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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5554 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15762/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), rappresentato dal suo amministratore di Parte_1 C.F._1
sostegno (c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Giancarlo Ciccarello;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 19/12/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 20 dicembre 2023
[...]
, nella qualità di amministratore di sostegno di , ha proposto Parte_2 Parte_1
opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 12345/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della
1 domanda amministrativa (o, in subordine, nella conferma dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1,
L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, già riconosciuti dal c.t.u. nominato nella prima fase del giudizio). A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 22 novembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza ed in considerazione delle patologie controverse, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in psichiatria (cfr. ordinanza del 6 dicembre 2024).
Ciò detto, l'opposizione va accolta perché le conclusioni raggiunte dal secondo c.t.u.
- secondo cui presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (settembre 2021) - meritano di essere preferite rispetto a quelle del primo, non soltanto per la specializzazione in psichiatria del dott. , ma soprattutto per Per_1
l'accuratezza della disamina compiuta da quest'ultimo (cfr. relazione depositata il 20 giugno 2025 “Dalla disamina degli atti e dalla visita effettuata, lo scrivente non ritiene condivisibile il giudizio espresso dalla dott.ssa in quanto, la patologia di cui Testimone_1 risulta affetto il ricorrente e il corredo sintomatologico rilevato durante le operazioni di consulenza, soddisfano pienamente i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dei benefici richiesti. La schizofrenia paranoidea è una grave patologia caratterizzata da disturbi della forma e del contenuto del pensiero, della percezione con presenza di allucinazioni e del comportamento con marcate ripercussioni sulla capacità di giudizio e di critica del soggetto. La percezione della realtà appare distorta, lo schema del corpo modificato, la consapevolezza alterata. Sono presenti deliri di diverso tipo quali di riferimento, persecutori, mistico-religiosi, di onnipotenza, di veneficio ed altri ancora. Tale quadro psicopatologico determina, indubbiamente, severe limitazioni sul
2 funzionamento lavorativo e socio-relazionale dei soggetti che ne risultano affetti. Questi pazienti sono costretti ad assumere costantemente terapia farmacologica per potere mantenere un fragile equilibrio psichico, praticare periodici controlli specialistici, frequentare precisi programmi riabilitativi. Inoltre, nel caso specifico, come si evince dall'anamnesi raccolta in sede di consulenza, sono presenti gravi disturbi del comportamento, del pensiero e della percezione che rendono il quadro clinico, nel suo complesso, ormai cronicizzato con prognosi quod valetudinem indubbiamente molto negativa. Nel caso in esame, va anche considerato che, la gravità della patologia psichiatrica, ormai permanente, è dimostrata anche dai diversi e frequenti pregressi ricoveri anche in trattamento sanitario obbligatorio, come da documentazione sanitaria allegata agli atti e da due ricoveri comunitari, uno presso la CTA “Fauni” di Castelbuono durato diversi anni e uno presso la CTA “Stella Maris” di Trabia dal luglio fino al novembre del 2022. Per quanto esposto, lo scrivente ritiene che, indubbiamente, il giudizio espresso dalla precedente CTU vada rivisto in quanto non adeguatamente valutata la gravità del quadro clinico descritto. Infatti, in conclusione, le funzioni psichiche del ricorrente, sono indubbiamente, gravemente compromesse in modo permanente e tale, da avere determinato una profonda disorganizzazione del pensiero e della vita socio-relazionale a tal punto da rendere necessaria la presenza di un accompagnatore per potere soddisfare i bisogni più elementari della vita quotidiana come lavarsi, vestirsi, svestirsi, fare la spesa, cucinare, recarsi ai controlli di cui necessita, assumere con continuità la terapia farmacologica prescritta. Pertanto, l'attore va giudicato invalido al 100% (cod. 1209, pag. 458, nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità) con indennità di accompagnamento e soggetto portatore di handicap grave, comma 3, a partire dalla data di presentazione della domanda
e cioè dal mese di settembre del 2021”).
Stante quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento, della pensione di inabilità e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (settembre
2021).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore di parte ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
3
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che presenta i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (settembre 2021); condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Giancarlo Ciccarello, nella qualità CP_1 di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. dell'amministratore di sostegno di
[...]
, delle spese di lite di quest'ultimo, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre Pt_1
spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati CP_1
decreti.
Così deciso il 19/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO TA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15762/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), rappresentato dal suo amministratore di Parte_1 C.F._1
sostegno (c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Giancarlo Ciccarello;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 19/12/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 20 dicembre 2023
[...]
, nella qualità di amministratore di sostegno di , ha proposto Parte_2 Parte_1
opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 12345/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della
1 domanda amministrativa (o, in subordine, nella conferma dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1,
L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, già riconosciuti dal c.t.u. nominato nella prima fase del giudizio). A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 22 novembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza ed in considerazione delle patologie controverse, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in psichiatria (cfr. ordinanza del 6 dicembre 2024).
Ciò detto, l'opposizione va accolta perché le conclusioni raggiunte dal secondo c.t.u.
- secondo cui presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (settembre 2021) - meritano di essere preferite rispetto a quelle del primo, non soltanto per la specializzazione in psichiatria del dott. , ma soprattutto per Per_1
l'accuratezza della disamina compiuta da quest'ultimo (cfr. relazione depositata il 20 giugno 2025 “Dalla disamina degli atti e dalla visita effettuata, lo scrivente non ritiene condivisibile il giudizio espresso dalla dott.ssa in quanto, la patologia di cui Testimone_1 risulta affetto il ricorrente e il corredo sintomatologico rilevato durante le operazioni di consulenza, soddisfano pienamente i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dei benefici richiesti. La schizofrenia paranoidea è una grave patologia caratterizzata da disturbi della forma e del contenuto del pensiero, della percezione con presenza di allucinazioni e del comportamento con marcate ripercussioni sulla capacità di giudizio e di critica del soggetto. La percezione della realtà appare distorta, lo schema del corpo modificato, la consapevolezza alterata. Sono presenti deliri di diverso tipo quali di riferimento, persecutori, mistico-religiosi, di onnipotenza, di veneficio ed altri ancora. Tale quadro psicopatologico determina, indubbiamente, severe limitazioni sul
2 funzionamento lavorativo e socio-relazionale dei soggetti che ne risultano affetti. Questi pazienti sono costretti ad assumere costantemente terapia farmacologica per potere mantenere un fragile equilibrio psichico, praticare periodici controlli specialistici, frequentare precisi programmi riabilitativi. Inoltre, nel caso specifico, come si evince dall'anamnesi raccolta in sede di consulenza, sono presenti gravi disturbi del comportamento, del pensiero e della percezione che rendono il quadro clinico, nel suo complesso, ormai cronicizzato con prognosi quod valetudinem indubbiamente molto negativa. Nel caso in esame, va anche considerato che, la gravità della patologia psichiatrica, ormai permanente, è dimostrata anche dai diversi e frequenti pregressi ricoveri anche in trattamento sanitario obbligatorio, come da documentazione sanitaria allegata agli atti e da due ricoveri comunitari, uno presso la CTA “Fauni” di Castelbuono durato diversi anni e uno presso la CTA “Stella Maris” di Trabia dal luglio fino al novembre del 2022. Per quanto esposto, lo scrivente ritiene che, indubbiamente, il giudizio espresso dalla precedente CTU vada rivisto in quanto non adeguatamente valutata la gravità del quadro clinico descritto. Infatti, in conclusione, le funzioni psichiche del ricorrente, sono indubbiamente, gravemente compromesse in modo permanente e tale, da avere determinato una profonda disorganizzazione del pensiero e della vita socio-relazionale a tal punto da rendere necessaria la presenza di un accompagnatore per potere soddisfare i bisogni più elementari della vita quotidiana come lavarsi, vestirsi, svestirsi, fare la spesa, cucinare, recarsi ai controlli di cui necessita, assumere con continuità la terapia farmacologica prescritta. Pertanto, l'attore va giudicato invalido al 100% (cod. 1209, pag. 458, nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità) con indennità di accompagnamento e soggetto portatore di handicap grave, comma 3, a partire dalla data di presentazione della domanda
e cioè dal mese di settembre del 2021”).
Stante quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento, della pensione di inabilità e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (settembre
2021).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore di parte ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
3
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che presenta i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (settembre 2021); condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Giancarlo Ciccarello, nella qualità CP_1 di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. dell'amministratore di sostegno di
[...]
, delle spese di lite di quest'ultimo, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre Pt_1
spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati CP_1
decreti.
Così deciso il 19/12/2025
Il Giudice del Lavoro
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