Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4445 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori Alla udienza del 05/06/2025, lette le note di TS ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2915/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. POTENZA Parte_1 C.F._1
SIMONA RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'AVV. M.S. LIZZI, con elezione di domicilio in via De CP_1
Gasperi n. 55, NAPOLI RESISTENTE OGGETTO: OPPOSIZIONE ATPO EX ART. 445 BIS CO. 6 CPC CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.02.2024 parte ricorrente proponeva ricorso in opposizione ex art. 445 bis cpc contestando analiticamente le conclusioni cui era addivenuto il ctu nella fase di accertamento tecnico preventivo e rassegnava le seguenti conclusioni “ in via principale, per le ragioni di cui alla parte motiva, nominare in rinnovazione un nuovo Consulente tecnico d'Ufficio onde accertare l'esistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento del diritto soggettivo all'assegno di invalidità civile oggetto dell'odierno giudizio e sul quale l'Ill.mo Tribunale adito dovrà pronunciarsi e dichiarare integralmente accolta la richiesta sin dal primo giorno del mese successivo alla data della visita amministrativa o dalla diversa data che vorrà indicare il nominando C.t.u.; 3) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della consulenza medico-legale, chiedesi chiarimenti al c.t.u. della fase di a.t.p.; 4) per l'effetto procedere all'emanazione della relativa sentenza di accertamento di cui all'art. 445 bis c.p.c. del requisito sanitario nell'ambito del diritto all'assegno di invalidità civile parziale;
5) condannare l' al pagamento delle spese del presente giudizio con CP_1 attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario con puntuale e giusta motivazione delle ragioni sottese all'eventuale parziale compensazione delle spese, ai sensi del novellato art. 92 c.p.c. L si costituiva in giudizio, CP_1 contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. All'esito della rinnovata CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, dott.ssa M. Montuori, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) Accerta e dichiara l'esistenza del requisito sanitario dell'84%, utile al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal 23.11.2023 b) Compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite residue che liquida in tale importo ridotto in euro 1000,00 oltre spese generali, iva e cpa in favore dell'avv. Antistatario c) pone le spese di CTU a carico dell' CP_1
d) Si comunichi.
Napoli 05/06/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa M. Montuori