Articolo 8 della Legge 12 febbraio 1981, n. 17
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 marzo 1981
Art. 8.
Per gli appalti di opere che si eseguono a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o per le concessioni di sola costruzione, l'Azienda medesima, in aggiunta alla normale cauzione, e' autorizzata a chiedere agli imprenditori aggiudicatari degli stessi appalti o concessioni a seguito di licitazioni private, di appalti concorsi ovvero di trattative private, idonea fidejussione bancaria di adempimento con le modalita' previste dagli articoli 54 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni, ragguagliata al settanta per cento dell'importo del contratto.
La fidejussione di adempimento e' svincolata per scaglioni pari al dieci per cento dell'importo contrattuale ragguagliato a singole opere o forniture completate in ogni loro parte.
Lo svincolo e' ragguagliato a frazioni delle singole opere o forniture, fermo restando il limite di importo per scaglioni, purche' anche le frazioni cui si riferisce lo svincolo medesimo siano regolarmente completate in ogni loro parte.
Entrata in vigore il 1 marzo 1981