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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 02/07/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa MA AR
MA in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 177/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv. LUCIA ANTONIA ELENA CAPALBO ed EMANUELE BOLETTA ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore in Tirano, Via Lungo Adda V
Alpini n. 6
ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
convenuto
OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso, nel contradditorio tra la ricorrente, il datore di lavoro e
CA PR e, conseguentemente:
a) accertare e dichiarare l'inadempimento di dovuto al mancato Controparte_1 versamento delle quote di TFR , maturate dalla signora oltre al minimo Pt_1 stabilito dal contratto nazionale di appartenenza destinato , sul fondo “ PREVIMODA
FONDO PENSIONE”; b) condannare la , in persona del legale rappresentante , a versare la Controparte_1 somma complessiva di € 618,16 o quella maggiore o minore che risulterà ad istruttoria esperita, oltre interessi legali e rivalutazione dalla decorrenza di ciascun versamento al saldo direttamente a favore di;
Controparte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 02/07/2024 conveniva in giudizio il Parte_1 datore di lavoro chiedendo Controparte_3 la condanna della prima al pagamento in favore del secondo della somma complessiva di € 618,16 a titolo di quote del T.F.R. lei spettanti.
A fondamento del ricorso, deduceva di essere dipendente Parte_1 della convenuta dal 01/08/2001 e di aver aderito dal 18/03/2015 a
[...]
deduceva altresì che, in base alla suddetta adesione, la datrice di CP_2 lavoro avrebbe dovuto provvedere a versare direttamente a Controparte_1 il 100% della quota di TFR lei spettante, oltre al Controparte_2 minimo stabilito dal contratto nazionale di appartenenza;
allegava, infine, che il datore di lavoro si era reso inadempiente rispetto a tale obbligo di versamento in favore del
Fondo per € 618,16.
All'udienza del 26/09/2024 veniva dichiarata la contumacia delle convenute;
alla medesima udienza il procuratore di parte ricorrente dava atto del deposito di documentazione sopravvenuta avente ad oggetto un report aggiornato elaborato da parte di dal quale risultava un debito residuo di Controparte_2 [...] pari a € 485,59. CP_1
All'udienza del 02/07/2025 il procuratore di parte ricorrente dava atto dell'ulteriore deposito di un report ulteriormente aggiornato elaborato da parte di
[...]
dal quale risultava che il debito residuo di era CP_2 Controparte_1 aumentato ad € 1.985,75 e il Giudice, rilevando che la domanda relativa a un debito maturato nelle more del giudizio, con riferimento a periodi di lavorativi successivi rispetto al deposito ricorso, costituiva una domanda nuova, ne dichiarava l'inammissibilità; alla medesima udienza, quindi, la causa veniva discussa e decisa come di seguito.
Pag. 2 di 4 ***
La domanda di parte ricorrente – come precisata all'udienza del 26/09/2025 e pertanto per complessivi € 485,59 – è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, con riferimento alla legittimazione attiva del lavoratore a chiedere le somme spettanti al si rileva che il mancato versamento delle stesse CP_2 determina un danno al lavoratore che, pertanto, potrà agire, anche in via diretta, nei confronti del datore di lavoro, per chiedere il pagamento, in favore del Fondo
Complementare, delle somme a quest'ultimo non versate (cfr. ex multis Tribunale di
Milano, sentenza n. 2418/2021).
Ciò posto, il rapporto di lavoro, la durata dello stesso e lo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo di interesse da parte di trovano Parte_1 riscontro nella documentazione contrattuale agli atti (CU e buste paga, cfr. docc.
3-15 ricorrente); l'adesione della ricorrente al Fondo PREVIMODA FONDO PENSIONE risulta dal relativo modulo di adesione (doc. 1 ricorrente); infine, l'esistenza dell'obbligazione del datore di lavoro relativa all'obbligo di versamento in favore del
Fondo risulta dalle buste paga prodotte e dai CU agli atti (ancora docc. 3-15), nonché dalle comunicazioni del Fondo medesimo (doc. 2 ricorrente e deposito del 25/09/2024).
A fronte dell'allegazione della ricorrente circa l'esistenza di crediti specificamente indicati, e della prova del titolo a fondamento degli stessi, incombeva quindi sul datore di lavoro dimostrare di avere provveduto ad adempiere il proprio debito (art. 1218 c.c.).
La datrice di lavoro convenuta è rimasta contumace, di talché non vi è prova dell'avvenuto integrale pagamento delle spettanze della ricorrente, né è stata fornita una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, anche sotto il profilo di una diversa quantificazione delle pretese.
In ogni caso, le comunicazioni del fondo PREVIMODA FONDO PENSIONE, e in particolare la comunicazione depositata in data 25/09/2024, confermano l'esistenza del debito residuo in capo a e il suo ammontare, pari a € 485,59. Controparte_1
Il ricorso, quindi, deve essere accolto, con condanna di al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di € 485,59, oltre Controparte_2 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché Controparte_1 deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che
Pag. 3 di 4 si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
Le spese fra la ricorrente e devono essere Controparte_2 compensate, non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda nei confronti di tale parte, convenuta unicamente ai fini dell'integrità del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa MA AR MA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: condanna a pagare a la somma Controparte_1 Controparte_2 complessiva di € 485,59, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di quote di TFR omesse e di minimo stabilito dal contratto nazionale di appartenenza con riguardo alla posizione di Parte_1
condanna al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, Controparte_1 che si liquidano nella somma di € 258,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
compensa integralmente le spese tra parte ricorrente e Controparte_2
.
[...]
Così deciso il 02/07/2025
Il Giudice
MA AR MA
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa MA AR
MA in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 177/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv. LUCIA ANTONIA ELENA CAPALBO ed EMANUELE BOLETTA ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore in Tirano, Via Lungo Adda V
Alpini n. 6
ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
convenuto
OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso, nel contradditorio tra la ricorrente, il datore di lavoro e
CA PR e, conseguentemente:
a) accertare e dichiarare l'inadempimento di dovuto al mancato Controparte_1 versamento delle quote di TFR , maturate dalla signora oltre al minimo Pt_1 stabilito dal contratto nazionale di appartenenza destinato , sul fondo “ PREVIMODA
FONDO PENSIONE”; b) condannare la , in persona del legale rappresentante , a versare la Controparte_1 somma complessiva di € 618,16 o quella maggiore o minore che risulterà ad istruttoria esperita, oltre interessi legali e rivalutazione dalla decorrenza di ciascun versamento al saldo direttamente a favore di;
Controparte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 02/07/2024 conveniva in giudizio il Parte_1 datore di lavoro chiedendo Controparte_3 la condanna della prima al pagamento in favore del secondo della somma complessiva di € 618,16 a titolo di quote del T.F.R. lei spettanti.
A fondamento del ricorso, deduceva di essere dipendente Parte_1 della convenuta dal 01/08/2001 e di aver aderito dal 18/03/2015 a
[...]
deduceva altresì che, in base alla suddetta adesione, la datrice di CP_2 lavoro avrebbe dovuto provvedere a versare direttamente a Controparte_1 il 100% della quota di TFR lei spettante, oltre al Controparte_2 minimo stabilito dal contratto nazionale di appartenenza;
allegava, infine, che il datore di lavoro si era reso inadempiente rispetto a tale obbligo di versamento in favore del
Fondo per € 618,16.
All'udienza del 26/09/2024 veniva dichiarata la contumacia delle convenute;
alla medesima udienza il procuratore di parte ricorrente dava atto del deposito di documentazione sopravvenuta avente ad oggetto un report aggiornato elaborato da parte di dal quale risultava un debito residuo di Controparte_2 [...] pari a € 485,59. CP_1
All'udienza del 02/07/2025 il procuratore di parte ricorrente dava atto dell'ulteriore deposito di un report ulteriormente aggiornato elaborato da parte di
[...]
dal quale risultava che il debito residuo di era CP_2 Controparte_1 aumentato ad € 1.985,75 e il Giudice, rilevando che la domanda relativa a un debito maturato nelle more del giudizio, con riferimento a periodi di lavorativi successivi rispetto al deposito ricorso, costituiva una domanda nuova, ne dichiarava l'inammissibilità; alla medesima udienza, quindi, la causa veniva discussa e decisa come di seguito.
Pag. 2 di 4 ***
La domanda di parte ricorrente – come precisata all'udienza del 26/09/2025 e pertanto per complessivi € 485,59 – è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, con riferimento alla legittimazione attiva del lavoratore a chiedere le somme spettanti al si rileva che il mancato versamento delle stesse CP_2 determina un danno al lavoratore che, pertanto, potrà agire, anche in via diretta, nei confronti del datore di lavoro, per chiedere il pagamento, in favore del Fondo
Complementare, delle somme a quest'ultimo non versate (cfr. ex multis Tribunale di
Milano, sentenza n. 2418/2021).
Ciò posto, il rapporto di lavoro, la durata dello stesso e lo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo di interesse da parte di trovano Parte_1 riscontro nella documentazione contrattuale agli atti (CU e buste paga, cfr. docc.
3-15 ricorrente); l'adesione della ricorrente al Fondo PREVIMODA FONDO PENSIONE risulta dal relativo modulo di adesione (doc. 1 ricorrente); infine, l'esistenza dell'obbligazione del datore di lavoro relativa all'obbligo di versamento in favore del
Fondo risulta dalle buste paga prodotte e dai CU agli atti (ancora docc. 3-15), nonché dalle comunicazioni del Fondo medesimo (doc. 2 ricorrente e deposito del 25/09/2024).
A fronte dell'allegazione della ricorrente circa l'esistenza di crediti specificamente indicati, e della prova del titolo a fondamento degli stessi, incombeva quindi sul datore di lavoro dimostrare di avere provveduto ad adempiere il proprio debito (art. 1218 c.c.).
La datrice di lavoro convenuta è rimasta contumace, di talché non vi è prova dell'avvenuto integrale pagamento delle spettanze della ricorrente, né è stata fornita una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, anche sotto il profilo di una diversa quantificazione delle pretese.
In ogni caso, le comunicazioni del fondo PREVIMODA FONDO PENSIONE, e in particolare la comunicazione depositata in data 25/09/2024, confermano l'esistenza del debito residuo in capo a e il suo ammontare, pari a € 485,59. Controparte_1
Il ricorso, quindi, deve essere accolto, con condanna di al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di € 485,59, oltre Controparte_2 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché Controparte_1 deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che
Pag. 3 di 4 si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
Le spese fra la ricorrente e devono essere Controparte_2 compensate, non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda nei confronti di tale parte, convenuta unicamente ai fini dell'integrità del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa MA AR MA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: condanna a pagare a la somma Controparte_1 Controparte_2 complessiva di € 485,59, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di quote di TFR omesse e di minimo stabilito dal contratto nazionale di appartenenza con riguardo alla posizione di Parte_1
condanna al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, Controparte_1 che si liquidano nella somma di € 258,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
compensa integralmente le spese tra parte ricorrente e Controparte_2
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Così deciso il 02/07/2025
Il Giudice
MA AR MA
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