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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 445/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato, promosso da:
con l'avv. BRUSA ELISABETTA Parte_1
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
CP_1
PARTE RESISTENTE
(Atti comunicati al Pubblico Ministero in Sede e vistati senza osservazioni in data 15.4.2025)
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ex art. 473 bis . 38 c.p.c.
Premesso che con ricorso ex art. 473 bis . 38 c.p.c. depositato in data 28.2.2025, Parte_1
madre di (11.07.2016), nata dalla relazione intrattenuta con ed Persona_1 CP_1
affidata in via condivisa ad entrambi i genitori come da decreto di questo Tribunale del 17.7.2019 pronunciato all'esito del procedimento n. 840/2019 RG, ha chiesto di 1) autorizzare la ricorrente ad inserire la propria figlia in una lista d'attesa presso l'Ospedale F. Del Ponte per Persona_1
effettuare un day hospital per la dose test (terapia farmacologica specifica per ADHD); 2) disporre ogni ulteriore provvedimento che si ritenga necessario per la tutela della salute della minore. Con condanna del resistente alle spese di lite;
A fondamento della domanda ha dedotto che: ha manifestato gravi problemi comportamentali Per_1
e di relazione anche nel contesto scolastico;
su consiglio delle insegnanti, la madre si è rivolta alla neuropsichiatria di Sesto Calende dove è stata fatta certificazione di D.S.A con diagnosi multiassiale per DSA (disturbi specfici di apprendimento) e ADHD (disturbo da deficit di attenzione/iperattività); in seguito a tale diagnosi e su indicazione della neuropsichiatria, la bambina ha iniziato un percorso presso il centro il « Seme » di Cardano al Campo;
la terapista di Aurora dott.ssa , Persona_2
dopo alcuni mesi dalla presa in carico, ha deciso in data 08.01.2025 di chiedere una valutazione
Pagina 1 urgente per eventuale terapia farmacologica da parte della neuropsichiatria di Varese, ed anche il pediatra di base Dott. in data 04.02.2025, in considerazione della situazione clinica e Per_3
piscologica di lunga data della bambina, con grave impulsività, iperattività e disattenzione, ha espresso un parere favorevole alla possibilità di iniziare una terapia;
- la ha chiesto al padre, Pt_1
tramite il proprio difensore, la disponibilità a firmare il consenso ma quest'ultimo, sempre tramite il proprio difensore, ha riferito di non essere d'accordo alla valutazione terapeutica e non ha prestato il consenso richiesto dal day hospital dell'Ospedale F. Del Ponte di Varese, rendendo necessario l'intervento del Tribunale;
Rilevato che , nonostante la regolarità della notificazione (notifica effettuata ai sensi CP_1 dell'art. 140 c.p.c. presso il luogo di residenza e ritirato in data 12.3.2025), non si è costituito in giudizio e non è comparso all'udienza fissata per il giorno 9.4.2025;
Considerato che le decisioni in relazione alle esigenze di cura della salute e terapeutiche sono annoverate tra le scelte di maggiore interesse per i figli minori e come tali, in regime di affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, devono essere adottate congiuntamente da entrambi i genitori (art. 337 ter c.p.c.); in mancanza di accordo, è dato ricorso al Tribunale ex art. 473 bis . 38
c.p.c. che, sentiti i genitori e tentata la conciliazione, adotta i provvedimenti opportuni avuto riguardo all'interesse superiore della prole.
Osservato che nel caso di specie, l'opportunità di una valutazione specialistica funzionale ad una terapia farmacologica specifica per il trattamento del disturbo di Adhd, diagnosticata ad Aurora, risulta indicata e caldeggiata dai professionisti che, a vario titolo, si occupano di Aurora, ed in particolare: - dalla psicoterapeuta dott.ssa che nel gennaio 2025 ha evidenziato l'urgenza di Per_2
tale valutazione;
- nella relazione clinica della cooperativa “Il Seme” di Cardano Al Campo del febbraio 2025, ove è evidenziato che “allo stato attuale i sintomi iperattivi-impulsivi e di disattenzione interferiscono significativarncnte con la qualità del funzionamento scolastico e sociale, impattando di conseguenza sull'autostima e sul senso di autoefficacia della minore. Fin dai primi incontri, infatti, ho riscontrato nella bambina una marcata iperattività motona imita ad impulsività
e ad una continua ricerca di nuovi stimoli che la portano ad assumere posizioni sulla sedia anche pericolose, a toccare oggetti senza chiedere di poterlo fare e a parlare quando la situazione richiede invece che stia in silenzio e ascolti/si concentri. Presenti, inoltre, aspetti di facile distraibilità e scarsa tenuta attentiva. La bambina dimostra un adeguato livello di consapevolezza circa le proprie difficoltà. L'autostima e il senso di autoefficacia appaiono fragili”; - dal pediatra curante dott.
in data 4.2.2025 “in considerazione della situazione clinica e psicologica di lunga Persona_4
data della bambina, con grave impulsività, iperattività e disattenzione, il quale ha espresso parere
Pagina 2 favorevole alla terapia con l'avvertenza “di monitorare continuativamente i benefici e i possibili quantunque rari effetti collaterali”;
Sono documentate le difficoltà scolastiche e di interazione sociale di (Cfr. relazioni del Per_1
e della scuola) e l'impatto che esse ingenerano sulla serenità e sull'autostima della minore, Per_5
che è consapevole delle proprie difficoltà, come anche riferito dalla madre in udienza.
D'altro canto il padre, pur avendo palesato il suo dissenso (Cfr. anche documentazione depositata all'udienza) è rimasto contumace nel presente procedimento, rinunciando ad argomentare compiutamente le ragioni poste a fondamento dello stesso;
Ritenuto che, in tale contesto, alla luce delle deduzioni della madre ricorrente, corroborate dalla documentazione medica e specialistica allegata, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso;
Per l'effetto, in caso di persistenza del dissenso del padre, la madre deve essere Parte_1
autorizzata ad assumere in autonomia ogni decisione relativa alla valutazione di opportunità ed alla eventuale somministrazione di una terapia farmacologica specifica per il disturbo ADHD nell'interesse della figlia minore (11.07.2016), con facoltà di sottoscrivere il consenso Persona_1
informato e ad assumere ogni decisione consequenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore della parte ricorrente, tenuto conto della natura della controversia e del valore indeterminato della stessa, dell'attività difensiva in concreto svolta e della mancata comparizione del resistente, nonché degli ulteriori parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Letto l'art. 473 bis . 38 c.p.c.,
- AUTORIZZA la madre in caso di persistenza del dissenso del padre Parte_1
, ad assumere in autonomia ogni decisione relativa alla valutazione di CP_1
opportunità ed alla eventuale somministrazione di terapia farmacologica specifica per il disturbo
ADHD nell'interesse della figlia minore (11.07.2016), con facoltà di Persona_1
sottoscrivere il consenso informato e ad assumere ogni decisione consequenziale;
- Condanna alla refusione delle spese di lite del presente procedimento CP_1
in favore di che si liquidano in euro 2.900,00 per compensi, oltre al 15% per Parte_1
spese generali, oltre a IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pagina 3 Varese, 16/04/2025
Pagina 4
Il Giudice dott.ssa Arianna Carimati
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato, promosso da:
con l'avv. BRUSA ELISABETTA Parte_1
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
CP_1
PARTE RESISTENTE
(Atti comunicati al Pubblico Ministero in Sede e vistati senza osservazioni in data 15.4.2025)
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ex art. 473 bis . 38 c.p.c.
Premesso che con ricorso ex art. 473 bis . 38 c.p.c. depositato in data 28.2.2025, Parte_1
madre di (11.07.2016), nata dalla relazione intrattenuta con ed Persona_1 CP_1
affidata in via condivisa ad entrambi i genitori come da decreto di questo Tribunale del 17.7.2019 pronunciato all'esito del procedimento n. 840/2019 RG, ha chiesto di 1) autorizzare la ricorrente ad inserire la propria figlia in una lista d'attesa presso l'Ospedale F. Del Ponte per Persona_1
effettuare un day hospital per la dose test (terapia farmacologica specifica per ADHD); 2) disporre ogni ulteriore provvedimento che si ritenga necessario per la tutela della salute della minore. Con condanna del resistente alle spese di lite;
A fondamento della domanda ha dedotto che: ha manifestato gravi problemi comportamentali Per_1
e di relazione anche nel contesto scolastico;
su consiglio delle insegnanti, la madre si è rivolta alla neuropsichiatria di Sesto Calende dove è stata fatta certificazione di D.S.A con diagnosi multiassiale per DSA (disturbi specfici di apprendimento) e ADHD (disturbo da deficit di attenzione/iperattività); in seguito a tale diagnosi e su indicazione della neuropsichiatria, la bambina ha iniziato un percorso presso il centro il « Seme » di Cardano al Campo;
la terapista di Aurora dott.ssa , Persona_2
dopo alcuni mesi dalla presa in carico, ha deciso in data 08.01.2025 di chiedere una valutazione
Pagina 1 urgente per eventuale terapia farmacologica da parte della neuropsichiatria di Varese, ed anche il pediatra di base Dott. in data 04.02.2025, in considerazione della situazione clinica e Per_3
piscologica di lunga data della bambina, con grave impulsività, iperattività e disattenzione, ha espresso un parere favorevole alla possibilità di iniziare una terapia;
- la ha chiesto al padre, Pt_1
tramite il proprio difensore, la disponibilità a firmare il consenso ma quest'ultimo, sempre tramite il proprio difensore, ha riferito di non essere d'accordo alla valutazione terapeutica e non ha prestato il consenso richiesto dal day hospital dell'Ospedale F. Del Ponte di Varese, rendendo necessario l'intervento del Tribunale;
Rilevato che , nonostante la regolarità della notificazione (notifica effettuata ai sensi CP_1 dell'art. 140 c.p.c. presso il luogo di residenza e ritirato in data 12.3.2025), non si è costituito in giudizio e non è comparso all'udienza fissata per il giorno 9.4.2025;
Considerato che le decisioni in relazione alle esigenze di cura della salute e terapeutiche sono annoverate tra le scelte di maggiore interesse per i figli minori e come tali, in regime di affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, devono essere adottate congiuntamente da entrambi i genitori (art. 337 ter c.p.c.); in mancanza di accordo, è dato ricorso al Tribunale ex art. 473 bis . 38
c.p.c. che, sentiti i genitori e tentata la conciliazione, adotta i provvedimenti opportuni avuto riguardo all'interesse superiore della prole.
Osservato che nel caso di specie, l'opportunità di una valutazione specialistica funzionale ad una terapia farmacologica specifica per il trattamento del disturbo di Adhd, diagnosticata ad Aurora, risulta indicata e caldeggiata dai professionisti che, a vario titolo, si occupano di Aurora, ed in particolare: - dalla psicoterapeuta dott.ssa che nel gennaio 2025 ha evidenziato l'urgenza di Per_2
tale valutazione;
- nella relazione clinica della cooperativa “Il Seme” di Cardano Al Campo del febbraio 2025, ove è evidenziato che “allo stato attuale i sintomi iperattivi-impulsivi e di disattenzione interferiscono significativarncnte con la qualità del funzionamento scolastico e sociale, impattando di conseguenza sull'autostima e sul senso di autoefficacia della minore. Fin dai primi incontri, infatti, ho riscontrato nella bambina una marcata iperattività motona imita ad impulsività
e ad una continua ricerca di nuovi stimoli che la portano ad assumere posizioni sulla sedia anche pericolose, a toccare oggetti senza chiedere di poterlo fare e a parlare quando la situazione richiede invece che stia in silenzio e ascolti/si concentri. Presenti, inoltre, aspetti di facile distraibilità e scarsa tenuta attentiva. La bambina dimostra un adeguato livello di consapevolezza circa le proprie difficoltà. L'autostima e il senso di autoefficacia appaiono fragili”; - dal pediatra curante dott.
in data 4.2.2025 “in considerazione della situazione clinica e psicologica di lunga Persona_4
data della bambina, con grave impulsività, iperattività e disattenzione, il quale ha espresso parere
Pagina 2 favorevole alla terapia con l'avvertenza “di monitorare continuativamente i benefici e i possibili quantunque rari effetti collaterali”;
Sono documentate le difficoltà scolastiche e di interazione sociale di (Cfr. relazioni del Per_1
e della scuola) e l'impatto che esse ingenerano sulla serenità e sull'autostima della minore, Per_5
che è consapevole delle proprie difficoltà, come anche riferito dalla madre in udienza.
D'altro canto il padre, pur avendo palesato il suo dissenso (Cfr. anche documentazione depositata all'udienza) è rimasto contumace nel presente procedimento, rinunciando ad argomentare compiutamente le ragioni poste a fondamento dello stesso;
Ritenuto che, in tale contesto, alla luce delle deduzioni della madre ricorrente, corroborate dalla documentazione medica e specialistica allegata, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso;
Per l'effetto, in caso di persistenza del dissenso del padre, la madre deve essere Parte_1
autorizzata ad assumere in autonomia ogni decisione relativa alla valutazione di opportunità ed alla eventuale somministrazione di una terapia farmacologica specifica per il disturbo ADHD nell'interesse della figlia minore (11.07.2016), con facoltà di sottoscrivere il consenso Persona_1
informato e ad assumere ogni decisione consequenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore della parte ricorrente, tenuto conto della natura della controversia e del valore indeterminato della stessa, dell'attività difensiva in concreto svolta e della mancata comparizione del resistente, nonché degli ulteriori parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Letto l'art. 473 bis . 38 c.p.c.,
- AUTORIZZA la madre in caso di persistenza del dissenso del padre Parte_1
, ad assumere in autonomia ogni decisione relativa alla valutazione di CP_1
opportunità ed alla eventuale somministrazione di terapia farmacologica specifica per il disturbo
ADHD nell'interesse della figlia minore (11.07.2016), con facoltà di Persona_1
sottoscrivere il consenso informato e ad assumere ogni decisione consequenziale;
- Condanna alla refusione delle spese di lite del presente procedimento CP_1
in favore di che si liquidano in euro 2.900,00 per compensi, oltre al 15% per Parte_1
spese generali, oltre a IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pagina 3 Varese, 16/04/2025
Pagina 4
Il Giudice dott.ssa Arianna Carimati