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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6871/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione del Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 10.06.2025, da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza recante n.r.g. 6871/2022 vertente tra
ELLE. con sede in Boscoreale (Na), via Cangiani Pt_1 CP_1
n.112 (Partita Iva ), P.IVA_1
rappr. e dif. dall'Avv. Luigi Mazza ( ) CodiceFiscale_1
e
CP_2
1
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2022, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, invocando, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva la parte convenuta invocando il rigetto dell'opposizione. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni
'90 - nel numero di svariate migliaia - nonché tutte quelle incardinate presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate al Giudicante, la causa veniva decisa.
L'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Preliminarmente si osserva che la presente opposizione viene esperita avverso titoli unilaterali di derivazione stragiudiziale e determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta,
2 il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria;
di conseguenza, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le regole ordinarie relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 23600/2009, Cass. n. 5763/2002).
Da tali premesse scaturisce che l'attore opposto deve indicare, sin dall'atto introduttivo di lite gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata;
sicchè soltanto ove, nonostante detta valutazione complessiva, permanga una situazione di oggettiva incertezza, tale da pregiudicare in termini sostanziali la piena attuazione del diritto di difesa potrebbe operare la sanzione della nullità (cfr. Cass. n. 3436/2002, Cass.
n. 2572/2000) da ritenersi, però, sanabile alla stregua dell'art. 164, 5° comma c.p.c., per innestarsi il rito del lavoro, sia pure con le relative peculiarità, nell'alveo del processo civile (cfr. Cass.
SU n. 11353/2004). Soltanto ove siano stati compitamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. Cass. SU n.
1353/2004) che postula necessariamente che l'allegazione sia esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio
(cfr. Cass. n. 1878/2012, Cass. n. 2802/2003, Cass. n.
3 5526/02). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Tanto premesso, nella specie il ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito dell'importo di Euro 98844,61 notificato a mezzo Pec in data 15.5.2022 recante il numero 371
2022 00023976 14 000, chiedendo, previa sospensione del titolo opposto e declaratoria di nullità, improcedibilità decadenza degli avvisi impugnati, l'accoglimento del ricorso, dichiarandosi che la Part opponente nulla deve all a titolo di CP_3 CP_2
contributi dal mese di Febbraio 2020 al mese di Gennaio 2022, vinte le spese di lite. Eccepisce la parte opponente la nullità del processo verbale di illecito amministrativo, anche in relazione ad elementi favorevoli al contribuente ed alle modalità di redazione di verbali di illecito amministrativo. Assume in ogni caso la parte opponente di avere provveduto al regolare versamento della contribuzione dovuta per legge in relazione al periodo oggetto della richiesta di pagamento di cui all'avviso di addebito opposto
(Febbraio 2020-gennaio 2022), contestando in ogni caso il criterio di calcolo delle sanzioni dovute.
Va premesso che l'avviso di addebito opposto non trova origine e fondamento in un accertamento ispettivo ma, come agevolmente evincibile dal contenuto e dall'esame dello stesso, nel mancato corretto versamento della contribuzione dovuta in relazione alle stesse Denunce contributive (Modelli DM 10) presentate dalla
Società all' rimaste parzialmente insolute con riferimento al CP_2
suddetto periodo Febbraio 2020-gennaio 2022 a cui si riferisce l'avviso di addebito impugnato. Dunque, i rilievi sollevati dalla
4 Società ricorrente anche in via preliminare sono del tutto inconferenti.
In particolare, l'Avviso di addebito opposto fa chiaramente riferimento agli importi dei DM10 relativi al periodo febbraio
2020/gennaio 2022, parzialmente insoluti (inadempienze da
3002 a 3007; e da 3010 a 3026) e non ad accertamenti ispettivi.
Infatti, nell'Avviso di addebito è riportato, nella sezione “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti”, che trattasi di modelli DM10 parzialmente insoluti, con l'indicazione dell'inadempienza e del periodo di riferimento, per la matricola 0919282753. Il CP_2
credito dell deriva quindi dal parziale versamento dei CP_4
contributi per le denunce mensili citate è maturato negli anni
2020, 2021 e 2022, come detto, piu' precisamente, periodo
Febbraio 2020- Gennaio 2022. Ciò precisato, nel merito, si osserva ad esempio che per l'inadempienza 3002, relativa a
02/2020, a fronte di un debito contributivo denunciato di €
4.145,00 (cfr stampa Uniemens), la ricorrente ha effettuato un unico versamento di € 1.259,00 in data 16/03/2020, con la conseguenza che l'Istituto ha emesso l'avviso per l'importo contributivo residuo, oltre che, ovviamente, per gli importi dovuti a titolo di sanzioni, come stabilito dall'art. 116, comma 8, lettera a), legge 388/2000 (cfr. AVA). Stesse osservazioni valgono per tutte le altre inadempienze e per tutte le altre mensilità: dal raffronto della stampa denominata “dettaglio delle inadempienze” con la “stampa DE.U.” si evince che prima dell'emissione dell'AVA
(nel quale, ancora una volta, si dà atto dei pagamenti parziali – v. colonna “importo versato”), l'Istituto ha tenuto anche conto dei versamenti effettuati mediante delega F24.
Dunque, l'assunto della Società opponente di avere pagato integralmente gli importi dovuti rinvenienti nelle denunce
5 contributive mensili Dm 10 presentate all per il periodo in CP_2
contestazione è infondato e non provato, avendo la società effettuato solo dei pagamenti parziali comunque scomputati dall'istituto nel calcolo degli importi dovuti.
In altri termini, come si evince dall'avviso di addebito opposto, gli importi ivi ingiunti trovano fondamento nelle denunce obbligatorie mensili DM/10M (in atti), rimaste parzialmente insolute, denunce obbligatorie presentate all' dalla stessa CP_2
società opponente. E' pacifico che i modelli DM 10/M (prodotti in copia), nei quali vengono indicate e le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e il relativo onere contributivo a carico del datore di lavoro, hanno valore di confessione ed esimono l dal CP_2
fornire ulteriori prove. Più in particolare dai modelli dm/10 si evincono le scoperture contributive riguardanti le mensilità oggetto di contestazione. L'opponente stesso, nel periodo di causa, con i modelli di rendiconto mensile (dm/10m) ha denunciato l'impiego di manodopera dipendente, salvo poi non assolvere integralmente al suo obbligo contributivo (cfr. modd.
Dm10 allegati).
Analogamente infondate sono le contestazioni svolte dalla parte opponente in relazione alle sanzioni applicate dall . Invero, CP_4
l' ha calcolato le somme aggiuntive ex art.116, comma 8, lett. CP_2
A) della legge 388/00 per l'ipotesi di omissione contributiva, sicché le doglianze in questione sono infondate.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, si ritiene che gli atti impugnati per cui è causa siano legittimi.
In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese di lite liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
6 Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
rigetta l'opposizione e conferma gli atti impugnati;
condanna la parte opponente a pagare, in favore dell' le spese CP_2
di lite che liquida in complessivi euro 4.201,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione del Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 10.06.2025, da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza recante n.r.g. 6871/2022 vertente tra
ELLE. con sede in Boscoreale (Na), via Cangiani Pt_1 CP_1
n.112 (Partita Iva ), P.IVA_1
rappr. e dif. dall'Avv. Luigi Mazza ( ) CodiceFiscale_1
e
CP_2
1
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2022, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, invocando, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva la parte convenuta invocando il rigetto dell'opposizione. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni
'90 - nel numero di svariate migliaia - nonché tutte quelle incardinate presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate al Giudicante, la causa veniva decisa.
L'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Preliminarmente si osserva che la presente opposizione viene esperita avverso titoli unilaterali di derivazione stragiudiziale e determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta,
2 il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria;
di conseguenza, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le regole ordinarie relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 23600/2009, Cass. n. 5763/2002).
Da tali premesse scaturisce che l'attore opposto deve indicare, sin dall'atto introduttivo di lite gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata;
sicchè soltanto ove, nonostante detta valutazione complessiva, permanga una situazione di oggettiva incertezza, tale da pregiudicare in termini sostanziali la piena attuazione del diritto di difesa potrebbe operare la sanzione della nullità (cfr. Cass. n. 3436/2002, Cass.
n. 2572/2000) da ritenersi, però, sanabile alla stregua dell'art. 164, 5° comma c.p.c., per innestarsi il rito del lavoro, sia pure con le relative peculiarità, nell'alveo del processo civile (cfr. Cass.
SU n. 11353/2004). Soltanto ove siano stati compitamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. Cass. SU n.
1353/2004) che postula necessariamente che l'allegazione sia esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio
(cfr. Cass. n. 1878/2012, Cass. n. 2802/2003, Cass. n.
3 5526/02). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Tanto premesso, nella specie il ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito dell'importo di Euro 98844,61 notificato a mezzo Pec in data 15.5.2022 recante il numero 371
2022 00023976 14 000, chiedendo, previa sospensione del titolo opposto e declaratoria di nullità, improcedibilità decadenza degli avvisi impugnati, l'accoglimento del ricorso, dichiarandosi che la Part opponente nulla deve all a titolo di CP_3 CP_2
contributi dal mese di Febbraio 2020 al mese di Gennaio 2022, vinte le spese di lite. Eccepisce la parte opponente la nullità del processo verbale di illecito amministrativo, anche in relazione ad elementi favorevoli al contribuente ed alle modalità di redazione di verbali di illecito amministrativo. Assume in ogni caso la parte opponente di avere provveduto al regolare versamento della contribuzione dovuta per legge in relazione al periodo oggetto della richiesta di pagamento di cui all'avviso di addebito opposto
(Febbraio 2020-gennaio 2022), contestando in ogni caso il criterio di calcolo delle sanzioni dovute.
Va premesso che l'avviso di addebito opposto non trova origine e fondamento in un accertamento ispettivo ma, come agevolmente evincibile dal contenuto e dall'esame dello stesso, nel mancato corretto versamento della contribuzione dovuta in relazione alle stesse Denunce contributive (Modelli DM 10) presentate dalla
Società all' rimaste parzialmente insolute con riferimento al CP_2
suddetto periodo Febbraio 2020-gennaio 2022 a cui si riferisce l'avviso di addebito impugnato. Dunque, i rilievi sollevati dalla
4 Società ricorrente anche in via preliminare sono del tutto inconferenti.
In particolare, l'Avviso di addebito opposto fa chiaramente riferimento agli importi dei DM10 relativi al periodo febbraio
2020/gennaio 2022, parzialmente insoluti (inadempienze da
3002 a 3007; e da 3010 a 3026) e non ad accertamenti ispettivi.
Infatti, nell'Avviso di addebito è riportato, nella sezione “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti”, che trattasi di modelli DM10 parzialmente insoluti, con l'indicazione dell'inadempienza e del periodo di riferimento, per la matricola 0919282753. Il CP_2
credito dell deriva quindi dal parziale versamento dei CP_4
contributi per le denunce mensili citate è maturato negli anni
2020, 2021 e 2022, come detto, piu' precisamente, periodo
Febbraio 2020- Gennaio 2022. Ciò precisato, nel merito, si osserva ad esempio che per l'inadempienza 3002, relativa a
02/2020, a fronte di un debito contributivo denunciato di €
4.145,00 (cfr stampa Uniemens), la ricorrente ha effettuato un unico versamento di € 1.259,00 in data 16/03/2020, con la conseguenza che l'Istituto ha emesso l'avviso per l'importo contributivo residuo, oltre che, ovviamente, per gli importi dovuti a titolo di sanzioni, come stabilito dall'art. 116, comma 8, lettera a), legge 388/2000 (cfr. AVA). Stesse osservazioni valgono per tutte le altre inadempienze e per tutte le altre mensilità: dal raffronto della stampa denominata “dettaglio delle inadempienze” con la “stampa DE.U.” si evince che prima dell'emissione dell'AVA
(nel quale, ancora una volta, si dà atto dei pagamenti parziali – v. colonna “importo versato”), l'Istituto ha tenuto anche conto dei versamenti effettuati mediante delega F24.
Dunque, l'assunto della Società opponente di avere pagato integralmente gli importi dovuti rinvenienti nelle denunce
5 contributive mensili Dm 10 presentate all per il periodo in CP_2
contestazione è infondato e non provato, avendo la società effettuato solo dei pagamenti parziali comunque scomputati dall'istituto nel calcolo degli importi dovuti.
In altri termini, come si evince dall'avviso di addebito opposto, gli importi ivi ingiunti trovano fondamento nelle denunce obbligatorie mensili DM/10M (in atti), rimaste parzialmente insolute, denunce obbligatorie presentate all' dalla stessa CP_2
società opponente. E' pacifico che i modelli DM 10/M (prodotti in copia), nei quali vengono indicate e le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e il relativo onere contributivo a carico del datore di lavoro, hanno valore di confessione ed esimono l dal CP_2
fornire ulteriori prove. Più in particolare dai modelli dm/10 si evincono le scoperture contributive riguardanti le mensilità oggetto di contestazione. L'opponente stesso, nel periodo di causa, con i modelli di rendiconto mensile (dm/10m) ha denunciato l'impiego di manodopera dipendente, salvo poi non assolvere integralmente al suo obbligo contributivo (cfr. modd.
Dm10 allegati).
Analogamente infondate sono le contestazioni svolte dalla parte opponente in relazione alle sanzioni applicate dall . Invero, CP_4
l' ha calcolato le somme aggiuntive ex art.116, comma 8, lett. CP_2
A) della legge 388/00 per l'ipotesi di omissione contributiva, sicché le doglianze in questione sono infondate.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, si ritiene che gli atti impugnati per cui è causa siano legittimi.
In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese di lite liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
6 Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
rigetta l'opposizione e conferma gli atti impugnati;
condanna la parte opponente a pagare, in favore dell' le spese CP_2
di lite che liquida in complessivi euro 4.201,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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