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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 20/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10474/2024, pubblicata il 28/11/2024,
DA
C.F. , in proprio ex art. 86 c.p.c., domiciliata Parte_1 C.F._1
presso il proprio studio in Milano, via della Guastalla n. 15;
-APPELLANTE
CONTRO
CF ) e (CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Federico Villani e con C.F._3
elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, Viale Regina Margherita n. 43, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10474/2024, pubblicata il
28/11/2024, in materia di “Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 9 “Piaccia al Ill.mo Giudice Adito, contrariis rejectis, così giudicare:
DICHIARARE L'INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE DI Milano in favore del giudice di pace di Milano competente a conoscere la vertenza per le considerazioni avanzate
Dichiarare la nullità della sentenza impugnata sentenza del Tribunale di MILANO n.
10474/2024 pubbl. il 28/11/2024 RG n. 48590/2022 Repert. n. 9683/2024 del 04/12/2024
(verbale del 28/11/24 e sentenza citata) per i motivi e doglianze avanzate
Riformare la sentenza impugnata sentenza del Tribunale di MILANO n. 10474/2024 pubbl. il
28/11/2024 RG n. 48590/2022 Repert. n. 9683/2024 del 04/12/2024 (verbale del 28/11/24 e sentenza citata)
E per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 17154/2022 (R.G. 29354/2022 pubblicato in data 21 ottobre 2022 dal Tribunale di Milano notificato a mezzo pec in data 28/10/2022)
declaratoria del contratto a norma di legge con sostituzione di diritto dell'art. 3 lett d con l'art.
32 legge 392/78
condannare in via riconvenzionale
la proprietà a rifondere alla conduttrice per i fatti indicati supra la somma di € 5000,00 CP_1
o quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa per i danni patiti e patienti
(incluso € 383,49 oltre interessi legali e rivalut mon dal 15/10/2018) rientrando tra questi le somme incassate e non contabilizzate così richiedendone in mala fede due volte, per carenza di dazione delle ricevute al momento dell'incasso, violazione ex art.1199 cc e anche dopo (mai pervenute) così impedendo una corretta gestione contabile alla proprietà e alla conduttrice, per la richiesta delle somme titolate per oneri accessori versate ma non spettanti al conduttore, per aver chiesto somme senza precisare i criteri di ripartizione,
per tutto quanto indicato in narrativa ed emergenti nel corso di causa, per le riparazioni non affrontate dalla proprietà di natura straordinaria e a queste spettanti, facendo soffrire disservizi, per ripetizione delle somme esborse o che saranno esborse per i danni cagionati/cagionandi del vano bagno che spettano solo alla proprietà
condannare la proprietà al rispetto delle pattuizioni contrattuali ed emettere ad ogni CP_1
pagamento intercorso e incassato ricevuta immediata trasmettendo al conduttore al momento di ogni versamento incluso della tassa di registro annuale, attesa la condotta dannosa e di abuso che ne è derivata e provata in questa sede pagina 2 di 9 condanna di riposizionare il contratto secondo legge nella parte in cui indica l'aggiornamento istat al 100% invece che al 75%
Condanna per lite temeraria per aver avanzato richieste giudiziarie per crediti inesistenti
CTU sui danni del vano bagno anche alla luce delle produzioni del 27/11/24 e successive
Sulle considerazioni e circostanze sopra avanzate vizi n.
1-4 si chiede la prova testimoniale dell'avv. Severgnini
Ripetizione delle spese esborse medio tempore in esecuzione della sentenza impugnata
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi liquidati oltre al rimborso delle spese forfetarie, oneri previdenziali e fiscali come per legge per i due gradi di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso in rito e nel merito, così giudicare:
In via pregiudiziale
-Dichiarare inammissibile l'appello proposto perché tardivo in ragione dei motivi di cui in narrativa.
In via preliminare
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto in ragione della violazione dell'art. 342 cpc, per insussistenza dei requisiti di legge;
- Respingere l'eccezione di incompetenza per valore riproposta in sede d'appello dall'appellante, perché infondata;
Nel merito
- Confermare ad ogni effetto la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Chiarentin,
n. 10474/2024 pubblicata il 28.11.2024 e notificata il 4.12.2024 (RGN 48590/22) e respingere ad ogni effetto l'appello proposto, con ogni statuizione necessaria e conseguente;
- Rigettare, in ogni caso, la domanda svolta in via riconvenzionale anche in sede d'appello;
pagina 3 di 9 - Rigettare, in ogni caso, ogni domanda ex adverso svolta, in quanto tutte inammissibili e infondate;
In via istruttoria
Ci si oppone alla ammissione delle istanze istruttorie articolate da in sede d'appello Pt_1
in quanto inammissibili.
In ogni caso
- Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso forfetario delle spese sia del presente giudizio che del giudizio di primo grado, con eventuale condanna ex art 96, comma 3 cpc per abuso dello strumento dell'impugnazione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 17154/2022, Parte_1
notificatole in data 28 ottobre 2022, con il quale il Tribunale di Milano le ha ingiunto il pagamento in favore di e di della somma di euro Controparte_1 Controparte_2
1.341,51 a titolo di conguaglio degli oneri accessori relativi agli esercizi 2018-2019 e 2019-
2020, maturati in relazione al contratto di locazione stipulato il 27 ottobre 2018, avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, Via della Guastalla n. 15.
A sostegno dell'opposizione, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza Parte_1
per valore del Tribunale e, nel merito, ha dedotto infondatezza della pretesa avversaria, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dei locatori al pagamento della somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del malfunzionamento del sistema di scarico del wc posto all'interno dell'immobile locato.
e si sono costituiti nel giudizio di primo grado, Controparte_1 Controparte_2 deducendo l'infondatezza della eccezione di incompetenza per valore e chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
Con provvedimento del 3 ottobre 2023, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio, essendo la causa stata erroneamente introdotta con atto di citazione anziché con ricorso.
Con la sentenza n.10474/2024 del 28 novembre 2024, il Tribunale ha rigettato sia l'opposizione sia la domanda riconvenzionale proposte da ritenendo entrambe infondate. Parte_1 pagina 4 di 9 ha appellato la suddetta sentenza mediante atto di citazione notificato Parte_1
ai locatori in data 3 gennaio 2025.
In sintesi, l'appellante ha lamentato la non corrispondenza tra il verbale di udienza del 28 novembre 2024 e la sentenza pronunciata in pari data e la falsità del medesimo verbale di udienza, nonché ha riproposto le domande e le eccezioni pregiudiziali e di merito già formulate in primo grado, censurando il rigetto o la mancata valutazione di esse da parte del Tribunale.
e si sono costituiti nel giudizio di secondo Controparte_1 Controparte_2 grado, eccependo l'inammissibilità dell'appello – sia in quanto notificato e iscritto a ruolo successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., sia ai sensi dell'art. 342
c.p.c. – e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
All'udienza del 6 maggio 2025, il Consigliere istruttore ha disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio e ha fissato la nuova udienza collegiale del 2 luglio 2025, all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo della presente sentenza.
***
Preliminarmente, la Corte – anche a chiarimento delle ragioni per le quali non è stata presa in considerazione l'istanza formulata dall'avv. di sostituzione dell'udienza fissata Pt_1
per la discussione della causa ex art. 437 c.p.c. con il deposito di note scritte – reputa opportuno richiamare i principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.17603/2025 depositata il 30 giugno 2025 con riferimento al rito del lavoro, applicabile anche alle controversie in materia di locazioni: “il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni: (i) che la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria;
(ii) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte;
(iii) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità; (iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l'iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”.
In altri termini, la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, nei processi assoggettati al rito del lavoro, non solo non costituisce la modalità ordinaria di celebrazione dell'udienza, ma è ammissibile per la sola fase propriamente decisionale, dovendo essere pagina 5 di 9 garantiti, in ogni altra fase, in funzione del principio del contraddittorio, la dialettica tra le parti e il confronto dialogico tra queste e il giudice.
Nel caso concreto, trattandosi della prima udienza di trattazione della causa innanzi al Collegio, la quale è deputata allo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle inerenti alla fase decisionale in senso stretto, non si è ritenuto di poter accogliere la richiesta dell'avv. Pt_1
Ciò precisato, l'appello proposto da deve essere dichiarato Parte_1
inammissibile.
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, tra cui quelle in materia di locazioni, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge.
e hanno notificato la sentenza di primo grado all'avv. Controparte_1 Controparte_2
in data 4 dicembre 2024. Parte_1 ha notificato l'atto di citazione in appello alla controparte in data 3 gennaio Parte_1
2025 (ultimo giorno utile) alle ore 23.42. Nella medesima data, alle ore 23.52, ha depositato l'impugnazione in via telematica presso la Corte d'Appello, ottenendo la ricevuta di avvenuta consegna.
In merito all'orario di deposito, sul quale la parte appellata ha fondato la propria eccezione di inammissibilità dell'appello, è opportuno evidenziare che l'art. 196 sexies disp. att. c.p.c., che ha sostituito l'art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012, prevede espressamente che il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza. Pertanto, l'avv. sotto il profilo in considerazione, non è incorsa in Pt_1
alcuna decadenza.
Il deposito telematico eseguito dall'avv. è stato invece rifiutato dalla Cancelleria in Pt_1 ragione del mancato pagamento da parte dell'appellante del contributo unificato, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3.1, del D.P.R. n. 115/2002.
Tale norma, nella formulazione entrata in vigore il 1° gennaio 2025, stabilisce testualmente che
“fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera
a), o il minor contributo dovuto per legge”.
La causa è stata quindi iscritta a ruolo solo in data 7 gennaio 2025, una volta eseguito e documentato il suddetto pagamento, nonché effettuato un nuovo deposito dell'atto di appello.
pagina 6 di 9 L'avv. ha contestato la legittimità dell'operato della Cancelleria, valorizzando, per un Pt_1 verso, la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “seconda pec”) entro il termine di scadenza del 3 gennaio 2025 e sostenendo, per altro verso, la illegittimità costituzionale della nuova formulazione dell'art. 14 del D.P.R. 115/2002.
Quanto al primo profilo, è sufficiente rammentare che il procedimento di deposito telematico
è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva;
pertanto, la ricevuta di avvenuta consegna consente di ritenere perfezionato il deposito solo in via provvisoria, poiché il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito – prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna – è condizionato dalla ricezione della terza e della quarta pec e, quindi, al buon fine dell'intero procedimento, essendo necessario il positivo superamento dei controlli, automatici e manuali, documentati dalle ultime due comunicazioni pec (v. Cass. n. 28982/2019, Cass. n. 17404/2020, Cass. n. 27654/2022).
Nella fattispecie concreta, il rifiuto del deposito da parte della Cancelleria all'esito dei controlli manuali preclude di ritenere perfezionato il procedimento di deposito telematico.
Quanto, invece, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 3.1 del D.P.R. n.
115/2002 – anche a prescindere dal tema dalla rilevanza, rispetto al quale risulta significativo l'avvenuto pagamento del contributo unificato – si ritiene che i rilievi formulati dall'avv. siano manifestamente infondati. Pt_1
L'avv. ha dedotto, in termini generici, il contrasto dell'art. 14 comma 3.1 del D.P.R. n. Pt_1
115/2002 con gli artt. 3, 24, 73, 97 e 111 della Costituzione, lamentando la violazione del diritto di difesa, in ragione sia dell'assenza di vacatio legis sia della subordinazione dell'ammissibilità dell'azione giudiziaria al pagamento di una somma di denaro.
Con riguardo alla vacatio legis, si fa rilevare che lo stesso art. 73, comma 3, della Costituzione prevede la possibilità che la legge deroghi alla previsione del termine di 15 giorni stabilito dal precedente comma 2, senza condizionare tale deroga alla ricorrenza di situazioni eccezionali.
In ordine alla violazione del diritto di difesa, si ritiene che, essendo l'inammissibilità della iscrizione a ruolo correlata al mancato versamento del contributo unificato nella misura minima prevista dall'art. 13 del DPR 115/2002 (i.e. 43,00 euro), non sia configurabile la dedotta incompatibilità con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Va rammentato a questo proposito che la Costituzione “non vieta di imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale correlazione con il processo, sia che esse configurino vere e proprie tasse giudiziarie sia che abbiano riguardo all'uso di documenti necessari alla pronunzia finale dei giudici” (Corte Cost. n. 45/1963 e n. 91/1964) e che occorre distinguere fra “oneri che siano razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo
pagina 7 di 9 uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione”, da ritenersi consentiti, e oneri che invece tendano “alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette” e che
“conducendo al risultato di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale” incorrono invece nella sanzione dell'incostituzionalità (v. Corte Cost. n.
114/2004).
Alla luce dei principi sopra richiamati, la valutazione di costituzionalità non può prescindere dalla considerazione della consistenza della imposizione fiscale che condiziona l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale.
Infatti, giacché la Costituzione garantisce anche l'interesse generale alla riscossione dei tributi,
(art. 53), il coordinamento dei due principi impone di vagliare, da un lato, la ragionevolezza del tributo (in termini di correlazione alla erogazione di un servizio) e, dall'altro, l'incidenza economica di esso sulla posizione dei singoli cittadini.
Nel caso concreto, essendo ravvisabile per il contributo unificato una giustificazione razionale della imposizione fiscale (v. Corte Cost. n. 143/2011, Corte Cost. n.164/2010), nonché tenuto conto della esiguità dell'importo da versare per ottenere l'iscrizione a ruolo della causa, deve escludersi che l'art. 14 comma 3.1. del D.P.R. n. 115/2002 sia incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Le considerazioni che precedono valgono anche a superare le deduzioni relative al contrasto dell'art. 14 comma 3.1. del D.P.R. n. 115/2002 con l'art. 6 della Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo e con l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali UE, stante la sostanziale sovrapponibilità della disciplina costituzionale interna rispetto a quella eurounitaria e pattizia.
Per quanto sin qui argomentato, può affermarsi che il deposito dell'atto di appello eseguito dall'avv. in data 3 gennaio 2025 è stato legittimamente rifiutato dalla Cancelleria e che Pt_1
il nuovo deposito eseguito il 7 gennaio 2025 è tardivo, in quanto successivo al termine di decadenza stabilito dall'art. 325 c.p.c.
La dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione rende superflua la considerazione che i motivi di appello non appaiono idonei a far venir meno il fondamento della decisione impugnata, con riferimento sia alla rilevata intervenuta rinuncia all'eccezione di incompetenza per valore, sia alle questioni relative alla prova del diritto del locatore al pagamento dell'importo richiesto per oneri accessori e alla genericità delle eccezioni della conduttrice sia al difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno Pt_1 asseritamente subito per le allegate “plurime occlusioni al proprio water”.
pagina 8 di 9 In ossequio al criterio della soccombenza, è tenuta a rifondere in favore degli Parte_1
appellati le spese di lite, le quali sono liquidate in misura prossima ai valori minimi di cui al
D.M. 147/2022, in ragione della definizione in rito della controversia.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
DA
Parte_1
-appellante-
CONTRO
Controparte_3
[...]
-appellati avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10474/2024, pubblicata in data 28/11/2024, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 1.500,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 02/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10474/2024, pubblicata il 28/11/2024,
DA
C.F. , in proprio ex art. 86 c.p.c., domiciliata Parte_1 C.F._1
presso il proprio studio in Milano, via della Guastalla n. 15;
-APPELLANTE
CONTRO
CF ) e (CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Federico Villani e con C.F._3
elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, Viale Regina Margherita n. 43, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10474/2024, pubblicata il
28/11/2024, in materia di “Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 9 “Piaccia al Ill.mo Giudice Adito, contrariis rejectis, così giudicare:
DICHIARARE L'INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE DI Milano in favore del giudice di pace di Milano competente a conoscere la vertenza per le considerazioni avanzate
Dichiarare la nullità della sentenza impugnata sentenza del Tribunale di MILANO n.
10474/2024 pubbl. il 28/11/2024 RG n. 48590/2022 Repert. n. 9683/2024 del 04/12/2024
(verbale del 28/11/24 e sentenza citata) per i motivi e doglianze avanzate
Riformare la sentenza impugnata sentenza del Tribunale di MILANO n. 10474/2024 pubbl. il
28/11/2024 RG n. 48590/2022 Repert. n. 9683/2024 del 04/12/2024 (verbale del 28/11/24 e sentenza citata)
E per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 17154/2022 (R.G. 29354/2022 pubblicato in data 21 ottobre 2022 dal Tribunale di Milano notificato a mezzo pec in data 28/10/2022)
declaratoria del contratto a norma di legge con sostituzione di diritto dell'art. 3 lett d con l'art.
32 legge 392/78
condannare in via riconvenzionale
la proprietà a rifondere alla conduttrice per i fatti indicati supra la somma di € 5000,00 CP_1
o quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa per i danni patiti e patienti
(incluso € 383,49 oltre interessi legali e rivalut mon dal 15/10/2018) rientrando tra questi le somme incassate e non contabilizzate così richiedendone in mala fede due volte, per carenza di dazione delle ricevute al momento dell'incasso, violazione ex art.1199 cc e anche dopo (mai pervenute) così impedendo una corretta gestione contabile alla proprietà e alla conduttrice, per la richiesta delle somme titolate per oneri accessori versate ma non spettanti al conduttore, per aver chiesto somme senza precisare i criteri di ripartizione,
per tutto quanto indicato in narrativa ed emergenti nel corso di causa, per le riparazioni non affrontate dalla proprietà di natura straordinaria e a queste spettanti, facendo soffrire disservizi, per ripetizione delle somme esborse o che saranno esborse per i danni cagionati/cagionandi del vano bagno che spettano solo alla proprietà
condannare la proprietà al rispetto delle pattuizioni contrattuali ed emettere ad ogni CP_1
pagamento intercorso e incassato ricevuta immediata trasmettendo al conduttore al momento di ogni versamento incluso della tassa di registro annuale, attesa la condotta dannosa e di abuso che ne è derivata e provata in questa sede pagina 2 di 9 condanna di riposizionare il contratto secondo legge nella parte in cui indica l'aggiornamento istat al 100% invece che al 75%
Condanna per lite temeraria per aver avanzato richieste giudiziarie per crediti inesistenti
CTU sui danni del vano bagno anche alla luce delle produzioni del 27/11/24 e successive
Sulle considerazioni e circostanze sopra avanzate vizi n.
1-4 si chiede la prova testimoniale dell'avv. Severgnini
Ripetizione delle spese esborse medio tempore in esecuzione della sentenza impugnata
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi liquidati oltre al rimborso delle spese forfetarie, oneri previdenziali e fiscali come per legge per i due gradi di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso in rito e nel merito, così giudicare:
In via pregiudiziale
-Dichiarare inammissibile l'appello proposto perché tardivo in ragione dei motivi di cui in narrativa.
In via preliminare
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto in ragione della violazione dell'art. 342 cpc, per insussistenza dei requisiti di legge;
- Respingere l'eccezione di incompetenza per valore riproposta in sede d'appello dall'appellante, perché infondata;
Nel merito
- Confermare ad ogni effetto la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Chiarentin,
n. 10474/2024 pubblicata il 28.11.2024 e notificata il 4.12.2024 (RGN 48590/22) e respingere ad ogni effetto l'appello proposto, con ogni statuizione necessaria e conseguente;
- Rigettare, in ogni caso, la domanda svolta in via riconvenzionale anche in sede d'appello;
pagina 3 di 9 - Rigettare, in ogni caso, ogni domanda ex adverso svolta, in quanto tutte inammissibili e infondate;
In via istruttoria
Ci si oppone alla ammissione delle istanze istruttorie articolate da in sede d'appello Pt_1
in quanto inammissibili.
In ogni caso
- Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso forfetario delle spese sia del presente giudizio che del giudizio di primo grado, con eventuale condanna ex art 96, comma 3 cpc per abuso dello strumento dell'impugnazione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 17154/2022, Parte_1
notificatole in data 28 ottobre 2022, con il quale il Tribunale di Milano le ha ingiunto il pagamento in favore di e di della somma di euro Controparte_1 Controparte_2
1.341,51 a titolo di conguaglio degli oneri accessori relativi agli esercizi 2018-2019 e 2019-
2020, maturati in relazione al contratto di locazione stipulato il 27 ottobre 2018, avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, Via della Guastalla n. 15.
A sostegno dell'opposizione, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza Parte_1
per valore del Tribunale e, nel merito, ha dedotto infondatezza della pretesa avversaria, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dei locatori al pagamento della somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del malfunzionamento del sistema di scarico del wc posto all'interno dell'immobile locato.
e si sono costituiti nel giudizio di primo grado, Controparte_1 Controparte_2 deducendo l'infondatezza della eccezione di incompetenza per valore e chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
Con provvedimento del 3 ottobre 2023, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio, essendo la causa stata erroneamente introdotta con atto di citazione anziché con ricorso.
Con la sentenza n.10474/2024 del 28 novembre 2024, il Tribunale ha rigettato sia l'opposizione sia la domanda riconvenzionale proposte da ritenendo entrambe infondate. Parte_1 pagina 4 di 9 ha appellato la suddetta sentenza mediante atto di citazione notificato Parte_1
ai locatori in data 3 gennaio 2025.
In sintesi, l'appellante ha lamentato la non corrispondenza tra il verbale di udienza del 28 novembre 2024 e la sentenza pronunciata in pari data e la falsità del medesimo verbale di udienza, nonché ha riproposto le domande e le eccezioni pregiudiziali e di merito già formulate in primo grado, censurando il rigetto o la mancata valutazione di esse da parte del Tribunale.
e si sono costituiti nel giudizio di secondo Controparte_1 Controparte_2 grado, eccependo l'inammissibilità dell'appello – sia in quanto notificato e iscritto a ruolo successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., sia ai sensi dell'art. 342
c.p.c. – e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
All'udienza del 6 maggio 2025, il Consigliere istruttore ha disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio e ha fissato la nuova udienza collegiale del 2 luglio 2025, all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo della presente sentenza.
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Preliminarmente, la Corte – anche a chiarimento delle ragioni per le quali non è stata presa in considerazione l'istanza formulata dall'avv. di sostituzione dell'udienza fissata Pt_1
per la discussione della causa ex art. 437 c.p.c. con il deposito di note scritte – reputa opportuno richiamare i principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.17603/2025 depositata il 30 giugno 2025 con riferimento al rito del lavoro, applicabile anche alle controversie in materia di locazioni: “il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni: (i) che la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria;
(ii) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte;
(iii) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità; (iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l'iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”.
In altri termini, la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, nei processi assoggettati al rito del lavoro, non solo non costituisce la modalità ordinaria di celebrazione dell'udienza, ma è ammissibile per la sola fase propriamente decisionale, dovendo essere pagina 5 di 9 garantiti, in ogni altra fase, in funzione del principio del contraddittorio, la dialettica tra le parti e il confronto dialogico tra queste e il giudice.
Nel caso concreto, trattandosi della prima udienza di trattazione della causa innanzi al Collegio, la quale è deputata allo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle inerenti alla fase decisionale in senso stretto, non si è ritenuto di poter accogliere la richiesta dell'avv. Pt_1
Ciò precisato, l'appello proposto da deve essere dichiarato Parte_1
inammissibile.
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, tra cui quelle in materia di locazioni, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge.
e hanno notificato la sentenza di primo grado all'avv. Controparte_1 Controparte_2
in data 4 dicembre 2024. Parte_1 ha notificato l'atto di citazione in appello alla controparte in data 3 gennaio Parte_1
2025 (ultimo giorno utile) alle ore 23.42. Nella medesima data, alle ore 23.52, ha depositato l'impugnazione in via telematica presso la Corte d'Appello, ottenendo la ricevuta di avvenuta consegna.
In merito all'orario di deposito, sul quale la parte appellata ha fondato la propria eccezione di inammissibilità dell'appello, è opportuno evidenziare che l'art. 196 sexies disp. att. c.p.c., che ha sostituito l'art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012, prevede espressamente che il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza. Pertanto, l'avv. sotto il profilo in considerazione, non è incorsa in Pt_1
alcuna decadenza.
Il deposito telematico eseguito dall'avv. è stato invece rifiutato dalla Cancelleria in Pt_1 ragione del mancato pagamento da parte dell'appellante del contributo unificato, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3.1, del D.P.R. n. 115/2002.
Tale norma, nella formulazione entrata in vigore il 1° gennaio 2025, stabilisce testualmente che
“fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera
a), o il minor contributo dovuto per legge”.
La causa è stata quindi iscritta a ruolo solo in data 7 gennaio 2025, una volta eseguito e documentato il suddetto pagamento, nonché effettuato un nuovo deposito dell'atto di appello.
pagina 6 di 9 L'avv. ha contestato la legittimità dell'operato della Cancelleria, valorizzando, per un Pt_1 verso, la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “seconda pec”) entro il termine di scadenza del 3 gennaio 2025 e sostenendo, per altro verso, la illegittimità costituzionale della nuova formulazione dell'art. 14 del D.P.R. 115/2002.
Quanto al primo profilo, è sufficiente rammentare che il procedimento di deposito telematico
è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva;
pertanto, la ricevuta di avvenuta consegna consente di ritenere perfezionato il deposito solo in via provvisoria, poiché il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito – prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna – è condizionato dalla ricezione della terza e della quarta pec e, quindi, al buon fine dell'intero procedimento, essendo necessario il positivo superamento dei controlli, automatici e manuali, documentati dalle ultime due comunicazioni pec (v. Cass. n. 28982/2019, Cass. n. 17404/2020, Cass. n. 27654/2022).
Nella fattispecie concreta, il rifiuto del deposito da parte della Cancelleria all'esito dei controlli manuali preclude di ritenere perfezionato il procedimento di deposito telematico.
Quanto, invece, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 3.1 del D.P.R. n.
115/2002 – anche a prescindere dal tema dalla rilevanza, rispetto al quale risulta significativo l'avvenuto pagamento del contributo unificato – si ritiene che i rilievi formulati dall'avv. siano manifestamente infondati. Pt_1
L'avv. ha dedotto, in termini generici, il contrasto dell'art. 14 comma 3.1 del D.P.R. n. Pt_1
115/2002 con gli artt. 3, 24, 73, 97 e 111 della Costituzione, lamentando la violazione del diritto di difesa, in ragione sia dell'assenza di vacatio legis sia della subordinazione dell'ammissibilità dell'azione giudiziaria al pagamento di una somma di denaro.
Con riguardo alla vacatio legis, si fa rilevare che lo stesso art. 73, comma 3, della Costituzione prevede la possibilità che la legge deroghi alla previsione del termine di 15 giorni stabilito dal precedente comma 2, senza condizionare tale deroga alla ricorrenza di situazioni eccezionali.
In ordine alla violazione del diritto di difesa, si ritiene che, essendo l'inammissibilità della iscrizione a ruolo correlata al mancato versamento del contributo unificato nella misura minima prevista dall'art. 13 del DPR 115/2002 (i.e. 43,00 euro), non sia configurabile la dedotta incompatibilità con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Va rammentato a questo proposito che la Costituzione “non vieta di imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale correlazione con il processo, sia che esse configurino vere e proprie tasse giudiziarie sia che abbiano riguardo all'uso di documenti necessari alla pronunzia finale dei giudici” (Corte Cost. n. 45/1963 e n. 91/1964) e che occorre distinguere fra “oneri che siano razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo
pagina 7 di 9 uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione”, da ritenersi consentiti, e oneri che invece tendano “alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette” e che
“conducendo al risultato di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale” incorrono invece nella sanzione dell'incostituzionalità (v. Corte Cost. n.
114/2004).
Alla luce dei principi sopra richiamati, la valutazione di costituzionalità non può prescindere dalla considerazione della consistenza della imposizione fiscale che condiziona l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale.
Infatti, giacché la Costituzione garantisce anche l'interesse generale alla riscossione dei tributi,
(art. 53), il coordinamento dei due principi impone di vagliare, da un lato, la ragionevolezza del tributo (in termini di correlazione alla erogazione di un servizio) e, dall'altro, l'incidenza economica di esso sulla posizione dei singoli cittadini.
Nel caso concreto, essendo ravvisabile per il contributo unificato una giustificazione razionale della imposizione fiscale (v. Corte Cost. n. 143/2011, Corte Cost. n.164/2010), nonché tenuto conto della esiguità dell'importo da versare per ottenere l'iscrizione a ruolo della causa, deve escludersi che l'art. 14 comma 3.1. del D.P.R. n. 115/2002 sia incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Le considerazioni che precedono valgono anche a superare le deduzioni relative al contrasto dell'art. 14 comma 3.1. del D.P.R. n. 115/2002 con l'art. 6 della Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo e con l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali UE, stante la sostanziale sovrapponibilità della disciplina costituzionale interna rispetto a quella eurounitaria e pattizia.
Per quanto sin qui argomentato, può affermarsi che il deposito dell'atto di appello eseguito dall'avv. in data 3 gennaio 2025 è stato legittimamente rifiutato dalla Cancelleria e che Pt_1
il nuovo deposito eseguito il 7 gennaio 2025 è tardivo, in quanto successivo al termine di decadenza stabilito dall'art. 325 c.p.c.
La dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione rende superflua la considerazione che i motivi di appello non appaiono idonei a far venir meno il fondamento della decisione impugnata, con riferimento sia alla rilevata intervenuta rinuncia all'eccezione di incompetenza per valore, sia alle questioni relative alla prova del diritto del locatore al pagamento dell'importo richiesto per oneri accessori e alla genericità delle eccezioni della conduttrice sia al difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno Pt_1 asseritamente subito per le allegate “plurime occlusioni al proprio water”.
pagina 8 di 9 In ossequio al criterio della soccombenza, è tenuta a rifondere in favore degli Parte_1
appellati le spese di lite, le quali sono liquidate in misura prossima ai valori minimi di cui al
D.M. 147/2022, in ragione della definizione in rito della controversia.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
DA
Parte_1
-appellante-
CONTRO
Controparte_3
[...]
-appellati avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10474/2024, pubblicata in data 28/11/2024, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 1.500,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 02/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
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