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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/05/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 07/05/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2806/2009 R.G. al quale vi è riunito il procedimento n. 758/2010 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA A. DIAZ 86/B C.F._1
ACQUEDOLCI presso lo studio dell'Avv. RUSSO CIARRO CARMELO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso originariamente depositato presso la sezione distaccata del
Tribunale di Patti – Sant'Agata di Militello, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'atto di irrogazione sanzioni n. RJHLSAN00017 (prot 17302/09) notificato in data 15 luglio 2009, deducendo che tale atto derivava da un accesso ispettivo avvenuto in data 14 dicembre 2004 relativamente all'esecuzione delle opere edili in economia per le quali, nella medesima data, erano stati assunti con contratti di lavoro a tempo determinato part time i sigg.
, e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
Contestava, nello specifico, l'illegittimità della sanzione per carenza o insufficienza della motivazione;
l'infondatezza dell'accertamento per mancanza dei presupposti di legge nonché gli errori di calcolo nella determinazione della sanzione. Deduceva, infatti, che non era stata valutata la data di inizio lavori coincidente con la data di accesso ispettivo nonché l'errato calcolo del costo del lavoro non avendo avuto rilevanza la circostanza di assunzione a tempo parziale dei lavoratori coinvolti nell'accesso ispettivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse annullato l'atto impugnato poiché illegittimo, così da ritenere nulla ed infondata la contestata violazione, con vittoria di spese.
Si costituiva originariamente l , contestando gli assunti Controparte_1
avversari, deducendo che l'atto impugnato concerneva l'ipotesi di impegno di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'ufficio, poiché attività condotta dagli ispettori INPS. Ha inoltre dedotto la correttezza della motivazione nonché l'avvenuto annullamento parziale della sanzione con atto prot n. 1064 del 2010. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con autonomo ricorso, poi riunito al principale, parte ricorrente impugnava la nota prot. 1064/2010 per le stesse motivazioni già indicate nel ricorso principale, nonché per la mancata valutazione dell'istanza di definizione agevolata.
Si costituiva anche in detto procedimento l , riportandosi Controparte_1
alle difese già svolte nonché precisando che non vi era stata alcun pagamento relativo alla definizione agevolata.
La causa, istruita documentalmente, è stata riassegnata allo scrivente successivamente alla presa di servizio ex DP 50/22 (30 novembre 2022).
2 Verificato il difetto di contraddittorio per lunga parte della causa, lo scrivente ha ordinato alla cancelleria una nuova notifica all'ente resistente, il quale tuttavia
è rimasto poi contumace.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa all'udienza odierna.
Le opposizioni non possono trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, non è meritevole di accoglimento l'eccezione fondata dalla resistente relativa al difetto di legittimazione passiva. Invero, gli atti impugnati sono stati emessi dall'ente opposto, così che appare radicarsi la sua legittimazione rispetto alle determinazioni dall'Agenzia delle entrate intraprese (soprattutto con riferimento al provvedimento del 2010 relativo all'esercizio di un potere di autotutela).
Successivamente, relativamente all'eccepito difetto di motivazione, deve evidenziarsi che gli atti impugnati contengono sia i richiami alla normativa applicabile nonché l'esaustiva esplicazione delle ragioni di fatto che hanno portato all'applicazione di un provvedimento sanzionatorio.
Ad esempio, nell'atto RJHLSAN00017 vi è indicato il processo verbale di accertamento del 20 dicembre 2004, le modalità di calcolo della sanzione e nello specifico le violazioni accertate nonché le eventuali possibilità di tutela.
Nell'atto 1064/2010 sono contenute tutte le indicazioni essenziali quali presupposti delle determinazioni rese in autotutela, considerato che lo stesso deriva da un'istanza di autotutela del 30 ottobre 2009 (circostanza documentale nonché non contestata).
Ne deriva, dunque, che non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa, essendo il datore di lavoro ampiamente in grado di poter svolgere le proprie difese.
Orbene, l'opposizione del 2009 era fondata in relazione alle modalità di calcolo poiché nell'atto impugnato non era stata presa in considerazione la circostanza di inizio del lavoro nella stessa giornata di accesso ispettivo.
3 Tuttavia, detta doglianza appare superata dall'atto di autotutela n. 1064/2010 che ha portato ad una rideterminazione della sanzione avuto riguardo all'unico giorno di lavoro del 14 dicembre 2004.
Sebbene, quindi, possa apparire cessata la materia in tal senso, l'opposizione avverso quest'ultimo atto non appare fondata in relazione a contestati errori nelle modalità di calcolo.
Infatti, la sanzione è stata applicata nel minimo. Sui presupposti per la stessa
(ed in particolare sul contenuto del verbale ispettivo) nessuna contestazione è stata mossa.
Pacifica, dunque, l'esistenza dei presupposti per la sanzione, l'agenzia ha provveduto al calcolo del minimo senza ulteriormente tener conto della circostanza relativa al part time. Ciò appare legittimo sia perché comunque riferito ad una singola giornata di lavoro (5 ore di lavoro indicate nel contratto) sia perché comunque si verte in ipotesi di contratto di lavoro a tempo parziale comunque superiore al 50% rispetto alla singola giornata (lo si evince già dalla produzione documentale di parte ricorrente).
Ancora, parte ricorrente contesta la mancata valutazione dell'ente in relazione alla definizione agevolata della sanzione.
L'art. 16 del DLgs 472/97 al terzo comma sancisce che Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
Dal tenore letterale della norma si può ritenere che detta facoltà sia concessa al trasgressore e presupponga l'avvenuto pagamento quale ipotesi alternativa di definizione.
Nel caso di specie, invece, non vi è prova né di un pagamento né di una richiesta in tal senso. Ne deriva che l'inerzia del trasgressore non può essere sopperita dall'azione dell'ente sanzionatore: non è, infatti, quest'ultimo a dover rideterminare l'ipotesi di definizione agevolata (né la norma, d'altronde,
4 presuppone un'accettazione da parte dell'ente) ma è proprio il trasgressore a dover porre in essere un comportamento significativo alla luce dei presupposti indicati dalla legge.
Non è stata fornita prova in tal senso.
Ne deriva, dunque, che la sanzione come rideterminata con la nota prot. N.
1064/2010 appare legittima e la relativa opposizione svolta al n. 758/2010 non può trovare accoglimento.
Va, invece, dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'opposizione svolta nel procedimento n. 2806/2009.
In merito alle spese, deve valutarsi la soccombenza parziale reciproca. Se, infatti, l appare soccombente virtuale nel procedimento n. Controparte_1
2806/2009, nel procedimento n. 758/2010 è soccombente parte ricorrente.
Ne deriva che appare opportuno ex art. 92 secondo comma c.p.c. compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sul procedimento n.
2806/2009 al quale è riunito il fascicolo 758/2010, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'impugnazione del provvedimento n. RJHLSAN00017;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 07/05/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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