Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/04/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda
in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5828 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 riservata a sentenza all' udienza di precisazione delle conclusioni del 26.01.2025
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Fortunato coma da procura in atti;
Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Elettra Bruno, giusta delega in Controparte_1
atti;
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE;
rappresentata e difesa dall' avv. Guido Eudizi, coma da comparsa di costituzione CP_3
di nuovo difensore;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale/ rivalsa CP_3
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.01.2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza in pari data.
Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali proposta dall' attrice in seguito al sinistro che l' ha visto coinvolta in data 8 luglio 2016, verso le ore 14:15 circa, quando, secondo la prospettazione attorea, la sig.ra era alla Parte_1
guida del proprio motociclo Honda, tg. X5FVX6 (assicurato per la r.c. auto con la e, mentre percorreva a moderata andatura in Terracina, Via Derna Controparte_4 direzione Viale delle Vittorie, giunta in prossimità dell'incrocio con Via Lugolinea
Pio VI, veniva travolta da , conducente e proprietaria dell'autovettura Controparte_2
Nissan Micra, tg. CV783BS (assicurata per la r.c. auto con la Controparte_5
, che omettendo di concedere la dovuta precedenza urtava violentemente il
[...]
motociclo che proveniva da destra.
In particolare, l' attrice rappresentava che la conducente della Nissan Micra provenendo da Via Lungolinea Pio VI, senza rispettare il segnale di Stop, attraversava l'incrocio per immettersi su Via Derna ed andava a colpire lateralmente il motociclo provocando la caduta a terra della conducente;
il punto d'urto si concretizzava nella corsia di percorrenza del motociclo ed avveniva tra la parte anteriore dell'autovettura
Nissan Micra e la parte laterale sinistra del motociclo Honda, come risulta dal modello
CAI sottoscritto dal responsabile civile
A causa dell' impatto, di rilevante entità, l' attrice subiva danni fisici come descritti nella scheda di PS allegata, ovvero, “trauma fianco e piede sin da riferito incidente stradale. Lamenta dolore addominale”, con prognosi riservata seguiva un complesso iter clinico descritto in citazione derivante da complicazione per i traumi connessi al sinistro.
La nel libello introduttivo formulava quindi domanda risarcitoria, per tutti Pt_1
i danni patrimoniali ( danno alla capacità lavorativa specifica) e non patrimoniali subiti, questi ultimi così quantificati: “-inabilità temporanea assoluta per 120 giorni
-inabilità temporale al 75% per 60 giorni - inabilità temporale al 50% per 60 giorni - inabilità temporale al 25% per 60 giorni, esito permanente nella misura del 35%.”; rappresentanva di aver ricevuto dalla NI Unipol la somma di € 150,00 per danni materiali al motociclo oltre € 5.760,00, a titolo di danno da inabilità temporanea, somme trattenute a titolo di mero acconto.
L' attrice rappresentava altresì che trattandosi di infortunio in itinere l' aveva CP_3 provveduto a liquidare l' importo annuo di € 2.422,12, ovvero un rateo mensile di €
201,84, sulla base di una invalidità permanente quantificata nella misura del 17%.
L' attrice concludeva nel libello introduttivo chiedendo il risarcimento del danno differenziale non patrimoniale tenuto conto della componente morale ed esistenziale dinamico-relazionale, nonché del danno patrimoniale per spese mediche e per lesione della capacità lavorativa specifica, avendo dovuto mutare a causa dell' infortunio le proprie mansioni lavorative da agente di polizia municipale a dipendente amministrativo (doc. n. 36 e 37) con grave pregiudizio di ordine retributivo anche in merito alla possibilità di progressione in carriera.
Si costituiva la NI convenuta la quale non contestava la dinamica dei fatti e l' esclusiva responsabilità della propria assicurata nella causazione Controparte_2
del sinistro, ma formulava eccezioni relative al quantum debeatur sia sotto il profilo del danno non patrimoniale nelle componenti permanenti e temporanee, sia con riferimento al danno patrimoniale per capacità lavorativa specifica.
In ogni caso, la NI chiedeva chiamarsi in causa l' affinchè fosse CP_3 accertata l' entità del differenziale tenuto conto della costituzione in favore dell' attrice di una rendita vitalizia, in ragione della qualificazione del sinistro come infortunio in itinere.
Autorizzata la citazione dell' , quest' ultima, nel costituirsi, rappresentava che CP_3 il costo dell' infortunio era quantificato in € 90.685,69 come da attestazione allegata, somme per le quali agiva in surroga del danneggiato ai sensi dell' art 1916 c.c/ 142
DLGS 209/2005 nei confronti dei responsabili civili e Controparte_1 [...]
con riserva di modifica della quantificazione dell' importo dovuto in CP corso di causa a seguito di eventuali aggiornamenti sull' evoluzione dell' invalidità.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali, CT medico-legale sulla persona dell' attrice ed interrogatorio formale di Controparte_2
( contumace).
All' udienza del 26.01.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art 190 cpc.
Così compendiato il thema decidendum, va osservato come non sia in contestazione la dinamica del sinistro descritta in citazione e dunque l' esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del danno, per non essersi fermata al Controparte_2 segnale di Stop prima di impegnare l' incrocio, per immettersi su Via Derna, quando nelle suddette circostanze, andava a colpire lateralmente il motociclo condotto dall' attrice provocandone la caduta a terra e le gravi lesioni sopra indicate.
Sul punto, vi è inoltre il modello CAI allegato nel quale la convenuta contumace dichiarava “ non osservavo il Segnale di Stop” dichiarazione di fatto confermata dal contegno processuale della convenuta che non ha reso interpello ( art 232 cpc).
Sul punto, va inoltre evidenziato che la NI convenuta non ha mosso alcuna contestazione specifica in merito alle modalità del sinistro sopra descritte e riportate in citazione, né ha mosso censure in merito alla condotta di guida dell' attrice, indicandola quale eventuale concausa dell' evento ex art 1227 c.c.
Invero, il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.. ( ex multis Cass. Civ. n. 9439/2022).
Ne consegue l' accertamento dell' esclusiva responsabilità di nella Controparte_2
causazione del sinistro.
Ciò premesso, venendo ad affrontare i profili connessi al quantum debeatur, va osservato che dalla espletata consulenza d'ufficio medico-legale, cui nel corso dell'istruttoria è stata sottoposta l' attrice -che all'epoca del sinistro occorsogli aveva l'età di anni 49 - è emerso che la medesima, in conseguenza dell'incidente stesso, ha riportato “un trauma cranio - facciale non commotivo, contusioni ed escoriazioni multiple ed un trauma addominale con rottura di milza;
la lesività appena descritta è stata accertata sia strumentalmente attraverso indagini radiografiche, ecografiche e
TC sia visivamente (relativamente alle escoriazioni), presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Terracina e sono causalmente riconducibili al sinistro in oggetto.”
In termini di stabilizzazione dei postumi, all' attualità il medico legale ha evidenziato come siano “residuate menomazioni consistenti nella splenectomia determinante una maggior suscettibilità alle infezioni, negli esiti cicatriziali addominali relativi all'intervento laparotomico eseguito, determinanti un danno estetico di natura fisiognomica”
Da tali lesioni sono derivati postumi permanenti da considerarsi stabilizzati essendo trascorso un congruo periodo dall'evento traumatico originario. Siffatte evenienze lesive ad avviso del CT integrano un “danno biologico”, o menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, valutabile nella misura del 18%
L 'inabilità temporanea è stata quantificata invece in GIORNI 40 al 100% (I.T.A.)
(I.T.P.GIORNI 80 al 50% , sono state documentate spese mediche per € 472,77 ( cfr a seguito delle note critiche alla bozza di CT).
Non è stata riscontrata alcuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica, atteso che è stata messa in correlazione con altre patologie coesistenti non con quelle derivanti dall' evento traumatico di cui al sinistro.
,In ogni caso non è allegata in atti alcuna documentazione dalla quale emerga una contrazione del reddito percepito post infortunio non essendovi i CUD delle annualità relative alla fase ante e post incidente.
L'evidenziata patologia, eziologicamente ricollegabile all'evento, giustificano i risultati cui è pervenuto il C.T.U., che il giudicante condivide e fa propri per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, fondato su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.
In termini monetari, quanto dovuto all' attrice per il risarcimento del danno non patrimoniale è la somma appresso quantificato,i: € 48.841,00 a titolo di danno biologico permanente in senso stretto, € 9200,00 a titolo di ITT e ITP al 50% ed €
472,77 a titolo di spese mediche.
Il danno biologico da invalidità permanente riportato dall'attrice viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d.liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. Tabelle Milano aggiornate al 2024). Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dalla recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n.
26972 del 2008, condiviso da questo Tribunale,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico
– tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “(cfr Cass. Sez. III n. 22884 del
30.10.2007).
Nella fattispecie, l' attore non ha allegato alcun concreto pregiudizio agli aspetti dinamico-relazionali della vita, quale conseguenza del sinistro non fornendone prova a riguardo nemmeno mediante escussione testi ai quali ha rinunciato, né tale danno può ritenersi in re ipsa necessitando di prova quanto meno presuntiva.
Va tuttavia riconosciuto, ai fini della personalizzazione, la somma ulteriore di €
10.000,00 tenuto conto della maggiore suscettibilità alle infezioni a causa della splenectomia derivante dall' infortunio, circostanza che oltre ad incidere in termini di IP, come evidenziato dal CT, comporta delle innegabili conseguenze sulla “ qualità della vita” e nello svolgimento dell' attività lavorativa, analogamente alla cenestesi lavorativa che comporta un “ appesantimento” del punto.
Dunque, quanto dovuto all' attrice a titolo di danno non patrimoniale complessivamente inteso è la somma di € 68.041,00 oltre € 472,77 a titolo di danno patrimoniale ( spese mediche).
Sulla somma così derivante andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno( cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato giusti indici ISTAT anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, e determinato nella fattispecie negli interessi legali, presumendosi in assenza di prova contraria, il deposito delle somma su un conto corrente;
tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi. Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Sviluppati i dovuti calcoli l' importo all' attualità pertanto ammonta ad € 82.397,65
Ora, va osservato che Come da documentazione allegata agli atti di causa (cfr. all. 1 nota di deposito del 23.03.2021 – fasciolo telematico di parte attrice) la sig.ra Parte_1 ha ricevuto una liquidazione dall' in quota capitale pari complessivamente CP_6 ad € 18.856,56, di cui € 9.811,24 in ragione dei ratei versati mensilmente fino al mese di dicembre 2020 ed € 9.045,32 quale saldo residuo versato in unica soluzione a marzo 2021.
Va difatti osservato che in corso di causa l' a seguito di giudizio di revisione e CP_3 nuova visita medico-legale ha modificato la valutazione dell' entità dell' infortunio, orginariamente determinato nel 17% di I.P. rideterminando l' entità dell' invalidità permanente nella misura del 9%
Dunque, la somma sopra liquidata di € 18.856,56 deve essere detratta dall' invalidità permanente sopra liquidata secondo i parametri civilistici ai fini della determinazione del danno differenziale.
Sul punto va difatti osservato che la liquidazione del danno differenziale deve tener t conto di una suddivisione della rendita percepita e percipienda secondo poste omogene, ciò in conformità al più recente indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui ai fin della quantificazione del cd “ danno differenziale” deve valutarsi il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili CP_ personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall' in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale ( Cass. civ. n. 9166/2017).
Per omogeneità di calcolo tale somma liquidata dall' deve essere rivalutata CP_3 secondo indici Istat ed interessi legali come per il danno calcolato secondo i parametri civilistici, dalla data di erogazione (marzo 2021) ad oggi;
sviluppati i dovuti calcolo tale somma è pari ad € 24.078,00
Dunque, complessivamente quanto dovuto all' attrice sarebbe la somma complessiva di € 58.319,65 a titolo di danno non patrimoniale complessivamente inteso comprensivo di rivalutazione (lucro cessante), oltre € 472,77 a titolo di spese mediche documentate, oltre interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo.
Va però evidenziato che l' attrice nella fase stragiudiziale ha percepito dalla NI
Convenuta a titolo di ristoro del danno non patrimoniale per ITA e ITP la somma di €
5.760,00 in data 28.04.2017 , somma che va detratta dal dovuto, previa rivalutazione
ISTAT per omogeneità di calcolo,
Sviluppati i dovuti calcoli l' acconto percepito in fase stragiudiziale dalla NI ammonta, rivalutato ad oggi ad € 7569,37.
Dunque, detratto tale importo, quanto dovuto all' attrice dalla NI e da
[...]
è la complessiva somma di € 50.750,28 per danno non patrimoniale CP differenziale oltre € 472,77 a titolo di spese mediche, per un complessivo importo di €
51.223,05 oltre interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo.
In relazione all' azione di rivalsa/surroga dell' l' importo oggetto di ripetizione CP_3 nei confronti della NI deve essere ridotto, rispetto a quello quantificato nella comparsa di intervento, a quanto effettivamente liquidato ed erogato, a seguito del giudizio di revisione intervenuto in corso di causa, atteso che l' entità complessiva e definitiva del costo dell' infortunio all' attualità, tenuto conto anche in tal caso della rivalutazione ISTAT ed interessi è la somma di € 24.078,00.
Pertanto, la NI convenuta e in accoglimento dell' azione di Controparte_2 rivalsa dell' sono tenute a corrisponderle il solido ai sensi degli art t1916 c.c/ 142 CP_7
DLGS 209/2005 la succitata somma, oltre interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo.
Le spese di lite tra l' attrice e la NI convenuta, seguiranno la soccombenze ed in ragione del parziale accoglimento della domanda, liquidate come da dispositivo, sono a carico dei convenuti in solido nella misura di ½; le spese di CT medico- legale graveranno interamente sui convenuti in solido, atteso l' accertato danno nella componente strettamente “biologica” in misura corrispondente alla originaria quantificazione in sede di pubblicistica da parte dell' . CP_3
Le spese tra l' e la meritano compensazione non CP_3 Parte_2 essendoci stata da parte dell' Assicurazione privata alcuna contestazione sulla domanda di rivalsa dell' ente pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accerta l' esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_2
per cui è giudizio;
2) Per l' effetto, condanna, in solido tra loro la e Controparte_1 [...]
a pagare a titolo di differenziale danni non patrimoniali in favore di CP
, la somma complessiva di € 51.223,05 oltre interessi legali dalla Parte_1
sentenza ad effettivo soddisfo, già detratto quanto ricevuto a titolo di acconto dalla
NI e quanto ricevuto e liquidato per rendita vitalizia dall' ; CP_3
3) In accoglimento dell' azione di rivalsa dell' condanna CP_3 Controparte_1
e a pagare al suddetto ente assistenziale la somma complessiva
[...] Controparte_2 di € 24.078,00 oltre interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
4) Condanna i convenuti alla refusione di 1/2 delle spese di lite, quota che si liquida in
€ 4100,00 per competenze professionali € 285,00 per esborsi documentati oltre oneri accessori come per legge da liquidarsi in favore di parte attrice;
5) Compensa per il resto le spese di causa;
6) Pone le spese di CT , già liquidate con separato decreto definitivamente a carico dei convenuti in solido
Così deciso in Latina in data 16.04.2025
Il Giudice unico
Dott. Alfonso Piccialli