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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4403/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4403/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
ROMITO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, C.F._2
indirizzo pec.
ATTORE
contro
(P.I. ), già con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
dell'Avv. GENNARO ARCUCCI ( , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
del difensore, indirizzo pec.
CONVENUTA
pagina 1 di 19
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 22.12.2020 , unitamente ad altri investitori – premesso che: era Parte_1
titolare del conto corrente n. 011/01029689 e del conto titoli n. 00011/0000021195299, su cui la CP_1
aveva addebitato solo titoli di sua emissione pari a n. 19.424 azioni, per complessivi € 162.228,80 (in data 31.12.2004 n.
1.200 azioni per € 10.680,00, in data 06.09.2005 n.
2.300 azioni per € 20.470,00, in data 29.11.2011 n.
3.325 azioni per € 31.255,00, n.
5.737 azioni in AUCAP 2013 per € 45.896,00,
nonché un controvalore di € 53.927,80 di obbligazioni subordinate convertite in 6.310 azioni); la CP_1
aveva violato la normativa posta a tutela del consumatore, nonché aveva omesso di segnalare la necessità di vendere i titoli azionari perché inadeguati per rischio e per eccessiva concentrazione del rischio Emittente, fornendo informazioni di segno opposto in ordine alla componente di rischio bassa e poi media, non corrispondenti alla realtà; la non aveva consegnato all'attore il contratto quadro, CP_1
contrariamente a quanto disposto dall'art. 23 TUF, nonché aveva violato gli obblighi previsti dall'art. 21 del TUF e dai Regolamenti Consob, di diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente;
l'Istituto di credito non aveva fornito elementi di prova in ordine ad una adeguata informativa relativamente al rischio di perdita di capitale delle operazioni, nonché
all'adeguatezza delle operazioni al profilo aggiornato del cliente, omettendo di verificare l'adeguatezza oggettiva e soggettiva del portafogli titoli dei finanziatori, anche in ordine alla concentrazione del rischio Emittente e alla compatibilità del profilo rispetto al titolo;
le operazioni eseguite dall'attore erano inadeguate per eccessiva concentrazione e per l'elevato rischio, atteso che nella dichiarazione
IF del 17.04.2011 il cliente aveva dichiarato di voler proteggere i suoi risparmi, accettando il rischio pagina 2 di 19 di perdere solo una piccola parte del capitale investito (tale propensione al rischio diventava elevata in data 13.02.2012); - conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, già Controparte_1 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in via principale, accertare e dichiarare Controparte_2
la nullità e/o assenza del contratto quadro per violazione dell'art. 23 TUF e, per l'effetto, condannare la convenuta alla ripetizione di quanto addebitato all'attore, pari ad € 162.228,80, oltre interessi e CP_1
danno da svalutazione monetaria come per legge;
2) in subordine, accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e, per l'effetto, condannare la al risarcimento della CP_1
somma addebitata, pari ad € 162.228,80, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge;
3) con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi con comparsa dell'11.03.2021, già Controparte_1 Controparte_2
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno, la prescrizione delle domande di nullità, delle consequenziali domande restitutorie e dei diritti risarcitori azionati dagli attori, tenuto conto che gli investimenti rientravano in un arco temporale compreso tra il 1983 ed il giugno 2015 e che la notifica dell'atto di citazione risaliva al 22.12.2020,
nonché in via autonoma la prescrizione della domanda di restituzione delle somme investite, con riferimento alle operazioni di investimento poste in essere dagli attori in data anteriore al 22.12.2010.
Deduceva altresì che tutti i clienti avevano sottoscritto contratti quadro di intermediazione finanziaria,
aventi ad oggetto i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari, contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari ed al rischio di liquidità di quelli non quotati in mercati regolamentati.
Aggiungeva che tutti gli investitori avevano reso, in sede di profilatura nel corso degli anni,
dichiarazioni perfettamente compatibili con gli acquisti effettuati, aderendo alle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione della nel periodo 2001-2015 sulla base CP_1
pagina 3 di 19 di appositi prospetti informativi e schede prodotto (cfr. docc. 37- 47), in cui dichiaravano di aver preso visione ed analizzato i relativi fattori di rischio ivi indicati.
Con particolare riguardo all'investitore la Banca convenuta contestava il petitum della Pt_1
domanda attorea, precisando che lo stesso, a seguito dei vari acquisti finanziari, era divenuto titolare di n. 47.365 azioni BPB (comprese le azioni ricevute a titolo gratuito), per un controvalore complessivo di
€ 161.784,87.
Nel merito, la convenuta assumeva di aver fornito tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli ed alla sussistenza di conflitto d'interessi sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro,
fornendo ai clienti l'informativa riguardante in particolare la natura, le caratteristiche ed i profili di rischio concernenti specificamente l'acquisto di azioni BPB, con un ampio corredo informativo offerto agli attori, costituito da vari prospetti informativi (Prospetti informativi dal 2001 al 2015 e dalle relative schede prodotto).
La sosteneva, inoltre, di aver fornito una adeguata informativa anche ex post, informando gli CP_1
attori i) del fair value delle azioni BPB che, peraltro, in caso di strumenti finanziari non quotati,
corrisponde al “valore di smobilizzo” dei titoli); ii) delle “modalità di smobilizzo” delle “azioni emesse
da BPB”, sia con riguardo al Sistema di negoziazione interno, sia successivamente con il passaggio all'Hi-MTF (iii) dell'assenza di costi e commissioni per l'esecuzione delle operazioni in parola (cfr. p.
35 della comparsa di costituzione . CP_1
Aggiungeva la convenuta che l'intermediario, conformemente al Reg n. 16190/2007, aveva CP_3
provveduto a raccogliere le informazioni relative al profilo finanziario degli attori e agli obiettivi di investimento di questi ultimi, adducendo di non aver mai offerto ai propri clienti alcuna garanzia, né in ordine al mantenimento del valore del titolo azionario, né in merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo medesimo, allertando di contro gli investitori ex ante sui rischi connessi all'investimento oggetto di contestazione, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito.
pagina 4 di 19 Da ultimo, deduceva che l'attore aveva dichiarato, nei questionari di profilatura, (cfr. doc. 20-21) di voler investire in strumenti finanziari “nel lungo termine (oltre sei anni)”, rivelando così un orizzonte temporale e obiettivi di investimento coerenti con l'acquisto di titoli non quotati su un mercato regolamentato, che per definizione presentano un grado di liquidità meno elevato rispetto ai titoli quotati, nonché nel 2012 asseriva di avere l'obiettivo di “crescita significativa del capitale nel medio
lungo periodo sopportando anche forti oscillazioni di valore” e di essere disposto a perdere “anche una
parte consistente del mio/nostro capitale investito” (cfr. doc. 21).
La rassegnava pertanto le seguenti con conclusioni: 1) in via preliminare, dichiarare CP_1
l'intervenuta prescrizione delle pretese, diritti o azioni, nonché delle domande avversarie;
2) nel merito,
in via principale, rigettare tutte le domande formulate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto;
3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia del contratto quadro e/o delle singole operazioni di investimento,
accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate da ciascun attore alla per CP_1
l'acquisto dei titoli azionari BPB oggetto del presente giudizio e disporne la restituzione entro i suddetti limiti, al netto delle azioni assegnate agli attori a titolo gratuito ed ulteriormente detratte le somme da questi ultimi percepite a titolo di dividendi nella misura esposta in narrativa, condannando in ogni caso parte attrice alla restituzione, in favore della dei titoli azionari BPB per cui è causa;
4) nella CP_1
denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità
della nelle vicende di causa, quantificare le somme in ipotesi dovute agli attori a titolo CP_1
risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB al momento dell'acquisto ed il controvalore residuo delle azioni, al netto delle azioni BPB loro assegnate a titolo gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto agli attori in ragione (i) del grave concorso colposo degli attori, ai sensi dell'art. 1227 doc. civ., nonché in ragione (ii) delle somme da questi ultimi percepite a titolo di dividendi;
5) con vittoria di spese.
pagina 5 di 19 Con ordinanza del 01.04.2021, veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con attribuzione al presente procedimento del n. 4403/2021.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., l'attore faceva propria la ricostruzione effettuata dalla in ordine alle operazioni di acquisto dei titoli emessi dalla BPB, CP_1
con riferimento al numero delle azioni acquistate pari a 18.872 azioni (al netto delle attribuzioni gratuite), nonché all'addebito operato dalla pari ad € 161.784,87. CP_1
All'esito del vano tentativo di bonario compimento della lite, la causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2025,
celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020,
conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
-------------
Preliminarmente, preso atto della mancata reiterazione da parte dell'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, della domanda di nullità delle operazioni per difetto di contratto quadro ex art. 23 T.U.F.,
deve ritenersi assorbita l'eccezione di prescrizione ed ogni altra questione relativa all'azione di nullità.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni, sollevata dalla in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità CP_1
contrattuale, per la quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass
n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017), nel caso di specie non decorso.
A tal proposito, va osservato che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il
termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza
della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta
pagina 6 di 19 a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di
responsabilità contrattuale” (Cass., n.29328/2024).
Sul punto va rilevato che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto,
determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Cass. 14135/2019; Cass.,
n.15991/2018).
A ciò va aggiunto che “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha
l'onere di dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale
si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa
prova una "quaestio facti", incensurabile in sede di legittimità” (Cfr. Cass. Sez. III, n.14662/2016).
Nel caso di specie, la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza del CP_1
termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale ordinaria decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione,
perfezionatasi in data 22.12.2020.
In forza dei principi di diritto innanzi esposti, atteso che non ha allegato e provato la conoscenza CP_1
o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente al 22.12.2010,
la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 in data 08.10.2018, emesse dalla la quale ha accertato la CP_3
violazione da parte dell'Istituto di Credito delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti,
alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti ( Cfr. docc. 10 -13 di parte attrice).
pagina 7 di 19 Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale,
decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno, formulata dall'attore per inadempimento della CP_1
convenuta, è fondata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può
essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.
In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto,
con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17498/2020).
Ed invero, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il
danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione
del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché,
in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione-, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass., n.
17498/2020).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. del 16190/2007). CP_3
pagina 8 di 19 Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. del 16190/2007). CP_3
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuno una breve ricostruzione degli investimenti effettuati dall'attore, al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini di investimento in esame e del profilo di rischio dell'investitore.
Nell'ambito del rapporto intercorso con la Banca convenuta, l'attore ha effettuato le seguenti operazioni:
pagina 9 di 19 Data Numero Prezzo CTV fiscale Deposito Descrizione Movimento Azioni fiscale titoli Movimento Moviment ate
14/06/1996 1.200 8,52 10.225,85 011/0265026 EMISSIONE AZIONI 26 28/09/2005 2.300 8,90 20.480,24 011/0265026 ACQ. AZIONI 26 29/05/2006 175 0,00 0,00 011/0265026 OPERAZIONE PER 26 AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO 29/11/2011 3.325 9,40 31.255,00 011/0265026 ACQ. AZIONI 26 04/05/2012 140 0,00 0,00 011/0265026 OPERAZIONE PER 26 AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO 28/02/2013 3.619 8,00 28.952,00 011/0265026 OPERAZIONE PER 26 AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO ONEROSO- PRELAZIONE 28/02/2013 1.140 8,00 9.120,00 011/0265026 OPERAZIONE PER 26 AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO ONEROSO- OPZIONE 19/04/2013 237 0,00 0,00 011/0265026 OPERAZIONE PER 26 AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO 28/07/2014 978 8,00 7.824,00 011/0265026 OPERAZIONE PER 26 AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO ONEROSO- PRELAZIONE 01/09/2014 6.310 8,55 53.927,78 011/0265026 CONVERSIONE BPB 26 28/2/18 7% CV 18/11/2020 27.898 0,00 0,00 011/0265026 OPERAZIONE PER 26 AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO 14/12/2020 43 0,00 0,00 011/0265026 OPERAZIONE PER 26 AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO 47.365 161.784,87
Sul punto va precisato che la prima operazione di acquisto di n.
1.200 azioni BPB non è documentata da nessuna domanda di ammissione a socio (per gli ordini di acquisto non è prevista la forma scritta ad
substantiam), se non dalla contabilizzazione dell'operazione nell'estratto conto dossier titoli, mentre l'addebito per l'operazione di acquisto di n.
1.140 azioni per opzione del 28.02.2013 risulta verificato dal numero di azioni in possesso del cliente indicato nell'estratto conto titoli alla suddetta data, non oggetto di contestazione.
A ciò va aggiunto che dal Prospetto informativo depositato presso la in data 21.12.2012 CP_3
(allegato 7 del fascicolo di parte attrice), si evince che il costo unitario delle azioni è pari ad € 8,00,
mentre per le Obbligazioni Convertibili è di € 9,40. pagina 10 di 19 Delle n.
4.608 azioni prenotate per far valere il diritto di prelazione in data 28.02.2013, ne sono state assegnate n.
3.619 al prezzo complessivo di € 28.952,00, in data 24.04.2013 ne sono state assegnate ulteriori n. 978 al prezzo complessivo di € 7.824,00, mentre in data 01.09.2014 le obbligazioni acquistate sono state convertite in n.
6.310 azioni per un valore complessivo di € 53.927,80, come allegato dalle parti.
Le azioni in esame rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più
chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex
post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_1
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova parziale riscontro nella produzione documentale della CP_1
In particolare, nel contratto quadro n.v11 211952994 del 26.01.1995 (allegato 4 della comparsa di costituzione), contenente le “Norme relative alla negoziazione, alla sottoscrizione, al collocamento ed pagina 11 di 19 alla raccolta di ordini concernenti valori mobiliari”, il cliente ha dichiarato che “Avvalendosi di quanto
previso dall'art. 6 del Regolamento disciplinante l'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare
adottata dalla con deliberazione n. 5387 del 2 luglio 1991, rifiuta di fornire alla CP_3 [...]
informazioni sulla propria situazione finanziaria e sugli obiettivi dell'investimento, Controparte_2
pur essendo a conoscenza che tali informazioni sono richieste al fine di curare l'interesse del Cliente”.
Pertanto, atteso che la normativa pro tempore vigente (Reg. Consob n. 5387/1991) prevedeva che l'intermediario dovesse acquisire le informazioni, con la possibilità da parte dell'investitore di rifiutarsi di fornire dette informazioni (tale rifiuto deve essere espresso nel contratto o nell'apposita dichiarazione), la Banca era esonerata dal conoscere gli obiettivi di investimento o la propensione al rischio del cliente.
In data 17.11.2011 e 13.02.2012 (allegati 5 e 6 della comparsa di costituzione), l'attore ha sottoscritto i contratti quadro denominati “Contratto del Servizio di deposito e Custodia e/o amministrazione di
Titoli e strumenti finanziari”, nei quali lo stesso ha dichiarato di aver ricevuto i documenti informativi denominati “Descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari”, “Politica di gestione del conflitto di interessi” e “Policy di valutazione di adeguatezza nella prestazione del servizio di Consulenza in materia di investimenti” (pag. 6 della sezione “Servizi di investimento – Disposizioni
comuni, Servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di
strumenti finanziari e Servizio di consulenza in materia di investimenti), nonché di aver ricevuto copia del contratto e dei relativi allegati.
In ordine alla prima operazione di acquisto di n. 1200 azioni per € 10.225,85, va rilevato che la stessa non risulta documentata da nessun atto contrattuale.
Quanto all'operazione di acquisto di n. 2300 azioni del 28.09.2005 (allegato 63 della comparsa di costituzione), documentata unicamente dalla domanda di aumento della quota di socio, l'ausiliario ha rilevato che la non ha fornito alcuna informazione sulle caratteristiche delle azioni BPB, non CP_1
pagina 12 di 19 specificando l'elevata rischiosità del titolo.
La ha altresì prodotto la domanda di aumento della quota sociale del 17.11.2011 (allegato 96 CP_1
della memoria depositata dalla ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.), attestante la CP_1
sottoscrizione di n.
3.325 azioni per € 31.255,00, priva di qualsiasi informativa.
Le successive operazioni (dalla quarta alla settima in ordine temporale) risultano documentate dalla scheda di adesione all'offerta in opzione di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili subordinate del prestito denominato “ 7% 2013-2018 convertibile Controparte_2
subordinato con facoltà di rimborso in azioni”, sottoscritta in data 09.01.2013 (allegato 52 della comparsa di costituzione).
Nel suddetto documento, l'attore ha dichiarato “di essere a conoscenza che, a seguito
dell'approvazione della Consob, è stato pubblicato il prospetto predisposto ai fini dell'offerta”, “di
essere a conoscenza che le Obbligazioni Convertibili sono disciplinate dal relativo regolamento”, “di
essere a conoscenza che copie del Prospetto e del Regolamento del Prestito sono messe a disposizione
gratuitamente presso la sede e le filiali dell'Emittente nonché sul sito www.popolarebari.it”, “di aver
esaminato, in particolare, i rischi tipici relativi all'Emittente e al settore nel quale questi opera nonché
relativi all'investimento nelle Azioni e nelle Obbligazioni Convertibili, riportati nella Avvertenza e
nella Sezione Prima, Capitolo 4 del Prospetto, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di
investimento e disinvestimento” e “di essere a conoscenza che il presente ordine si riferisce a
un'operazione nella quale ha un interesse in conflitto, in quanto è Controparte_2
contemporaneamente emittente e intermediario, e per la gestione di tale conflitto l'Emittente ha posto
in essere le misure elencate nell'apposito documento [Sintesi della Politica dei conflitti di interesse]
disponibile anche sul sito internet della Banca all'indirizzo www.popolarebari.it”.
Ed invero, dal prospetto informativo innanzi indicato emerge che “Le Obbligazioni Convertibili, al pari
delle sottostanti Azioni BPB, non saranno quotate su alcun mercato regolamentato o ammesse alle
pagina 13 di 19 negoziazioni in un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF). Inoltre, l' non ha assunto CP_4
alcun impegno di riacquisto volto a sostenere la liquidità del titolo. Non vi è, pertanto, alcuna certezza
che l'investitore, che intenda vendere le proprie Obbligazioni prima della scadenza, riesca a trovare
prontamente una controparte interessata all'acquisto di tutte o parte le Obbligazioni poste in vendita o
riconosca un prezzo almeno pari al Valore Nominale delle Obbligazioni, rischiando conseguentemente
di incorrere in perdite in conto capitale.” (allegato 7 della nota depositata dall'attore in data
25.05.2021).
La Banca ha altresì depositato il questionario IF del 17.11.2011 (allegato 20 della comparsa di costituzione), nel quale l'attore ha dichiarato di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti e costanti, accettando il rischio di perdere solo una piccola parte del capitale investito, nonché di disporre di reddito da lavoro e da immobili.
Il cliente ha inoltre asserito di voler operare in strumenti finanziari nel medio e nel lungo termine, di conoscere Azioni, Obbligazioni Convertibili, Warrant, Covered Warrant, Certificates, Fondi Comuni,
Sicav, ETF, ETC, Polizze Index Linked/unit Linked e Gestioni Patrimoniali, fatta eccezione per gli strumenti finanziari derivati, di possedere un reddito annuo fino ad € 50.000,00 ed un patrimonio complessivo compreso tra € 200.000,00 ed € 500.000,00, nonché di aver acquisito competenze specifiche in ambito finanziario.
All'esito della suddetta profilatura, la ha assegnato al cliente un profilo di rischio medio-alto. CP_1
Nel successivo questionario IF (allegato 21 della comparsa di costituzione), puntualmente sottoscritto dal cliente in data 13.02.2012, lo stesso ha asserito di aver fornito le informazioni richieste dalla Banca in ordine agli obiettivi d'investimento, all'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e alla propensione al rischio.
In particolare, l'attore ha dichiarato di voler ottenere una crescita significativa del capitale nel medio –
lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore ed accettando di perdere anche una parte pagina 14 di 19 consistente del capitale investito, nonché di possedere un reddito annuo da € 50.000,00 ad € 100.000,00
ed un patrimonio complessivo compreso tra € 200.000,00 ed € 500.000,00.
L'attore ha altresì ribadito di voler operare in strumenti finanziari nel breve, medio e lungo termine,
nonché di conoscere Azioni, Obbligazioni Convertibili, Warrant, Covered Warrant, Certificates, Fondi
Comuni, Sicav, ETF, ETC, Polizze Index Linked/unit Linked e Gestioni Patrimoniali, fatta eccezione per gli strumenti finanziari derivati.
All'esito della suddetta profilatura, la ha assegnato al cliente un profilo di rischio medio. CP_1
Sulla base della suddetta documentazione, l'ausiliario ha rilevato che la non ha acquisito CP_1
informazioni sul livello d'istruzione del cliente, né tantomeno ha fornito una chiara indicazione del
“periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento”, come stabilito dal relativo
Regolamento Consob.
In particolare, l'ausiliario ha evidenziato che nel primo questionario emerge un profilo di rischio
“Medio-Basso”, non in linea con l'attribuzione da parte della banca di un profilo di rischio “Medio-
Alto”, mentre nel secondo questionario la Banca ha assegnato un profilo sintetico di rischio “medio”,
congruente con le risposte fornite dal cliente.
Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle azioni BPB è avvenuta in situazione di conflitto di interessi, rivestendo la convenuta il duplice ruolo di emittente ed intermediaria, situazione ad ogni modo debitamente segnalata al cliente nel prospetto informativo del 2012, consegnato al cliente, nella scheda di adesione del 09.01.2013, nonché nelle note informative.
Ne consegue che le operazioni di investimento del 14.06.1996, 28.09.2005 e 29.11.2011, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l'obiettivo d'investimento e con la propensione al rischio, dichiarati dall'attore nel questionario IF
del 17.11.2011.
A ciò va aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla pagina 15 di 19 capacità patrimoniale dell'investitore, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti,
finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principio inadeguata l'eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio.
Nel caso di specie, dall'analisi degli estratti conto titoli di tutto il periodo si evince che la percentuale di concentrazione dei prodotti, emessi dalla e intestati all'attore, risulta pari al Controparte_2
100%.
L'eccessiva concentrazione di titoli illiquidi nel portafoglio titoli dell'attore comporta pertanto l'inadeguatezza delle operazioni di investimento del 28.02.2013 e del 28.07.2014.
Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets
in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio
2018 i mercati finanziari dell'Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza,
correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
Orbene, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione,
indipendentemente dal parziale assolvimento degli obblighi di informazione attiva, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attore.
Va infatti evidenziato che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo –
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass., n. pagina 16 di 19 33596/2021) e che “La prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero
dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e
orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori
di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass., n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio subito CP_1
dall'investitore, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi pari ad € 0.
Ai fini della quantificazione del danno, va pertanto operata la somma algebrica del capitale investito, al netto dei dividendi, così come allegati dalla convenuta nella comparsa di costituzione, e non CP_1
contestati dall'attore, con conseguente determinazione di un importo pari ad € 152.097,77 (capitale investito di € 161.774,65, decurtato delle somme riscosse per dividendi pari ad € 9.676,88).
Da ultimo, la domanda di ridimensionamento del danno dovuto all'attore, formulata dalla per CP_1
concorso di colpa dell'investitore ex. art. 1227 c.c., va disattesa.
A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può
essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte
(Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa dell'attore, in ragione della mancanza della qualità di investitore professionale, potendosi presumere con certezza che nell'ipotesi in cui la Banca avesse segnalato l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo del cliente, lo pagina 17 di 19 stesso non avrebbe proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto in esame, con conseguente rigetto della suddetta domanda.
In accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di € 152.097,77, a titolo di risarcimento danni.
Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con citazione Parte_1
del 22.12.2020, nei confronti di già così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) accoglie la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di , nella qualità in atti, della somma di € CP_1 Parte_1
152.097,77, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali, in favore dell'attore, liquidate CP_1
in € 14.103,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 23.5.2025
pagina 18 di 19 Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4403/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
ROMITO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, C.F._2
indirizzo pec.
ATTORE
contro
(P.I. ), già con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
dell'Avv. GENNARO ARCUCCI ( , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
del difensore, indirizzo pec.
CONVENUTA
pagina 1 di 19
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 22.12.2020 , unitamente ad altri investitori – premesso che: era Parte_1
titolare del conto corrente n. 011/01029689 e del conto titoli n. 00011/0000021195299, su cui la CP_1
aveva addebitato solo titoli di sua emissione pari a n. 19.424 azioni, per complessivi € 162.228,80 (in data 31.12.2004 n.
1.200 azioni per € 10.680,00, in data 06.09.2005 n.
2.300 azioni per € 20.470,00, in data 29.11.2011 n.
3.325 azioni per € 31.255,00, n.
5.737 azioni in AUCAP 2013 per € 45.896,00,
nonché un controvalore di € 53.927,80 di obbligazioni subordinate convertite in 6.310 azioni); la CP_1
aveva violato la normativa posta a tutela del consumatore, nonché aveva omesso di segnalare la necessità di vendere i titoli azionari perché inadeguati per rischio e per eccessiva concentrazione del rischio Emittente, fornendo informazioni di segno opposto in ordine alla componente di rischio bassa e poi media, non corrispondenti alla realtà; la non aveva consegnato all'attore il contratto quadro, CP_1
contrariamente a quanto disposto dall'art. 23 TUF, nonché aveva violato gli obblighi previsti dall'art. 21 del TUF e dai Regolamenti Consob, di diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente;
l'Istituto di credito non aveva fornito elementi di prova in ordine ad una adeguata informativa relativamente al rischio di perdita di capitale delle operazioni, nonché
all'adeguatezza delle operazioni al profilo aggiornato del cliente, omettendo di verificare l'adeguatezza oggettiva e soggettiva del portafogli titoli dei finanziatori, anche in ordine alla concentrazione del rischio Emittente e alla compatibilità del profilo rispetto al titolo;
le operazioni eseguite dall'attore erano inadeguate per eccessiva concentrazione e per l'elevato rischio, atteso che nella dichiarazione
IF del 17.04.2011 il cliente aveva dichiarato di voler proteggere i suoi risparmi, accettando il rischio pagina 2 di 19 di perdere solo una piccola parte del capitale investito (tale propensione al rischio diventava elevata in data 13.02.2012); - conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, già Controparte_1 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in via principale, accertare e dichiarare Controparte_2
la nullità e/o assenza del contratto quadro per violazione dell'art. 23 TUF e, per l'effetto, condannare la convenuta alla ripetizione di quanto addebitato all'attore, pari ad € 162.228,80, oltre interessi e CP_1
danno da svalutazione monetaria come per legge;
2) in subordine, accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e, per l'effetto, condannare la al risarcimento della CP_1
somma addebitata, pari ad € 162.228,80, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge;
3) con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi con comparsa dell'11.03.2021, già Controparte_1 Controparte_2
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno, la prescrizione delle domande di nullità, delle consequenziali domande restitutorie e dei diritti risarcitori azionati dagli attori, tenuto conto che gli investimenti rientravano in un arco temporale compreso tra il 1983 ed il giugno 2015 e che la notifica dell'atto di citazione risaliva al 22.12.2020,
nonché in via autonoma la prescrizione della domanda di restituzione delle somme investite, con riferimento alle operazioni di investimento poste in essere dagli attori in data anteriore al 22.12.2010.
Deduceva altresì che tutti i clienti avevano sottoscritto contratti quadro di intermediazione finanziaria,
aventi ad oggetto i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari, contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari ed al rischio di liquidità di quelli non quotati in mercati regolamentati.
Aggiungeva che tutti gli investitori avevano reso, in sede di profilatura nel corso degli anni,
dichiarazioni perfettamente compatibili con gli acquisti effettuati, aderendo alle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione della nel periodo 2001-2015 sulla base CP_1
pagina 3 di 19 di appositi prospetti informativi e schede prodotto (cfr. docc. 37- 47), in cui dichiaravano di aver preso visione ed analizzato i relativi fattori di rischio ivi indicati.
Con particolare riguardo all'investitore la Banca convenuta contestava il petitum della Pt_1
domanda attorea, precisando che lo stesso, a seguito dei vari acquisti finanziari, era divenuto titolare di n. 47.365 azioni BPB (comprese le azioni ricevute a titolo gratuito), per un controvalore complessivo di
€ 161.784,87.
Nel merito, la convenuta assumeva di aver fornito tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli ed alla sussistenza di conflitto d'interessi sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro,
fornendo ai clienti l'informativa riguardante in particolare la natura, le caratteristiche ed i profili di rischio concernenti specificamente l'acquisto di azioni BPB, con un ampio corredo informativo offerto agli attori, costituito da vari prospetti informativi (Prospetti informativi dal 2001 al 2015 e dalle relative schede prodotto).
La sosteneva, inoltre, di aver fornito una adeguata informativa anche ex post, informando gli CP_1
attori i) del fair value delle azioni BPB che, peraltro, in caso di strumenti finanziari non quotati,
corrisponde al “valore di smobilizzo” dei titoli); ii) delle “modalità di smobilizzo” delle “azioni emesse
da BPB”, sia con riguardo al Sistema di negoziazione interno, sia successivamente con il passaggio all'Hi-MTF (iii) dell'assenza di costi e commissioni per l'esecuzione delle operazioni in parola (cfr. p.
35 della comparsa di costituzione . CP_1
Aggiungeva la convenuta che l'intermediario, conformemente al Reg n. 16190/2007, aveva CP_3
provveduto a raccogliere le informazioni relative al profilo finanziario degli attori e agli obiettivi di investimento di questi ultimi, adducendo di non aver mai offerto ai propri clienti alcuna garanzia, né in ordine al mantenimento del valore del titolo azionario, né in merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo medesimo, allertando di contro gli investitori ex ante sui rischi connessi all'investimento oggetto di contestazione, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito.
pagina 4 di 19 Da ultimo, deduceva che l'attore aveva dichiarato, nei questionari di profilatura, (cfr. doc. 20-21) di voler investire in strumenti finanziari “nel lungo termine (oltre sei anni)”, rivelando così un orizzonte temporale e obiettivi di investimento coerenti con l'acquisto di titoli non quotati su un mercato regolamentato, che per definizione presentano un grado di liquidità meno elevato rispetto ai titoli quotati, nonché nel 2012 asseriva di avere l'obiettivo di “crescita significativa del capitale nel medio
lungo periodo sopportando anche forti oscillazioni di valore” e di essere disposto a perdere “anche una
parte consistente del mio/nostro capitale investito” (cfr. doc. 21).
La rassegnava pertanto le seguenti con conclusioni: 1) in via preliminare, dichiarare CP_1
l'intervenuta prescrizione delle pretese, diritti o azioni, nonché delle domande avversarie;
2) nel merito,
in via principale, rigettare tutte le domande formulate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto;
3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia del contratto quadro e/o delle singole operazioni di investimento,
accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate da ciascun attore alla per CP_1
l'acquisto dei titoli azionari BPB oggetto del presente giudizio e disporne la restituzione entro i suddetti limiti, al netto delle azioni assegnate agli attori a titolo gratuito ed ulteriormente detratte le somme da questi ultimi percepite a titolo di dividendi nella misura esposta in narrativa, condannando in ogni caso parte attrice alla restituzione, in favore della dei titoli azionari BPB per cui è causa;
4) nella CP_1
denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità
della nelle vicende di causa, quantificare le somme in ipotesi dovute agli attori a titolo CP_1
risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB al momento dell'acquisto ed il controvalore residuo delle azioni, al netto delle azioni BPB loro assegnate a titolo gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto agli attori in ragione (i) del grave concorso colposo degli attori, ai sensi dell'art. 1227 doc. civ., nonché in ragione (ii) delle somme da questi ultimi percepite a titolo di dividendi;
5) con vittoria di spese.
pagina 5 di 19 Con ordinanza del 01.04.2021, veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con attribuzione al presente procedimento del n. 4403/2021.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., l'attore faceva propria la ricostruzione effettuata dalla in ordine alle operazioni di acquisto dei titoli emessi dalla BPB, CP_1
con riferimento al numero delle azioni acquistate pari a 18.872 azioni (al netto delle attribuzioni gratuite), nonché all'addebito operato dalla pari ad € 161.784,87. CP_1
All'esito del vano tentativo di bonario compimento della lite, la causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2025,
celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020,
conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
-------------
Preliminarmente, preso atto della mancata reiterazione da parte dell'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, della domanda di nullità delle operazioni per difetto di contratto quadro ex art. 23 T.U.F.,
deve ritenersi assorbita l'eccezione di prescrizione ed ogni altra questione relativa all'azione di nullità.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni, sollevata dalla in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità CP_1
contrattuale, per la quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass
n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017), nel caso di specie non decorso.
A tal proposito, va osservato che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il
termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza
della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta
pagina 6 di 19 a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di
responsabilità contrattuale” (Cass., n.29328/2024).
Sul punto va rilevato che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto,
determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Cass. 14135/2019; Cass.,
n.15991/2018).
A ciò va aggiunto che “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha
l'onere di dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale
si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa
prova una "quaestio facti", incensurabile in sede di legittimità” (Cfr. Cass. Sez. III, n.14662/2016).
Nel caso di specie, la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza del CP_1
termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale ordinaria decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione,
perfezionatasi in data 22.12.2020.
In forza dei principi di diritto innanzi esposti, atteso che non ha allegato e provato la conoscenza CP_1
o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente al 22.12.2010,
la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 in data 08.10.2018, emesse dalla la quale ha accertato la CP_3
violazione da parte dell'Istituto di Credito delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti,
alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti ( Cfr. docc. 10 -13 di parte attrice).
pagina 7 di 19 Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale,
decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno, formulata dall'attore per inadempimento della CP_1
convenuta, è fondata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può
essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.
In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto,
con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17498/2020).
Ed invero, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il
danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione
del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché,
in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione-, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass., n.
17498/2020).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. del 16190/2007). CP_3
pagina 8 di 19 Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. del 16190/2007). CP_3
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuno una breve ricostruzione degli investimenti effettuati dall'attore, al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini di investimento in esame e del profilo di rischio dell'investitore.
Nell'ambito del rapporto intercorso con la Banca convenuta, l'attore ha effettuato le seguenti operazioni:
pagina 9 di 19 Data Numero Prezzo CTV fiscale Deposito Descrizione Movimento Azioni fiscale titoli Movimento Moviment ate
14/06/1996 1.200 8,52 10.225,85 011/0265026 EMISSIONE AZIONI 26 28/09/2005 2.300 8,90 20.480,24 011/0265026 ACQ. AZIONI 26 29/05/2006 175 0,00 0,00 011/0265026 OPERAZIONE PER 26 AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO 29/11/2011 3.325 9,40 31.255,00 011/0265026 ACQ. AZIONI 26 04/05/2012 140 0,00 0,00 011/0265026 OPERAZIONE PER 26 AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO 28/02/2013 3.619 8,00 28.952,00 011/0265026 OPERAZIONE PER 26 AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO ONEROSO- PRELAZIONE 28/02/2013 1.140 8,00 9.120,00 011/0265026 OPERAZIONE PER 26 AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO ONEROSO- OPZIONE 19/04/2013 237 0,00 0,00 011/0265026 OPERAZIONE PER 26 AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO 28/07/2014 978 8,00 7.824,00 011/0265026 OPERAZIONE PER 26 AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO ONEROSO- PRELAZIONE 01/09/2014 6.310 8,55 53.927,78 011/0265026 CONVERSIONE BPB 26 28/2/18 7% CV 18/11/2020 27.898 0,00 0,00 011/0265026 OPERAZIONE PER 26 AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO 14/12/2020 43 0,00 0,00 011/0265026 OPERAZIONE PER 26 AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO 47.365 161.784,87
Sul punto va precisato che la prima operazione di acquisto di n.
1.200 azioni BPB non è documentata da nessuna domanda di ammissione a socio (per gli ordini di acquisto non è prevista la forma scritta ad
substantiam), se non dalla contabilizzazione dell'operazione nell'estratto conto dossier titoli, mentre l'addebito per l'operazione di acquisto di n.
1.140 azioni per opzione del 28.02.2013 risulta verificato dal numero di azioni in possesso del cliente indicato nell'estratto conto titoli alla suddetta data, non oggetto di contestazione.
A ciò va aggiunto che dal Prospetto informativo depositato presso la in data 21.12.2012 CP_3
(allegato 7 del fascicolo di parte attrice), si evince che il costo unitario delle azioni è pari ad € 8,00,
mentre per le Obbligazioni Convertibili è di € 9,40. pagina 10 di 19 Delle n.
4.608 azioni prenotate per far valere il diritto di prelazione in data 28.02.2013, ne sono state assegnate n.
3.619 al prezzo complessivo di € 28.952,00, in data 24.04.2013 ne sono state assegnate ulteriori n. 978 al prezzo complessivo di € 7.824,00, mentre in data 01.09.2014 le obbligazioni acquistate sono state convertite in n.
6.310 azioni per un valore complessivo di € 53.927,80, come allegato dalle parti.
Le azioni in esame rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più
chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex
post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_1
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova parziale riscontro nella produzione documentale della CP_1
In particolare, nel contratto quadro n.v11 211952994 del 26.01.1995 (allegato 4 della comparsa di costituzione), contenente le “Norme relative alla negoziazione, alla sottoscrizione, al collocamento ed pagina 11 di 19 alla raccolta di ordini concernenti valori mobiliari”, il cliente ha dichiarato che “Avvalendosi di quanto
previso dall'art. 6 del Regolamento disciplinante l'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare
adottata dalla con deliberazione n. 5387 del 2 luglio 1991, rifiuta di fornire alla CP_3 [...]
informazioni sulla propria situazione finanziaria e sugli obiettivi dell'investimento, Controparte_2
pur essendo a conoscenza che tali informazioni sono richieste al fine di curare l'interesse del Cliente”.
Pertanto, atteso che la normativa pro tempore vigente (Reg. Consob n. 5387/1991) prevedeva che l'intermediario dovesse acquisire le informazioni, con la possibilità da parte dell'investitore di rifiutarsi di fornire dette informazioni (tale rifiuto deve essere espresso nel contratto o nell'apposita dichiarazione), la Banca era esonerata dal conoscere gli obiettivi di investimento o la propensione al rischio del cliente.
In data 17.11.2011 e 13.02.2012 (allegati 5 e 6 della comparsa di costituzione), l'attore ha sottoscritto i contratti quadro denominati “Contratto del Servizio di deposito e Custodia e/o amministrazione di
Titoli e strumenti finanziari”, nei quali lo stesso ha dichiarato di aver ricevuto i documenti informativi denominati “Descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari”, “Politica di gestione del conflitto di interessi” e “Policy di valutazione di adeguatezza nella prestazione del servizio di Consulenza in materia di investimenti” (pag. 6 della sezione “Servizi di investimento – Disposizioni
comuni, Servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di
strumenti finanziari e Servizio di consulenza in materia di investimenti), nonché di aver ricevuto copia del contratto e dei relativi allegati.
In ordine alla prima operazione di acquisto di n. 1200 azioni per € 10.225,85, va rilevato che la stessa non risulta documentata da nessun atto contrattuale.
Quanto all'operazione di acquisto di n. 2300 azioni del 28.09.2005 (allegato 63 della comparsa di costituzione), documentata unicamente dalla domanda di aumento della quota di socio, l'ausiliario ha rilevato che la non ha fornito alcuna informazione sulle caratteristiche delle azioni BPB, non CP_1
pagina 12 di 19 specificando l'elevata rischiosità del titolo.
La ha altresì prodotto la domanda di aumento della quota sociale del 17.11.2011 (allegato 96 CP_1
della memoria depositata dalla ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.), attestante la CP_1
sottoscrizione di n.
3.325 azioni per € 31.255,00, priva di qualsiasi informativa.
Le successive operazioni (dalla quarta alla settima in ordine temporale) risultano documentate dalla scheda di adesione all'offerta in opzione di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili subordinate del prestito denominato “ 7% 2013-2018 convertibile Controparte_2
subordinato con facoltà di rimborso in azioni”, sottoscritta in data 09.01.2013 (allegato 52 della comparsa di costituzione).
Nel suddetto documento, l'attore ha dichiarato “di essere a conoscenza che, a seguito
dell'approvazione della Consob, è stato pubblicato il prospetto predisposto ai fini dell'offerta”, “di
essere a conoscenza che le Obbligazioni Convertibili sono disciplinate dal relativo regolamento”, “di
essere a conoscenza che copie del Prospetto e del Regolamento del Prestito sono messe a disposizione
gratuitamente presso la sede e le filiali dell'Emittente nonché sul sito www.popolarebari.it”, “di aver
esaminato, in particolare, i rischi tipici relativi all'Emittente e al settore nel quale questi opera nonché
relativi all'investimento nelle Azioni e nelle Obbligazioni Convertibili, riportati nella Avvertenza e
nella Sezione Prima, Capitolo 4 del Prospetto, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di
investimento e disinvestimento” e “di essere a conoscenza che il presente ordine si riferisce a
un'operazione nella quale ha un interesse in conflitto, in quanto è Controparte_2
contemporaneamente emittente e intermediario, e per la gestione di tale conflitto l'Emittente ha posto
in essere le misure elencate nell'apposito documento [Sintesi della Politica dei conflitti di interesse]
disponibile anche sul sito internet della Banca all'indirizzo www.popolarebari.it”.
Ed invero, dal prospetto informativo innanzi indicato emerge che “Le Obbligazioni Convertibili, al pari
delle sottostanti Azioni BPB, non saranno quotate su alcun mercato regolamentato o ammesse alle
pagina 13 di 19 negoziazioni in un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF). Inoltre, l' non ha assunto CP_4
alcun impegno di riacquisto volto a sostenere la liquidità del titolo. Non vi è, pertanto, alcuna certezza
che l'investitore, che intenda vendere le proprie Obbligazioni prima della scadenza, riesca a trovare
prontamente una controparte interessata all'acquisto di tutte o parte le Obbligazioni poste in vendita o
riconosca un prezzo almeno pari al Valore Nominale delle Obbligazioni, rischiando conseguentemente
di incorrere in perdite in conto capitale.” (allegato 7 della nota depositata dall'attore in data
25.05.2021).
La Banca ha altresì depositato il questionario IF del 17.11.2011 (allegato 20 della comparsa di costituzione), nel quale l'attore ha dichiarato di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti e costanti, accettando il rischio di perdere solo una piccola parte del capitale investito, nonché di disporre di reddito da lavoro e da immobili.
Il cliente ha inoltre asserito di voler operare in strumenti finanziari nel medio e nel lungo termine, di conoscere Azioni, Obbligazioni Convertibili, Warrant, Covered Warrant, Certificates, Fondi Comuni,
Sicav, ETF, ETC, Polizze Index Linked/unit Linked e Gestioni Patrimoniali, fatta eccezione per gli strumenti finanziari derivati, di possedere un reddito annuo fino ad € 50.000,00 ed un patrimonio complessivo compreso tra € 200.000,00 ed € 500.000,00, nonché di aver acquisito competenze specifiche in ambito finanziario.
All'esito della suddetta profilatura, la ha assegnato al cliente un profilo di rischio medio-alto. CP_1
Nel successivo questionario IF (allegato 21 della comparsa di costituzione), puntualmente sottoscritto dal cliente in data 13.02.2012, lo stesso ha asserito di aver fornito le informazioni richieste dalla Banca in ordine agli obiettivi d'investimento, all'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e alla propensione al rischio.
In particolare, l'attore ha dichiarato di voler ottenere una crescita significativa del capitale nel medio –
lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore ed accettando di perdere anche una parte pagina 14 di 19 consistente del capitale investito, nonché di possedere un reddito annuo da € 50.000,00 ad € 100.000,00
ed un patrimonio complessivo compreso tra € 200.000,00 ed € 500.000,00.
L'attore ha altresì ribadito di voler operare in strumenti finanziari nel breve, medio e lungo termine,
nonché di conoscere Azioni, Obbligazioni Convertibili, Warrant, Covered Warrant, Certificates, Fondi
Comuni, Sicav, ETF, ETC, Polizze Index Linked/unit Linked e Gestioni Patrimoniali, fatta eccezione per gli strumenti finanziari derivati.
All'esito della suddetta profilatura, la ha assegnato al cliente un profilo di rischio medio. CP_1
Sulla base della suddetta documentazione, l'ausiliario ha rilevato che la non ha acquisito CP_1
informazioni sul livello d'istruzione del cliente, né tantomeno ha fornito una chiara indicazione del
“periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento”, come stabilito dal relativo
Regolamento Consob.
In particolare, l'ausiliario ha evidenziato che nel primo questionario emerge un profilo di rischio
“Medio-Basso”, non in linea con l'attribuzione da parte della banca di un profilo di rischio “Medio-
Alto”, mentre nel secondo questionario la Banca ha assegnato un profilo sintetico di rischio “medio”,
congruente con le risposte fornite dal cliente.
Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle azioni BPB è avvenuta in situazione di conflitto di interessi, rivestendo la convenuta il duplice ruolo di emittente ed intermediaria, situazione ad ogni modo debitamente segnalata al cliente nel prospetto informativo del 2012, consegnato al cliente, nella scheda di adesione del 09.01.2013, nonché nelle note informative.
Ne consegue che le operazioni di investimento del 14.06.1996, 28.09.2005 e 29.11.2011, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l'obiettivo d'investimento e con la propensione al rischio, dichiarati dall'attore nel questionario IF
del 17.11.2011.
A ciò va aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla pagina 15 di 19 capacità patrimoniale dell'investitore, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti,
finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principio inadeguata l'eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio.
Nel caso di specie, dall'analisi degli estratti conto titoli di tutto il periodo si evince che la percentuale di concentrazione dei prodotti, emessi dalla e intestati all'attore, risulta pari al Controparte_2
100%.
L'eccessiva concentrazione di titoli illiquidi nel portafoglio titoli dell'attore comporta pertanto l'inadeguatezza delle operazioni di investimento del 28.02.2013 e del 28.07.2014.
Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets
in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio
2018 i mercati finanziari dell'Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza,
correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
Orbene, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione,
indipendentemente dal parziale assolvimento degli obblighi di informazione attiva, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attore.
Va infatti evidenziato che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo –
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass., n. pagina 16 di 19 33596/2021) e che “La prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero
dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e
orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori
di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass., n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio subito CP_1
dall'investitore, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi pari ad € 0.
Ai fini della quantificazione del danno, va pertanto operata la somma algebrica del capitale investito, al netto dei dividendi, così come allegati dalla convenuta nella comparsa di costituzione, e non CP_1
contestati dall'attore, con conseguente determinazione di un importo pari ad € 152.097,77 (capitale investito di € 161.774,65, decurtato delle somme riscosse per dividendi pari ad € 9.676,88).
Da ultimo, la domanda di ridimensionamento del danno dovuto all'attore, formulata dalla per CP_1
concorso di colpa dell'investitore ex. art. 1227 c.c., va disattesa.
A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può
essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte
(Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa dell'attore, in ragione della mancanza della qualità di investitore professionale, potendosi presumere con certezza che nell'ipotesi in cui la Banca avesse segnalato l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo del cliente, lo pagina 17 di 19 stesso non avrebbe proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto in esame, con conseguente rigetto della suddetta domanda.
In accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di € 152.097,77, a titolo di risarcimento danni.
Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con citazione Parte_1
del 22.12.2020, nei confronti di già così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) accoglie la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di , nella qualità in atti, della somma di € CP_1 Parte_1
152.097,77, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali, in favore dell'attore, liquidate CP_1
in € 14.103,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 23.5.2025
pagina 18 di 19 Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 19 di 19