TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9987/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.9987 del Ruolo Generale per l'anno 2016
promosso da
(CF ), (CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(CF , elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo Parte_3 C.F._3
studio degli avv.ti Gianfranco Trullu e Gian Nicola Dessì, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura speciale a margine dell'atto di citazione attori
contro
(CF , (CF ), CP_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5
(CF ), (CF Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
), (CF , (CF C.F._7 CP_5 C.F._8 CP_6
), (CF ) (CF C.F._9 CP_7 C.F._10 Controparte_8
), (CF ), C.F._11 Controparte_9 C.F._12 CP_10
(CF , (CF ),
[...] C.F._13 CP_11 C.F._14 [...]
(CF ), (CF ) e CP_12 C.F._15 Controparte_13 C.F._16
(CF ) convenuti contumaci Controparte_14 C.F._17
pagina 1 di 5 e nei confronti di
(CF ), Controparte_15 C.F._18 Controparte_16
(CF ) e in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica P.IVA_1 CP_17
chiamati in causa, contumaci la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 6.4.2024) voglia il Tribunale:
(A) accertare e dichiarare ai sensi dell'art.1158 cc l'avvenuto acquisto per usucapione a favore degli
attori dell'immobile sito in Portoscuso tra le località denominate “ ” e “Concali de su Parte_4
craboni”, censito in catasto al foglio 3, particella 4138, meglio individuata dall'allegato rilievo
topografico e restituzione grafica a firma del geom. , per aver gli stessi e prima ancora il CP_18
loro dante causa mantenuto il possesso di detto immobile in modo continuativo, pacifico, non
interrotto da oltre 55 anni;
(B) in caso di opposizione da parte dei convenuti condannare gli stessi al
pagamento dei compensi spettanti ai sottoscritti procuratori per le attività di giudizio, oltre spese,
oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L 27/2012).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti notificati nell'ottobre 2016 e hanno citato Parte_1 Parte_2 Parte_3
in giudizio i convenuti sopra indicati e (per quanto qui rileva) per concludere come CP_19
sopra dopo aver dedotto che:
gli attori posseggono “uti dominus” il terreno di 3.890 mq individuato al capo (A) delle conclusioni,
derivato da frazionamento del 01.06.2016 di un più vasto immobile, individuato in catasto al foglio 3,
particella 13 (all.1), di cui - padre e marito degli attori, deceduto il 13.01.2012 - era Persona_1
comproprietario per 1/7;
lo stesso terreno è stato posseduto e utilizzato dal per oltre 50 anni, sino alla sua Persona_1
morte;
pagina 2 di 5 detto possesso è stato esercitato in modo pacifico, ininterrotto e pubblico e pertanto gli attori, succeduti al intendono far dichiarare l'intervenuta usucapione in loro favore per decorso del termine Per_1
previsto dall'art.1158 cc (essendosi concluso con esito negativo il tentativo di mediazione ex d.lgs.
28/2010, come verbale di cui all'all.6);
in particolare dal 1967 ha recintato il terreno ed ha poi coltivato e curato il vigneto ivi Persona_1
impiantato, percependone i frutti e qualificandosi sempre come “proprietario conduttore” esclusivo
dello stesso; nel 1993 lo ha destinato in parte a deposito di bombole di GPL, mantenendo la parte
residua in parte a vigneto ed in parte a coltivazione di ortaggi;
la consistenza e ubicazione del terreno qui rivendicato - recintato su quattro lati con rete metallica e
cancellata metallica d'ingresso - sono altresì individuate dal rilievo topografico e restituzione grafica
a firma del geom. prodotto come all.5; CP_18
ciò premesso sull'elemento del “corpus” del possesso - consistito nello svolgimento alla luce del sole,
da parte degli attori e del loro dante causa, di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di
proprietà -, quello dell'”animus” può essere desunto in via presuntiva dal primo, in assenza di prova del contrario da parte dei convenuti.
Con successivo atto di integrazione del contraddittorio gli attori hanno convenuto in giudizio
[...]
. CP_15
, costituitosi con comparsa depositata il 14.3.2017, ha eccepito la propria carenza di CP_19
legittimazione passiva e chiesto la sua estromissione dal giudizio deducendo di aver rinunciato all'eredità del padre , fratello del dante causa degli attori, in data 17 novembre 2009. Persona_2
Con atto depositato il 14.10.2018 gli attori hanno dichiarato di rinunciare all'azione e agli atti del giudizio nei confronti di . CP_19
Il rapporto processuale tra gli attori e è stato quindi definito con sentenza n.752/2018 del CP_19
7/8.3.2018, che non definitivamente pronunciando ha: dichiarato la cessazione della materia del
contendere con riguardo a;
compensato tra gli attori e le spese del CP_19 CP_19
pagina 3 di 5 giudizio; rimesso la causa in rilettura con separata ordinanza con riguardo alle domande proposte nei
confronti dei convenuti contumaci.
Dopo l'assegnazione dei termini ex art.183 cpc (disposta con la sopra citata ordinanza), il deposito delle relative memorie e l'istruzione con documenti e testi, è stato ordinato agli attori di integrare il contraddittorio nei confronti di BA Nazionale del Lavoro spa e IO srl, essendo risultato (dalle certificazioni ipotecarie depositate su richiesta del GI), che dette società avevano iscritto ipoteca sul terreno per cui è domanda.
Anche detti terzi, ritualmente citati nei termini assegnati con l'ordine ex art.102 cpc, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
La causa è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc.
***
La domanda formulata dagli attori è fondata per le medesime ragioni dai medesimi addotte e sopra esposte, che sono confermate in fatto dall'istruttoria svolta e sono in linea, in diritto, con le disposizioni sostanziali in materia di acquisto della proprietà immobiliare a titolo originario e con quelle processuali in materia di distribuzione dell'onere della prova (art.2697 cc): le stesse argomentazioni possono quindi essere qui integralmente richiamate e condivise, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per
relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per evidenziare la sussistenza dei presupposti richiesti per il perfezionamento in loro favore, in relazione all'immobile sopra descritto, della fattispecie di cui all'art.1158 cc.
Sinteticamente concordando con gli attori può in particolare rilevarsi che la documentazione in atti e le concordi deposizioni dei testimoni escussi (pienamente attendibili perché disinteressati e a diretta conoscenza dei fatti di causa, quale risalenti ed abituali frequentatori dei luoghi) costituiscono nel loro complesso la piena prova: dell'integrità del contraddittorio;
dell'ultraventennale ed ininterrotto pagina 4 di 5 esercizio da parte del dante causa degli attori - e, dopo la sua morte, degli stessi attori, senza soluzione di continuità - delle attività di godimento e sfruttamento esclusivo allegate in citazione.
Le descritte attività di godimento, per le loro caratteristiche e ampiezza, sono pienamente corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà esclusiva, che deve essere pertanto riconosciuto agli attori atteso che le stesse emergenze istruttorie non possono che far ragionevolmente presumere, ex art.2729 cc - e in assenza di elementi di segno contrario qui assenti, che sarebbe stato onere dei convenuti allegare e provare (ex art.2697, comma 2, cc) -, che esse siano state costantemente accompagnate dal corrispondente atteggiamento psicologico.
La contumacia dei convenuti e le stesse conclusioni degli attori impongono di compensare integralmente le spese di lite, che rimarranno quindi non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
accerta e dichiara che gli attori sono comproprietari, per maturata usucapione ex art.1158 cc,
dell'immobile di mq 3.890 circa sito in Portoscuso e censito in catasto al foglio 3, particella 4138;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Cagliari, 27 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.9987 del Ruolo Generale per l'anno 2016
promosso da
(CF ), (CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(CF , elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo Parte_3 C.F._3
studio degli avv.ti Gianfranco Trullu e Gian Nicola Dessì, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura speciale a margine dell'atto di citazione attori
contro
(CF , (CF ), CP_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5
(CF ), (CF Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
), (CF , (CF C.F._7 CP_5 C.F._8 CP_6
), (CF ) (CF C.F._9 CP_7 C.F._10 Controparte_8
), (CF ), C.F._11 Controparte_9 C.F._12 CP_10
(CF , (CF ),
[...] C.F._13 CP_11 C.F._14 [...]
(CF ), (CF ) e CP_12 C.F._15 Controparte_13 C.F._16
(CF ) convenuti contumaci Controparte_14 C.F._17
pagina 1 di 5 e nei confronti di
(CF ), Controparte_15 C.F._18 Controparte_16
(CF ) e in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica P.IVA_1 CP_17
chiamati in causa, contumaci la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 6.4.2024) voglia il Tribunale:
(A) accertare e dichiarare ai sensi dell'art.1158 cc l'avvenuto acquisto per usucapione a favore degli
attori dell'immobile sito in Portoscuso tra le località denominate “ ” e “Concali de su Parte_4
craboni”, censito in catasto al foglio 3, particella 4138, meglio individuata dall'allegato rilievo
topografico e restituzione grafica a firma del geom. , per aver gli stessi e prima ancora il CP_18
loro dante causa mantenuto il possesso di detto immobile in modo continuativo, pacifico, non
interrotto da oltre 55 anni;
(B) in caso di opposizione da parte dei convenuti condannare gli stessi al
pagamento dei compensi spettanti ai sottoscritti procuratori per le attività di giudizio, oltre spese,
oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L 27/2012).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti notificati nell'ottobre 2016 e hanno citato Parte_1 Parte_2 Parte_3
in giudizio i convenuti sopra indicati e (per quanto qui rileva) per concludere come CP_19
sopra dopo aver dedotto che:
gli attori posseggono “uti dominus” il terreno di 3.890 mq individuato al capo (A) delle conclusioni,
derivato da frazionamento del 01.06.2016 di un più vasto immobile, individuato in catasto al foglio 3,
particella 13 (all.1), di cui - padre e marito degli attori, deceduto il 13.01.2012 - era Persona_1
comproprietario per 1/7;
lo stesso terreno è stato posseduto e utilizzato dal per oltre 50 anni, sino alla sua Persona_1
morte;
pagina 2 di 5 detto possesso è stato esercitato in modo pacifico, ininterrotto e pubblico e pertanto gli attori, succeduti al intendono far dichiarare l'intervenuta usucapione in loro favore per decorso del termine Per_1
previsto dall'art.1158 cc (essendosi concluso con esito negativo il tentativo di mediazione ex d.lgs.
28/2010, come verbale di cui all'all.6);
in particolare dal 1967 ha recintato il terreno ed ha poi coltivato e curato il vigneto ivi Persona_1
impiantato, percependone i frutti e qualificandosi sempre come “proprietario conduttore” esclusivo
dello stesso; nel 1993 lo ha destinato in parte a deposito di bombole di GPL, mantenendo la parte
residua in parte a vigneto ed in parte a coltivazione di ortaggi;
la consistenza e ubicazione del terreno qui rivendicato - recintato su quattro lati con rete metallica e
cancellata metallica d'ingresso - sono altresì individuate dal rilievo topografico e restituzione grafica
a firma del geom. prodotto come all.5; CP_18
ciò premesso sull'elemento del “corpus” del possesso - consistito nello svolgimento alla luce del sole,
da parte degli attori e del loro dante causa, di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di
proprietà -, quello dell'”animus” può essere desunto in via presuntiva dal primo, in assenza di prova del contrario da parte dei convenuti.
Con successivo atto di integrazione del contraddittorio gli attori hanno convenuto in giudizio
[...]
. CP_15
, costituitosi con comparsa depositata il 14.3.2017, ha eccepito la propria carenza di CP_19
legittimazione passiva e chiesto la sua estromissione dal giudizio deducendo di aver rinunciato all'eredità del padre , fratello del dante causa degli attori, in data 17 novembre 2009. Persona_2
Con atto depositato il 14.10.2018 gli attori hanno dichiarato di rinunciare all'azione e agli atti del giudizio nei confronti di . CP_19
Il rapporto processuale tra gli attori e è stato quindi definito con sentenza n.752/2018 del CP_19
7/8.3.2018, che non definitivamente pronunciando ha: dichiarato la cessazione della materia del
contendere con riguardo a;
compensato tra gli attori e le spese del CP_19 CP_19
pagina 3 di 5 giudizio; rimesso la causa in rilettura con separata ordinanza con riguardo alle domande proposte nei
confronti dei convenuti contumaci.
Dopo l'assegnazione dei termini ex art.183 cpc (disposta con la sopra citata ordinanza), il deposito delle relative memorie e l'istruzione con documenti e testi, è stato ordinato agli attori di integrare il contraddittorio nei confronti di BA Nazionale del Lavoro spa e IO srl, essendo risultato (dalle certificazioni ipotecarie depositate su richiesta del GI), che dette società avevano iscritto ipoteca sul terreno per cui è domanda.
Anche detti terzi, ritualmente citati nei termini assegnati con l'ordine ex art.102 cpc, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
La causa è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc.
***
La domanda formulata dagli attori è fondata per le medesime ragioni dai medesimi addotte e sopra esposte, che sono confermate in fatto dall'istruttoria svolta e sono in linea, in diritto, con le disposizioni sostanziali in materia di acquisto della proprietà immobiliare a titolo originario e con quelle processuali in materia di distribuzione dell'onere della prova (art.2697 cc): le stesse argomentazioni possono quindi essere qui integralmente richiamate e condivise, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per
relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per evidenziare la sussistenza dei presupposti richiesti per il perfezionamento in loro favore, in relazione all'immobile sopra descritto, della fattispecie di cui all'art.1158 cc.
Sinteticamente concordando con gli attori può in particolare rilevarsi che la documentazione in atti e le concordi deposizioni dei testimoni escussi (pienamente attendibili perché disinteressati e a diretta conoscenza dei fatti di causa, quale risalenti ed abituali frequentatori dei luoghi) costituiscono nel loro complesso la piena prova: dell'integrità del contraddittorio;
dell'ultraventennale ed ininterrotto pagina 4 di 5 esercizio da parte del dante causa degli attori - e, dopo la sua morte, degli stessi attori, senza soluzione di continuità - delle attività di godimento e sfruttamento esclusivo allegate in citazione.
Le descritte attività di godimento, per le loro caratteristiche e ampiezza, sono pienamente corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà esclusiva, che deve essere pertanto riconosciuto agli attori atteso che le stesse emergenze istruttorie non possono che far ragionevolmente presumere, ex art.2729 cc - e in assenza di elementi di segno contrario qui assenti, che sarebbe stato onere dei convenuti allegare e provare (ex art.2697, comma 2, cc) -, che esse siano state costantemente accompagnate dal corrispondente atteggiamento psicologico.
La contumacia dei convenuti e le stesse conclusioni degli attori impongono di compensare integralmente le spese di lite, che rimarranno quindi non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
accerta e dichiara che gli attori sono comproprietari, per maturata usucapione ex art.1158 cc,
dell'immobile di mq 3.890 circa sito in Portoscuso e censito in catasto al foglio 3, particella 4138;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Cagliari, 27 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 5 di 5