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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 19/09/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 16/09/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1445/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Trigona, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti
[...] P.IVA_1
RUSSO e DOLCE
resistente
oggetto: assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971 e ss.
modificazioni conclusioni per le parti (ud. 16 settembre 2025): “...concludono le
parti richiamando i motivi dei propri scritti difensivi e le conclusioni
dettate a verbale di udienza tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127
bis CPC…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno di assistenza)
dalla data di presentazione della domanda (mese successivo),
contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Così, si è costituito l' per mano dei propri difensori, che ne ha CP_1
chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio,
chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V
dell'art. 445 c.p.c.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 16 settembre 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso. Preliminarmente, il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co. V
c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito il ricorso dovrà accogliersi.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà
intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto da esiti di Sindrome di Arnold Chiari I,
malattia del Filum, cisti intramidollare (singomielia idiopatica), esiti di craniectomia sub occipitale e residua paraparesi spastica con deficit sensitivo motorio;
invalido 80%…”.
Ha statuito, così, il diritto a percepire l'assegno di assistenza (L.
118/1971) e ciò per come precisato dalla data della visita di revisione.
A tal riguardo, sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L. 118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacita lavorativa pari ad almeno 2/3. Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza porsi a carico dell' CP_1
Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno, pure, definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per potere beneficiare dell'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) per c.f. Parte_1
e ciò a far data dal 01 giugno 2022. C.F._1
Condanna l' alla refusione delle spese di lite di entrambi i giudizi, CP_1
anche, dell'ATP che liquida nel complesso in € 2.150,00 oltre accessori
(spese generali, Cpa ed Iva) di cui € 950,00 per il giudizio di ATP (n.
915/22 r.g..c.) da distrarsi al difensore che si è dichiarato antistario.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto.
Il Giudice
Raimondo Cipolla
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 16/09/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1445/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Trigona, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti
[...] P.IVA_1
RUSSO e DOLCE
resistente
oggetto: assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971 e ss.
modificazioni conclusioni per le parti (ud. 16 settembre 2025): “...concludono le
parti richiamando i motivi dei propri scritti difensivi e le conclusioni
dettate a verbale di udienza tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127
bis CPC…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno di assistenza)
dalla data di presentazione della domanda (mese successivo),
contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Così, si è costituito l' per mano dei propri difensori, che ne ha CP_1
chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio,
chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V
dell'art. 445 c.p.c.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 16 settembre 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso. Preliminarmente, il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co. V
c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito il ricorso dovrà accogliersi.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà
intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto da esiti di Sindrome di Arnold Chiari I,
malattia del Filum, cisti intramidollare (singomielia idiopatica), esiti di craniectomia sub occipitale e residua paraparesi spastica con deficit sensitivo motorio;
invalido 80%…”.
Ha statuito, così, il diritto a percepire l'assegno di assistenza (L.
118/1971) e ciò per come precisato dalla data della visita di revisione.
A tal riguardo, sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L. 118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacita lavorativa pari ad almeno 2/3. Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza porsi a carico dell' CP_1
Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno, pure, definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per potere beneficiare dell'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) per c.f. Parte_1
e ciò a far data dal 01 giugno 2022. C.F._1
Condanna l' alla refusione delle spese di lite di entrambi i giudizi, CP_1
anche, dell'ATP che liquida nel complesso in € 2.150,00 oltre accessori
(spese generali, Cpa ed Iva) di cui € 950,00 per il giudizio di ATP (n.
915/22 r.g..c.) da distrarsi al difensore che si è dichiarato antistario.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto.
Il Giudice
Raimondo Cipolla