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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2227/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2227/2022 promossa da:
, P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Roselli (C.F.
), presso cui elettivamente domicilia in Aversa alla via E. Corcione n. 28; C.F._1
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Palma CP_2 C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Atripalda alla via Roma n.100. C.F._3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte di cui all' udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato, la società
[...]
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, per ivi Controparte_1 CP_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accogliere l'appello depositato in cancelleria in data 24 ottobre 2015 e allegato al fascicolo di parte proposto dalla in persona del Parte_1
Legale, e per l'effetto, rigettare tutte le richieste formulate nei confronti della scrivente dal sig. CP_2
con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado siccome improponibili, inammissibili ed
[...]
infondate annullando e/o riformando la sentenza del G.d.P. di Cervinara n. 102/2015; b) Annullare la condanna per lite temeraria contenuta nella sentenza impugnata;
c) Accertare e dichiarare la “mora credendi” del sig. per non avere quest'ultimo collaborato all'adempimento del CP_2
debitore; d) condannare parte appellata alla refusione delle e competenze professionali dei precedenti
pagina 1 di 9 gradi di giudizio nonché del presente giudizio di rinvio, oltre IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Con la spiegata domanda, l'odierna società appellante in riassunzione rappresentava che, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva citato in giudizio, innanzi all'Ufficio del CP_2
Giudice di Pace di Cervinara, la , deducendo di aver acquistato, Controparte_1 in data 14.10.2012, un televisore di marca Blaupunkt led 40 al costo di € 299,00, tuttavia, mai consegnato. Chiedeva, dunque, la declaratoria di risoluzione del contratto, con condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva, nel giudizio di primo grado, la , la quale chiedeva Controparte_1 di rigettare la domanda giudiziale e di accertare la mora del creditore, per non aver quest'ultimo accettato l'offerta di adempimento formulata in sede stragiudiziale, nonché la violazione dell'art. 23 del
Codice di Deontologia Forense ad opera del difensore, con condanna ex art. 96 c.p.c., vinte le spese di lite.
Espletate le prove orali, la causa veniva riservata per la decisione.
Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 102/2015, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava “la convenuta al pagamento in favore dell'attore a titolo di Controparte_1
danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, della somma di € 1.000,00 giusta causa di cui in motiva;
b. condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio in € 540,00 con attribuzione”.
Con atto di appello ritualmente notificato, la chiedeva di Controparte_1
riformare la sentenza n. 102/2015 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cervinara, lamentando la violazione dell'art. 1206 c.c. e degli artt. 91 e 96 c.p.c., oltre all'omessa valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado.
Il giudizio di appello veniva iscritto al n. 4056/2015 R.G.A.C. del Tribunale di Avellino.
Si costituiva nel suindicato procedimento il quale eccepiva la nullità ed CP_2 inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348bis c.p.c., nonché l'infondatezza, nel merito, del gravame spiegato. Concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi professionali.
Con sentenza n. 645/2020, il Tribunale di Avellino, ritenuto che “L'atto di appello risulta non solo del tutto difforme dallo schema di cui all'art. 342 c.p.c., ma anche formulato in modo tale da impedire ogni razionale collegamento tra le parti della sentenza asseritamente impugnate ed il vizio relativo alla parte stessa”, dichiarava inammissibile l'appello, con condanna della società Controparte_1
alla refusione delle spese di lite in favore di
[...] CP_2
pagina 2 di 9 La società proponeva ricorso per cassazione, con il quale Controparte_1 veniva denunciato l'errore compiuto dal Giudice dell'Appello nel ritenere inammissibile l'appello in quanto non conforme alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c..
La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con l'ordinanza n. 7576/2022, in accoglimento dei due motivi di impugnazione articolati e trattati congiuntamente, disponeva: “La Corte accoglie il ricorso e cassa per l'effetto la decisione, con rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
Nel presente procedimento di riassunzione, la riproponeva, Controparte_1 dunque, le censure sollevate nel precedente giudizio di appello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il quale contestava ogni avversa deduzione ed eccezione, e CP_2
concludeva per il rigetto del gravame, con vittoria di spese e compensi professionali.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della precedente fase di appello, all'udienza del dì 08.01.2025, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
1. Preliminarmente, occorre rilevare che, per giurisprudenza unanime, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili “aliunde” ed esplicitati dalla parte interessata (Cassazione Civile, Ordinanza n. 9498 del 04/04/2019).
Si ritiene, dunque, che la presente decisione possa essere resa sulla base degli elementi forniti dalle parti in lite a sostegno delle eccezioni e deduzioni formulate nel giudizio di gravame e della documentazione depositata ai fini della ricostruzione del fascicolo, seppur in assenza del fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, allo stato, non rinvenuto.
2. Ciò premesso, occorre sottolineare che, nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., che è un procedimento “chiuso” tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum e sono operative le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione.
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella pagina 3 di 9 prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1,
c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (in tal senso, Cassazione Civile, ordinanza n.
17240/2023).
Peraltro, è stato precisato “In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare
"ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata” (Cassazione Civile, Ordinanza n. 4070/2019).
Inoltre, nel giudizio di rinvio, l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione si estende solo alle questioni che costituiscono il necessario presupposto della decisione, anche se non espressamente esaminate, sicché il giudice di rinvio può verificare l'ammissibilità della domanda subordinata, davanti a lui riproposta, su cui il giudice del merito, accogliendo la domanda principale non aveva statuito e che, conseguentemente, non era stata oggetto del giudizio di legittimità (Cassazione Civile, sentenza n.
28889/2017).
Mentre, incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che, essendo stata espressamente dichiarata assorbita dalla sentenza di Cassazione, sia stata ritualmente riproposta al suo esame (così Cassazione Civile, sentenza n. 10597/2003; n.
19015/2010).
Inoltre, è stato osservato che “Nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte, essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio” (di recente, Cassazione Civile, ordinanza n. 8773/2022).
pagina 4 di 9 Dunque, essendo stata cassata la sentenza impugnata, andrà esaminato nel giudizio di rinvio quanto dedotto nell'atto di appello, ritualmente riproposto all'esame dell'intestato Tribunale.
3. Premessi i principi di diritto che regolano il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., va rilevato che la parte appellata deduce l'inammissibilità dell'appello, per omessa produzione della copia conforme dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione, essendo stata depositata una copia semplice e non autenticata.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitorio (sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa dalla S.C. all'esito di udienza camerale), comunicata dalla cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma
2, c.p.c. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione all'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16 bis, comma 9 bis, del citato decreto (applicabile ratione temporis), ragion per cui, in sede di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio, la produzione di detta copia per immagine soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto ex art. 394, comma 1, c.p.c. nonché, espressamente a pena d'inammissibilità, ex art. 63, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992”
(Cassazione Civile, ordinanza n. 35867/2023).
In applicazione del principio richiamato, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello proposto, risultando depositato, nel fascicolo della società appellante, la copia per immagine della ordinanza n. 7576/2022 della Corte di Cassazione, comunicata ai fini dell'art. 133 c.p.c..
4. Ciò chiarito, con l'atto introduttivo del presente procedimento, la società Controparte_1
deduce l'erronea applicazione, ad opera del Giudice di primo grado, dell'art. 1206 c.c.,
[...] tenuto conto che l'offerta stragiudiziale trasmessa a non riceveva riscontro, se non CP_2 mediante la notifica dell'atto di citazione innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Cervinara.
L'odierna parte appellante censura la sentenza resa dal giudice di primo grado, altresì, per aver erroneamente interpretato le risultanze probatorie, deducendo di fatto una violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure.
Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente.
In materia, occorre sottolineare che la mora del creditore presuppone il ritardo del creditore nel ricevere la prestazione offerta del debitore o nel cooperare all'adempimento, comportando, di fatto, un ritardo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione; tuttavia, in tale ipotesi, il ritardo del debitore è causato dal comportamento del creditore che non accetta di ricevere la prestazione del debitore o non collabora affinché quest'ultimo possa adempiere l'obbligazione.
pagina 5 di 9 Ed invero, l'art. 1206 c.c. prevede che “Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinchè il debitore possa adempiere l'obbligazione”.
Dunque, la mora del creditore non si verifica automaticamente per il fatto della mancata collaborazione o ritardo del creditore, ma per effetto di un ulteriore presupposto fondamentale che è l'offerta della prestazione da parte del debitore con le modalità stabilite dagli artt. 1208 e ss c.c. e dagli artt. 73 ss. disp. att. c.c..
In particolare, l'art. 1208 c.c. prevede che “Affinché l'offerta sia valida è necessario: 1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione; 6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato. Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità”; l'art. 1209 c.c. invece precisa che “Se l'obbligazione ha per oggetto denaro, titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale. Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al credito di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione”.
L'offerta della prestazione rispondente ai requisiti di legge produce gli effetti di cui all'art. 1207 c.c. , sempre che venga successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato, per l'accertata illegittimità del rifiuto del creditore, o sia accettata dal creditore.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Affinché l'offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore, è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sull'inidoneità della somma offerta a coprire l'intero ammontare del credito non viola il disposto dell'art. 1220 c.c., risultando lo stesso legittimamente formulato” (Cassazione Civile, sentenza n. 27255).
Nella specie, la nota trasmessa a mezzo fax il 02.11.2012 non presenta i requisiti prescritti dalla legge ai fini della produzione degli effetti di cui all'art. 1207 c.c., non essendo stata notificata nelle forme prescritte per l'atto di citazione ed a mezzo ufficiale giudiziario e soprattutto non aveva ad oggetto la prestazione inizialmente pattuita.
pagina 6 di 9 Peraltro, pur volendo considerare tale comunicazione quale valida offerta reale, dall'istruttoria orale espletata nel giudizio di primo grado, non si desume alcun rifiuto illegittimo di , il CP_3
quale più volte, anche successivamente alla ricezione della nota del 01.10.2012, si recava presso il punto vendita al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda;
tuttavia, venivano opposti rifiuti sia alla consegna del televisore acquistato che alla consegna di televisore con caratteristiche analoghe, nonché alla restituzione del prezzo (in tal senso, dichiarazioni dei testi e Testimone_1
all'udienza del 27.02.2014). Testimone_2
È emersa, per gli effetti, la cooperazione del creditore conforme ai principi di correttezza e buona fede.
Sull'interpretazione delle risultanze istruttorie, il Giudice di prime cure ha dato piena contezza dei motivi per i quali la domanda è stata ritenuta sufficientemente provata, in relazione all'inadempimento contrattuale dedotto, consistente nella mancata consegna del bene acquistato.
Circa la deposizione resa dal teste all'epoca dei fatti direttore del punto vendita Testimone_3 [...]
in Montesarchio, va rilevato che, seppur contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di CP_1
primo grado, non si configura una incapacità a testimoniale, non avendo lo stesso interesse nella causa ex art. 246 c.p.c., la qualità dallo stesso rivestita importa la necessaria valutazione della sua attendibilità. Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cassazione civile, ordinanza n. 21239/2019).
In applicazione di tale principio, tenuto conto dei rapporti del teste con la società Testimone_3
appellante che legittimerebbe un interesse ad un determinato esito della lite, anche alla luce della circostanza per cui allo stesso fu demandato di consegnare a un televisore con CP_2
caratteristiche similari e/o il prezzo equivalente (nota del 02.11.2012 a firma dell'avv. Fabio Roselli), le dichiarazioni rese nel corso del giudizio di primo grado vanno considerate inattendibili.
Deve, dunque, ritenersi che il giudice di prime cure abbia correttamente concluso nel senso dell'omessa allegazione di valide prove a sostegno della tesi difensiva della odierna società appellante, non rilevando alcuna violazione dell'art. 1206 c.c., né del codice deontologico, vista, peraltro,
pagina 7 di 9 l'archiviazione del procedimento disciplinare a cura del competente Ordine professionale, considerato, peraltro, che le prove orali espletate hanno compiutamente confermato i fatti per come prospettati, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, da CP_2
Vanno, per gli effetti, rigettati i primi due motivi di appello.
5. Con il terzo motivo di appello, la società deduce la Controparte_1 violazione dell'art. 96 c.p.c., per aver il Giudice di primo grado disposto la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, in assenza dei presupposti di legge.
In tema di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Corte appello di Firenze, sez. II , 28/09/2018 , n. 2221).
L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende, inoltre, esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (Cassazione Civile,
Ordinanza n. 25041/2021).
Nel caso in lite, l'abuso dello strumento processuale integrante la colpa grave è emerso dall'esito della lite, ed, in particolare, dall'aver resistito in giudizio formulando eccezioni basate su motivi manifestamente infondati, anche pretestuosi, essendo stato, poi, corrisposto l'importo corrispondente al valore del bene mai consegnato in tempi brevi dall'instaurazione del procedimento, ossia in prima udienza mediante offerta banco judicis accettata dalla parte appellata, operazione che evidentemente poteva essere eseguita in epoca antecedente ed in via stragiudiziale, allorquando si CP_2
recava presso il punto vendita, dopo aver ricevuto, a mezzo fax, la richiamata nota del 02.11.2012.
Sulla quantificazione del risarcimento, anche in difetto di specifiche allegazioni, ben può individuarsi il danno, sulla base della comune esperienza, nel pregiudizio subito dall'essersi dovuti occupare del giudizio, sottraendo tempo ed energie utili alle proprie occupazioni, e potranno essere liquidati in via equitativa (cfr. Corte di appello di Roma, sentenza n. 624/2019).
Si ritiene, al riguardo, equa la stima compiuta dal Giudice di prime cure in via equitativa, supportata da valide argomentazioni.
In definitiva, l'appello, per come proposto, va integramente rigettato, con conferma della sentenza gravata.
pagina 8 di 9 6. Le spese di lite del presente procedimento e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di ciascuna domanda (Cassazione Civile, sentenza n. 4960/2003).
Ed invero, “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -
e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti” (Cassazione Civile,
Ordinanza n. 29056/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
- condanna la parte appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite del grado di appello, che si liquidano in € 337,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- condanna, altresì, la parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del grado di legittimità, che si liquidano in € 339,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2227/2022 promossa da:
, P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Roselli (C.F.
), presso cui elettivamente domicilia in Aversa alla via E. Corcione n. 28; C.F._1
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Palma CP_2 C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Atripalda alla via Roma n.100. C.F._3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte di cui all' udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato, la società
[...]
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, per ivi Controparte_1 CP_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accogliere l'appello depositato in cancelleria in data 24 ottobre 2015 e allegato al fascicolo di parte proposto dalla in persona del Parte_1
Legale, e per l'effetto, rigettare tutte le richieste formulate nei confronti della scrivente dal sig. CP_2
con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado siccome improponibili, inammissibili ed
[...]
infondate annullando e/o riformando la sentenza del G.d.P. di Cervinara n. 102/2015; b) Annullare la condanna per lite temeraria contenuta nella sentenza impugnata;
c) Accertare e dichiarare la “mora credendi” del sig. per non avere quest'ultimo collaborato all'adempimento del CP_2
debitore; d) condannare parte appellata alla refusione delle e competenze professionali dei precedenti
pagina 1 di 9 gradi di giudizio nonché del presente giudizio di rinvio, oltre IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Con la spiegata domanda, l'odierna società appellante in riassunzione rappresentava che, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva citato in giudizio, innanzi all'Ufficio del CP_2
Giudice di Pace di Cervinara, la , deducendo di aver acquistato, Controparte_1 in data 14.10.2012, un televisore di marca Blaupunkt led 40 al costo di € 299,00, tuttavia, mai consegnato. Chiedeva, dunque, la declaratoria di risoluzione del contratto, con condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva, nel giudizio di primo grado, la , la quale chiedeva Controparte_1 di rigettare la domanda giudiziale e di accertare la mora del creditore, per non aver quest'ultimo accettato l'offerta di adempimento formulata in sede stragiudiziale, nonché la violazione dell'art. 23 del
Codice di Deontologia Forense ad opera del difensore, con condanna ex art. 96 c.p.c., vinte le spese di lite.
Espletate le prove orali, la causa veniva riservata per la decisione.
Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 102/2015, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava “la convenuta al pagamento in favore dell'attore a titolo di Controparte_1
danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, della somma di € 1.000,00 giusta causa di cui in motiva;
b. condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio in € 540,00 con attribuzione”.
Con atto di appello ritualmente notificato, la chiedeva di Controparte_1
riformare la sentenza n. 102/2015 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cervinara, lamentando la violazione dell'art. 1206 c.c. e degli artt. 91 e 96 c.p.c., oltre all'omessa valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado.
Il giudizio di appello veniva iscritto al n. 4056/2015 R.G.A.C. del Tribunale di Avellino.
Si costituiva nel suindicato procedimento il quale eccepiva la nullità ed CP_2 inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348bis c.p.c., nonché l'infondatezza, nel merito, del gravame spiegato. Concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi professionali.
Con sentenza n. 645/2020, il Tribunale di Avellino, ritenuto che “L'atto di appello risulta non solo del tutto difforme dallo schema di cui all'art. 342 c.p.c., ma anche formulato in modo tale da impedire ogni razionale collegamento tra le parti della sentenza asseritamente impugnate ed il vizio relativo alla parte stessa”, dichiarava inammissibile l'appello, con condanna della società Controparte_1
alla refusione delle spese di lite in favore di
[...] CP_2
pagina 2 di 9 La società proponeva ricorso per cassazione, con il quale Controparte_1 veniva denunciato l'errore compiuto dal Giudice dell'Appello nel ritenere inammissibile l'appello in quanto non conforme alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c..
La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con l'ordinanza n. 7576/2022, in accoglimento dei due motivi di impugnazione articolati e trattati congiuntamente, disponeva: “La Corte accoglie il ricorso e cassa per l'effetto la decisione, con rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
Nel presente procedimento di riassunzione, la riproponeva, Controparte_1 dunque, le censure sollevate nel precedente giudizio di appello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il quale contestava ogni avversa deduzione ed eccezione, e CP_2
concludeva per il rigetto del gravame, con vittoria di spese e compensi professionali.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della precedente fase di appello, all'udienza del dì 08.01.2025, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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1. Preliminarmente, occorre rilevare che, per giurisprudenza unanime, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili “aliunde” ed esplicitati dalla parte interessata (Cassazione Civile, Ordinanza n. 9498 del 04/04/2019).
Si ritiene, dunque, che la presente decisione possa essere resa sulla base degli elementi forniti dalle parti in lite a sostegno delle eccezioni e deduzioni formulate nel giudizio di gravame e della documentazione depositata ai fini della ricostruzione del fascicolo, seppur in assenza del fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, allo stato, non rinvenuto.
2. Ciò premesso, occorre sottolineare che, nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., che è un procedimento “chiuso” tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum e sono operative le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione.
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella pagina 3 di 9 prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1,
c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (in tal senso, Cassazione Civile, ordinanza n.
17240/2023).
Peraltro, è stato precisato “In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare
"ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata” (Cassazione Civile, Ordinanza n. 4070/2019).
Inoltre, nel giudizio di rinvio, l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione si estende solo alle questioni che costituiscono il necessario presupposto della decisione, anche se non espressamente esaminate, sicché il giudice di rinvio può verificare l'ammissibilità della domanda subordinata, davanti a lui riproposta, su cui il giudice del merito, accogliendo la domanda principale non aveva statuito e che, conseguentemente, non era stata oggetto del giudizio di legittimità (Cassazione Civile, sentenza n.
28889/2017).
Mentre, incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che, essendo stata espressamente dichiarata assorbita dalla sentenza di Cassazione, sia stata ritualmente riproposta al suo esame (così Cassazione Civile, sentenza n. 10597/2003; n.
19015/2010).
Inoltre, è stato osservato che “Nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte, essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio” (di recente, Cassazione Civile, ordinanza n. 8773/2022).
pagina 4 di 9 Dunque, essendo stata cassata la sentenza impugnata, andrà esaminato nel giudizio di rinvio quanto dedotto nell'atto di appello, ritualmente riproposto all'esame dell'intestato Tribunale.
3. Premessi i principi di diritto che regolano il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., va rilevato che la parte appellata deduce l'inammissibilità dell'appello, per omessa produzione della copia conforme dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione, essendo stata depositata una copia semplice e non autenticata.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitorio (sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa dalla S.C. all'esito di udienza camerale), comunicata dalla cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma
2, c.p.c. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione all'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16 bis, comma 9 bis, del citato decreto (applicabile ratione temporis), ragion per cui, in sede di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio, la produzione di detta copia per immagine soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto ex art. 394, comma 1, c.p.c. nonché, espressamente a pena d'inammissibilità, ex art. 63, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992”
(Cassazione Civile, ordinanza n. 35867/2023).
In applicazione del principio richiamato, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello proposto, risultando depositato, nel fascicolo della società appellante, la copia per immagine della ordinanza n. 7576/2022 della Corte di Cassazione, comunicata ai fini dell'art. 133 c.p.c..
4. Ciò chiarito, con l'atto introduttivo del presente procedimento, la società Controparte_1
deduce l'erronea applicazione, ad opera del Giudice di primo grado, dell'art. 1206 c.c.,
[...] tenuto conto che l'offerta stragiudiziale trasmessa a non riceveva riscontro, se non CP_2 mediante la notifica dell'atto di citazione innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Cervinara.
L'odierna parte appellante censura la sentenza resa dal giudice di primo grado, altresì, per aver erroneamente interpretato le risultanze probatorie, deducendo di fatto una violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure.
Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente.
In materia, occorre sottolineare che la mora del creditore presuppone il ritardo del creditore nel ricevere la prestazione offerta del debitore o nel cooperare all'adempimento, comportando, di fatto, un ritardo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione; tuttavia, in tale ipotesi, il ritardo del debitore è causato dal comportamento del creditore che non accetta di ricevere la prestazione del debitore o non collabora affinché quest'ultimo possa adempiere l'obbligazione.
pagina 5 di 9 Ed invero, l'art. 1206 c.c. prevede che “Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinchè il debitore possa adempiere l'obbligazione”.
Dunque, la mora del creditore non si verifica automaticamente per il fatto della mancata collaborazione o ritardo del creditore, ma per effetto di un ulteriore presupposto fondamentale che è l'offerta della prestazione da parte del debitore con le modalità stabilite dagli artt. 1208 e ss c.c. e dagli artt. 73 ss. disp. att. c.c..
In particolare, l'art. 1208 c.c. prevede che “Affinché l'offerta sia valida è necessario: 1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione; 6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato. Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità”; l'art. 1209 c.c. invece precisa che “Se l'obbligazione ha per oggetto denaro, titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale. Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al credito di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione”.
L'offerta della prestazione rispondente ai requisiti di legge produce gli effetti di cui all'art. 1207 c.c. , sempre che venga successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato, per l'accertata illegittimità del rifiuto del creditore, o sia accettata dal creditore.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Affinché l'offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore, è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sull'inidoneità della somma offerta a coprire l'intero ammontare del credito non viola il disposto dell'art. 1220 c.c., risultando lo stesso legittimamente formulato” (Cassazione Civile, sentenza n. 27255).
Nella specie, la nota trasmessa a mezzo fax il 02.11.2012 non presenta i requisiti prescritti dalla legge ai fini della produzione degli effetti di cui all'art. 1207 c.c., non essendo stata notificata nelle forme prescritte per l'atto di citazione ed a mezzo ufficiale giudiziario e soprattutto non aveva ad oggetto la prestazione inizialmente pattuita.
pagina 6 di 9 Peraltro, pur volendo considerare tale comunicazione quale valida offerta reale, dall'istruttoria orale espletata nel giudizio di primo grado, non si desume alcun rifiuto illegittimo di , il CP_3
quale più volte, anche successivamente alla ricezione della nota del 01.10.2012, si recava presso il punto vendita al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda;
tuttavia, venivano opposti rifiuti sia alla consegna del televisore acquistato che alla consegna di televisore con caratteristiche analoghe, nonché alla restituzione del prezzo (in tal senso, dichiarazioni dei testi e Testimone_1
all'udienza del 27.02.2014). Testimone_2
È emersa, per gli effetti, la cooperazione del creditore conforme ai principi di correttezza e buona fede.
Sull'interpretazione delle risultanze istruttorie, il Giudice di prime cure ha dato piena contezza dei motivi per i quali la domanda è stata ritenuta sufficientemente provata, in relazione all'inadempimento contrattuale dedotto, consistente nella mancata consegna del bene acquistato.
Circa la deposizione resa dal teste all'epoca dei fatti direttore del punto vendita Testimone_3 [...]
in Montesarchio, va rilevato che, seppur contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di CP_1
primo grado, non si configura una incapacità a testimoniale, non avendo lo stesso interesse nella causa ex art. 246 c.p.c., la qualità dallo stesso rivestita importa la necessaria valutazione della sua attendibilità. Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cassazione civile, ordinanza n. 21239/2019).
In applicazione di tale principio, tenuto conto dei rapporti del teste con la società Testimone_3
appellante che legittimerebbe un interesse ad un determinato esito della lite, anche alla luce della circostanza per cui allo stesso fu demandato di consegnare a un televisore con CP_2
caratteristiche similari e/o il prezzo equivalente (nota del 02.11.2012 a firma dell'avv. Fabio Roselli), le dichiarazioni rese nel corso del giudizio di primo grado vanno considerate inattendibili.
Deve, dunque, ritenersi che il giudice di prime cure abbia correttamente concluso nel senso dell'omessa allegazione di valide prove a sostegno della tesi difensiva della odierna società appellante, non rilevando alcuna violazione dell'art. 1206 c.c., né del codice deontologico, vista, peraltro,
pagina 7 di 9 l'archiviazione del procedimento disciplinare a cura del competente Ordine professionale, considerato, peraltro, che le prove orali espletate hanno compiutamente confermato i fatti per come prospettati, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, da CP_2
Vanno, per gli effetti, rigettati i primi due motivi di appello.
5. Con il terzo motivo di appello, la società deduce la Controparte_1 violazione dell'art. 96 c.p.c., per aver il Giudice di primo grado disposto la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, in assenza dei presupposti di legge.
In tema di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Corte appello di Firenze, sez. II , 28/09/2018 , n. 2221).
L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende, inoltre, esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (Cassazione Civile,
Ordinanza n. 25041/2021).
Nel caso in lite, l'abuso dello strumento processuale integrante la colpa grave è emerso dall'esito della lite, ed, in particolare, dall'aver resistito in giudizio formulando eccezioni basate su motivi manifestamente infondati, anche pretestuosi, essendo stato, poi, corrisposto l'importo corrispondente al valore del bene mai consegnato in tempi brevi dall'instaurazione del procedimento, ossia in prima udienza mediante offerta banco judicis accettata dalla parte appellata, operazione che evidentemente poteva essere eseguita in epoca antecedente ed in via stragiudiziale, allorquando si CP_2
recava presso il punto vendita, dopo aver ricevuto, a mezzo fax, la richiamata nota del 02.11.2012.
Sulla quantificazione del risarcimento, anche in difetto di specifiche allegazioni, ben può individuarsi il danno, sulla base della comune esperienza, nel pregiudizio subito dall'essersi dovuti occupare del giudizio, sottraendo tempo ed energie utili alle proprie occupazioni, e potranno essere liquidati in via equitativa (cfr. Corte di appello di Roma, sentenza n. 624/2019).
Si ritiene, al riguardo, equa la stima compiuta dal Giudice di prime cure in via equitativa, supportata da valide argomentazioni.
In definitiva, l'appello, per come proposto, va integramente rigettato, con conferma della sentenza gravata.
pagina 8 di 9 6. Le spese di lite del presente procedimento e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di ciascuna domanda (Cassazione Civile, sentenza n. 4960/2003).
Ed invero, “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -
e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti” (Cassazione Civile,
Ordinanza n. 29056/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
- condanna la parte appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite del grado di appello, che si liquidano in € 337,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- condanna, altresì, la parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del grado di legittimità, che si liquidano in € 339,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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