Articolo 33 della Legge 29 gennaio 1986, n. 23
Articolo 32
Versione
27 febbraio 1986
Art. 33. Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge - con esclusione di quello di cui all'articolo 3 - valutato in lire 1.360 milioni per il 1985, in lire 16.150 milioni per il 1986 ed in lire 30.150 milioni per il 1987, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 27 febbraio 1986