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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/06/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1665/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1665/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. VALENTINI
GABRIELE, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. , nata in [...], il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], ma di fatto domiciliata in Forlì, Galleria
Mazzini n. 16, int. 25 con il patrocinio dell'avv. CALBOLI MARA, elettivamente domiciliata presso il difensore, ammessa al PSS in data 6.9.2021
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL Controparte_2
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte depositato in data 5.2.2025, conclusioni confermate e precisate all'udienza del 16.4.2025 per come di seguito integralmente trascritte: ''1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con ordine ai competenti Ufficiali dello stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge, con rinuncia da parte di ciascun coniuge alla richiesta di addebito della separazione avanzata nei confronti dell'altro; 2) assegnare la casa coniugale di Forlì, Via Maurizio Bufalini n. 34, al proprietario, sig. , che qui continuerà a convivere anche a fini anagrafici con il Parte_1
figlio minore;
3) disporre l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori;
4) Per_1 Per_1
disporre che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, anche a dormire ogni volta che lo desidera, previo preavviso di due giorni al padre, tenendo conto delle reciproche esigenze lavorative e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore comunque almeno una volta alla settimana con eventuale pernotto e almeno una settimana durante le ferie estive;
5) disporre che il sig. provveda integralmente al mantenimento del figlio, e quindi Parte_1
anche al 100% delle spese straordinarie, senza porre a carico della sig.ra alcun CP_1
contributo al mantenimento del figlio minore;
entrambe le parti dichiarano quindi di rinunciare alla reciproca richiesta di contributo al mantenimento del minore avanzata dall'una nei confronti dell'altro e viceversa;
6) dichiarare i coniugi economicamente autonomi e autosufficienti, e che nulla hanno a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o causa, con rinuncia di ogni reciproca domanda e pretesa al riguardo;
7) dichiarare le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.''
Il PM ha successivamente concluso in conformità.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.6.2021 chiedeva la separazione Parte_1
personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio civile con , in CP_1
FORLI' in data 01/06/2000, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2000, parte I, n 46. Esponeva inoltre che in costanza di matrimonio era nato, in data 18
pagina 2 di 4 luglio 2009, il figlio;
che nel mese di dicembre 2019 la moglie senza Per_1 CP_1
dare alcuna giustificazione, si allontanava dalla casa coniugale ed andava a vivere altrove, abbandonando così sia il marito che il figlio;
il ricorrente dichiarava di aver fatto diversi tentativi per far ritornare a casa la moglie, anche nell'interesse del minore, ma senza esito positivo;
il ricorrente dichiarava inoltre che la sig.ra per molto tempo aveva rifiutato di incontrare il CP_1
figlio e chiedeva quindi che fosse pronunciata la separazione con addebito e l'affidamento esclusivo del figlio minore.
Si costituiva la resistente con comparsa depositata in data 9.9.2021, contestando quanto affermato dal ricorrente e sostenendo di essere stata costretta a lasciare l'abitazione a causa di comportamenti aggressivi e violenti del marito;
chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al ricorrente, l'assegnazione della casa coniugale con collocamento del figlio presso di lei,
l'affidamento condiviso del minore, un contributo di mantenimento per il figlio pari a 350 euro mensili e un assegno di mantenimento per sé pari a 400 euro mensili.
All'udienza del 28.9.2021 comparivano davanti al Presidente e il ricorrente dava atto del fatto che la madre aveva visto e tenuto con sé il figlio. Con ordinanza del 11.12.2021 Il Presidente adottava i provvedimenti provvisori, tra cui l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso il padre e l'incarico al Servizio Sociale di svolgere una indagine sulla capacità genitoriale, oltre al mantenimento ordinario in capo alla madre pari a euro 80 al mese.
In data 13.4.2023 veniva depositata sentenza di separazione parziale (n. 304/2023) e il procedimento proseguiva per l'ulteriore istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. La suddetta sentenza parziale non veniva impugnata. Dopo alcuni rinvii, le parti anticipavano di aver raggiunto un accordo.
All'udienza del 16 aprile 2025 i procuratori delle parti rilevavano di aver depositato accordo per precisazione di conclusioni congiunte e le parti, personalmente, lo confermavano in ogni sua parte, precisando che al punto 4 doveva essere aggiunta la frase: “comunque almeno una volta alla settimana con eventuale pernotto e almeno una settimana durante le ferie estive”. I procuratori pagina 3 di 4 delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e alla precisazione di cui sopra e concludevano in tal senso, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preso atto della già intervenuta sentenza parziale di separazione, si rileva che l'accordo intervenuto tra le parti, che contiene l'indicazione delle condizioni destinate a disciplinare le modalità di affidamento del figlio i reciproci rapporti economici e patrimoniali, previa Per_1
reciproca rinuncia alle domande di addebito, è conforme all'interesse della prole e non in contrasto con norme di ordine pubblico, pertanto, esso può essere recepito dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione disattesa, preso atto della sentenza parziale n. 304/2023 depositata il
13.4.2023 che ha già disposto la separazione personale dei coniugi e Parte_1
così provvede: CP_3
1) recepisce, facendole proprie, le condizioni di separazione concordate tra le parti come riportate in epigrafe e dispone in conformità;
3) compensa interamente le spese fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosi deciso in Forlì nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1665/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. VALENTINI
GABRIELE, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. , nata in [...], il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], ma di fatto domiciliata in Forlì, Galleria
Mazzini n. 16, int. 25 con il patrocinio dell'avv. CALBOLI MARA, elettivamente domiciliata presso il difensore, ammessa al PSS in data 6.9.2021
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL Controparte_2
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte depositato in data 5.2.2025, conclusioni confermate e precisate all'udienza del 16.4.2025 per come di seguito integralmente trascritte: ''1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con ordine ai competenti Ufficiali dello stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge, con rinuncia da parte di ciascun coniuge alla richiesta di addebito della separazione avanzata nei confronti dell'altro; 2) assegnare la casa coniugale di Forlì, Via Maurizio Bufalini n. 34, al proprietario, sig. , che qui continuerà a convivere anche a fini anagrafici con il Parte_1
figlio minore;
3) disporre l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori;
4) Per_1 Per_1
disporre che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, anche a dormire ogni volta che lo desidera, previo preavviso di due giorni al padre, tenendo conto delle reciproche esigenze lavorative e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore comunque almeno una volta alla settimana con eventuale pernotto e almeno una settimana durante le ferie estive;
5) disporre che il sig. provveda integralmente al mantenimento del figlio, e quindi Parte_1
anche al 100% delle spese straordinarie, senza porre a carico della sig.ra alcun CP_1
contributo al mantenimento del figlio minore;
entrambe le parti dichiarano quindi di rinunciare alla reciproca richiesta di contributo al mantenimento del minore avanzata dall'una nei confronti dell'altro e viceversa;
6) dichiarare i coniugi economicamente autonomi e autosufficienti, e che nulla hanno a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o causa, con rinuncia di ogni reciproca domanda e pretesa al riguardo;
7) dichiarare le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.''
Il PM ha successivamente concluso in conformità.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.6.2021 chiedeva la separazione Parte_1
personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio civile con , in CP_1
FORLI' in data 01/06/2000, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2000, parte I, n 46. Esponeva inoltre che in costanza di matrimonio era nato, in data 18
pagina 2 di 4 luglio 2009, il figlio;
che nel mese di dicembre 2019 la moglie senza Per_1 CP_1
dare alcuna giustificazione, si allontanava dalla casa coniugale ed andava a vivere altrove, abbandonando così sia il marito che il figlio;
il ricorrente dichiarava di aver fatto diversi tentativi per far ritornare a casa la moglie, anche nell'interesse del minore, ma senza esito positivo;
il ricorrente dichiarava inoltre che la sig.ra per molto tempo aveva rifiutato di incontrare il CP_1
figlio e chiedeva quindi che fosse pronunciata la separazione con addebito e l'affidamento esclusivo del figlio minore.
Si costituiva la resistente con comparsa depositata in data 9.9.2021, contestando quanto affermato dal ricorrente e sostenendo di essere stata costretta a lasciare l'abitazione a causa di comportamenti aggressivi e violenti del marito;
chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al ricorrente, l'assegnazione della casa coniugale con collocamento del figlio presso di lei,
l'affidamento condiviso del minore, un contributo di mantenimento per il figlio pari a 350 euro mensili e un assegno di mantenimento per sé pari a 400 euro mensili.
All'udienza del 28.9.2021 comparivano davanti al Presidente e il ricorrente dava atto del fatto che la madre aveva visto e tenuto con sé il figlio. Con ordinanza del 11.12.2021 Il Presidente adottava i provvedimenti provvisori, tra cui l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso il padre e l'incarico al Servizio Sociale di svolgere una indagine sulla capacità genitoriale, oltre al mantenimento ordinario in capo alla madre pari a euro 80 al mese.
In data 13.4.2023 veniva depositata sentenza di separazione parziale (n. 304/2023) e il procedimento proseguiva per l'ulteriore istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. La suddetta sentenza parziale non veniva impugnata. Dopo alcuni rinvii, le parti anticipavano di aver raggiunto un accordo.
All'udienza del 16 aprile 2025 i procuratori delle parti rilevavano di aver depositato accordo per precisazione di conclusioni congiunte e le parti, personalmente, lo confermavano in ogni sua parte, precisando che al punto 4 doveva essere aggiunta la frase: “comunque almeno una volta alla settimana con eventuale pernotto e almeno una settimana durante le ferie estive”. I procuratori pagina 3 di 4 delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e alla precisazione di cui sopra e concludevano in tal senso, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preso atto della già intervenuta sentenza parziale di separazione, si rileva che l'accordo intervenuto tra le parti, che contiene l'indicazione delle condizioni destinate a disciplinare le modalità di affidamento del figlio i reciproci rapporti economici e patrimoniali, previa Per_1
reciproca rinuncia alle domande di addebito, è conforme all'interesse della prole e non in contrasto con norme di ordine pubblico, pertanto, esso può essere recepito dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione disattesa, preso atto della sentenza parziale n. 304/2023 depositata il
13.4.2023 che ha già disposto la separazione personale dei coniugi e Parte_1
così provvede: CP_3
1) recepisce, facendole proprie, le condizioni di separazione concordate tra le parti come riportate in epigrafe e dispone in conformità;
3) compensa interamente le spese fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosi deciso in Forlì nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
pagina 4 di 4