Articolo 382 del Codice della navigazione
Articolo 381Articolo 383
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21 aprile 1942
Art. 382.
(Scadenza del contratto).

Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato, ancorche', spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione della nave.

Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore, per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, e' dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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