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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 26/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 81/2024 R.G. Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 124/2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di pubblico impiego, iscritta al n. 81/2024 R.G.
Lav. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Gonnella, elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti appellante
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cornelio CP_1
Vigilanti e dall'Avv. Antonella Testa, elettivamente domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 11.04.2024 il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica e in veste di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da teso ad ottenere il Parte_1
riconoscimento dei ratei arretrati della pensione di reversibilità, riconosciutale con provvedimento del 07.09.2018, su domanda del 26.09.2017, con decorrenza dall'01.10.2017.
1.1. La ricorrente aveva dedotto di avere presentato nel 2013 domanda per ottenere la pensione di reversibilità dopo la morte del coniuge, avvenuta il 15.12.2012. La domanda era respinta con provvedimento, mai impugnato, del 13.07.2013. In data 26.09.2017 la presentava una Parte_1
nuova domanda avente lo stesso oggetto che, con provvedimento del 07.09.2018, veniva accolta ma con decorrenza dall'01.10.2017, mese successivo a quello della presentazione della nuova domanda. Il ricorso al Comitato provinciale di Isernia, proposto limitatamente alla corretta decorrenza e quantificazione degli arretrati, veniva respinto con provvedimento del 29.0.2019. La ricorrente si rivolgeva al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento della decorrenza della prestazione dall'1.1.2013 o, in subordine, dal giorno successivo alla maturata decadenza dell'originaria domanda non accolta, inoltrata a gennaio del 2013. L'allora ricorrente invocava la sentenza n. 246/92/della Corte costituzionale per ribadire il principio per cui il diritto alla pensione sarebbe non prescrittibile e non sottoponibile a decadenza. Il termine di cui all'art. 47 del DPR n.
639/1970, dovrebbe intendersi posto a pena di decadenza nel senso che il suo decorso “determina
l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali” rispetto alla domanda per la quale tale condizione si è verificata. La decadenza, quindi, non produrrebbe effetti sostanziali comportando esclusivamente il difetto della procedibilità della domanda giudiziale, essendo necessario riproporre la procedura amministrativa, come avvenuto nel caso di specie. La proposizione di una nuova domanda avrebbe l'effetto di ottenere il beneficio al riconoscimento della prestazione secondo l'originaria decorrenza, entro i limiti della decadenza. In via subordinata, essendo stata la domanda presentata a gennaio del 2013, la decadenza triennale si sarebbe verificata a gennaio 2016.
1.2. L' , regolarmente costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che la decadenza CP_1 dell'azione giudiziaria prima dell'ultima domanda amministrativa, presentata dalla , Parte_1 prevista dall'art. 47 D.P.R. 30.04.1970, n. 639, come modificato dall'art. 4 D.L. 19.09.1992, n.
384, convertito nella legge n. 438 del 14.11.1992, avrebbe determinato la perdita del diritto a tutti i ratei fulminati dalla decadenza medesima.
2 1.3. Il Tribunale di Isernia, richiamata la normativa di riferimento, rigettava la domanda, ritenendo che la maturata decadenza con riferimento alle domande avanzate nel 2013, non avendo la , Parte_1
nei tre anni dal provvedimento di rigetto, proposto l'azione giudiziaria, avrebbe determinato come effetto che, pur essendo in astratto riconosciuto il diritto a partire dal 2013, avendo la ricorrente omesso di coltivare il proprio interesse con l'esperimento di ricorsi amministrativi o giudiziali dopo il rigetto del 2013, la stessa non potrebbe che beneficiare del bene della vita dal mese successivo a quello di proposizione della domanda accolta. L'opzione per una diversa decorrenza della domanda del 26.09.2017, con retrodatazione dei relativi effetti, priverebbe di significato l'istituto della decadenza.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello la quale, con il primo motivo, Parte_1 denuncia l'illogicità e l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1979 fatta propria dal primo giudice. Questi non avrebbe considerato che il diritto alla prestazione della pensione non
è suscettibile di decadenza e non può, dunque, essere compresso in via definitiva ed assoluta.
Evidenzia, quindi, che la pensione di reversibilità decorre dal giorno successivo a quello della morte del dante causa, a prescindere dal momento in cui è inoltrata la domanda amministrativa.
Suscettibile di decadenza sono, dunque, i singoli ratei e non il diritto al beneficio.
E, in effetti, l'art. 47 D.P.R. 639/1970 e successive modificazioni prevede che il decorso del termine previsto a pena di decadenza “determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali” rispetto alla domanda per la quale essa si è verificata. La scadenza del termine avrebbe determinato solo il difetto di procedibilità, con la conseguenza che era necessaria la ripetizione della domanda amministrativa, in effetti presentata. La odierna appellante, quindi, presentata la nuova domanda, come era in suo diritto, avrebbe titolo ad ottenere anche i ratei pregressi, con l'unico limite della prescrizione.
Il Giudice avrebbe, altresì, omesso di considerare che l' ha esteso gli effetti della decadenza CP_1
anche ai ratei di pensione dovuti successivamente a quelli della maturazione della decadenza, fino alla presentazione della nuova domanda accolta, in contrasto con il principio affermato dalla Corte di cassazione (da ultimo ordinanza n. 18400/2022) secondo cui in caso di decesso del pensionato, il diritto al beneficio si acquista dalla data della morte del de cuius, a prescindere dal giorno di presentazione della domanda amministrativa diretta a chiedere la concessione della stessa. Nel caso di specie, non essendo stato presentato il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto del 13.07.2013, il termine di decadenza decorrerebbe dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei (art. 3 6, co.1, D.L. n. 103/1991) precedenti a tale data, con la conseguenza che dovrebbero essere utilmente considerati ai fini della liquidazione del beneficio tutte le mensilità successive, fino alla proposizione della domanda accolta.
Invoca, quindi, il principio della cd. “decadenza mobile” per il quale sarebbe soggetto a prescrizione unicamente il diritto ai singoli ratei, ma non il trattamento stesso che potrebbe, quindi, essere ricalcolato. Nel caso di specie, intervenuta la decadenza del 2013, al momento della mancata impugnazione amministrativa del primo provvedimento di diniego, andrebbero riconosciuti, dopo la presentazione della nuova domanda, i ratei con riferimento quantomeno al periodo successivo alla intervenuta decadenza.
Con il secondo motivo si denuncia il vizio di omessa pronuncia in ordine ad un capo specifico della domanda, quello relativo al riconoscimento, in via gradata, dei ratei da gennaio 2016 in poi, dopo la maturata decadenza.
L'appellante chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento del provvedimento dell' del 07.09.2018, con conseguente condanna dell'ente al pagamento in CP_1
favore della di tutte le somme maturate a titolo di ratei dalla data di decorrenza del Parte_1 beneficio (01.01.2013); in subordine, condannarsi l' alla corresponsione dei ratei maturati nel CP_1
periodo compreso tra il 26.09.2017 (data di presentazione della domanda amministrativa accolta)
e il momento di maturazione della decadenza con riferimento alla prima domanda, rigettata con provvedimento del luglio 2013, non impugnato in sede amministrativa.
3. Si è costituito l' che, richiamata la normativa e la giurisprudenza di riferimento, rileva che CP_1
correttamente il Tribunale di Isernia ha ritenuto che la proposizione della nuova domanda, il
26.09.2017, non potesse determinare la reviviscenza di un diritto già travolto dalla maturata decadenza, prodottasi a causa del comportamento della stessa , rimasta inerte a fronte del Parte_1
rigetto della prima domanda dell'11.02.2013.
L'appellato si oppone anche all'accoglimento della domanda proposta in via subordinata, atteso che la decadenza sostanziale avrebbe operato riguardo a tutti i ratei pensionistici successivi alla domanda amministrativa del 13.07.2013 e fino al momento di produzione degli effetti della nuova domanda amministrativa del 26.09.2017.
4. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa come da separato dispositivo.
4 ********************
5. Ritiene il Collegio che l'appello vada, nei termini che si preciseranno, accolto.
È incontestato tra le parti che dopo la morte del coniuge , avvenuta il Persona_1
15.12.2012, presentò domande di pensione di reversibilità, in data 11.02.2013, Parte_1
21.06.2013 e 05.07.2013, rigettate con provvedimento del 13.07.2013, mai impugnato in via CP_1
amministrativa, né tantomeno giudiziale.
Il 26.09.2017 la presentava nuova domanda, tesa all'ottenimento del medesimo Parte_1 beneficio, accolta dall' , che, tuttavia, liquidava i ratei a far data dal 01.10.2017, ritenendo che CP_1
nulla fosse dovuto per il periodo precedente, stante la decadenza maturata con riferimento alle domande presentate nel 2013 (v. allegati nn. 1, 2, 3 e 4 dal ricorso di I grado).
6. Ebbene, ritiene il collegio che la tesi dell' , accolta dal Tribunale di Isernia, non sia CP_1
condivisibile.
È certamente indubitabile che la nuova domanda presentata dalla non è idonea a produrre Parte_1
alcun effetto sulla decadenza già maturata sulla prima domanda1. A tanto consegue che non è fondata la pretesa della appellante di retrodatare la decorrenza della domanda presentata il
26.09.2017 al 2013, anno in cui fu presentata la prima domanda, rigettata dall' , senza che CP_1
alcuna iniziativa, in sede amministrativa o giudiziale, fosse adottata dall'odierna appellante.
Va, tuttavia, ribadito che “La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale” (art. 6, co.1, II periodo, D.L. n. 103/1991), non essendo prescrittibile (né sottoponibile a decadenza) il diritto a pensione (Corte costituzionale, sentenza n. 246/1992).
A tanto consegue che la presentazione di una nuova domanda amministrativa, successiva alla maturata decadenza, ove accolta, fa scattare il diritto ai ratei maturati successivamente alla
5 decadenza stessa. Ciò tanto più nel caso della pensione di reversibilità, spettante ai superstiti fin dal decesso del de cuius, a prescindere dal momento di presentazione della domanda.
Nel caso di specie, tenendo conto della decadenza maturata con il decorso dei tre anni dal rigetto della prima domanda, il 13.07.2013, può riconoscersi il diritto della , in conseguenza Parte_1 dell'accoglimento della seconda domanda amministrativa, il 26.09.2017, ai ratei maturati fin da agosto del 2016.
Aderendo alla tesi prospettata dall' e accolta dal Tribunale di Isernia, si riconoscerebbe una CP_1
sorta di ultrattività della decadenza, così da rimanerne travolti anche i ratei maturati successivamente ad essa.
Da ciò discende l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo (€ 1.800,00 per il primo grado, € 2.000,00 per il grado di appello), seguono la soccombenza, non ravvisandosi motivi per disporne la compensazione anche solo parziale, con pagamento in favore del procuratore antistatario.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza dell'11.04.2024 del Tribunale di Isernia -in funzione di Giudice del lavoro - proposto con ricorso qui depositato il 13.06.2024 da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza,
[...] CP_1
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna l' , in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a in relazione alla Parte_1
Parte pensione di reversibilità ctg n. 47002561, in aggiunta a quelli già erogati, i ratei di pensione maturati da agosto del 2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
-condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusone in favore di CP_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, in complessivi € 3.800,00, oltre
[...]
rimborso spese generali, nella misura del 15%, IVA, e CAP, come per legge, con pagamento in favore del procuratore antistatario.
Campobasso, 25.10.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata”. (Cass., sez. L, ordinanza n. 21039 del 23.08.2018, in fattispecie in cui la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che, in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, aveva rigettato l'eccezione di decadenza sul rilievo che era stata presentata una nuova istanza amministrativa).