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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5917 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
GRAZIANI OSCAR e dall'Avv. Tornillo Serafina presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], (c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
MACIOCE ROMINA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 03/04/2024, i signn. e Parte_1 CP_1
- premesso di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 13/10/2018
[...]
dal quale era nato il [...] – esponevano che la Sig.ra , Per_1 Parte_1
dalla precedente unione naturale con il Sig. , aveva avuto un Persona_2
altro figlio, , nato il [...], con lei da sempre convivente. L'intero Per_3
nucleo familiare risiedeva e abitava nell'appartamento sito in Napoli alla Via
Cedronio civ. 27, acquistato dalle parti in regime di comunione convenzionale, in data 9/04/2015. Per l'acquisto della predetta casa le parti avevano pagato la somma di “Euro 200.000,00 […] in quanto a Euro 25.000,00 in data pari all'atto pubblico
e per la restante parte mediante ricavo di un mutuo trentennale con l'Istituto
Bancario Monte dei Paschi di Siena (nr. 741696915192 - doc. 7), a tasso variabile con attuale rata mensile di Euro 997,72.
Su tali premesse, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis.51 cpc e, raccolte le conclusioni, all'udienza del 11.02.2024, tenuta nelle forme dell'udienza cartolare, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
A. Essi dichiarano di essere autosufficienti economicamente in quanto il sig.
è impiegato alle dipendenze della con sede Controparte_1 Controparte_2
legale in Cassino (FR), alla Via Casilina Sud Km. 140,20 s.n.c., presso la filiale di
2 Napoli, sita alla Via del Riposo civ. 18, mentre la Sig.ra è impiegata alle Pt_1
dipendenze della presso gli uffici siti in Napoli, alla Via Vittoria Controparte_3
Colonna civ. 14 (doc. 10 e 11);
B. Il figlio minore oggi di anni 4, resta in affido condiviso a entrambi i Per_1
genitori e con residenza privilegiata con e presso la madre, in Napoli, alla Via
Cedronio civ. 27, ovvero nell'appartamento di cui al capo 4) della premessa, che le viene assegnato in uso esclusivo;
C. Il Sig. si è già trasferito in un altro appartamento in Napoli, CP_1
alla Via Emanuele Gianturco civ. 150.
D. A titolo di concorso al mantenimento del figlio minore viene convenuto
l'assegno mensile di Euro 400,00 a carico del padre, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI, da versare alla madre il giorno 1 di ogni mese;
E. Il sig. contribuirà altresì al 50% delle spese straordinarie per CP_1
il figlio da concordare o meno con la Sig.ra secondo i criteri previsti Per_1 Pt_1
dal Protocollo di Intesa intercorso tra il Presidente del Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, sottoscritto il 7/03/2018, al quale i coniugi si riportano integralmente;
F. L'assegno unico universale mensile di cui al D. Lgs 230/2021 attualmente ammontante a euro 189,00, sarà percepito per intero e direttamente dalla Sig.ra
e a riguardo il Sig. dichiara di rinunziare alla propria quota Pt_1 CP_1
pari alla metà, così come in effetti vi ha da tempo già rinunziato;
G. Fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori alla luce delle esigenze lavorative di entrambi e degli impegni scolastici del minore, il padre terrà con sé il figlio con i seguenti tempi e modalità già evidenziati nel Piano genitoriale: Per_1
1) nel pomeriggio del giovedì a settimana alterna, dalle ore 16.00 alle ore
21.00;
2) nei weekend a settimana alterna dal venerdì sera ore 20.00 alla domenica sera alle ore 20.00;
3 3) per un periodo delle vacanze natalizie a anni alterni o dal giorno 23 dicembre dalle ore 9.00 al giorno 30 dicembre alle ore 20.00 ovvero dalle ore 9.00 del giorno 31 dicembre alle ore 20.00 del giorno 6 gennaio con l'uno e con l'altro genitore, salvo diversa alternanza settimanale;
4) trascorrerà le festività pasquali, dalle ore 9.00 del sabato antecedente Per_1
la Pasqua sino alle ore 20.00 de l Lunedì in Albis, con l'uno e con l'altro genitore ad anni alterni;
5) trascorrerà per 15 giorni consecutivi le vacanze estive nel periodo che Per_1
i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno;
6) trascorrerà ad anni alterni con il padre ovvero con la madre il giorno Per_1
del suo compleanno e del suo onomastico, così come trascorrerà con i genitori la giornata del loro compleanno;
H. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per se stessi e per il figlio ”. Per_1
Le parti, su rilievo del giudice, all'udienza cartolare del 11.02.2025, depositavano note di trattazione scritta precisando che:
“il patto lett. g) nr. 1 del ricorso [era] stato sostituito con “I pomeriggi del lunedì e del giovedì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 di ogni settimana”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento del figlio, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
4 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.93, parte II, S. A, sez. A, reg. Atti Matrimonio Controparte_1
anno 2018;
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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