ord.
3.3.2025 n.
5555 rv 674174-01).
Non v'è, peraltro, ragione di emettere quell'ordine.
4.2.b È sì vero che, secondo principio generale, il giudizio di rinvio deve svolgersi fra tutte le parti del giudizio di legittimità e di quello che si concluse con la sentenza cassata
(ancora Cass. 5555/2025, ultima di molte altre), ma esso deve contemperarsi con l'ulteriore principio secondo il quale, se il difetto di contraddittorio non è stato rilevato dal giudice di legittimità, deve presumersi che la S.C. abbia reputato il contraddittorio integro, con la conseguenza che nel successivo giudizio di rinvio «[…] possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla
Corte di cassazione.» (Cass. sez. 3^ civ.
5.3.2007 n. 5061 rv 595492 – 01; Cass. sez. 6^-3 civ. ord. 11.9.2017 n. 21096 rv 645482 – 01; Cass. sez. 2^ civ. ord.
9.6.2025 n. 15400 rv 674819 -
01).
Poiché nel presente caso, la S.C., pur fra l'altro avendo ben presente che gli eredi di avevano avuto veste di appellati contumaci (sentenza rescindente, pag. 3: Controparte_3
«[…] la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, n. 1609/2016, resa nella resistenza di e nella contumacia degli eredi di , […]»), ha Parte_1 Controparte_3 pronunciato in un giudizio in cui essi non risultano essere stati intimati, deve concludersi che la questione del contraddittorio è coperta dalla pronuncia rescindente, senza che in fase di rinvio gli eredi di debbano essere convenuti. Controparte_3 pagina 9 di 20
4.2.c In ogni caso, si condivide, nel merito, quanto ha obiettato la parte attrice, ossia che l'unica parte necessaria in questo processo è perché egli è ormai l'unico Parte_1 proprietario dell'immobile di cui si discute, avendo consolidato, alla morte dell'usufruttuario la piena proprietà. Controparte_3
Anche in questo caso, il principio generale invocato dai convenuti, secondo il quale gli eredi di una parte deceduta durante il processo assumono veste di litisconsorti necessari, trova un limite laddove, come nel caso di specie, essi, quand'anche esistenti (non v'è prova da parte della parte eccipiente, che abbia lasciato un qualche erede;
e Controparte_3 [...] ha specificatamente sostenuto il contrario), non abbiano più alcun ruolo nella causa, Pt_1 ciò che può dipendere da vari fattori e che, nel presente caso, discende dalla circostanza che il diritto di cui era titolare e in forza del quale egli era parte in causa, ossia Controparte_3
l'usufrutto, non s'è trasmesso agli eredi, ma si è estinto con la sua morte, che ha determinato il consolidamento del diritto parziario con la proprietà, in capo a Parte_1
A controprova, è sufficiente osservare:
(-) sul piano sostanziale, che l'assenza degli (eventuali) eredi di in Controparte_3 questo giudizio non può neppure astrattamente determinare l'inutilità, ex art. 102 c.p.c., della sentenza da emettere, posto, appunto, che il solo è ormai pieno proprietario Parte_1 dell'immobile;
(-) sul piano processuale, che non sussiste alcun profilo concreto, che gli eccipienti non mettono in luce, per la presenza in causa degli eredi.
4.2.d Infine, s'è avuto modo di osservare che l'esistenza di eredi di è un Controparte_3 fatto controverso, perché l'attore sostiene espressamente – in memoria di replica, ma si tratta di un fatto rilevabile di ufficio – che egli sia morto senza lasciarne, a parte lui stesso (che ne è figlio, essendo la rispettiva moglie e madre premorta). Persona_1
L'onere di dimostrare l'esistenza degli (eventuali altri) eredi e, se del caso, individuarli, spettava, come ovvio, ai convenuti, trattandosi di un fatto che fonda una loro eccezione. Si precisa, in proposito, che la sentenza d'appello non li identifica;
e ciò dipende dal fatto che, come si rileva in atti, il processo d'appello fu interrotto per la morte di e fu Controparte_3 riassunto proprio da e , i quali, d'altra parte, si avvalsero della possibilità di CP_1 CP_2 notificare il ricorso in riassunzione agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultima residenza del defunto, in tal modo omettendo di individuarli o di svolgere qualsiasi pagina 10 di 20 attività idonea ad accertare se esistessero chiamati (al ricorso ex art. 303 c.p.c. notificato, infatti, non è allegato alcun atto, a es. un certificato storico di famiglia).
La questione, dunque, dovrebbe in ogni caso risolversi in favore dell'attore.
5. Al principale interrogativo demandato al giudice del rinvio, inerente la validità ed efficacia della nota di trascrizione del 1934, deve rispondersi positivamente e che, di conseguenza, il testamento di nel quale v'era riserva di comproprietà fra tutti Persona_10 gli eredi sulla area oggi contesa, è opponibile ai convenuti, che derivano i loro diritti da una erede di quel testatore.
5.1 L'art. 1940 del codice civile del 1865, applicabile ratione temporis, stabiliva:
“L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni volute nelle note menzionate nell'art
1937 non nuoce alla validità della trascrizione eccettochè induca assoluta incertezza sul trasferimento del diritto o sull'immobile che ne è l'oggetto”.
Rispetto al testo dell'analoga disposizione del codice civile vigente (art. 2665), il perimetro della invalidità della nota di trascrizione è, come del resto segnalato dalla pronuncia rescindente, più ristretto, dal momento che, mentre oggi è sufficiente, a tal fine, che vi sia una incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce
l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda, il codice abrogato richiedeva invece una assoluta incertezza sul trasferimento del diritto o sull'immobile che ne è l'oggetto.
Tale maggior favore che il vecchio codice aveva, nel pretendere per la caducazione una incertezza di carattere assoluto, per la validità della nota di trascrizione è stata riconosciuta anche altre volte dalla S.C. (a es., Cass. sez. 3^ civ. 23.4.1980 n. 2671 rv. 406441 – 01).
5.2 Orbene, nella nota di trascrizione del testamento di (in doc. 1 Persona_2 attore), è specificato, in sostanza riprendendo il tenore stesso del testamento: «[…] 5°) Del terreno denominato “AMANTILIO” una piccola parte vicino al fabbricato rimarrà in comunione tra tutti i miei predetti eredi e cioè quella porzione che va dal fabbricato ai sassi;
quindi ne sarà assegnato un brano a , dopo questa un altro brano a e dopo CP_4 Per_4 tutto il resto fino al lavatoio ad ed Tutte le predette porzioni sono Per_4 Per_11 CP_5 state ormai delimitate da termini, che gli eredi conoscono e che dovranno rispettare. […]».
5.3 I convenuti,
pagina 11 di 20
5.3.a sostengono che «[…] nella nota di trascrizione del testamento di Persona_2
(che si limita a riportare testualmente la disposizione testamentaria) manca assolutamente quella indicazione minima “di almeno tre confini”, dal codice del 1865 ritenuta logicamente indispensabile all'individuazione del bene. Logicamente, perché almeno tre punti (e tre lati) sono indispensabili a costruire un'area, mentre le manchevoli indicazioni del testamento Per_1 (“dal fabbricato ai ) sono utili al più per tracciare una linea, un segmento. È allora davvero arduo, se non impossibile, sostenere che la nota di trascrizione di che trattasi, in sé considerata nonché messa in relazione all'atto cui si riferisce, non possa indurre incertezza sul bene oggetto di trascrizione. […]» (comparsa di costituzione, pag. 6); e
5.3.b aggiungono, quale ulteriore elemento presuntivo, che è illogico presumere che nei successivi atti di trasferimento, mai ci si sia “ricordati” di quella specifica disposizione testamentaria sulla comunione, tanto che, «[…] come evidenziato dalla stessa sentenza della
Corte fiorentina, “in nessuno degli atti successivi al predetto testamento (tra vivi e a titolo di successione mortis causa) acquisiti agli atti ed allegati alla CTU, viene descritta e/o individuata l'area oggetto di causa e, per contro, la particella 121, ora 563, nella quale quell'area risulta essere compresa, è sempre stata intestata ai danti causa degli odierni appellanti e da ultimo a questi trasferita con l'atto di compravendita del 30 novembre 1991”.
[…]» (ivi).
5.4 Si dissente.
5.4.a Il primo argomento è, innanzitutto, fuorviante: se fossero stati indicati i tre confini
(ai quali fa riferimento la sentenza di legittimità, pag. 6, con riguardo al codice del 1865, art. 1979), la fattispecie sarebbe diversa, perché la nota sarebbe perfetta, mentre qui ci si interroga se essa, alla luce dell'art. 1940 codice civile del 1865, sia, a dispetto di qualche lacuna, comunque valida ed efficace o meno.
5.4.b La verità è che la nota di trascrizione individua nominativamente il bene (terreno
) e dà riferimenti di luogo concreti (piccola parte vicino al fabbricato … cioè quella Per_5 porzione che va dal fabbricato ai sassi), che rendono inequivocabile la identificazione.
Per di più, la nota attesta che le singole porzioni – e, per conseguenza, anche l'area a comune – erano già individuate da termini apposti sul terreno, noti agli eredi (Tutte le predette porzioni sono state ormai delimitate da termini, che gli eredi conoscono e che dovranno rispettare). Se certo, ai fini della sufficienza della nota (e alla sua funzione di pubblicità verso i terzi), la mera conoscenza soggettiva dei confini che potevano avere allora pagina 12 di 20 gli eredi non rileva, ha invece notevole importanza l'attestazione, mai da nessuno negata o contraddetta, che esistevano segni visibili di suddivisione in loco, che, così come individuavano le singole porzioni attribuite agli eredi, dovevano per forza di cose delimitare automaticamente anche l'area a comune e permettere a chiunque di individuare il bene cui la nota si riferiva.
Si consideri che la nota, della quale s'è trascritto solo il punto 5), che riguarda l'oggetto della controversia, è costituita, come gli stessi convenuti riconoscono, dalla pedissequa integrale trascrizione della parte strettamente dispositiva del testamento, ossia di quelle disposizioni con le quali ha disposto la divisione dei suoi beni tra i figli;
e che, Persona_8 per di più, la nota ricomprende anche tutte le altre disposizioni relative a tutti gli altri beni dell'asse.
La nota, insomma, riporta il contenuto prescrittivo del testamento, come si può agevolmente desumere da un raffronto dei due atti;
sicché, così come nessuno ha mai dubitato della perfetta e piena intellegibilità del testamento, anche sotto il profilo della individuazione dei beni ai quali esso si riferisce, allo stesso modo non è possibile formulare dubbi per la nota.
Dinanzi a questi elementi, è ovvio che l'individuazione dei beni, ivi compresa l'area oggetto di questa lite, è, nella nota di trascrizione, senz'altro individuabile;
ed è ancor più ovvio che si resta ben lontani da quella assoluta incertezza che, ai sensi dell'art. 1940 codice civile del 1865, potrebbe confortare la tesi dei convenuti.
5.4.c Il secondo argomento, a sua volta, è del tutto recessivo: sia perché la sentenza d'appello, che viene menzionata a sostegno della deduzione difensiva, è stata cassata proprio per avere mal apprezzato la fattispecie, sia, comunque, perché, in difetto di altri elementi e in considerazione di quanto si è già motivato in merito alla validità ed efficacia della nota di trascrizione, condotte negoziali successive che non ne abbiano tenuto conto restano quello che sono, ossia non il sintomo retrospettivo di una nota incerta, ma la semplice prova di comportamenti indebiti;
verosimilmente dipendenti da chi abbia, nell'operare l'accatastamento, erroneamente inserito nella particella catastale della proprietà pervenuta a anche l'area che il testatore aveva invece lasciato a comune. Parte_2
5.5 Ne discende l'accoglimento della domanda dell'attore.
Occorre, infatti, rammentare che la S.C. ha invitato il giudice del rinvio a tener anche conto che costituisce la fonte comune a entrambi i contendenti, nel senso che Persona_2 da quella sua divisione testamentaria si dipartono le linee che portano alla odierna proprietà pagina 13 di 20 (essendo sua madre una delle figlie ed eredi del testatore) e a quella CP_3 Per_1
(aventi causa, nel 1991, dagli eredi di altra figlia ed erede, ossia ). CP_7 CP_4
e non potevano ricevere dagli eredi di un diritto CP_1 CP_2 Parte_4 maggiore di quello che questi avevano ricevuto dalla propria dante causa, erede di
[...]
ossia, non potevano ricevere in proprietà esclusiva l'area oggi contesa. Per_8
Quest'ultima, infatti, era stata attribuita dal testatore alla figlia solo in Persona_8 CP_4 comunione con gli altri eredi, con la conseguenza che non poteva avere trasmesso ai CP_4 suoi successori se non un diritto di comproprietà, unico diritto, a sua volta, trasmissibile legittimamente a . CP_1 CP_2
La trascrizione del loro atto di acquisto del 1991, che invece ricomprende anche la proprietà integrale di quell'area, non vale a farli prevalere sull'attore, dal momento che questi trae il suo diritto di comproprietà dal testamento trascritto nel 1934; che è poi lo stesso titolo dal quale derivano anche i trasferimenti che giungono ai convenuti.
6. Per la prima volta in questo giudizio i convenuti, facendo leva sul carattere autodeterminato dei diritti reali, eccepiscono, in linea subordinata, d'essere divenuti proprietari esclusivi dell'area per usucapione ex art. 1159 c.c., dal momento che, prima dell'avvio di questa causa (2002), sono trascorsi dieci anni dalla trascrizione del loro atto di acquisto (1991), durante i quali avrebbero esercitato il possesso.
Parte attrice s'è difesa contestando i tre requisiti richiesti dall'art. 1159 c.c., ossia negando sia che il titolo del 1991 sia sotto questo profilo idoneo, sia che sia stato esercitato un possesso esclusivo dal 1991 al 2001, sia che i convenuti fossero in buona fede.
6.1 Si può, prima di tutto, dubitare che la natura autodeterminata della proprietà permetta una simile eccezione nel giudizio di rinvio, notoriamente chiuso a qualsiasi altro incremento assertivo o probatorio, salvo che, diversamente che in questo caso, esso sia stato necessitato da una revisione della fattispecie o da una diversa qualificazione da parte del giudice di legittimità; o, ancora, discenda da fatti sopravvenuti.
Se, infatti, è vero che l'eccezione originaria che i convenuti hanno opposto alla domanda dell'attore è d'essere proprietarî esclusivi dell'area e che la proprietà, in quanto diritto autodeterminato, costituisce qui il titolo sul quale poggia l'eccezione, a prescindere dal modo in cui il diritto reale sia stato acquistato, è altrettanto vero che il giudizio rescissorio di rinvio,
pagina 14 di 20 salve le eccezioni rammentate, dovrebbe essere né più, né meno, che l'esame dello stesso identico merito consolidato in appello, condotto alla luce del principio di diritto che la pronuncia rescindente, emendando l'errore del giudice di merito, ha enunciato.
E, sotto questo profilo, occorre ricordare che l'eccezione di avere usucapito un bene costituisce eccezione (riconvenzionale) in senso stretto (come tale non sollevabile per la prima volta neppure in appello: Cass. sez. 2^ civ. 22.7.2002 n. 10685 rv 556052), così che la odierna fattispecie, riguardata sotto questo aspetto, implica l'esame di una eccezione in disponibilità di parte sollevata per la prima volta (senza che la necessità sia dipesa dalla sentenza di legittimità) nel giudizio di rinvio.
Tuttavia, non reputa il collegio di dover approfondire la questione, perché è pur vero che l'attore non ha eccepito la tardività della eccezione e si è difeso nel merito, sì che pare preferibile procedere all'esame del merito.
6.2 È dirimente, a sfavore dei convenuti, che l'area oggetto di contesa non è stata affatto posseduta in via esclusiva da e , se non quando essi, dopo avere atteso il 2001, CP_1 CP_2 apposero le catene e preannunciarono con un avviso scritto (in produzione attorea) di voler delimitare e recintare la loro asserita proprietà, includendovi l'area de qua.
6.2.a In particolare, costituisce fatto pacifico sin dal primo grado che anteriormente al
2001, l'area era a uso promiscuo.
Si legge, infatti, nell'atto di citazione originario che, per la prima volta nell'agosto del
2001, hanno istallato le catene e che, proprio perché veniva così loro impedito CP_1 CP_2 di passare come avevano sempre fatto, si rendeva necessaria l'azione giudiziale.
Nella conseguente comparsa di costituzione di e , invano si cerca una CP_1 CP_2 contestazione, anche implicita, di questo fatto, laddove l'unica difesa è stata quella di contestare il titolo avversario (intendendosi il testamento trascritto nel 1934) e di dedurre e opporre un titolo prevalente (quello del 1991).
Il fatto certo, in quanto non contestato, che prima del 2001 non vi fosse alcun impedimento all'accesso sull'area, fa presumere, appunto, che dal 1991 al 2001 il possesso esercitato da non possa essere stato esclusivo. CP_8 CP_2
Se, insomma, e hanno sentito nel 2001 l'esigenza di recintare o comunque CP_1 CP_2 precludere materialmente l'accesso al fondo e all'area de qua, ciò presuppone che sino ad allora il bene fosse utilizzato anche da altri. pagina 15 di 20 La situazione di compossesso, può aggiungersi ad abundantiam, è coerente con il titolo trascritto prima del 1991, ossia con il testamento di che quell'area aveva Persona_2 lasciato in comproprietà.
Mancando il possesso esclusivo per almeno dieci anni anteriori all'inizio della causa nel
2002, l'eccezione, in quanto privata di uno dei suoi requisiti indefettibili, è caducata;
non potendo il compossessore usucapire la piena proprietà in danno dei contitolari se non abbia, escludendoli dal compossesso, esercitato un possesso esclusivo.
6.2.b Ha obiettato la parte convenuta, nella memoria di replica, che la controparte «[…] erra quando afferma che, oltre a un titolo astrattamente idoneo e la buona fede in capo all'acquirente, debba essere provato anche, come ulteriore e autonomo elemento, il possesso continuato del bene. Poiché l'usucapione abbreviata decennale si fonda principalmente su un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del bene, e pertanto su un titolo che per definizione con la proprietà trasferisce ope legis anche il possesso, si ritiene che i signori
e non debbano provare il possesso continuativo uti domini, ponendosi invece CP_2 CP_1
a carico del l'onere (non assolto) di provare che i predetti non hanno avuto il CP_3 possesso del bene. […]».
L'argomento va respinto.
6.2.b.i In primo luogo, e omettono di considerare che, in questo CP_1 CP_2 processo, non si discute se essi abbiano posseduto l'area oggetto di lite, ma se l'abbiano posseduta in via esclusiva rispetto agli altri condividenti e compossessori.
La presunzione che può trarsi dalla scrittura privata del 1991, d'altra parte, è solo quella che sia stato trasferito agli acquirenti un possesso pari a quello sino ad allora esercitato dai venditori, ossia, appunto, un possesso non esclusivo, poiché, prima di allora, non esiste alcun titolo, né altra prova, che attesti un possesso esclusivo dei danti causa di;
anzi, CP_1 CP_2 si risale a un titolo (il testamento) di segno opposto.
Pertanto, era sicuramente onere dei convenuti fornire la prova non tanto del possesso in sé, ma del suo carattere esclusivo;
onere non adempiuto.
6.2.b.ii In secondo luogo, si è già motivato e non si può che ribadire che v'è una prova logica, desumibile dalla circostanza non contestata che fu solo nell'agosto del 2001 che i convenuti posero in essere condotte volte a escludere materialmente terzi dall'area contesa, che chiaramente attesta l'esistenza di un possesso comune nel decennio 1991/2001.
pagina 16 di 20 6.3 Ma anche la contestazione sulla buona fede dei convenuti al momento dell'acquisto coglie nel segno.
Fa notare che e , prima di intervenire per recintare la loro CP_3 CP_1 CP_2 proprietà, includendovi l'area contesa, hanno atteso dieci anni dal loro acquisto.
Questo ritardo, di per sé anomalo (perché, secondo l'id quod plerumque accidit, il nuovo proprietario, se vuole recintare il fondo, matura l'intento in concomitanza dell'acquisto e non dopo molti anni, specialmente se nel frattempo sia in essere un utilizzo promiscuo del bene), non è stato spiegato dai convenuti, nel senso che essi non hanno chiarito quale sopravvenuta esigenza li abbia indotti a quella condotta;
la quale, dunque, non può che denotare, come sostiene che essi, prima di sollecitare possibili reazioni da parte degli altri comunisti, CP_3 abbiano voluto attendere il compiersi del termine decennale utile per invocare, se del caso,
l'art. 1159 c.c.-
Questo elemento indiziario potrebbe considerarsi isolato, se non fosse che esso si collega a un altro tema, sollevato dall'attore, pur se ad altri fini, che attiene alla continuità delle trascrizioni.
L'atto di acquisto del 1991, infatti, è, quanto alla proprietà esclusiva dell'area in contesa, privo di una correlata trascrizione precedente, perché si risale direttamente alla trascrizione del testamento del 1934, che quell'area lasciava a comune e in alcun modo attribuiva in proprietà esclusiva alla erede . CP_4
È quindi legittimo ascrivere la scelta dei contraenti del 1991 di stipulare una scrittura privata autenticata, in luogo dell'atto pubblico notarile, per eludere (o almeno attenuare) il dovere, altrimenti incombente sul pubblico ufficiale, di svolgere quel tipo di controllo
(potenzialmente ostativo al rogito), in quanto indispensabile per garantire la stabilità dell'acquisto (Cass. sez. 3^ civ. 16.3.2021 n. 7283; Cass. sez. 3^ civ. 30.12.2024 n. 34949 rv
673342-01).
È quindi altamente probabile che gli stipulanti del 1991 conoscessero la natura comune dell'area e abbiano voluto determinare una situazione utile a fruire in seguito dell'art. 1159
c.c.; e, se anche si escluda una simile consapevolezza e un simile intento, resta certo che essi, omettendo di rivolgersi a un notaio o ad altro professionista idoneo a verificare i RR.II., abbiano tenuto una condotta connotata da colpa grave.
pagina 17 di 20 In entrambi i casi, la presunzione di buona fede è, ai fini dell'art. 1159 c.c., vinta (cfr, sul secondo aspetto, Cass. sez. 2^ civ. 20.7.2005 n. 15252 rv 582102; conf.: Cass. sez. 6^ civ. ord.
14.3.2012 n. 4063 rv 621338).
6.4 Resta assorbita la contestazione sulla idoneità del titolo.
7. Si possono ora ricapitolare le domande conclusive della parte attrice.
7.1 1°) Respingere l'appello avanzato dai convenuti e e CP_1 Controparte_2 per l'effetto;
Questa richiesta non ha ragione d'essere, dal momento che questo è un processo di rinvio proprio, perché scaturisce da una cassazione per violazione di legge.
7.2 2°) Preso e dato atto che il concludente è comproprietario della porzione di terreno facente parte della particella 563 (già 121) del foglio 26 del Catasto Terreni del Comune di Per_1 Roccastrada che va dal fabbricato ai dichiarare gli appellati tenuti a rimuovere le catene che hanno illegittimamente apposto onde inibire al concludente l'utilizzazione della porzione in oggetto, entro il termine che sarà assegnato;
La domanda, in base alla motivazione precedente, va integralmente accolta;
si reputa congruo, in relazione alla condotta da tenere (rimozione delle catene), in sé molto semplice, un termine di quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza.
7.3 3°) Condannare gli appellati a restituire al concludente tutte le somme dal medesimo corrisposte in dipendenza della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze
n. 1609/2017;
Questa domanda va dichiarata inammissibile, perché non v'è alcuna specifica allegazione in merito al pagamento di somme (con relativa data), men che meno documentazione, sicché essa è generica, ferma la facoltà della parte di riproporla in separata sede.
7.4 4°) Condannare gli appellati al pagamento dei compensi per tutte le precedenti fasi del giudizio, ivi compresa quella di cassazione.”
Compete al giudice del rinvio regolare le spese di tutti i gradi, in base all'esito globale del processo.
I costi di causa (compresi quelli di c.t.u.), dunque, sono posti a carico dei convenuti in solido, perché soccombenti. pagina 18 di 20 La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa, come già ritenuto nei precedenti gradi in relazione alla modesta estensione dell'area contesa, nello scaglione sino a
€ 5.200,00.
Pertanto: giudizio di 1^ grado: € 425,00 fase 1, € 425,00 fase 2, € 851,00 fase 3 ed € 851 fase 4, in tutto € 2.552,00, oltre accessori di legge e rimborso spese vive per € 61,97; giudizio di 2^ grado: € 536,00 fase 1, € 536,00 fase 2, € 496,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 851 fase 4, in tutto € 2.419,00, oltre accessori di legge;
giudizio di legittimità: € 709,00 fase 1, € 777,00 fase 2 ed € 389,00 fase 4, in tutto €
1.875,00, oltre accessori di legge;
giudizio di rinvio: € 536,00 fase 1, € 536,00 fase 2, € 496,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 851 fase 4, in tutto € 2.419,00, oltre accessori di legge e rimborso spese vive per € 125,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, nel giudizio di rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 4530/2022 pubblicata l'11.2.2022, definitivamente decidendo nella causa tra contro e , Parte_1 CP_1 Controparte_2 così provvede:
1. dichiara che è comproprietario della porzione di terreno facente parte Parte_1 della particella 563 (già 121) del foglio 26 del Catasto Terreni del Comune di Roccastrada che, così come individuata nel testamento di ricevuto dal Notaio il Persona_2 Persona_3
Per_1 13.3.1932, trascritto all'Ufficio Ipoteche di Grosseto il 24.2.1934, va “dal fabbricato ai secondo termini apposti in loco, e, per l'effetto,
2. condanna e a rimuovere, entro quindici giorni CP_1 Controparte_2 dalla pubblicazione della presente sentenza, le catene che hanno illegittimamente apposto per impedire a l'utilizzazione dell'area indicata;
Parte_1
pagina 19 di 20 3. condanna e , in solido, a rimborsare a CP_1 Controparte_2 [...]
e spese processuali di tutti i gradi, che liquida: Pt_1
3.a) per il giudizio di primo grado, in complessivi € 2.613,97, di cui € 61,97 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3.b) per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 2.419,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3.c) per il giudizio di rinvio, in complessivi € 1.875,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3.d) per il giudizio di rinvio, in complessivi € 2.544,00, di cui € 125,00 per esborsi ed € 2.419,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
4. pone definitivamente a esclusivo carico solidale di e CP_1 [...]
i costi di c.t.u.; CP_2
5. dichiara inammissibile la domanda di ripetizione delle somme liquidate con la sentenza d'appello.
Firenze, camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. r.g. 849/2022 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. CECILIA COLLINI Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. STEFANO PASTORELLI;
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
(cf: ) e (cf: CP_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO LORENZI;
C.F._3
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
a seguito della sentenza n. 4530/2022 pubblicata l'11.2.2022, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1609/2016 pubblicata il
7.10.2016.
CONCLUSIONI
In data 28.1.2025la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice:
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze
pagina 1 di 20 In osservanza del principio di diritto pronunciato dalla suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4530 del giorno 11 febbraio 2022 come riportato nell'atto di riassunzione in appello
1°) Respingere l'appello avanzato dai convenuti e e per CP_1 Controparte_2
l'effetto;
2°) Preso e dato atto che il concludente è comproprietario della porzione di terreno facente parte della particella 563 (già 121) del foglio 26 del Catasto Terreni del Comune di Roccastrada che va dal fabbricato ai sassi, dichiarare gli appellati tenuti a rimuovere le catene che hanno illegittimamente apposto onde inibire al concludente l'utilizzazione della porzione in oggetto, entro il termine che sarà assegnato;
3°) Condannare gli appellati a restituire al concludente tutte le somme dal medesimo corrisposte in dipendenza della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze n. 1609/2017;
4°) Condannare gli appellati al pagamento dei compensi per tutte le precedenti fasi del giudizio, ivi compresa quella di cassazione.”
Per la parte convenuta: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze: in via pregiudiziale: dichiarare estinto l'intero processo per mancata riassunzione del giudizio di appello nei confronti di una parte del giudizio;
in ogni caso e nel merito: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto impugnata, e confermando la propria sentenza n. 1609/2016 anche in punto spese, assolvere i signori e da tutte le domande contro di loro Controparte_2 CP_1 proposte con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Con la condanna degli appellati anche alla rifusione delle spese sostenute sia nel giudizio di cassazione, sia nella fase del presente giudizio di appello successiva al rinvio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. I gradi di merito pregressi
1.1 Primo grado
1.1.a e rispettivamente nudo proprietario e usufruttuario Parte_1 Controparte_3 di un'area nel Comune di Roccastrada facente parte della particella 121 del foglio di mappa 26 estesa circa 10/15 mq, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Grosseto,
[...]
e chiedendone la condanna a rimuovere alcune catene apposte sul CP_2 CP_1 terreno, che impedivano il loro accesso, facoltà che loro competeva in quanto comproprietarî.
In particolare, avevano dedotto d'essere titolari di quei diritti in forza della successione da rispettivamente madre del primo e moglie del secondo;
ella, a sua volta, Persona_1 li aveva ricevuti in eredità dal padre (deceduto il 31.7.1933), il quale, con Persona_2 pagina 2 di 20 testamento ricevuto dal Notaio il 13.3.1932, trascritto poi all'Ufficio Ipoteche di Persona_3
Grosseto il 24.2.1934 (Vol. 747, art. 380, reg. gen. 274), aveva suddiviso il proprio patrimonio immobiliare fra le tre figlie ed e il pronipote Per_1 CP_4 CP_5 Persona_4
aveva suddiviso il compendio di cui si discute, denominato , Persona_2 Per_5 formando altrettanti lotti, ma lasciando in comune, per reciproca utilità, un'area “che va dal fabbricato ai sassi” e che gli eredi ben conoscevano, anche per essere stati già apposti termini sul terreno.
Quella piccola zona – che era stata poi censita in catasto all'interno della particella 121 del foglio 29 - era stata usata indistintamente, in conformità col titolo, da tutti gli eredi del testatore e dai loro aventi causa, sin quando e nell'agosto 2001, Controparte_2 CP_1 sostenendo d'essere proprietari esclusivi, l'avevano interdetta all'uso comune mediante apposizione di catene, preannunziando l'intenzione di recintare l'area.
1.1.b e si costituirono per resistere. Controparte_2 CP_1
Avevano sostenuto che gli attori non vantavano alcun titolo valido, tale non potendo essere il testamento del 1932/1934.
Avevano, inoltre, eccepito d'essere proprietarî esclusivi, in forza del loro atto di acquisto: in particolare, la aveva ricevuto i 6/36 dell'intera area per successione da CP_2 [...]
ed ella e il avevano comprato i residui 30/36 dagli eredi di per Per_6 CP_1 Parte_2 contratto stipulato il 30.11.1991 per scrittura privata autenticata, ritualmente trascritta.
1.1.c Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 997/2009, accolse la domanda, ordinando
“la rimozione delle catene apposte sulla porzione di terreno che va dal fabbricato ai sassi, posto all'interno della particella 536 del foglio 9 del Comune Censuario di Roccastrada (GR), come individuato nella planimetria allegata alla CTU”.
A tal fine, il giudice aveva rilevato che il c.t.u. aveva potuto accertare che «[…] il terreno oggetto di causa, seppur non individuato come particella a sé stante, ricade nella particella
563 [n.d.r.: originata, assieme alla particella 564 dall'originaria 121] del foglio 29 […]» (sent., pag. 4).
I convenuti, con l'atto del 1991, non potevano avere acquistato dai venditori più di quanto essi avevano e quindi, in relazione all'area oggetto di lite, il solo diritto di comproprietà.
1.2 Il giudizio d'appello pagina 3 di 20 La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 1609/2016, accolse l'appello di
[...]
e al quale aveva resistito contumaci invece gli eredi di CP_2 CP_1 Parte_1
(che, a seguito di interruzione, erano stati citati in riassunzione dagli Controparte_3 appellanti mediante notifica ex art. 303 co. 2^ c.p.c.).
Il giudice d'appello reputò, infatti, che e avessero adeguatamente CP_2 CP_1 dimostrato la loro proprietà esclusiva dell'area contesa, producendo la denuncia di successione di (della quale era erede la ), a suo tempo proprietaria dei Persona_6 Per_7
6/36 dell'intera area;
e la scrittura privata autenticata del 30.11.1991, con la quale gli eredi di avevano trasferito alla e al restanti 30/36 del bene. Parte_2 CP_2 CP_1
Per contro, la Corte territoriale ritenne che non poteva essere opposto agli appellanti il testamento di originario dante causa di entrambi i contendenti, nel quale era Persona_2 stato previsto che la porzione del terreno oggetto di causa “che va dal fabbricato ai sassi” dovesse rimanere di proprietà comune tra tutti i suoi eredi, fra i quali c'era anche
[...]
dante causa di e Parte_2 CP_2 CP_1
2. Il giudizio di legittimità
2.1 ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi: Parte_1
2.1.a il primo ex art. 360 n. 5 c.p.c. (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su una circostanza decisiva, nonché l'erronea valutazione di un elemento di fatto), per essere stata giudicata sufficiente la prova della proprietà esclusiva offerta dai convenuti, senza neppure considerare che il testamento di comune dante causa di entrambe le Persona_2 parti, era opponibile a;
CP_1 CP_2
2.1.b il secondo ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 2665 c.c., per essere stata reputata invalida, per incertezza sul bene, la trascrizione del testamento del
[...]
senza considerare che la nota di trascrizione del 1934 forniva sufficienti elementi a Per_2 tal fine e rispettava la disciplina dell'epoca;
2.1.c il terzo ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 2650 c.c., per essere stata invece reputata valida, ai fini della prova della proprietà esclusiva del bene oggetto di causa in capo agli odierni controricorrenti, la scrittura privata autenticata del
30.11.1991, senza tener conto che i danti causa di e non potevano loro trasferire CP_1 CP_2 la piena proprietà dell'area contesa, essendo essi, a loro volta, aventi causa dal medesimo pagina 4 di 20 che l'aveva lasciata a comune. Persona_2
2.2 La S.C., nella resistenza dei controricorrenti e ha, con sentenza n. CP_2 CP_1
4530/2022 pubblicata l'11.2.2022, cassato la sentenza d'appello, con rinvio alla Corte
d'Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
2.2.a La Corte di Cassazione ha rilevato che con il testamento Persona_8 trascritto nel 1934, aveva lasciato l'odierna porzione di terreno contesa (oggi distinta dalla particella 121, poi divenuta 563) in comune tra i suoi eredi , d CP_4 CP_5 Per_1
Il bene non era mai stato individuato catastalmente, ma ciò non ostava alla possibilità di individuarlo in concreto, anche perché nel 1934, quando si era aperta la successione di
[...]
la trascrizione degli atti aventi ad oggetto beni immobili era regolata dalle norme Per_8 del codice civile del 1865, «[…] che non prevedevano la necessaria individuazione dei beni mediante le risultanze catastali, bensì con la sola indicazione del Comune nel cui territorio i cespiti si trovavano ad insistere e di almeno tre confini […]».
Inoltre, il catasto terreni era divenuto operativo soltanto in epoca successiva al 1934 e la nota di trascrizione del testamento «[…] faceva riferimento ai termini esistenti in loco, noti ai coeredi, e dunque identificava la zona rimasta in comune con modalità che, secondo le regole applicabili all'epoca, avrebbero dovuto essere considerate dal giudice di merito sufficienti ed idonee […]».
Pertanto, «[…] la nota di trascrizione non presentava alcuna incertezza circa
l'individuazione della porzione di terreno rimasta in comune tra le parti –poiché quest'ultima era individuata in coerenza con le norme in vigore al momento dell'apertura della successione del comune stipite […]». Persona_8
2.2.b Ne segue, continua la sentenza rescindente, la rilevanza nel caso di specie del seguente principio:
“In tema di trascrizione, al fine di stabilire se ed in quali limiti un determinato atto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, unico strumento funzionale, ex lege, alla conoscenza, per gli interessati, del contenuto, dell'oggetto e del destinatario dell'atto. Ciò posto, a mente dell'art. 2665 c.c., è da ritenersi causa di invalidità della nota de qua non ogni generica omissione od inesattezza, ma soltanto la erronea indicazione inducente incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui l'atto si riferisce” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21758 del 04/12/2012, Rv.
pagina 5 di 20 624441). Più in particolare, va considerato che “Per quanto dispone l'art. 2665 c.c., inesattezze ed omissioni della nota di trascrizione non determinano l'invalidità della trascrizione, eccetto che inducano incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui si riferisce l'atto trascritto, avendo in tal modo il legislatore inteso sostanzialmente dare ad esse rilievo invalidante soltanto quando determinino una inidoneità della nota all'individuazione dell'atto da trascriversi (cioè della notizia da pubblicizzare) nei suoi profili personali e oggettivi (questi ultimi sia inerenti l'oggetto materiale cui l'atto si riferisce, sia l'oggetto in senso giuridico, questo essendo il senso del riferimento al "rapporto giuridico"). Tanto la permanenza quanto il venir meno della idoneità debbono, tuttavia, risultare configurabili esclusivamente sulla base dell'apprezzamento della nota, mentre la norma dell'art. 2665 c.c. non consente di supplire ad omissioni ed inesattezze attraverso il ricorso ad elementi esterni alla nota di trascrizione, cioè desunti aliunde, atteso che ciò sarebbe in manifesta contraddizione con un sistema di pubblicità – notizia formale come il nostro, nel quale la nota, nel suo contenuto rappresentativo dell'atto cui si riferisce, è espressione di una iniziativa del dichiarante di partecipazione ai terzi della notizia dell'atto, della quale egli si assume la responsabilità e che come tale non si concreta in una dichiarazione, riguardo alla quale rilevi l'effettiva corrispondenza alla realtà di cui fornisce la rappresentazione (e meno che mai l'intento del dichiarante), bensì in una partecipazione della notizia con il contenuto con cui essa è indicata. Ne consegue che, allorquando la nota rechi una indicazione inesatta rispetto al tenore dell'atto da trascriversi ed essa, messa in relazione con il residuo contenuto della nota, non determini un'incertezza in ordine all'individuazione delle persone, del bene e del rapporto cui si riferisce l'atto, nel senso che dalla nota risulti comunque identificato sotto tutti questi aspetti un atto, non ha alcun rilievo invalidante della trascrizione la circostanza che sussista quella inesattezza, cioè che la rappresentazione complessiva dell'atto che dalla nota risulti non sia fedele rispetto all'atto stesso. In questi casi, infatti, si è in presenza di una inesattezza, che determina soltanto il riferirsi della trascrizione ad un atto di contenuto diverso da quello del quale si intendeva ottenere la trascrizione e ciò comporta solo che la trascrizione sarà riferibile da parte dei terzi estranei a detto atto e non a quello al quale il trascrivente intendeva riferirla, senza che, rispetto alla posizione del terzo, possa avere rilievo il fatto che, in effetti, l'atto al quale la nota e, quindi, la trascrizione si riferisce in conseguenza dell'inesattezza sia in realtà come tale insussistente, poiché nella logica del sistema della pubblicità immobiliare mediante
l'istituto della trascrizione ha rilievo solo che esso, come atto trascritto, non potrà essere
pagina 6 di 20 considerato pregiudizievole per il terzo, come invece avrebbe potuto essere l'atto in relazione al quale era stata richiesta effettivamente la trascrizione. Allo stesso modo ed a maggior ragione, allorché non vi sia discrepanza fra il tenore della nota e l'atto trascritto, ma sia quest'ultimo a recare un'inesattezza in relazione a quello che avrebbe dovuto essere il suo effettivo contenuto circa alcuno degli elementi che vengono poi indicati nella nota, di modo che la nota viene a ritrarre fedelmente quanto risulta dall'atto, non è in alcun modo possibile riferire la trascrizione all'atto identificato nei termini in cui lo sarebbe stato senza quell'inesattezza” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5002 del 08/03/2005, Rv. 581596).
2.2.c La cassazione della sentenza d'appello, che aveva omesso di tener conto di quei principî nella fattispecie come sopra ricostruita, ha determinato il presente rinvio, nel quale la
S.C. affida alla Corte d'Appello di «[…] rivalutare la sufficienza, o meno, della nota di trascrizione del testamento relitto dal […]», tenendo conto: Persona_8
2.2.c.i del suo solo contenuto, alla stregua delle norme del codice civile del 1865;
2.2.c.ii del fatto che «[…] ambedue le parti traggono la loro legittimazione dal testamento relitto dal : quest'ultimo, infatti, ha istituito coeredi Persona_8 Parte_3
madre di e , i cui eredi hanno
[...] Persona_9 Parte_1 Parte_4 sottoscritto, in veste di venditori, la scrittura del 30.11.1991, dalla quale gli odierni controricorrenti traggono il loro titolo. Con l'atto del 1991, dunque, i coeredi di Parte_4
non possono aver trasferito agli odierni controricorrenti un diritto più esteso di
[...] quello a loro pervenuto dalla successione del . […]». Persona_8
3. Il giudizio di rinvio
3.1 con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 convenuto dinanzi a questa Corte d'Appello e , CP_1 Controparte_2 riassumendo il giudizio.
A sostegno delle sue domande, che reiterano quelle in origine proposte, ha dedotto che il riesame demandato al giudice del rinvio, alla stregua dei principî fissati dalla pronuncia rescindente e del materiale di causa, induce ad affermare il suo diritto di comproprietà e a negare la proprietà esclusiva delle controparti, che devono dunque rimuovere le catene e permettere l'accesso.
Ha chiesto anche la ripetizione delle somme corrisposte in forza della sentenza d'appello. pagina 7 di 20 3.2 e si sono costituiti per resistere, CP_1 Controparte_2 rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
3.2.a In rito, hanno eccepito l'estinzione del giudizio, poiché l'attore non ha evocato gli eredi di che erano stati parte, pur se contumaci, in appello, così come Controparte_3 era stato attore in primo grado. Controparte_3
3.2.b Nel merito, hanno contestato l'avversa ricostruzione e sostenuto che, pur alla luce del percorso delineato dalla sentenza di legittimità, il diritto preteso dall'avversario non era riconoscibile.
Hanno, in via di subordine, eccepito l'usucapione della piena proprietà del bene ex CP_6 art. 1159 c.c., dal momento che tra la data del loro acquisto contrattuale (30.11.1991) e la data di notificazione dell'atto di citazione (23.5.2002) erano decorsi più di dieci anni.
3.3 La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. L'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dai convenuti è infondata, per più d'una ragione.
4.1 Sostengono i convenuti che, siccome gli eredi di furono parte Controparte_3
(appellata contumace) nel giudizio d'appello, la loro pretermissione in questo grado determinerebbe l'estinzione del giudizio.
Obietta l'attore che agì, assieme a dinanzi al Tribunale di Controparte_3 Parte_1
Grosseto, in quanto era all'epoca usufruttuario del bene poggetto di lite, essendone
[...] il nudo proprietario;
e che, alla sua morte, essendosi consolidata la piena proprietà di Pt_1
non v'è ragione per la quale gli eredi di debbano prendere parte Parte_1 Controparte_3
a questo processo.
Replicano i convenuti che «[…] la partecipazione necessaria al processo degli eredi di prescinde del tutto dalla loro posizione sostanziale rispetto al bene oggetto Controparte_3 di controversia. La giurisprudenza di legittimità ha da sempre e costantemente affermato
pagina 8 di 20 che, nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, indipendente pertanto dalla natura del rapporto controverso o dalla scindibilità o meno dello stesso (vedi, per tutte: Cass. Civ. Ord. n. 20447 del 15.1.2022; Cass.
Civ. Ord. n. 9346 del 22.3.2022) […]» (comparsa conclusionale, pag. 3).
Controreplica l'attore ribadendo la sua posizione e aggiungendo che Controparte_3 non ha lasciato eredi, né altri beni diversi dall'usufrutto dell'immobile oggetto di causa.
4.2 Osserva il collegio che:
4.2.a La conseguenza dell'asserito vizio non sarebbe l'estinzione, ma l'obbligo di impartire un ordine di integrazione del contraddittorio ex artt. 102 e 331 c.p.c., essendo sufficiente, ai fini della tempestiva proposizione del giudizio di rinvio, che l'atto di citazione sia notificato ad almeno uno dei contraddittori;
potendo intervenire l'estinzione solo nel diverso caso in cui l'ordine non venga eseguito (cfr, fra tante, Cass. sez. lav. ord.
3.3.2025 n.
5555 rv 674174-01).
Non v'è, peraltro, ragione di emettere quell'ordine.
4.2.b È sì vero che, secondo principio generale, il giudizio di rinvio deve svolgersi fra tutte le parti del giudizio di legittimità e di quello che si concluse con la sentenza cassata
(ancora Cass. 5555/2025, ultima di molte altre), ma esso deve contemperarsi con l'ulteriore principio secondo il quale, se il difetto di contraddittorio non è stato rilevato dal giudice di legittimità, deve presumersi che la S.C. abbia reputato il contraddittorio integro, con la conseguenza che nel successivo giudizio di rinvio «[…] possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla
Corte di cassazione.» (Cass. sez. 3^ civ.
5.3.2007 n. 5061 rv 595492 – 01; Cass. sez. 6^-3 civ. ord. 11.9.2017 n. 21096 rv 645482 – 01; Cass. sez. 2^ civ. ord.
9.6.2025 n. 15400 rv 674819 -
01).
Poiché nel presente caso, la S.C., pur fra l'altro avendo ben presente che gli eredi di avevano avuto veste di appellati contumaci (sentenza rescindente, pag. 3: Controparte_3
«[…] la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, n. 1609/2016, resa nella resistenza di e nella contumacia degli eredi di , […]»), ha Parte_1 Controparte_3 pronunciato in un giudizio in cui essi non risultano essere stati intimati, deve concludersi che la questione del contraddittorio è coperta dalla pronuncia rescindente, senza che in fase di rinvio gli eredi di debbano essere convenuti. Controparte_3 pagina 9 di 20
4.2.c In ogni caso, si condivide, nel merito, quanto ha obiettato la parte attrice, ossia che l'unica parte necessaria in questo processo è perché egli è ormai l'unico Parte_1 proprietario dell'immobile di cui si discute, avendo consolidato, alla morte dell'usufruttuario la piena proprietà. Controparte_3
Anche in questo caso, il principio generale invocato dai convenuti, secondo il quale gli eredi di una parte deceduta durante il processo assumono veste di litisconsorti necessari, trova un limite laddove, come nel caso di specie, essi, quand'anche esistenti (non v'è prova da parte della parte eccipiente, che abbia lasciato un qualche erede;
e Controparte_3 [...] ha specificatamente sostenuto il contrario), non abbiano più alcun ruolo nella causa, Pt_1 ciò che può dipendere da vari fattori e che, nel presente caso, discende dalla circostanza che il diritto di cui era titolare e in forza del quale egli era parte in causa, ossia Controparte_3
l'usufrutto, non s'è trasmesso agli eredi, ma si è estinto con la sua morte, che ha determinato il consolidamento del diritto parziario con la proprietà, in capo a Parte_1
A controprova, è sufficiente osservare:
(-) sul piano sostanziale, che l'assenza degli (eventuali) eredi di in Controparte_3 questo giudizio non può neppure astrattamente determinare l'inutilità, ex art. 102 c.p.c., della sentenza da emettere, posto, appunto, che il solo è ormai pieno proprietario Parte_1 dell'immobile;
(-) sul piano processuale, che non sussiste alcun profilo concreto, che gli eccipienti non mettono in luce, per la presenza in causa degli eredi.
4.2.d Infine, s'è avuto modo di osservare che l'esistenza di eredi di è un Controparte_3 fatto controverso, perché l'attore sostiene espressamente – in memoria di replica, ma si tratta di un fatto rilevabile di ufficio – che egli sia morto senza lasciarne, a parte lui stesso (che ne è figlio, essendo la rispettiva moglie e madre premorta). Persona_1
L'onere di dimostrare l'esistenza degli (eventuali altri) eredi e, se del caso, individuarli, spettava, come ovvio, ai convenuti, trattandosi di un fatto che fonda una loro eccezione. Si precisa, in proposito, che la sentenza d'appello non li identifica;
e ciò dipende dal fatto che, come si rileva in atti, il processo d'appello fu interrotto per la morte di e fu Controparte_3 riassunto proprio da e , i quali, d'altra parte, si avvalsero della possibilità di CP_1 CP_2 notificare il ricorso in riassunzione agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultima residenza del defunto, in tal modo omettendo di individuarli o di svolgere qualsiasi pagina 10 di 20 attività idonea ad accertare se esistessero chiamati (al ricorso ex art. 303 c.p.c. notificato, infatti, non è allegato alcun atto, a es. un certificato storico di famiglia).
La questione, dunque, dovrebbe in ogni caso risolversi in favore dell'attore.
5. Al principale interrogativo demandato al giudice del rinvio, inerente la validità ed efficacia della nota di trascrizione del 1934, deve rispondersi positivamente e che, di conseguenza, il testamento di nel quale v'era riserva di comproprietà fra tutti Persona_10 gli eredi sulla area oggi contesa, è opponibile ai convenuti, che derivano i loro diritti da una erede di quel testatore.
5.1 L'art. 1940 del codice civile del 1865, applicabile ratione temporis, stabiliva:
“L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni volute nelle note menzionate nell'art
1937 non nuoce alla validità della trascrizione eccettochè induca assoluta incertezza sul trasferimento del diritto o sull'immobile che ne è l'oggetto”.
Rispetto al testo dell'analoga disposizione del codice civile vigente (art. 2665), il perimetro della invalidità della nota di trascrizione è, come del resto segnalato dalla pronuncia rescindente, più ristretto, dal momento che, mentre oggi è sufficiente, a tal fine, che vi sia una incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce
l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda, il codice abrogato richiedeva invece una assoluta incertezza sul trasferimento del diritto o sull'immobile che ne è l'oggetto.
Tale maggior favore che il vecchio codice aveva, nel pretendere per la caducazione una incertezza di carattere assoluto, per la validità della nota di trascrizione è stata riconosciuta anche altre volte dalla S.C. (a es., Cass. sez. 3^ civ. 23.4.1980 n. 2671 rv. 406441 – 01).
5.2 Orbene, nella nota di trascrizione del testamento di (in doc. 1 Persona_2 attore), è specificato, in sostanza riprendendo il tenore stesso del testamento: «[…] 5°) Del terreno denominato “AMANTILIO” una piccola parte vicino al fabbricato rimarrà in comunione tra tutti i miei predetti eredi e cioè quella porzione che va dal fabbricato ai sassi;
quindi ne sarà assegnato un brano a , dopo questa un altro brano a e dopo CP_4 Per_4 tutto il resto fino al lavatoio ad ed Tutte le predette porzioni sono Per_4 Per_11 CP_5 state ormai delimitate da termini, che gli eredi conoscono e che dovranno rispettare. […]».
5.3 I convenuti,
pagina 11 di 20
5.3.a sostengono che «[…] nella nota di trascrizione del testamento di Persona_2
(che si limita a riportare testualmente la disposizione testamentaria) manca assolutamente quella indicazione minima “di almeno tre confini”, dal codice del 1865 ritenuta logicamente indispensabile all'individuazione del bene. Logicamente, perché almeno tre punti (e tre lati) sono indispensabili a costruire un'area, mentre le manchevoli indicazioni del testamento Per_1 (“dal fabbricato ai ) sono utili al più per tracciare una linea, un segmento. È allora davvero arduo, se non impossibile, sostenere che la nota di trascrizione di che trattasi, in sé considerata nonché messa in relazione all'atto cui si riferisce, non possa indurre incertezza sul bene oggetto di trascrizione. […]» (comparsa di costituzione, pag. 6); e
5.3.b aggiungono, quale ulteriore elemento presuntivo, che è illogico presumere che nei successivi atti di trasferimento, mai ci si sia “ricordati” di quella specifica disposizione testamentaria sulla comunione, tanto che, «[…] come evidenziato dalla stessa sentenza della
Corte fiorentina, “in nessuno degli atti successivi al predetto testamento (tra vivi e a titolo di successione mortis causa) acquisiti agli atti ed allegati alla CTU, viene descritta e/o individuata l'area oggetto di causa e, per contro, la particella 121, ora 563, nella quale quell'area risulta essere compresa, è sempre stata intestata ai danti causa degli odierni appellanti e da ultimo a questi trasferita con l'atto di compravendita del 30 novembre 1991”.
[…]» (ivi).
5.4 Si dissente.
5.4.a Il primo argomento è, innanzitutto, fuorviante: se fossero stati indicati i tre confini
(ai quali fa riferimento la sentenza di legittimità, pag. 6, con riguardo al codice del 1865, art. 1979), la fattispecie sarebbe diversa, perché la nota sarebbe perfetta, mentre qui ci si interroga se essa, alla luce dell'art. 1940 codice civile del 1865, sia, a dispetto di qualche lacuna, comunque valida ed efficace o meno.
5.4.b La verità è che la nota di trascrizione individua nominativamente il bene (terreno
) e dà riferimenti di luogo concreti (piccola parte vicino al fabbricato … cioè quella Per_5 porzione che va dal fabbricato ai sassi), che rendono inequivocabile la identificazione.
Per di più, la nota attesta che le singole porzioni – e, per conseguenza, anche l'area a comune – erano già individuate da termini apposti sul terreno, noti agli eredi (Tutte le predette porzioni sono state ormai delimitate da termini, che gli eredi conoscono e che dovranno rispettare). Se certo, ai fini della sufficienza della nota (e alla sua funzione di pubblicità verso i terzi), la mera conoscenza soggettiva dei confini che potevano avere allora pagina 12 di 20 gli eredi non rileva, ha invece notevole importanza l'attestazione, mai da nessuno negata o contraddetta, che esistevano segni visibili di suddivisione in loco, che, così come individuavano le singole porzioni attribuite agli eredi, dovevano per forza di cose delimitare automaticamente anche l'area a comune e permettere a chiunque di individuare il bene cui la nota si riferiva.
Si consideri che la nota, della quale s'è trascritto solo il punto 5), che riguarda l'oggetto della controversia, è costituita, come gli stessi convenuti riconoscono, dalla pedissequa integrale trascrizione della parte strettamente dispositiva del testamento, ossia di quelle disposizioni con le quali ha disposto la divisione dei suoi beni tra i figli;
e che, Persona_8 per di più, la nota ricomprende anche tutte le altre disposizioni relative a tutti gli altri beni dell'asse.
La nota, insomma, riporta il contenuto prescrittivo del testamento, come si può agevolmente desumere da un raffronto dei due atti;
sicché, così come nessuno ha mai dubitato della perfetta e piena intellegibilità del testamento, anche sotto il profilo della individuazione dei beni ai quali esso si riferisce, allo stesso modo non è possibile formulare dubbi per la nota.
Dinanzi a questi elementi, è ovvio che l'individuazione dei beni, ivi compresa l'area oggetto di questa lite, è, nella nota di trascrizione, senz'altro individuabile;
ed è ancor più ovvio che si resta ben lontani da quella assoluta incertezza che, ai sensi dell'art. 1940 codice civile del 1865, potrebbe confortare la tesi dei convenuti.
5.4.c Il secondo argomento, a sua volta, è del tutto recessivo: sia perché la sentenza d'appello, che viene menzionata a sostegno della deduzione difensiva, è stata cassata proprio per avere mal apprezzato la fattispecie, sia, comunque, perché, in difetto di altri elementi e in considerazione di quanto si è già motivato in merito alla validità ed efficacia della nota di trascrizione, condotte negoziali successive che non ne abbiano tenuto conto restano quello che sono, ossia non il sintomo retrospettivo di una nota incerta, ma la semplice prova di comportamenti indebiti;
verosimilmente dipendenti da chi abbia, nell'operare l'accatastamento, erroneamente inserito nella particella catastale della proprietà pervenuta a anche l'area che il testatore aveva invece lasciato a comune. Parte_2
5.5 Ne discende l'accoglimento della domanda dell'attore.
Occorre, infatti, rammentare che la S.C. ha invitato il giudice del rinvio a tener anche conto che costituisce la fonte comune a entrambi i contendenti, nel senso che Persona_2 da quella sua divisione testamentaria si dipartono le linee che portano alla odierna proprietà pagina 13 di 20 (essendo sua madre una delle figlie ed eredi del testatore) e a quella CP_3 Per_1
(aventi causa, nel 1991, dagli eredi di altra figlia ed erede, ossia ). CP_7 CP_4
e non potevano ricevere dagli eredi di un diritto CP_1 CP_2 Parte_4 maggiore di quello che questi avevano ricevuto dalla propria dante causa, erede di
[...]
ossia, non potevano ricevere in proprietà esclusiva l'area oggi contesa. Per_8
Quest'ultima, infatti, era stata attribuita dal testatore alla figlia solo in Persona_8 CP_4 comunione con gli altri eredi, con la conseguenza che non poteva avere trasmesso ai CP_4 suoi successori se non un diritto di comproprietà, unico diritto, a sua volta, trasmissibile legittimamente a . CP_1 CP_2
La trascrizione del loro atto di acquisto del 1991, che invece ricomprende anche la proprietà integrale di quell'area, non vale a farli prevalere sull'attore, dal momento che questi trae il suo diritto di comproprietà dal testamento trascritto nel 1934; che è poi lo stesso titolo dal quale derivano anche i trasferimenti che giungono ai convenuti.
6. Per la prima volta in questo giudizio i convenuti, facendo leva sul carattere autodeterminato dei diritti reali, eccepiscono, in linea subordinata, d'essere divenuti proprietari esclusivi dell'area per usucapione ex art. 1159 c.c., dal momento che, prima dell'avvio di questa causa (2002), sono trascorsi dieci anni dalla trascrizione del loro atto di acquisto (1991), durante i quali avrebbero esercitato il possesso.
Parte attrice s'è difesa contestando i tre requisiti richiesti dall'art. 1159 c.c., ossia negando sia che il titolo del 1991 sia sotto questo profilo idoneo, sia che sia stato esercitato un possesso esclusivo dal 1991 al 2001, sia che i convenuti fossero in buona fede.
6.1 Si può, prima di tutto, dubitare che la natura autodeterminata della proprietà permetta una simile eccezione nel giudizio di rinvio, notoriamente chiuso a qualsiasi altro incremento assertivo o probatorio, salvo che, diversamente che in questo caso, esso sia stato necessitato da una revisione della fattispecie o da una diversa qualificazione da parte del giudice di legittimità; o, ancora, discenda da fatti sopravvenuti.
Se, infatti, è vero che l'eccezione originaria che i convenuti hanno opposto alla domanda dell'attore è d'essere proprietarî esclusivi dell'area e che la proprietà, in quanto diritto autodeterminato, costituisce qui il titolo sul quale poggia l'eccezione, a prescindere dal modo in cui il diritto reale sia stato acquistato, è altrettanto vero che il giudizio rescissorio di rinvio,
pagina 14 di 20 salve le eccezioni rammentate, dovrebbe essere né più, né meno, che l'esame dello stesso identico merito consolidato in appello, condotto alla luce del principio di diritto che la pronuncia rescindente, emendando l'errore del giudice di merito, ha enunciato.
E, sotto questo profilo, occorre ricordare che l'eccezione di avere usucapito un bene costituisce eccezione (riconvenzionale) in senso stretto (come tale non sollevabile per la prima volta neppure in appello: Cass. sez. 2^ civ. 22.7.2002 n. 10685 rv 556052), così che la odierna fattispecie, riguardata sotto questo aspetto, implica l'esame di una eccezione in disponibilità di parte sollevata per la prima volta (senza che la necessità sia dipesa dalla sentenza di legittimità) nel giudizio di rinvio.
Tuttavia, non reputa il collegio di dover approfondire la questione, perché è pur vero che l'attore non ha eccepito la tardività della eccezione e si è difeso nel merito, sì che pare preferibile procedere all'esame del merito.
6.2 È dirimente, a sfavore dei convenuti, che l'area oggetto di contesa non è stata affatto posseduta in via esclusiva da e , se non quando essi, dopo avere atteso il 2001, CP_1 CP_2 apposero le catene e preannunciarono con un avviso scritto (in produzione attorea) di voler delimitare e recintare la loro asserita proprietà, includendovi l'area de qua.
6.2.a In particolare, costituisce fatto pacifico sin dal primo grado che anteriormente al
2001, l'area era a uso promiscuo.
Si legge, infatti, nell'atto di citazione originario che, per la prima volta nell'agosto del
2001, hanno istallato le catene e che, proprio perché veniva così loro impedito CP_1 CP_2 di passare come avevano sempre fatto, si rendeva necessaria l'azione giudiziale.
Nella conseguente comparsa di costituzione di e , invano si cerca una CP_1 CP_2 contestazione, anche implicita, di questo fatto, laddove l'unica difesa è stata quella di contestare il titolo avversario (intendendosi il testamento trascritto nel 1934) e di dedurre e opporre un titolo prevalente (quello del 1991).
Il fatto certo, in quanto non contestato, che prima del 2001 non vi fosse alcun impedimento all'accesso sull'area, fa presumere, appunto, che dal 1991 al 2001 il possesso esercitato da non possa essere stato esclusivo. CP_8 CP_2
Se, insomma, e hanno sentito nel 2001 l'esigenza di recintare o comunque CP_1 CP_2 precludere materialmente l'accesso al fondo e all'area de qua, ciò presuppone che sino ad allora il bene fosse utilizzato anche da altri. pagina 15 di 20 La situazione di compossesso, può aggiungersi ad abundantiam, è coerente con il titolo trascritto prima del 1991, ossia con il testamento di che quell'area aveva Persona_2 lasciato in comproprietà.
Mancando il possesso esclusivo per almeno dieci anni anteriori all'inizio della causa nel
2002, l'eccezione, in quanto privata di uno dei suoi requisiti indefettibili, è caducata;
non potendo il compossessore usucapire la piena proprietà in danno dei contitolari se non abbia, escludendoli dal compossesso, esercitato un possesso esclusivo.
6.2.b Ha obiettato la parte convenuta, nella memoria di replica, che la controparte «[…] erra quando afferma che, oltre a un titolo astrattamente idoneo e la buona fede in capo all'acquirente, debba essere provato anche, come ulteriore e autonomo elemento, il possesso continuato del bene. Poiché l'usucapione abbreviata decennale si fonda principalmente su un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del bene, e pertanto su un titolo che per definizione con la proprietà trasferisce ope legis anche il possesso, si ritiene che i signori
e non debbano provare il possesso continuativo uti domini, ponendosi invece CP_2 CP_1
a carico del l'onere (non assolto) di provare che i predetti non hanno avuto il CP_3 possesso del bene. […]».
L'argomento va respinto.
6.2.b.i In primo luogo, e omettono di considerare che, in questo CP_1 CP_2 processo, non si discute se essi abbiano posseduto l'area oggetto di lite, ma se l'abbiano posseduta in via esclusiva rispetto agli altri condividenti e compossessori.
La presunzione che può trarsi dalla scrittura privata del 1991, d'altra parte, è solo quella che sia stato trasferito agli acquirenti un possesso pari a quello sino ad allora esercitato dai venditori, ossia, appunto, un possesso non esclusivo, poiché, prima di allora, non esiste alcun titolo, né altra prova, che attesti un possesso esclusivo dei danti causa di;
anzi, CP_1 CP_2 si risale a un titolo (il testamento) di segno opposto.
Pertanto, era sicuramente onere dei convenuti fornire la prova non tanto del possesso in sé, ma del suo carattere esclusivo;
onere non adempiuto.
6.2.b.ii In secondo luogo, si è già motivato e non si può che ribadire che v'è una prova logica, desumibile dalla circostanza non contestata che fu solo nell'agosto del 2001 che i convenuti posero in essere condotte volte a escludere materialmente terzi dall'area contesa, che chiaramente attesta l'esistenza di un possesso comune nel decennio 1991/2001.
pagina 16 di 20 6.3 Ma anche la contestazione sulla buona fede dei convenuti al momento dell'acquisto coglie nel segno.
Fa notare che e , prima di intervenire per recintare la loro CP_3 CP_1 CP_2 proprietà, includendovi l'area contesa, hanno atteso dieci anni dal loro acquisto.
Questo ritardo, di per sé anomalo (perché, secondo l'id quod plerumque accidit, il nuovo proprietario, se vuole recintare il fondo, matura l'intento in concomitanza dell'acquisto e non dopo molti anni, specialmente se nel frattempo sia in essere un utilizzo promiscuo del bene), non è stato spiegato dai convenuti, nel senso che essi non hanno chiarito quale sopravvenuta esigenza li abbia indotti a quella condotta;
la quale, dunque, non può che denotare, come sostiene che essi, prima di sollecitare possibili reazioni da parte degli altri comunisti, CP_3 abbiano voluto attendere il compiersi del termine decennale utile per invocare, se del caso,
l'art. 1159 c.c.-
Questo elemento indiziario potrebbe considerarsi isolato, se non fosse che esso si collega a un altro tema, sollevato dall'attore, pur se ad altri fini, che attiene alla continuità delle trascrizioni.
L'atto di acquisto del 1991, infatti, è, quanto alla proprietà esclusiva dell'area in contesa, privo di una correlata trascrizione precedente, perché si risale direttamente alla trascrizione del testamento del 1934, che quell'area lasciava a comune e in alcun modo attribuiva in proprietà esclusiva alla erede . CP_4
È quindi legittimo ascrivere la scelta dei contraenti del 1991 di stipulare una scrittura privata autenticata, in luogo dell'atto pubblico notarile, per eludere (o almeno attenuare) il dovere, altrimenti incombente sul pubblico ufficiale, di svolgere quel tipo di controllo
(potenzialmente ostativo al rogito), in quanto indispensabile per garantire la stabilità dell'acquisto (Cass. sez. 3^ civ. 16.3.2021 n. 7283; Cass. sez. 3^ civ. 30.12.2024 n. 34949 rv
673342-01).
È quindi altamente probabile che gli stipulanti del 1991 conoscessero la natura comune dell'area e abbiano voluto determinare una situazione utile a fruire in seguito dell'art. 1159
c.c.; e, se anche si escluda una simile consapevolezza e un simile intento, resta certo che essi, omettendo di rivolgersi a un notaio o ad altro professionista idoneo a verificare i RR.II., abbiano tenuto una condotta connotata da colpa grave.
pagina 17 di 20 In entrambi i casi, la presunzione di buona fede è, ai fini dell'art. 1159 c.c., vinta (cfr, sul secondo aspetto, Cass. sez. 2^ civ. 20.7.2005 n. 15252 rv 582102; conf.: Cass. sez. 6^ civ. ord.
14.3.2012 n. 4063 rv 621338).
6.4 Resta assorbita la contestazione sulla idoneità del titolo.
7. Si possono ora ricapitolare le domande conclusive della parte attrice.
7.1 1°) Respingere l'appello avanzato dai convenuti e e CP_1 Controparte_2 per l'effetto;
Questa richiesta non ha ragione d'essere, dal momento che questo è un processo di rinvio proprio, perché scaturisce da una cassazione per violazione di legge.
7.2 2°) Preso e dato atto che il concludente è comproprietario della porzione di terreno facente parte della particella 563 (già 121) del foglio 26 del Catasto Terreni del Comune di Per_1 Roccastrada che va dal fabbricato ai dichiarare gli appellati tenuti a rimuovere le catene che hanno illegittimamente apposto onde inibire al concludente l'utilizzazione della porzione in oggetto, entro il termine che sarà assegnato;
La domanda, in base alla motivazione precedente, va integralmente accolta;
si reputa congruo, in relazione alla condotta da tenere (rimozione delle catene), in sé molto semplice, un termine di quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza.
7.3 3°) Condannare gli appellati a restituire al concludente tutte le somme dal medesimo corrisposte in dipendenza della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze
n. 1609/2017;
Questa domanda va dichiarata inammissibile, perché non v'è alcuna specifica allegazione in merito al pagamento di somme (con relativa data), men che meno documentazione, sicché essa è generica, ferma la facoltà della parte di riproporla in separata sede.
7.4 4°) Condannare gli appellati al pagamento dei compensi per tutte le precedenti fasi del giudizio, ivi compresa quella di cassazione.”
Compete al giudice del rinvio regolare le spese di tutti i gradi, in base all'esito globale del processo.
I costi di causa (compresi quelli di c.t.u.), dunque, sono posti a carico dei convenuti in solido, perché soccombenti. pagina 18 di 20 La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa, come già ritenuto nei precedenti gradi in relazione alla modesta estensione dell'area contesa, nello scaglione sino a
€ 5.200,00.
Pertanto: giudizio di 1^ grado: € 425,00 fase 1, € 425,00 fase 2, € 851,00 fase 3 ed € 851 fase 4, in tutto € 2.552,00, oltre accessori di legge e rimborso spese vive per € 61,97; giudizio di 2^ grado: € 536,00 fase 1, € 536,00 fase 2, € 496,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 851 fase 4, in tutto € 2.419,00, oltre accessori di legge;
giudizio di legittimità: € 709,00 fase 1, € 777,00 fase 2 ed € 389,00 fase 4, in tutto €
1.875,00, oltre accessori di legge;
giudizio di rinvio: € 536,00 fase 1, € 536,00 fase 2, € 496,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 851 fase 4, in tutto € 2.419,00, oltre accessori di legge e rimborso spese vive per € 125,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, nel giudizio di rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 4530/2022 pubblicata l'11.2.2022, definitivamente decidendo nella causa tra contro e , Parte_1 CP_1 Controparte_2 così provvede:
1. dichiara che è comproprietario della porzione di terreno facente parte Parte_1 della particella 563 (già 121) del foglio 26 del Catasto Terreni del Comune di Roccastrada che, così come individuata nel testamento di ricevuto dal Notaio il Persona_2 Persona_3
Per_1 13.3.1932, trascritto all'Ufficio Ipoteche di Grosseto il 24.2.1934, va “dal fabbricato ai secondo termini apposti in loco, e, per l'effetto,
2. condanna e a rimuovere, entro quindici giorni CP_1 Controparte_2 dalla pubblicazione della presente sentenza, le catene che hanno illegittimamente apposto per impedire a l'utilizzazione dell'area indicata;
Parte_1
pagina 19 di 20 3. condanna e , in solido, a rimborsare a CP_1 Controparte_2 [...]
e spese processuali di tutti i gradi, che liquida: Pt_1
3.a) per il giudizio di primo grado, in complessivi € 2.613,97, di cui € 61,97 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3.b) per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 2.419,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3.c) per il giudizio di rinvio, in complessivi € 1.875,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3.d) per il giudizio di rinvio, in complessivi € 2.544,00, di cui € 125,00 per esborsi ed € 2.419,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
4. pone definitivamente a esclusivo carico solidale di e CP_1 [...]
i costi di c.t.u.; CP_2
5. dichiara inammissibile la domanda di ripetizione delle somme liquidate con la sentenza d'appello.
Firenze, camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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