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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 5544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5544 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa RA OR Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa AC NN Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7776/2023 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per procura in atti dall'Avv. Agata Indelicato, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ), CP_1 C.F._2
rappr. e dif. per procura in atti dall'Avv. Rossana Vaccarisi, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 20.10.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio a Catania (CT) il 09.06.2004, Parte_1 CP_1 iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, nell'anno 2004, n. 223, parte
2, serie A. Dalla loro unione sono nati i figli , il 19/06/2007, e il 16/07/2010. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 28.06.2023, chiedeva la separazione Parte_1 personale dal coniuge con addebito a carico del marito, deducendo CP_1
l'irreversibilità della crisi coniugale;
domandava che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con assegnazione a sé della casa coniugale, e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel ricorso. Chiedeva, inoltre, di stabilire un assegno di mantenimento a carico del di euro 400,00 mensili per ciascun CP_1
figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento di euro
200,00 in suo favore.
Si costituiva in giudizio il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, CP_1
si opponeva alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente. Chiedeva che l'obbligo di mantenimento fosse determinato in euro 400,00 complessivi per entrambi i figli, oltre alla Parte_ metà delle spese straordinarie, e che fosse disposto incarico all' ompetente per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità e di valutare le modalità più idonee di affidamento dei minori.
All'udienza del 14.02.2024 il Giudice delegato tentava invano di conciliare le parti e con ordinanza emessa in pari data adottava i chiesti provvedimenti provvisori ed urgenti di seguito riportati: “Affida i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui va assegnata la casa familiare;
disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva. Onera di versare alla ricorrente un contributo CP_1 Parte_1 mensile per i figli di complessivi € 640,00 (320,00 ciascuno) rivalutabile secondo l'indice
Istat, oltre al 60 % delle spese straordinarie, a far data dalla domanda, detratto quanto versato. Dispone la presa in carico dei genitori da parte dei Consultori familiari di Parte_ competenza, dando mandato all' di relazionare entro tre mesi. Delega l'EMI competente per territorio dell'osservazione delle relazioni genitori-figli, in particolare rispetto al rapporto padre-figlia, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio per la prole e suggerendo, ove possibile, le modalità di ripresa dei rapporti tra il padre e
, predisponendo relazione conclusiva entro tre mesi. Autorizza l'accesso all'intero Per_1 fascicolo d'ufficio. Atteso il segnalato intervento delle forze dell'ordine e dei Servizi sociali di Belpasso, onera la Cancelleria della trasmissione al PM per acquisire atti ostensibili relativi a procedimenti penali in corso ed al Comune di Belpasso per la trasmissione di relazione dei Servizi sociali”. Parte_ L' rasmetteva relazione il 17.10.24 con cui dava atto delle competenze genitoriali delle parti e, rilevando la conflittualità della coppia genitoriale, suggeriva un percorso di sostegno alla co-genitorialità; riferiva, inoltre, di non poter intraprendere alcuna attività per riavvicinare la figlia al padre, per il rifiuto di di qualsiasi sostegno in tal senso. Per_1
Le parti depositavano anche querela presentata dalla ricorrente nei confronti del resistente,
e il pedissequo decreto di archiviazione.
Infine, personalmente comparse dinnanzi al subentrato G.D., all'udienza del 20.10.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione della causa;
quindi, precisavano congiuntamente le conclusioni e chiedevano al G.D. di porre la causa in decisione sulla scorta dell'accordo sottoscritto e depositato al fascicolo telematico.
Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso Parte_1 CP_1 del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle condizioni della separazione, vanno confermate quelle concordemente richieste dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, che qui di seguito si trascrivono:
1. Il figlio minorenne è affidato ad entrambi i genitori con maggiore Per_2
permanenza presso la madre, che, per accordo tra le parti, stabilirà entro il mese di luglio 2025 presso altra abitazione sita in Catania alla via dei Piccioni 73 la propria residenza.
2. Per effetto del trasloco che sarà operato dalla moglie, resosi necessario anche per motivi di logicistica attinenti i figli, la casa coniugale, già di proprietà del sig.
, rimarrà a questo assegnata. CP_1
3. In considerazione della cointestazione del mutuo ipotecario presso la banca Intesa
AN AO concesso per l'acquisto della casa coniugale sita in Belpasso via Pio La
Torre 1 e, di contro, della intestazione esclusiva del detto immobile al , questi, CP_1 che rientra nel possesso del bene, assume l'onere e l'obbligo di pagare in via esclusiva il mutuo, senza animo di rivalsa nei confronti della né per le rate Pt_1 scadute né per quelle a scadere. Oltre alla rinuncia a richiedere la quota parte della rate di mutuo, il riconosce l'apporto economico da parte della nella CP_1 Pt_1
gestione della casa e si obbliga ad indennizzarla con il versamento di € 10.000 con le seguenti modalità: € 5.000 alla sottoscrizione e € 5.000 entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente. Con detto indennizzo la si impegna ad Pt_1 effettuare entro giorni 20 dalla sottoscrizione del presente accordo il trasloco e trasferirà la residenza propria e dei figli, dandone il padre il consenso con la sottoscrizione dell'accordo.
4. I coniugi hanno provveduto a dividere i beni mobili e dichiarano di non avere null'altro a pretendere in tale contesto.
5. In ordine ai tempi di permanenza del figlio atteso che è Per_2 Per_1
maggiorenne, si stabilisce che il minore potrà trascorrere con il padre tutto il tempo che desidera, tenendo conto sempre della volontà e delle esigenze del minore;
in casi di disaccordi, almeno due giorni a settimana (nei giorni di martedì e giovedì) con pernottamento presso il padre che nei periodi scolastici accompagnerà il figlio
a scuola e nei periodi non scolastici lo accompagnerà a casa della madre entro le
12,00 e due fine settimana alternati dal sabato alla domenica;
tutte le festività verranno godute con il figlio ad anni alterni con la madre e con il padre;
il figlio trascorrerà con il padre: per le vacanze estive quindici giorni;
per le vacanze natalizie sette giorni;
per le vacanze pasquali tre giorni.
6. Il padre si obbliga a versare un assegno di mantenimento di € 500 per i due figli:
maggiorenne ma non autosufficiente, e minorenne, pari ad € 250 a Per_1 Per_2 figlio, da pagarsi entro il 5 del mese e da aggiornare annualmente secondo gli indici istat. A tal fine si precisa che il mantenimento per la figlia maggiorenne Per_1 verrà corrisposto direttamente alla ragazza mediante accredito su conto corrente alla stessa intestata o versamento su carta di debito alla stessa intestata;
mentre per alla madre. Il padre si obbliga altresì al pagamento del 50% delle spese Per_2 straordinarie di qualsiasi natura, per come previste nelle linee guida di questo
Tribunale.
7. Le parti concordano che l'AUU ed eventuali sussidi vengano interamente percepiti dalla madre.
8. I coniugi rinunciano ad ogni mantenimento avendo ciascuno proprie capacità reddituali ed economiche.
9. Le condizioni sopra precisate hanno efficacia dalla sottoscrizione.
10. Spese legali compensate”.
Tali accordi vanno recepiti dal Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese del giudizio, per la natura dello stesso, vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 7776/2023 R.G., così statuisce:
- Pronuncia la separazione personale dei i coniugi e alle Parte_1 CP_1
condizioni concordate tra le parti, riportate in parte motiva;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
- Ordina a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto, atto N. 223, Parte 2 serie A, anno 2004.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 7.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
AC NN RA OR
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa RA OR Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa AC NN Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7776/2023 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per procura in atti dall'Avv. Agata Indelicato, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ), CP_1 C.F._2
rappr. e dif. per procura in atti dall'Avv. Rossana Vaccarisi, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 20.10.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio a Catania (CT) il 09.06.2004, Parte_1 CP_1 iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, nell'anno 2004, n. 223, parte
2, serie A. Dalla loro unione sono nati i figli , il 19/06/2007, e il 16/07/2010. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 28.06.2023, chiedeva la separazione Parte_1 personale dal coniuge con addebito a carico del marito, deducendo CP_1
l'irreversibilità della crisi coniugale;
domandava che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con assegnazione a sé della casa coniugale, e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel ricorso. Chiedeva, inoltre, di stabilire un assegno di mantenimento a carico del di euro 400,00 mensili per ciascun CP_1
figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento di euro
200,00 in suo favore.
Si costituiva in giudizio il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, CP_1
si opponeva alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente. Chiedeva che l'obbligo di mantenimento fosse determinato in euro 400,00 complessivi per entrambi i figli, oltre alla Parte_ metà delle spese straordinarie, e che fosse disposto incarico all' ompetente per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità e di valutare le modalità più idonee di affidamento dei minori.
All'udienza del 14.02.2024 il Giudice delegato tentava invano di conciliare le parti e con ordinanza emessa in pari data adottava i chiesti provvedimenti provvisori ed urgenti di seguito riportati: “Affida i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui va assegnata la casa familiare;
disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva. Onera di versare alla ricorrente un contributo CP_1 Parte_1 mensile per i figli di complessivi € 640,00 (320,00 ciascuno) rivalutabile secondo l'indice
Istat, oltre al 60 % delle spese straordinarie, a far data dalla domanda, detratto quanto versato. Dispone la presa in carico dei genitori da parte dei Consultori familiari di Parte_ competenza, dando mandato all' di relazionare entro tre mesi. Delega l'EMI competente per territorio dell'osservazione delle relazioni genitori-figli, in particolare rispetto al rapporto padre-figlia, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio per la prole e suggerendo, ove possibile, le modalità di ripresa dei rapporti tra il padre e
, predisponendo relazione conclusiva entro tre mesi. Autorizza l'accesso all'intero Per_1 fascicolo d'ufficio. Atteso il segnalato intervento delle forze dell'ordine e dei Servizi sociali di Belpasso, onera la Cancelleria della trasmissione al PM per acquisire atti ostensibili relativi a procedimenti penali in corso ed al Comune di Belpasso per la trasmissione di relazione dei Servizi sociali”. Parte_ L' rasmetteva relazione il 17.10.24 con cui dava atto delle competenze genitoriali delle parti e, rilevando la conflittualità della coppia genitoriale, suggeriva un percorso di sostegno alla co-genitorialità; riferiva, inoltre, di non poter intraprendere alcuna attività per riavvicinare la figlia al padre, per il rifiuto di di qualsiasi sostegno in tal senso. Per_1
Le parti depositavano anche querela presentata dalla ricorrente nei confronti del resistente,
e il pedissequo decreto di archiviazione.
Infine, personalmente comparse dinnanzi al subentrato G.D., all'udienza del 20.10.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione della causa;
quindi, precisavano congiuntamente le conclusioni e chiedevano al G.D. di porre la causa in decisione sulla scorta dell'accordo sottoscritto e depositato al fascicolo telematico.
Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso Parte_1 CP_1 del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle condizioni della separazione, vanno confermate quelle concordemente richieste dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, che qui di seguito si trascrivono:
1. Il figlio minorenne è affidato ad entrambi i genitori con maggiore Per_2
permanenza presso la madre, che, per accordo tra le parti, stabilirà entro il mese di luglio 2025 presso altra abitazione sita in Catania alla via dei Piccioni 73 la propria residenza.
2. Per effetto del trasloco che sarà operato dalla moglie, resosi necessario anche per motivi di logicistica attinenti i figli, la casa coniugale, già di proprietà del sig.
, rimarrà a questo assegnata. CP_1
3. In considerazione della cointestazione del mutuo ipotecario presso la banca Intesa
AN AO concesso per l'acquisto della casa coniugale sita in Belpasso via Pio La
Torre 1 e, di contro, della intestazione esclusiva del detto immobile al , questi, CP_1 che rientra nel possesso del bene, assume l'onere e l'obbligo di pagare in via esclusiva il mutuo, senza animo di rivalsa nei confronti della né per le rate Pt_1 scadute né per quelle a scadere. Oltre alla rinuncia a richiedere la quota parte della rate di mutuo, il riconosce l'apporto economico da parte della nella CP_1 Pt_1
gestione della casa e si obbliga ad indennizzarla con il versamento di € 10.000 con le seguenti modalità: € 5.000 alla sottoscrizione e € 5.000 entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente. Con detto indennizzo la si impegna ad Pt_1 effettuare entro giorni 20 dalla sottoscrizione del presente accordo il trasloco e trasferirà la residenza propria e dei figli, dandone il padre il consenso con la sottoscrizione dell'accordo.
4. I coniugi hanno provveduto a dividere i beni mobili e dichiarano di non avere null'altro a pretendere in tale contesto.
5. In ordine ai tempi di permanenza del figlio atteso che è Per_2 Per_1
maggiorenne, si stabilisce che il minore potrà trascorrere con il padre tutto il tempo che desidera, tenendo conto sempre della volontà e delle esigenze del minore;
in casi di disaccordi, almeno due giorni a settimana (nei giorni di martedì e giovedì) con pernottamento presso il padre che nei periodi scolastici accompagnerà il figlio
a scuola e nei periodi non scolastici lo accompagnerà a casa della madre entro le
12,00 e due fine settimana alternati dal sabato alla domenica;
tutte le festività verranno godute con il figlio ad anni alterni con la madre e con il padre;
il figlio trascorrerà con il padre: per le vacanze estive quindici giorni;
per le vacanze natalizie sette giorni;
per le vacanze pasquali tre giorni.
6. Il padre si obbliga a versare un assegno di mantenimento di € 500 per i due figli:
maggiorenne ma non autosufficiente, e minorenne, pari ad € 250 a Per_1 Per_2 figlio, da pagarsi entro il 5 del mese e da aggiornare annualmente secondo gli indici istat. A tal fine si precisa che il mantenimento per la figlia maggiorenne Per_1 verrà corrisposto direttamente alla ragazza mediante accredito su conto corrente alla stessa intestata o versamento su carta di debito alla stessa intestata;
mentre per alla madre. Il padre si obbliga altresì al pagamento del 50% delle spese Per_2 straordinarie di qualsiasi natura, per come previste nelle linee guida di questo
Tribunale.
7. Le parti concordano che l'AUU ed eventuali sussidi vengano interamente percepiti dalla madre.
8. I coniugi rinunciano ad ogni mantenimento avendo ciascuno proprie capacità reddituali ed economiche.
9. Le condizioni sopra precisate hanno efficacia dalla sottoscrizione.
10. Spese legali compensate”.
Tali accordi vanno recepiti dal Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese del giudizio, per la natura dello stesso, vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 7776/2023 R.G., così statuisce:
- Pronuncia la separazione personale dei i coniugi e alle Parte_1 CP_1
condizioni concordate tra le parti, riportate in parte motiva;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
- Ordina a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto, atto N. 223, Parte 2 serie A, anno 2004.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 7.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
AC NN RA OR