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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/12/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 569/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE LAVORO nella persona del dott.ssa Anna Chiara Mormile ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 569/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
372/2024)
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 14.03.1969 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Ielpo Ferrara, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Salvati
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
1 SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.04.2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno ordinario di invalidità, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Lagonegro contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite.
Segnatamente, parte opponente ha dedotto:
- L'assenza di valutazione percentuale delle singole patologie;
- La mancata valutazione del certificato cardiologico depositato in data
18.03.2024.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 372/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Preliminarmente si osserva che la prospettazione di parte opponente, relativa alla presunta carenza della CTU per la mancata indicazione delle percentuali di invalidità, non è condivisibile, poiché la valutazione per
2 l'assegno ordinario di invalidità – di natura previdenziale – non richiede l'attribuzione di un danno percentuale (tipica dell'invalidità civile assistenziale), ma esclusivamente l'accertamento dell'incidenza funzionale delle patologie sulla capacità lavorativa a meno di un terzo, parametro che la CTU ha adeguatamente esaminato.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “Esiti di isterctomia ed annesectomia, artrosi del rachide lieve, sindrome depressiva reattiva, obesità BMI 43.8”.
In sede di esame obiettivo generale, il C.T.U. ha evidenziato che l'appellante è “in discrete le condizioni generali. Cute e mucose visibili di colorito roseo Annessi cutanei nella norma. Lamenta astenia. Peso KG 115 altezza cm 162 BMI 43.8”.
Anche l'esame obiettivo locale non ha evidenziato particolari criticità.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto le azioni legate alla mansione lavorativa (badante)“vengono limitate dalla obesità e la esecuzione delle azioni specifiche può risultare lenta nella esecuzione di alcune azioni, quale l'accudimento della persona in carico, ma non sono ostacolate ed impedite.”
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
3 Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
Valutazione della documentazione
Con riguardo al certificato cardiologico del 18.03.2024, in sede di opposizione parte ricorrente non deduce in che modo la documentazione medica evidenzi un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere la soglia di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta.
Si rileva, inoltre, che parte opponente non ha allegato in sede di opposizione alcuna documentazione sanitaria diversa o sopravvenuta rispetto a quella già allegata nel giudizio di A.T.P. Le doglianze attoree, che pure richiamano un'asserita sottovalutazione del quadro clinico, restano quindi confinate sul piano meramente assertivo, poiché non sono accompagnate da elementi oggettivi idonei a porre in discussione la ricostruzione medico-legale già compiuta. In assenza di nuovi riscontri clinici, il corredo documentale rimasto invariato non può che confermare la valutazione del CTU, che ha esaminato integralmente la documentazione preesistente e l'ha posta in correlazione con i requisiti sanitari richiesti dalla l. n. 222/1984. La mancanza di qualsiasi produzione medica
4 aggiuntiva impedisce dunque di ravvisare quelle carenze diagnostiche, omissioni valutative o sopravvenienze patologiche che, sole, potrebbero giustificare un riesame o una rinnovazione della consulenza.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2731/2025; cfr. anche Cass.
37126/2022, 11908/2021 e 1806/2015) secondo cui “Occorre ricordare che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass.21151/10). Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto. Il ricorso si limita a riportare il contenuto della documentazione medica prodotta, senza specificare in quale modo dalla stessa emergerebbe, rispetto a quanto già valutato dal consulente, un aggravamento del quadro patologico tale per cui il Tribunale, nel rendere la motivazione di irrilevanza della documentazione ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., abbia effettivamente violato tale norma. La consulenza, per come riportata in sentenza, già dava atto che vi erano patologie di "tireopatia" e
"osteopenia", valutate di modesto interesse clinico e scarsa rilevanza medico-legale. Le certificazioni mediche riportate in ricorso si riferiscono nella gran parte a tali patologie, ma, al di là del profilo meramente assertivo espresso dal motivo, non emerge che quanto riportato nei sopravvenuti certificati medici attesti realmente un aggravamento del quadro morbigeno rispetto a quello valutato dal consulente tecnico.”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui,
5 come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento,
l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
In considerazione della natura della questione trattata e della qualità delle parti, sussistono i presupposti per una compensazione tra le stesse delle spese del giudizio.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto depositato nel relativo giudizio per A.T.P. in data 26.02.2025, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Lagonegro, 24/12/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Chiara Mormile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE LAVORO nella persona del dott.ssa Anna Chiara Mormile ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 569/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
372/2024)
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 14.03.1969 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Ielpo Ferrara, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Salvati
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
1 SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.04.2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno ordinario di invalidità, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Lagonegro contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite.
Segnatamente, parte opponente ha dedotto:
- L'assenza di valutazione percentuale delle singole patologie;
- La mancata valutazione del certificato cardiologico depositato in data
18.03.2024.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 372/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Preliminarmente si osserva che la prospettazione di parte opponente, relativa alla presunta carenza della CTU per la mancata indicazione delle percentuali di invalidità, non è condivisibile, poiché la valutazione per
2 l'assegno ordinario di invalidità – di natura previdenziale – non richiede l'attribuzione di un danno percentuale (tipica dell'invalidità civile assistenziale), ma esclusivamente l'accertamento dell'incidenza funzionale delle patologie sulla capacità lavorativa a meno di un terzo, parametro che la CTU ha adeguatamente esaminato.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “Esiti di isterctomia ed annesectomia, artrosi del rachide lieve, sindrome depressiva reattiva, obesità BMI 43.8”.
In sede di esame obiettivo generale, il C.T.U. ha evidenziato che l'appellante è “in discrete le condizioni generali. Cute e mucose visibili di colorito roseo Annessi cutanei nella norma. Lamenta astenia. Peso KG 115 altezza cm 162 BMI 43.8”.
Anche l'esame obiettivo locale non ha evidenziato particolari criticità.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto le azioni legate alla mansione lavorativa (badante)“vengono limitate dalla obesità e la esecuzione delle azioni specifiche può risultare lenta nella esecuzione di alcune azioni, quale l'accudimento della persona in carico, ma non sono ostacolate ed impedite.”
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
3 Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
Valutazione della documentazione
Con riguardo al certificato cardiologico del 18.03.2024, in sede di opposizione parte ricorrente non deduce in che modo la documentazione medica evidenzi un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere la soglia di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta.
Si rileva, inoltre, che parte opponente non ha allegato in sede di opposizione alcuna documentazione sanitaria diversa o sopravvenuta rispetto a quella già allegata nel giudizio di A.T.P. Le doglianze attoree, che pure richiamano un'asserita sottovalutazione del quadro clinico, restano quindi confinate sul piano meramente assertivo, poiché non sono accompagnate da elementi oggettivi idonei a porre in discussione la ricostruzione medico-legale già compiuta. In assenza di nuovi riscontri clinici, il corredo documentale rimasto invariato non può che confermare la valutazione del CTU, che ha esaminato integralmente la documentazione preesistente e l'ha posta in correlazione con i requisiti sanitari richiesti dalla l. n. 222/1984. La mancanza di qualsiasi produzione medica
4 aggiuntiva impedisce dunque di ravvisare quelle carenze diagnostiche, omissioni valutative o sopravvenienze patologiche che, sole, potrebbero giustificare un riesame o una rinnovazione della consulenza.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2731/2025; cfr. anche Cass.
37126/2022, 11908/2021 e 1806/2015) secondo cui “Occorre ricordare che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass.21151/10). Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto. Il ricorso si limita a riportare il contenuto della documentazione medica prodotta, senza specificare in quale modo dalla stessa emergerebbe, rispetto a quanto già valutato dal consulente, un aggravamento del quadro patologico tale per cui il Tribunale, nel rendere la motivazione di irrilevanza della documentazione ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., abbia effettivamente violato tale norma. La consulenza, per come riportata in sentenza, già dava atto che vi erano patologie di "tireopatia" e
"osteopenia", valutate di modesto interesse clinico e scarsa rilevanza medico-legale. Le certificazioni mediche riportate in ricorso si riferiscono nella gran parte a tali patologie, ma, al di là del profilo meramente assertivo espresso dal motivo, non emerge che quanto riportato nei sopravvenuti certificati medici attesti realmente un aggravamento del quadro morbigeno rispetto a quello valutato dal consulente tecnico.”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui,
5 come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento,
l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
In considerazione della natura della questione trattata e della qualità delle parti, sussistono i presupposti per una compensazione tra le stesse delle spese del giudizio.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto depositato nel relativo giudizio per A.T.P. in data 26.02.2025, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Lagonegro, 24/12/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Chiara Mormile
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