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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 20.02.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1719/2024 R.G.
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Doriana Scotto di Parte_1 C.F._1
Frega, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Resistente
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2022 00109400640 00, notificato a mezzo pec in data 16.12.2023, per contributi asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti relativamente al periodo dall'01/2021 al 12/2022.
Ha dedotto la ricorrente che l' aveva inopinatamente richiesto il pagamento dei contributi IVS CP_1
non sussistendone i presupposti di legge;
rappresentava, infatti, di essere socio unico, amministratore unico e legale rappresentante della società ma di non aver mai prestato alcuna Controparte_2
opera lavorativa in favore di detta società, la cui attività, essendo svolta unicamente attraverso strumenti telematici di raccolta ed elaborazione di rilevazioni atmosferiche e software di simulazione e previsione, non necessita di alcun intervento di personale dipendente o di apporto lavorativo da parte dei soci.
Ha concluso chiedendo al Giudice adito “previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di pagamento per l'annualità 2021-22 numero n°371 2023 00131909 50 000 formato il CP_1
24.11.2023: 1. ACCERTARE E DICHIARARE ILLEGITTIMA L'ISCRIZIONE DEL RICORRENTE
ALLA GESTIONE SEPARATA COMMERCIANTI PER MANCANZA ASSOLUTA DEI REQUISITI
DI LEGGE E PER L'EFFETTO 2. DICHIARARE LA NULLITA' DELL'AVVISO DI PAGAMENTO
PER L'ANNUALITA' 2021/22 n°371 2023 00131909 50 000 formato il 24.11.2023 per le CP_1 somme di €. 4.559,10 2. NONCHE' L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PRECEDENTI AVVISI
ERRONEAMENTE EMESSI”; con vittoria delle spese di lite.
È stata accolta la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'AVA.
L' , ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. CP_1
All' udienza del 20.02.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla base delle osservazioni che seguono.
CP_ L'opposizione ha ad oggetto l'avviso di addebito emesso dall' al fine di ottenere il pagamento di contributi IVS, e relative somme aggiuntive sanzioni, dall'01/2021 al 12/2022.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito;
ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicché è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dall'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Nella fattispecie in esame, dunque, grava in capo all' l'onere della prova in ordine alla CP_1 sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti.
Il comma 203 dell'art. 1 della L. 662/96, sostituendo il primo comma dell'articolo 29 della L. 3 giugno
1975 n. 160, ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Quanto ai soci amministratori delle società di persone, la loro iscrivibilità alla Gestione Commercianti deriva dall'avere la piena responsabilità dell'impresa e dall' assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (socio accomandatario), dall'essere gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, e dal partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza (vd. art. art. 3 d.l. 787/85 convertito con modificazione in l. 45/86).
La finalità della normativa introdotta dalla L. 662/96 è da ricercarsi nell'ambito del sistema previdenziale (che tende ad escludere una duplicazione di iscrizioni previdenziali ed oneri contributivi) ed è stata autorevolmente individuata nell'intendo di “evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell'impresa societaria, sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria” (parere del C. di S., richiamato nella circolare dell' del 9 ottobre 1998; Cass. 23943/2013). CP_1
Quanto alla nozione di lavoro aziendale deve aversi riguardo ad una vera e propria attività di lavoro, svolta con i caratteri della prevalenza e dell'abitualità, derivante dalla qualità di socio e non da un ulteriore rapporto, quale potrebbe essere un rapporto subordinato o parasubordinato coesistente con il rapporto societario, attività che deve essere aggiuntiva e distinta dalla mera attività amministrativa derivante dalla qualità di socio o amministratore.
Mentre, dunque, quest'ultima si basa su una relazione di immedesimazione organica con la società, al limite del mandato (come desumibile dalla previsione dell'art. 2260 c.c.) e comporta, secondo quanto previsto dalla concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza ed è rivolta all'esecuzione del contratto di società, oltre che ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale, l'attività di “puro” lavoro è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo attraverso il concorso dei vari collaboratori della società.
Non può, tuttavia, confondersi la responsabilità del socio e nemmeno lo svolgimento dell'eventuale attività di amministrazione con lo svolgimento del “lavoro aziendale” personalmente e con carattere di abitualità e prevalenza, qualora per le dimensioni e/o per la specifica organizzazione dell'impresa sia possibile che l'amministratore non sia anche impegnato nello svolgimento del lavoro aziendale.
Vi è da osservare che la S.C. SSUU, con la sentenza n. 3240/10, ha precisato che il socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto “agli altri fattori produttivi” intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa e che, in caso di verifica delle insussistenza di tale elemento, mancano i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Ha altresì chiarito che il ruolo di amministratore non attiene solo al “compimento di atti giuridici” essendogli affidata “una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” “ ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo” mentre il lavoro aziendale abituale e prevalente
è assoggettato a contribuzione presso la Gestione Commercianti proprio in considerazione dell'
“espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo” e della connotazione di “ detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
L'esistenza del presupposto impositivo deve essere provata dall' , in base al principio generale CP_1 secondo il quale la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto sia onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr.
Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Nel caso in esame l' ha fatto discendere l'iscrizione alla gestione commercianti dalla sola CP_1 circostanza che il ricorrente sia socio unico della . Controparte_2
Tuttavia, nessun accertamento è stato svolto dall al fine di verificare che tale situazione sociale CP_1 abbia poi determinato in fatto l'“espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo” e la connotazione di “detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Invero, l' ha dedotto che “La società in parola, rientra nel settore terziario in quanto fornitore di CP_1 servizi e non denuncia personale dipendente. Pertanto l' ha ritenuto che il ricorrente, in qualità CP_1 di socio unico, doveva necessariamente aver esercitato in prima persona le attività costituenti l'oggetto sociale, con impiego delle proprie energie in maniera abituale e prevalente, senza essersi potuto limitare alla mera legale rappresentanza della società. Manca difatti, come detto, il personale a cui avrebbe potuto delegare le attività esecutive necessarie al perseguimento dello scopo sociale.
La circostanza è maggiormente confermata dal fatto che, alla cancellazione della società è seguita la prosecuzione della medesima attività in forma individuale, come da visura della ditta allegata” e che
“L'abitualità e continuità dell'attività aziendale risulta accertata dal fatto che nella società non vi erano altri dipendenti;
in ogni caso nella società in questione non era presente alcun soggetto con qualifica apicale, secondo la visura della CCIIA che pure si allega. La delega rilasciata al
Commercialista per lo svolgimento di tutte le pratiche burocratiche e contabili non può certo sostituire il potere gestorio in capo all'UNICO Socio nonché Amministratore Unico della società, difettando in capo al commercialista medesimo il potere deliberante e gestorio della ditta. Le direttive e le decisioni sulla conduzione aziendale devono necessariamente essere impartite dal socio unico ed amm.re unico che ha in capo alla propria persona tutti i poteri gestori nonché quelli amministrativi”.
Tuttavia, deve rilevarsi che l'organizzazione e l'oggetto sociale della – Controparte_2 elaborazione e divulgazione delle previsioni meteorologiche raccolte mediante apparecchiature e software informatici e senza l'intervento umano – rendono possibile che l'amministratore non sia anche impegnato nello svolgimento del lavoro aziendale, laddove per esso si intenda, come sopra precisato, il lavoro caratterizzato dalla personalità, dall'abitualità e dalla prevalenza rispetto ad altri fattori produttivi.
Ad ogni modo, si evidenzia che alcun accertamento in fatto è stato compiuto dall' che ha fatto CP_1 discendere il presupposto per l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti dal solo dato formale richiamato.
In conclusione, in mancanza di elementi probatori quali accertamenti diretti ispettivi o altro offerti CP_ dall' deve ritenersi che la iscrizione alla gestione commercianti e la conseguente pretesa contributiva relativa agli anni in esame non sia legittima e, pertanto, il provvedimento di iscrizione di ufficio e il relativo avviso di addebito deve essere annullato in parte qua.
Le spese processuali seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuti i contributi portati dall'avvisi di addebito impugnato e per l'effetto annulla in parte qua l'iscrizione alla Gestione Commercianti disposta dall' nei confronti di;
CP_1 Parte_1
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.850,00 a titolo di onorario, oltre CP_1
rimborso spese e oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 14.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 20.02.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1719/2024 R.G.
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Doriana Scotto di Parte_1 C.F._1
Frega, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Resistente
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2022 00109400640 00, notificato a mezzo pec in data 16.12.2023, per contributi asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti relativamente al periodo dall'01/2021 al 12/2022.
Ha dedotto la ricorrente che l' aveva inopinatamente richiesto il pagamento dei contributi IVS CP_1
non sussistendone i presupposti di legge;
rappresentava, infatti, di essere socio unico, amministratore unico e legale rappresentante della società ma di non aver mai prestato alcuna Controparte_2
opera lavorativa in favore di detta società, la cui attività, essendo svolta unicamente attraverso strumenti telematici di raccolta ed elaborazione di rilevazioni atmosferiche e software di simulazione e previsione, non necessita di alcun intervento di personale dipendente o di apporto lavorativo da parte dei soci.
Ha concluso chiedendo al Giudice adito “previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di pagamento per l'annualità 2021-22 numero n°371 2023 00131909 50 000 formato il CP_1
24.11.2023: 1. ACCERTARE E DICHIARARE ILLEGITTIMA L'ISCRIZIONE DEL RICORRENTE
ALLA GESTIONE SEPARATA COMMERCIANTI PER MANCANZA ASSOLUTA DEI REQUISITI
DI LEGGE E PER L'EFFETTO 2. DICHIARARE LA NULLITA' DELL'AVVISO DI PAGAMENTO
PER L'ANNUALITA' 2021/22 n°371 2023 00131909 50 000 formato il 24.11.2023 per le CP_1 somme di €. 4.559,10 2. NONCHE' L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PRECEDENTI AVVISI
ERRONEAMENTE EMESSI”; con vittoria delle spese di lite.
È stata accolta la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'AVA.
L' , ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. CP_1
All' udienza del 20.02.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla base delle osservazioni che seguono.
CP_ L'opposizione ha ad oggetto l'avviso di addebito emesso dall' al fine di ottenere il pagamento di contributi IVS, e relative somme aggiuntive sanzioni, dall'01/2021 al 12/2022.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito;
ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicché è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dall'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Nella fattispecie in esame, dunque, grava in capo all' l'onere della prova in ordine alla CP_1 sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti.
Il comma 203 dell'art. 1 della L. 662/96, sostituendo il primo comma dell'articolo 29 della L. 3 giugno
1975 n. 160, ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Quanto ai soci amministratori delle società di persone, la loro iscrivibilità alla Gestione Commercianti deriva dall'avere la piena responsabilità dell'impresa e dall' assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (socio accomandatario), dall'essere gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, e dal partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza (vd. art. art. 3 d.l. 787/85 convertito con modificazione in l. 45/86).
La finalità della normativa introdotta dalla L. 662/96 è da ricercarsi nell'ambito del sistema previdenziale (che tende ad escludere una duplicazione di iscrizioni previdenziali ed oneri contributivi) ed è stata autorevolmente individuata nell'intendo di “evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell'impresa societaria, sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria” (parere del C. di S., richiamato nella circolare dell' del 9 ottobre 1998; Cass. 23943/2013). CP_1
Quanto alla nozione di lavoro aziendale deve aversi riguardo ad una vera e propria attività di lavoro, svolta con i caratteri della prevalenza e dell'abitualità, derivante dalla qualità di socio e non da un ulteriore rapporto, quale potrebbe essere un rapporto subordinato o parasubordinato coesistente con il rapporto societario, attività che deve essere aggiuntiva e distinta dalla mera attività amministrativa derivante dalla qualità di socio o amministratore.
Mentre, dunque, quest'ultima si basa su una relazione di immedesimazione organica con la società, al limite del mandato (come desumibile dalla previsione dell'art. 2260 c.c.) e comporta, secondo quanto previsto dalla concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza ed è rivolta all'esecuzione del contratto di società, oltre che ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale, l'attività di “puro” lavoro è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo attraverso il concorso dei vari collaboratori della società.
Non può, tuttavia, confondersi la responsabilità del socio e nemmeno lo svolgimento dell'eventuale attività di amministrazione con lo svolgimento del “lavoro aziendale” personalmente e con carattere di abitualità e prevalenza, qualora per le dimensioni e/o per la specifica organizzazione dell'impresa sia possibile che l'amministratore non sia anche impegnato nello svolgimento del lavoro aziendale.
Vi è da osservare che la S.C. SSUU, con la sentenza n. 3240/10, ha precisato che il socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto “agli altri fattori produttivi” intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa e che, in caso di verifica delle insussistenza di tale elemento, mancano i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Ha altresì chiarito che il ruolo di amministratore non attiene solo al “compimento di atti giuridici” essendogli affidata “una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” “ ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo” mentre il lavoro aziendale abituale e prevalente
è assoggettato a contribuzione presso la Gestione Commercianti proprio in considerazione dell'
“espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo” e della connotazione di “ detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
L'esistenza del presupposto impositivo deve essere provata dall' , in base al principio generale CP_1 secondo il quale la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto sia onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr.
Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Nel caso in esame l' ha fatto discendere l'iscrizione alla gestione commercianti dalla sola CP_1 circostanza che il ricorrente sia socio unico della . Controparte_2
Tuttavia, nessun accertamento è stato svolto dall al fine di verificare che tale situazione sociale CP_1 abbia poi determinato in fatto l'“espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo” e la connotazione di “detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Invero, l' ha dedotto che “La società in parola, rientra nel settore terziario in quanto fornitore di CP_1 servizi e non denuncia personale dipendente. Pertanto l' ha ritenuto che il ricorrente, in qualità CP_1 di socio unico, doveva necessariamente aver esercitato in prima persona le attività costituenti l'oggetto sociale, con impiego delle proprie energie in maniera abituale e prevalente, senza essersi potuto limitare alla mera legale rappresentanza della società. Manca difatti, come detto, il personale a cui avrebbe potuto delegare le attività esecutive necessarie al perseguimento dello scopo sociale.
La circostanza è maggiormente confermata dal fatto che, alla cancellazione della società è seguita la prosecuzione della medesima attività in forma individuale, come da visura della ditta allegata” e che
“L'abitualità e continuità dell'attività aziendale risulta accertata dal fatto che nella società non vi erano altri dipendenti;
in ogni caso nella società in questione non era presente alcun soggetto con qualifica apicale, secondo la visura della CCIIA che pure si allega. La delega rilasciata al
Commercialista per lo svolgimento di tutte le pratiche burocratiche e contabili non può certo sostituire il potere gestorio in capo all'UNICO Socio nonché Amministratore Unico della società, difettando in capo al commercialista medesimo il potere deliberante e gestorio della ditta. Le direttive e le decisioni sulla conduzione aziendale devono necessariamente essere impartite dal socio unico ed amm.re unico che ha in capo alla propria persona tutti i poteri gestori nonché quelli amministrativi”.
Tuttavia, deve rilevarsi che l'organizzazione e l'oggetto sociale della – Controparte_2 elaborazione e divulgazione delle previsioni meteorologiche raccolte mediante apparecchiature e software informatici e senza l'intervento umano – rendono possibile che l'amministratore non sia anche impegnato nello svolgimento del lavoro aziendale, laddove per esso si intenda, come sopra precisato, il lavoro caratterizzato dalla personalità, dall'abitualità e dalla prevalenza rispetto ad altri fattori produttivi.
Ad ogni modo, si evidenzia che alcun accertamento in fatto è stato compiuto dall' che ha fatto CP_1 discendere il presupposto per l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti dal solo dato formale richiamato.
In conclusione, in mancanza di elementi probatori quali accertamenti diretti ispettivi o altro offerti CP_ dall' deve ritenersi che la iscrizione alla gestione commercianti e la conseguente pretesa contributiva relativa agli anni in esame non sia legittima e, pertanto, il provvedimento di iscrizione di ufficio e il relativo avviso di addebito deve essere annullato in parte qua.
Le spese processuali seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuti i contributi portati dall'avvisi di addebito impugnato e per l'effetto annulla in parte qua l'iscrizione alla Gestione Commercianti disposta dall' nei confronti di;
CP_1 Parte_1
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.850,00 a titolo di onorario, oltre CP_1
rimborso spese e oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 14.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori