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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/05/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 366/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 366/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASSANELLI STAMI FRANCESCO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IANNELLI CP_1 C.F._2
GIUSEPPINA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza o domicilio ove riterranno opportuno, impegnandosi reciprocamente a comunicarne le eventuali variazioni, per le necessità inerenti il figlio minore;
Per_1
2. l'abitazione familiare, costituita da appartamento sito in IO
NE (MO) in via G. Deledda n. 56, in comproprietà, nella misura del
50% ciascuno, dei coniugi, sarà assegnata alla signora unitamente CP_1
ai mobili ed arredi ivi contenuti, in ragione della collocazione prevalente di presso di lei e della di lei svantaggiata posizione;
il signor , Per_1 Pt_1
successivamente al deposito del ricorso congiunto per separazione, si è trasferito in un'abitazione condotta in locazione sita a IO NE
(MO), via Panaro n. 46 località Spezzano, prelevando dalla ridetta abitazione i suoi beni personali;
3. tutte le spese per i consumi di acqua, luce, gas, spese condominiali e qualsiasi tassa e/o imposta rimarranno a carico di entrambi i coniugi per tutto il periodo di coabitazione;
a decorrere dal periodo di competenza successivo al 15.02.2025 compreso, le utenze saranno a carico esclusivo della signora che ha già provveduto ad intestarsi le utenze CP_1
domestiche; quanto alle spese condominiali, quelle ordinarie saranno a carico esclusivo della signora mentre verranno divise al 50% tra i CP_1
coniugi quelle straordinarie;
infine il signor dichiara di aver già Pt_1
effettuato, al momento del suo trasferimento il trasloco della linea fibra
Vodafone, a sé intestata, nella sua nuova abitazione;
4. l'autovettura modello Fiat Freemont targata EW832WV di proprietà ed in uso al signor resterà assegnata a quest'ultimo; l'autovettura Pt_1
modello Opel Agila tg DY939TE di proprietà ed in uso alla signora CP_1
resterà assegnata a quest'ultima;
5. sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale per l'adozione delle decisioni di maggiore interesse relative alla sua salute, istruzione, educazione ed impegni sportivi e ricreativi, da assumersi di comune accordo in considerazione delle inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio, mentre le decisioni relative alla ordinaria conduzione di vita del minore saranno assunte in via esclusiva dal genitore presso il quale egli si troverà di volta in volta;
6. In riferimento all'esercizio del diritto di visita tra padre e figlio si conviene che il signor potrà avere con sé , con le seguenti Pt_1 Per_1
modalità:
- settimanalmente nei due giorni di riposo dal lavoro, secondo i suoi turni lavorativi, curandone il ritiro all'uscita da scuola e riaccompagnandolo, a scuola o presso il domicilio materno;
- il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite padre- figlio con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo, di concordare ulteriori giorni di visita, al fine di garantire una maggiore frequentazione tra il minore e il padre, secondo la disponibilità di quest'ultimo ed il desiderio di;
Per_1
7. durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà avere con sé Per_1
per tre settimane, anche non consecutive;
a tal fine, i periodi di permanenza protratta presso i genitori dovranno essere concordati preventivamente, non oltre il 30 aprile di ogni anno;
inoltre, ciascun genitore dovrà sempre ed anticipatamente comunicare all'altro i luoghi di villeggiatura, compresi indirizzi e recapiti telefonici, nonché ogni loro variazione per qualsivoglia ragione;
le spese per le vacanze estive del figlio saranno a carico di ciascun genitore per il relativo periodo di competenza;
qualora entrambi i genitori intendano trascorrere con il figlio lo stesso periodo di vacanza e ne abbiano manifestato l'un l'altro l'intenzione entro il 30/04, si conviene che sia preferito il padre se l'anno di riferimento è pari, la madre se l'anno di riferimento è dispari;
7.1 durante le vacanze scolastiche: per quanto concerne le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà - ad anni alterni - con un genitore i giorni dal
23 al 30 dicembre - ad eccezione della vigilia di Natale e del Natale che trascorreranno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore - e con l'altro i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali,
trascorrerà - ad anni alterni - con un genitore i primi tre giorni di Per_1
vacanza e con l'altro i successivi tre giorni;
7.2 per quanto concerne le altre festività annuali (a titolo esemplificativo
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, festa del patrono, etc...) Per_1 le trascorrerà - ad anni alterni - con il padre e con la madre;
in caso di disaccordo tra i genitori, negli anni dispari deciderà la madre, negli anni pari deciderà il padre;
- resta in ogni caso inteso che il diritto-dovere di ciascun genitore di frequentare e di avere con sé dovrà essere esercitato nel massimo Per_1
rispetto del suo diritto ad un programma di vita ordinato, sereno e confacente all'età e condizioni di salute e nel rispetto dei suoi impegni scolastici e formativi;
8. l'assegno unico universale per i figli, oggi pari a circa € 57,00 mensile, sarà percepito in via esclusiva dalla signora CP_1
9. a titolo di contributo ordinario per il mantenimento di il signor Per_1
verserà, entro il giorno 18 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario Pt_1
sul conto corrente c/c 000101234239 presso Unicredit Banca spa, filiale di
IO NE intestato alla signora , l'importo di euro CP_1
300,00; tale importo sarà rivalutabile annualmente nella misura del 100% degli indici ISTAT, decorso un anno dalla pronuncia della sentenza di separazione;
10. I ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore, secondo lo schema del protocollo concordato tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Modena;
qualora non sostenute contemporaneamente, dai genitori, le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che per primo le abbia anticipate, entro 7 giorni e previa esibizione della relativa documentazione fiscale;
11. la documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata al figlio onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50%;
12. i ricorrenti si danno sin d'ora vicendevole consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del minore, impegnandosi entrambi a sottoscrivere, se necessario, ogni documento utile e/o necessario;
13. le condizioni tutte sopra scritte, dove non diversamente previsto, avranno effetto vincolante per i coniugi a far data dalla sottoscrizione del ricorso;
14. le spese di procedura si intendono interamente compensate tra le parti.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
a CROTONE (KR) il 19/03/1968 e nata a [...]_1
il 15/09/1971;
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIORANO MODENESE
(MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2000, atto n.65, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale