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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2024, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 12321 /2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CANTONE ANGELA , giusta procura generale alle liti Parte_1 in atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. SGUERSO FILIPPO CP_1
LUIGI , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO ING N.432 DEL 4.8.23 .
Le parti controvertono in ordine ai mancati rimborsi di importi incassati da parte dell'ex agente pari ad euro
19.410,55.
Nessuna questione è, invece, sorta in ordine alla causa petendi (svolgimento dell'attività lavorativa a cura della parte opposta nel periodo dedotto).
Invero, la società opponente ha dichiarato genericamente che il decreto ingiuntivo impugnato sarebbe nullo nella notifica e nel merito in relazione a presunte modifiche unilaterali del contratto di agenzia.
Nel caso di specie, dunque, l'assenza di qualsiasi allegazione in ordine al pagamento delle somme ingiunte, induce a ritenere non provato il pagamento delle somme come descritte nel ricorso in opposizione.
***
1 Tanto premesso, deve ritenersi la aveva sottoscritto con il Signor un contratto di CP_1 Parte_1 agenzia per agenti plurimandatari in data 25/5/2022 – doc.1 fascicolo monitorio con il quale aveva conferito al Signor il potere di incasso con l'obbligo però che tutti gli eventuali incassi dovessero Pt_1 essere immediatamente rimessi alla preponente
Parte opponente, in spregio del contratto, tratteneva importi per € 19.410,55 relativi agli incassi effettuati presso alcuni clienti come da estratto conto prodotto – doc.2 fascicolo monitorio e per tale motivo l'esponente risolveva il contratto con comunicazione PEC del 3/11/2022 – doc.3 fascicolo monitorio avendo ricevuto anche l'ammissione di debito scritta di proprio pugno dallo stesso Signor – doc.4 Parte_1 fascicolo monitorio. In ragione del già menzionato debito, peraltro confessoriamente ammesso,
l'esponente quantificava il proprio credito con PEC del 17/2/2023 – doc.5 fascicolo monitorio e riceveva la
PEC dell'Avv. Raffaela Cristofaro, in data 9/3/2023, in cui la procuratrice, per conto del Signor Pt_1
, ammetteva nuovamente l'indebito trattenimento dei fondi e chiedeva un rateizzo non potendo lo
[...] stesso affrontare la restituzione immediata ed in toto – doc.6 fascicolo monitori Pt_1
La parte opponente, al contrario, non esibisce e/o deposita alcuna ricevuta , bonifico o assegno corrisposto al ricorrente né dichiara, in comparsa, di aver effettuato alcun pagamento.
***
Va pertanto, rigettata l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo e dichiarato il diritto dell'opposta al pagamento, a cura della società opponente, della somma di euro 19.410,55oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo, con condanna della società medesima al relativo pagamento.
***
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con condanna della società opponente al pagamento delle somme che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 465/2019 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
- dichiara il diritto della parte opposta al pagamento, a cura della parte opponente, della CP_2 somma di euro 19.410,55oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo, con condanna della società medesima al relativo pagamento;
- condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.738,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari dell'opposta.
Aversa 20/05/2024
Il Giudice del Lavoro
(d.ssa Federica Acquaviva Coppola)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 12321 /2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CANTONE ANGELA , giusta procura generale alle liti Parte_1 in atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. SGUERSO FILIPPO CP_1
LUIGI , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO ING N.432 DEL 4.8.23 .
Le parti controvertono in ordine ai mancati rimborsi di importi incassati da parte dell'ex agente pari ad euro
19.410,55.
Nessuna questione è, invece, sorta in ordine alla causa petendi (svolgimento dell'attività lavorativa a cura della parte opposta nel periodo dedotto).
Invero, la società opponente ha dichiarato genericamente che il decreto ingiuntivo impugnato sarebbe nullo nella notifica e nel merito in relazione a presunte modifiche unilaterali del contratto di agenzia.
Nel caso di specie, dunque, l'assenza di qualsiasi allegazione in ordine al pagamento delle somme ingiunte, induce a ritenere non provato il pagamento delle somme come descritte nel ricorso in opposizione.
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1 Tanto premesso, deve ritenersi la aveva sottoscritto con il Signor un contratto di CP_1 Parte_1 agenzia per agenti plurimandatari in data 25/5/2022 – doc.1 fascicolo monitorio con il quale aveva conferito al Signor il potere di incasso con l'obbligo però che tutti gli eventuali incassi dovessero Pt_1 essere immediatamente rimessi alla preponente
Parte opponente, in spregio del contratto, tratteneva importi per € 19.410,55 relativi agli incassi effettuati presso alcuni clienti come da estratto conto prodotto – doc.2 fascicolo monitorio e per tale motivo l'esponente risolveva il contratto con comunicazione PEC del 3/11/2022 – doc.3 fascicolo monitorio avendo ricevuto anche l'ammissione di debito scritta di proprio pugno dallo stesso Signor – doc.4 Parte_1 fascicolo monitorio. In ragione del già menzionato debito, peraltro confessoriamente ammesso,
l'esponente quantificava il proprio credito con PEC del 17/2/2023 – doc.5 fascicolo monitorio e riceveva la
PEC dell'Avv. Raffaela Cristofaro, in data 9/3/2023, in cui la procuratrice, per conto del Signor Pt_1
, ammetteva nuovamente l'indebito trattenimento dei fondi e chiedeva un rateizzo non potendo lo
[...] stesso affrontare la restituzione immediata ed in toto – doc.6 fascicolo monitori Pt_1
La parte opponente, al contrario, non esibisce e/o deposita alcuna ricevuta , bonifico o assegno corrisposto al ricorrente né dichiara, in comparsa, di aver effettuato alcun pagamento.
***
Va pertanto, rigettata l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo e dichiarato il diritto dell'opposta al pagamento, a cura della società opponente, della somma di euro 19.410,55oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo, con condanna della società medesima al relativo pagamento.
***
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con condanna della società opponente al pagamento delle somme che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 465/2019 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
- dichiara il diritto della parte opposta al pagamento, a cura della parte opponente, della CP_2 somma di euro 19.410,55oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo, con condanna della società medesima al relativo pagamento;
- condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.738,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari dell'opposta.
Aversa 20/05/2024
Il Giudice del Lavoro
(d.ssa Federica Acquaviva Coppola)
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