Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01043/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2020, proposto da CR TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Rolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mathi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Dealessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del Sindaco n. 65 del 03.06.2020 che ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area interessata dalle opere abusive di cui all’ordinanza di demolizione n. 34 del 17.09.2019 rimasta inottemperata, con irrogazione della relativa sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. 380/2001;
- del decreto n. 10 del 01.06.2020 con cui il Sindaco si è attribuito le funzioni di responsabile dell'Area Tecnica del Comune.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mathi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il dott. LE Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 11.09.2020, la ricorrente ha impugnato la determinazione n. 65 del 03.06.2020 con cui il Comune di Mathi, stante l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 34 del 17.09.2019, ha disposto l’acquisizione gratuita dell’intera particella catastale su cui erano state realizzate le opere abusive e le ha ingiunto la sanzione pecuniaria di € 6.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. 380/2001. Assieme alla predetta ordinanza ha anche impugnato, in via presupposta, il decreto sindacale n. 10 del 01.06.2020 con cui il Sindaco si è temporaneamente attribuito la responsabilità dell’ufficio tecnico.
2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente ha formulato dodici motivi di ricorso così rubricati:
1) Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art 53, comma 23, legge 23 dicembre 2000, n. 388, in relazione agli artt. 97, comma 4, 107 e 109, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere e violazione di legge in riferimento all’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, per difetto di istruttoria e di motivazione. Nullità per carenza di potere. Incompetenza;
2) Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per perplessità. Eccesso di potere e violazione di legge in riferimento all’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241;
3) Violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 7 legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per vizio del procedimento;
4) Violazione di legge con riferimento all’art. 31, comma 4, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per carenza del presupposto;
5) Violazione di legge con riferimento all’art. 31, comma 5, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali, carenza ed erroneità dei presupposti;
6) Violazione di legge con riferimento all’art. 31, comma 3, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento ed omessa considerazione di circostanze essenziali. Eccesso di potere e violazione di legge in riferimento all’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, per difetto di motivazione;
7) Violazione di legge con riferimento all’art. 31, comma 4 bis, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere e violazione di legge in rifermento all’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, per difetto di istruttoria e di motivazione;
8) Illegittimità derivata. Violazione di legge con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. n. 380/2001. Violazione di legge con riferimento all’art. 22 d.p.r. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali, carenza ed erroneità dei presupposti. Violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380 del 2001 nonché con riferimento agli artt. 4 e 7, in relazione all’art. 10 legge 28 febbraio 1985, n. 47, all’art. 7 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, ed all’art. 56, comma primo, lett. c) e d), legge regionale piemontese 5 dicembre 1977, n. 56. Violazione dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, sulla graduazione delle sanzioni amministrative. Violazione di legge con riferimento all'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
9) Illegittimità derivata. Violazione di legge - sotto ulteriore profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. n. 380/2001. Violazione di legge - sotto ulteriore profilo - con riferimento all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 3, 31 e 34 d.p.r. n. 380/2001. Violazione di legge - sotto ulteriore profilo - con riferimento all’art. 22 in relazione all'art. 37 d.p.r. n. 380/2001;
10) Illegittimità derivata. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. n. 380/2001. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 31 e 34 d.p.r. n. 380/2001. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento all’art. 22 in relazione all'art. 37 d.p.r. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per travisamento ed erroneità dei presupposti;
11) Illegittimità derivata. Violazione di legge con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. n. 380 del 2001. Violazione di legge con riferimento all'art. 6, in relazione agli artt. 15, 22, 34 e 37 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, ed all’art. 841 cod. civ.;
12) Illegittimità derivata. Violazione di legge - sotto diverso profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge - sotto diverso profilo - con riferimento all'art. 6, in relazione agli artt. 15, 22, 34 e 37 d.p.r. n. 380 del 2001.
3. Si è costituito in giudizio il Comune, rilevando l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20.03.2025.
DIRITTO
5. Con il primo motivo si deduce l’incompetenza del Sindaco ad adottare il gravato provvedimento di acquisizione dell’area su insiste l’abuso non demolito con irrogazione della relativa sanzione pecuniaria. In particolare, sarebbe illegittimo il presupposto decreto con cui egli si è attribuito la responsabilità dell’area tecnica, sia perché all’epoca della sua adozione (01.06.2020) ci sarebbe già stato un responsabile dell’ufficio tecnico nominato e mai revocato (LE Di Gennaro), sia perché anche nei comuni con meno di 5.000 abitanti l’attribuzione di funzioni gestionali ai componenti dell’organo esecutivo (ammessa dall’art. 53, comma 23, della L. 388/2000) richiederebbe una scelta organizzativa generale e di più ampio respiro, non potendo essere utilizzata per sopperire alla temporanea assenza di personale dirigente. In ogni caso, al momento della notifica del provvedimento acquisitivo e sanzionatorio (22.06.2020), sarebbe già stato in carica un nuovo responsabile dell’ufficio tecnico, nominato con decreto n. 11 del 12.06.2020 (Antonella Manzione).
Tale censura è infondata.
Come noto, rientrano nella competenza dirigenziale, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. g), del D. Lgs. 267/2000, tutte le misure sanzionatorie in materia edilizia e, segnatamente, in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale, ivi compresa, dunque, anche l’adozione dei provvedimenti di acquisizione al patrimonio comunale e di irrogazione della relativa sanzione pecuniaria in ipotesi di inottemperanza all’ordinanza di demolizione (cfr., ex pluris , T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 29/10/2024, n. 5796).
Tale regola trova, tuttavia, un’espressa deroga nel caso di comuni con meno di 5.000 abitanti, rispetto ai quali l’art. 53, comma 23, della L. 388/2000 ammette che gli stessi, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possano adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi con il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Peraltro, a seguito della modifica alla predetta norma operata dall'art. 29, comma 4, della L. 448/2001, è anche venuta meno la necessità di dimostrare la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee.
Nel caso di specie, il Comune di Mathi, con delibera della Giunta Comunale n. 1 dell’11.01.2003 (doc. 10 Comune), ha modificato il proprio “ Regolamento generale degli Uffici e dei servizi ” (approvato con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 22.12.1998), inserendo il comma 1 bis all’interno dell’art. 8, a tenore del quale “ Nei casi, limiti e modalità previste dalla legge, il Sindaco può attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità delle aree, degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura gestionale ”.
Tale norma regolamentare (pur richiamata all’interno del provvedimento gravato, ma non oggetto, a sua volta, di impugnazione o anche solo di richiesta di disapplicazione: T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 08/05/2024, n. 146) offre, dunque, piena copertura al decreto n. 10 del 01.06.2020 con cui il Sindaco del Comune di Mathi si è attribuito, in via temporanea e nelle more dell’individuazione di un nuovo responsabile, la titolarità dell’ufficio tecnico, peraltro previa revoca del precedente incarico affidato (con decreto n. 3 del 02.01.2020) al Sig. LE Di Gennaro, stante le richiamate necessità di avvicendamento negli incarichi organizzativi dell’ente. Non può quindi ritenersi che, al momento dell’adozione dell’impugnato provvedimento acquisitivo/sanzionatorio (03.06.2020), fosse ancora efficace il precedente incarico al Sig. LE Di Gennaro.
Né rileva che, con decreto sindacale n. 11 del 12.06.2020, fosse già stato individuato il nuovo responsabile dell’area tecnica, con decorrenza dal 15.06.2020. La competenza ad emanare il provvedimento impugnato deve, infatti, essere verificata in relazione al momento della sua adozione (03.06.2020) e non al momento della sua notificazione (22.06.2020), in aderenza al generale principio del tempus regit actum secondo cui requisiti di legittimità e di validità del provvedimento (tra cui, appunto, la competenza) vanno riferiti ai presupposti normativi e fattuali esistenti al momento della sua emanazione e non al momento della sua successiva comunicazione al destinatario, che serve solo a fargli acquistare efficacia ai sensi dell’art. 21 bis della L. 241/1990 (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 19/07/2024, n. 907).
Nemmeno può condividersi la tesi della ricorrente secondo cui l’art. 53, comma 23, della L. 388/2000 ammetterebbe l’attribuzione della responsabilità degli uffici ai membri dell’organo esecutivo solo in via permanente, ma non anche per sopperire ad esigenze temporanee per mancanza di personale qualificato. In realtà, se è ammesso (come sostiene anche la ricorrente) che i piccoli comuni possano decidere di attribuire in modo stabile, anche solo ai fini di contenimento della spesa, la responsabilità degli uffici al sindaco o agli assessori, deve a maggior ragione ritenersi legittimo che si possano avvalere di tale possibilità per sopperire a temporanee scoperture di personale tecnico qualificato, in modo tale da assicurare continuità di funzionamento all’ufficio nelle more dell’individuazione di un idoneo funzionario al quale attribuirne la direzione (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. III, 14/10/2024, n. 1169). Né, d’altra parte, il sopra richiamato art. 8, comma 1 bis , del regolamento comunale di Mathi prevede una limitazione in tal senso, stante l’ampiezza della facoltà attribuita al Sindaco.
6. Con il secondo motivo si sostiene che, con il provvedimento impugnato, il Comune avrebbe in realtà accertato per la prima volta opere abusive nuove e distinte da quelle oggetto del precedente ordine di demolizione, cosicché avrebbe dovuto adottare una nuova ordinanza di demolizione anziché procedere alla loro diretta acquisizione.
La predetta tesi non è condivisa dal Collegio.
L’ordinanza di demolizione n. 34 del 17.09.2019 aveva infatti ad oggetto i seguenti manufatti: (A) struttura in lamiera di dimensione 5,10x2,5, h circa m. 2,20 al colmo e 1,95 alla gronda; (B) container m. 4x2,40, h circa m 2,40; (C) struttura in pannelli e tubolari m. 7,07x7,05, h circa m. 3,2 al colmo e 2,7 alla gronda.
Il verbale di sopralluogo del 05.03.2020 (doc. 8 del Comune), espressamente richiamato nel provvedimento impugnato (doc. 9 del Comune), ha verificato che solo il manufatto A è stato rimosso nel termine di novanta giorni assegnato, mentre i manufatti B e C sono stati ampliati mediante estensioni ed accorpamenti, creando un fabbricato di civile abitazione di 122 mq (individuato come fabbricato 1) con ulteriore annesso di mq 35 per ricovero autovetture ed attrezzi (individuato come fabbricato 2).
Ebbene, se è pacifico che anche la demolizione parziale rappresenta un’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e non basta pertanto ad evitare gli effetti acquisitivi e sanzionatori di cui all’art. 31, commi 3, 4 e 4 bis , del D.P.R. 380/2001 (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 08/07/2024, n. 6042), a maggior ragione deve ritenersi che costituisca un’inottemperanza all’ordine di demolizione il comportamento dell’ingiunto che, anziché procedere in tal senso, addirittura aggravi l’abuso realizzando ulteriori opere abusive, modificando e/o integrando quelle che avrebbe dovuto demolire. Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe al risultato paradossale (perché contrario alla ratio della disciplina sanzionatoria degli abusi edilizi) secondo cui l'autore dell'abuso potrebbe impedire l’effetto acquisitivo addirittura aggravando l'abuso, anziché procedendo alla sua tempestiva rimozione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 18/08/2023, n. 7826).
7. Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene abusivo non demolito e di irrogazione della relativa sanzione pecuniaria.
Tanto l’acquisizione del bene quanto la sanzione pecuniaria sono conseguenze che discendono automaticamente dall’inottemperanza all’ordine di demolizione, cosicché l’Amministrazione comunale, nel dichiarare la già intervenuta acquisizione gratuita al patrimonio comunale (verificatasi ipso iure al momento dell’inutile scadenza del termine di novanta giorni per ottemperare) e nell’irrogare la relativa sanzione pecuniaria pone in essere un’attività vincolata precisamente tipizzata e disciplinata dalla legge, rispetto alla quale non è pertanto tenuta al previo invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendo necessario alcun apporto collaborativo del privato (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 22/04/2025, n. 3479; T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 29/05/2025, n. 4115; T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 21/10/2024, n. 1934).
Del resto, le conseguenze dell’inottemperanza erano già preconizzate nell’ordinanza di demolizione (come espressamente evidenziato nelle premesse del gravato provvedimento di acquisizione: doc. 9 Comune), talché l’interessata era fin dall’inizio consapevole dello sviluppo procedimentale successivo all’infruttuoso scadere del termine di 90 giorni.
Ad ogni modo, anche rispetto all’attività di repressione degli abusi edilizi, il privato non può comunque limitarsi (come ha fatto, nel caso di specie, la ricorrente) a lamentare il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento, ma è onerato di indicare quali sarebbero stati gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la predetta comunicazione, dimostrando così la concreta rilevanza della propria partecipazione al procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18/01/2021, n. 526).
8. Deve rigettarsi pure il quarto motivo, con il quale si lamenta l’omessa notifica dell’atto di accertamento dell’inottemperanza ex art. 31, comma 4, del D.P.R. 380/2001.
L’atto di cui la predetta norma richiede la notifica e che costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari è appunto quello che, recepiti gli esiti del verbale di sopralluogo, dichiara formalmente l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale in conseguenza dell’accertata inottemperanza, vale a dire, nel caso di specie, proprio l’impugnata determinazione n. 65 del 03.06.2020 che lo stesso ricorrente dichiara essergli stata notifica in data 22.06.2020.
Il mero verbale di accertamento dell’inottemperanza, redatto all’esito del sopralluogo svolto, è invece un atto endoprocedimentale privo di autonoma portata lesiva, rispetto al quale non è necessaria la notificazione e non è nemmeno ammissibile l’autonoma impugnazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 11/03/2024, n. 2333; T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 04/11/2024, n. 5885; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater , 30/03/2024, n. 6315). Né tantomeno è necessario che tra il verbale del sopralluogo che accerta l’inottemperanza ed il provvedimento acquisitivo debba essere adottato dall’amministrazione comunale un ulteriore e distinto atto intermedio di accertamento formale dell’inottemperanza (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 30/05/2025, n. 4141).
9. Con quinto motivo si sostiene che l’Amministrazione comunale, prima di acquisire il bene, avrebbe dovuto valutare la sussistenza di un interesse pubblico alla sua demolizione.
L’assunto non ha pregio.
La tesi propugnata dalla deducente è contraddetta dalla stessa lettera dell’art. 31, comma 5, del D.P.R. 380/2001 che, nella versione ratione temporis applicabile, stabilisce che “ L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico ”. È evidente, dunque, che la scelta dell’amministrazione tra la demolizione dell’opera abusiva (che costituisce la regola) e la sua conservazione (che rappresenta, invece, un’eccezione) attiene ad una fase successiva a quella della sua acquisizione gratuita al patrimonio comunale (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 11/10/2023, n. 16).
10. Con il sesto motivo si contesta l’estensione dell’area oggetto di acquisizione, pari a tutta la superficie catastale del lotto su cui è stato realizzato l’abuso (mq 993), in quanto il Comune non avrebbe adeguatamente motivato a tale riguardo ed avrebbe erroneamente preso a riferimento i parametri urbanistico-edilizi delle aree agricole anziché quelli più favorevoli previsti dal PRGC per le zone B o C.
La doglianza è infondata.
In linea generale, deve rammentarsi che, mentre per il manufatto abusivo e per la relativa area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione e specificazione sul punto, l'individuazione di un'area ulteriore da acquisire richiede una specifica motivazione con l'esplicitazione delle ragioni che rendono necessario disporre l’ulteriore acquisto ed i criteri di determinazione di detta area (cfr., ex pluris , Cons. Stato, Sez. VI, 13/05/2025, n. 4072; Cons. Stato, Sez. VII, 16/02/2023, n. 1643; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 30/10/2024, n. 3585).
Il criterio di riferimento individuato dal legislatore per tale ulteriore acquisizione è quello dell’area “ necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive ”, che “ non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita ” (art. 31, comma 3, del D.P.R. 380/2001). Ciò significa che l’ulteriore c.d. “area pertinenziale” da acquisire va, innanzitutto, determinata facendo riferimento ai parametri di edificabilità eventualmente previsti dal vigente strumento urbanistico per l’area interessata dall’abuso, individuando quale sia, sulla base di tali parametri, l’area necessaria per costruire opere analoghe a quelle abusivamente realizzate (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 24/05/2024, n. 1945; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 21/05/2024, n. 3290; T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 24/01/2022, n. 446). Nei casi in cui tale parametro legislativo non risulti applicabile (perché l'area sulla quale l'abuso è stato realizzato risulta inedificabile e, dunque, non esistono prescrizioni urbanistiche atte a determinare in concreto l'area da acquisire), non viene tuttavia meno la possibilità per l’amministrazione di acquisire un’ulteriore area rispetto a quella di sedime della costruzione abusiva (perché ciò sarebbe incoerente con la maggiore oggettiva gravità dell’abuso commesso su un’area inedificabile rispetto a quello commesso su un’area edificabile). In tali casi, si impone quindi all’amministrazione di effettuare una valutazione caso per caso (da esternare con adeguata motivazione) che tenga in considerazione la rilevanza e gravità dell’abuso commesso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20/07/2018, n. 4418; T.A.R. Toscana, Sez. III, 16/01/2025, n. 36) nonché la funzionalità e strumentalità dell’ulteriore area rispetto a quella strettamente interessata dall’abuso, anche in modo da garantire un possibile uso pubblico della complessiva area acquisita al patrimonio comunale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13/05/2025, n. 4072).
Nel caso di specie, l’Amministrazione comunale ha espressamente indicato, nel provvedimento impugnato (doc. 9 Comune), che le opere abusive realizzate hanno una superficie utile complessiva di 122 mq e ricadono in area agricola (come confermato dal certificato di destinazione urbanistica allegato al doc. 6 del Comune), per la quale le norme urbanistiche di riferimento (vale a dire gli artt. 30 e 31 della NTA al PRGC) prevedono un rapporto di copertura di 1/20 per la realizzazione di nuove edificazioni residenziali (peraltro ammesse solo nel caso di aziende agricole esistenti).
Ciò significa che, secondo le prescrizioni urbanistiche concretamente applicabili all’area interessata dall’abuso, per realizzare un intervento edificatorio analogo a quello di cui si discute, sarebbe stata necessaria un’area di 2440 mq, che risulta tuttavia astrattamente acquisibile nei limiti del decuplo di legge, quindi sino a 1220 mq. Non potendo, tuttavia, l’acquisizione andare a pregiudizio di terzi, la stessa è stata disposta in relazione alla sola particella di proprietà dell’ingiunta, che ha un’estensione complessiva di 993 mq, dunque inferiore al decuplo di legge.
Deve pertanto ritenersi che, nel richiamare il parametro edificatorio del rapporto di copertura previsto dal vigente PRGC per le zone agricole, l’impugnato provvedimento abbia fatto corretta applicazione del criterio legislativo stabilito dall’art. 31, comma 4, del D.P.R. 380/2001 per la determinazione dell’ulteriore area di acquisire gratuitamente al patrimonio comunale (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 04/10/2024, n. 2551).
È del tutto inconferente, invece, il richiamo della ricorrente ai diversi e più favorevoli (per quest’ultima) parametri di edificabilità stabiliti dal PRGC per le zone B e C, posto che l’area interessata dall’abuso ricade in zona E e pertanto non possono che essere presi a riferimento i parametri di edificabilità previsti per tale zona.
11. Con il settimo motivo si contesta la quantificazione della sanzione pecuniaria irrogata, in quanto non sarebbe presente un’adeguata motivazione rapportata alla concreta gravità della fattispecie, non essendo idoneo il riferimento ai costi di ripristino delle opere abusive realizzate.
Anche tale censura non merita accoglimento.
La determinazione del quantum della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001 è rimessa ad una valutazione discrezionale del Comune all’interno della forbice edittale (€ 2.000,00 - € 20.000,00), salvo che l’abuso sia commesso in area vincolata, nel qual caso l’amministrazione è obbligata ad irrogarla nella misura massima. Non rientra, pertanto, tra i poteri del giudice amministrativo quello di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, né quello di ridurre la sanzione irrogata, dovendo solo verificare che la stessa non risulti manifestamente sproporzionata od arbitraria (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 31/12/2024, n. 7460 e 20/12/2024, n. 7189), tenuto conto, in particolare, della tipologia di abuso in concreto realizzato e non rimosso (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, Sent., (data ud. 28/05/2024) 05/09/2024, n. 2376), ma anche di ogni altro elemento, di natura oggettiva e soggettiva, che contribuisca a definire la gravità della specifica inottemperanza all’ordine di demolizione (in coerenza col fatto che l’art. 31, comma 4 bis, D.P.R. 380/2001 non sanziona, di per sé, l’illecito di natura commissiva consistente nella realizzazione dell’abuso, quanto piuttosto il successivo illecito di natura omissiva consistente nella mancata rimozione dello stesso: cfr., a tale riguardo, Cons. Stato, Ad. Plen., 11/10/2023, n. 16).
Ciò posto, nel caso in esame, la sanzione pecuniaria è stata irrogata in misura più vicina al minimo che al massimo edittale (€ 6.000,00), tenendo in debita considerazione le caratteristiche delle opere realizzate e, dunque, la gravità dell’abuso, di cui gli oneri di ripristino costituiscono senz’altro un indice indiretto, anche alla luce del fatto che i complessivi proventi derivanti dalle sanzioni da inottemperanza agli ordini di demolizione sono vincolati ex art. 31, comma 4 ter , del D.P.R. 380/2001 proprio all’attività istituzionale di demolizione d’ufficio degli immobili abusivi (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 16/12/2024, n. 7088). La concreta quantificazione della sanzione non risulta, pertanto, sproporzionata o arbitraria e ciò a maggior ragione in considerazione del contegno della ricorrente che, anziché procedere con la demolizione ingiuntale, ha addirittura aggravato l’abuso, modificando e completando le opere realizzate senza titolo (peraltro, in zona agricola).
12. Con i motivi dall’ottavo al dodicesimo, la ricorrente ripropone avverso l’impugnato provvedimento di acquisizione e di irrogazione della sanzione pecuniaria, sotto forma di illegittimità derivata, le stesse censure che aveva rivolto nel precedente giudizio incardinato presso questo TAR con RG n. 20/2020 contro la presupposta ordinanza di demolizione n. 34/2019 rimasta inottemperata.
Tali censure non possono, dunque, che essere rigettare per le stesse ragioni già indicate nella sentenza n. 577 del 29.02.2024 (qui da intendersi integralmente richiamata), con cui questo TAR ha integralmente respinto il ricorso avverso la predetta ordinanza.
13. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione comunale le spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario
LE Fardello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Fardello | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO