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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Proc. n. 17325.24
All'odierna udienza compare l'avv. Tommaso Tonetto anche in sostituzione dell'avv.
Francesco Tonetto il quale discute la causa riportandosi al ricorso.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 17:20 decide la causa dando lettura in udienza della seguente sentenza con motivazione contestuale
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. N. 17325/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tania Vettore ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17325 del registro contenzioso per l'anno 2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
21.10.1985, e
AVV. FRANCESCO TONETTO (C.F. ), nato a [...], il C.F._2
30.1.1992, entrambi in proprio elettivamente domiciliati presso il loro studio in Mestre Venezia,
Via Ospedale n. 27/33;
1 ricorrenti
(C.F. , contumace CP_2 C.F._3
resistente oggetto: prestazione d'opera intellettuale/pagamento corrispettivo.
Conclusioni del ricorrente: come da verbale d'udienza di data odierna.
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 06.09.2024, gli avvocati Francesco
Tonetto e Tommaso Tonetto hanno chiesto la condanna del resistente al pagamento della somma di euro 2.188,68 o di quella diversa ritenuta di giustizia per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, ex art. 1284 penultimo comma c.c. Tanto a titolo di competenze professionali maturate per le prestazioni rese nel procedimento per convalida di sfratto per morosità iscritto al n. R.G. 12669/2024 di questo Tribunale, promosso nei confronti del sig.
. CP_2
I ricorrenti hanno esposto di aver svolto in favore del resistente l'attività di studio, redazione della memoria di costituzione, partecipazione all'udienza di convalida, oltre a consultazioni ed appuntamento con il cliente.
I ricorrenti deducono che avevano poi rinunciato al mandato dandone comunicazione al sig.
con mail pec del 30.07.2024 (doc. 2). Successivamente, con comunicazione mail del CP_2
19.8.2024 (doc. 3), avevano inutilmente richiesto il pagamento dell'importo delle competenze maturate a fronte dell'attività svolta, come descritte nel preavviso di parcella di data
31.07.2024.
Il sig. , benché ritualmente convenuto, non si è costituito in giudizio e all'udienza CP_2
del 19.12.2024, cui non è comparso, è stato dichiarato contumace.
Alla predetta udienza i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 27.03.2025, all'esito della quale il Tribunale pronuncia, dandone lettura in udienza, la presente sentenza ex art. 281 – sexies, ultimo comma,
c.p.c..
*********
In ricorso è fondato e merita accoglimento.
È pacifica la fondatezza della pretesa della ricorrente quanto all'an avendo parte ricorrente documentato compiutamente l'attività professionale svolta.
In relazione al quantum debeatur, al fine della determinazione dei compensi dovuti per l'attività svolta, risulta comprovato dalla produzione documentale dimessa in causa l'espletamento delle
2 attività di studio, redazione della memoria di costituzione e partecipazione all'udienza di convalida. Alla luce di quanto sopra, in mancanza di contestazione da parte del convenuto, rimasto contumace, dovranno essere riconosciuti i compensi professionali relativi alle attività per cui è stata fornita la prova, determinati in € 2.188,68 comprensivi di accessori di legge.
L'importo predetto risulta conforme ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis, in relazione alle caratteristiche e alla natura dell'attività prestata, fino al momento della rinuncia al mandato.
Su tale somma dovranno computarsi gli interessi in misura legale dalla costituzione in mora
(19.08.2024) al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere regolate in base al principio della soccombenza in base ai parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, tenuto conto della natura documentale non complessa delle questioni oggetto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica così dispone:
1. in accoglimento la domanda proposta, condanna al pagamento in favore degli CP_2 avvocati Tommaso Tonetto e Francesco Tonetto dell'importo di € 2.188,68 onnicomprensivi, oltre ad interessi in misura legale dalla costituzione in mora del 19.08.2024 al saldo.
2. condanna il resistente alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in €
852,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA se dovuta per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 27.03.2025
Il Giudice dott.ssa Tania Vettore
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SECONDA SEZIONE CIVILE
Proc. n. 17325.24
All'odierna udienza compare l'avv. Tommaso Tonetto anche in sostituzione dell'avv.
Francesco Tonetto il quale discute la causa riportandosi al ricorso.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 17:20 decide la causa dando lettura in udienza della seguente sentenza con motivazione contestuale
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. N. 17325/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tania Vettore ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17325 del registro contenzioso per l'anno 2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
21.10.1985, e
AVV. FRANCESCO TONETTO (C.F. ), nato a [...], il C.F._2
30.1.1992, entrambi in proprio elettivamente domiciliati presso il loro studio in Mestre Venezia,
Via Ospedale n. 27/33;
1 ricorrenti
(C.F. , contumace CP_2 C.F._3
resistente oggetto: prestazione d'opera intellettuale/pagamento corrispettivo.
Conclusioni del ricorrente: come da verbale d'udienza di data odierna.
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 06.09.2024, gli avvocati Francesco
Tonetto e Tommaso Tonetto hanno chiesto la condanna del resistente al pagamento della somma di euro 2.188,68 o di quella diversa ritenuta di giustizia per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, ex art. 1284 penultimo comma c.c. Tanto a titolo di competenze professionali maturate per le prestazioni rese nel procedimento per convalida di sfratto per morosità iscritto al n. R.G. 12669/2024 di questo Tribunale, promosso nei confronti del sig.
. CP_2
I ricorrenti hanno esposto di aver svolto in favore del resistente l'attività di studio, redazione della memoria di costituzione, partecipazione all'udienza di convalida, oltre a consultazioni ed appuntamento con il cliente.
I ricorrenti deducono che avevano poi rinunciato al mandato dandone comunicazione al sig.
con mail pec del 30.07.2024 (doc. 2). Successivamente, con comunicazione mail del CP_2
19.8.2024 (doc. 3), avevano inutilmente richiesto il pagamento dell'importo delle competenze maturate a fronte dell'attività svolta, come descritte nel preavviso di parcella di data
31.07.2024.
Il sig. , benché ritualmente convenuto, non si è costituito in giudizio e all'udienza CP_2
del 19.12.2024, cui non è comparso, è stato dichiarato contumace.
Alla predetta udienza i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 27.03.2025, all'esito della quale il Tribunale pronuncia, dandone lettura in udienza, la presente sentenza ex art. 281 – sexies, ultimo comma,
c.p.c..
*********
In ricorso è fondato e merita accoglimento.
È pacifica la fondatezza della pretesa della ricorrente quanto all'an avendo parte ricorrente documentato compiutamente l'attività professionale svolta.
In relazione al quantum debeatur, al fine della determinazione dei compensi dovuti per l'attività svolta, risulta comprovato dalla produzione documentale dimessa in causa l'espletamento delle
2 attività di studio, redazione della memoria di costituzione e partecipazione all'udienza di convalida. Alla luce di quanto sopra, in mancanza di contestazione da parte del convenuto, rimasto contumace, dovranno essere riconosciuti i compensi professionali relativi alle attività per cui è stata fornita la prova, determinati in € 2.188,68 comprensivi di accessori di legge.
L'importo predetto risulta conforme ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis, in relazione alle caratteristiche e alla natura dell'attività prestata, fino al momento della rinuncia al mandato.
Su tale somma dovranno computarsi gli interessi in misura legale dalla costituzione in mora
(19.08.2024) al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere regolate in base al principio della soccombenza in base ai parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, tenuto conto della natura documentale non complessa delle questioni oggetto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica così dispone:
1. in accoglimento la domanda proposta, condanna al pagamento in favore degli CP_2 avvocati Tommaso Tonetto e Francesco Tonetto dell'importo di € 2.188,68 onnicomprensivi, oltre ad interessi in misura legale dalla costituzione in mora del 19.08.2024 al saldo.
2. condanna il resistente alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in €
852,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA se dovuta per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 27.03.2025
Il Giudice dott.ssa Tania Vettore
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