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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere
Dott.ssa Elena Gelato Consigliere
Riunita in camera di consiglio, all'udienza dell'8.01.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha emesso, dandone lettura, e con deposito telematico la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2938/22 posta in decisione all'udienza dell'8.01.2025 e vertente
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. CRISTOFARO PAOLO;
E
( ) CP_1 P.IVA_1
Avv. LUSSANA CAROLINA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 19757/2018 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che ha aveva Parte_1
respinto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento prot.
12224/AMAG del 20.07.2015 - di recupero della somma di € 27.492,97 corrispostagli ai sensi del D.Lgs 185/2000 per agevolazioni all'autoimpiego.
2. Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_1
1 La causa è decisa, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza con lettura della sentenza.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata.
3. L'appello, è manifestamente infondato.
Il con il primo motivo di appello lamenta l'erroneità del capo della sentenza Pt_1
impugnata in cui il Tribunale ha ritenuto la legittimità del ricorso all'ordinanza ingiunzione ex art. 2 RD 639/10 da parte di al fine di recuperare il proprio CP_1
credito.
Il motivo è infondato e va respinto, poiché ha correttamente emesso CP_1
l'ingiunzione dopo essere stata autorizzata espressamente con D.M. del 4/2/2008.
Il decreto di autorizzazione è stato emesso sulla scorta dell'art. 17 comma 3 bis del DLGS n° 46/99, come introdotto dalla legge n° 350 /03, il quale dispone che
“il Ministero dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
Il comma 3 ter dispone poi che "in caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'art. 2 primo comma del testo unico di cui al RD 14 aprile 1910 n° 639”.
Ne consegue che era legittimata alla procedura di riscossione attivata. CP_1
Con il secondo motivo di appello parte appellante lamenta l'assenza dei requisiti di certezza esigibilità e liquidità del credito sì da rendere illegittima l'ingiunzione opposta.
Con lettera raccomandata del 01.04.2010 comunicava al la revoca CP_1 Pt_1
delle agevolazioni e con notificazione dell'ingiunzione di pagamento del
20.07.2015, risolveva il contratto di finanziamento agevolato non avendo il Pt_1
pagato alla scadenza le rate previste dal piano di finanziamento, rendendo in tal
2 modo esigibile il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate non pagate ed i relativi interessi.
Inoltre, occorre evidenziare che le sovvenzioni erogate da sono CP_1
interamente contrattualizzate sicché anche le clausole che dispongono la revoca della sovvenzione in caso di inadempimento sono note al privato contraente.
A tal proposito, giova rammentare che il credito in questione era esigibile posto che per le rate richieste era scaduto il termine entro il quale dovevano essere versate e liquide essendo somme determinate dal contratto di finanziamento.
Per quanto sopradetto anche tale motivo di appello va rigettato.
Con il terzo motivo di appello parte appellante lamenta l'omessa indicazione nell'ingiunzione di pagamento dei criteri di calcolo degli interessi.
Il motivo di appello è infondato nel merito, stante la pattuizione e la precisa indicazione degli stessi all'interno del contratto per la concessione delle agevolazioni, oltre che manifestamente inammissibile per genericità.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2228/2022, ai cui principi questo
Collegio ritiene di uniformarsi, ha precisato che: “Passando ora ad esaminare la diversa ipotesi nella quale la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento, giova sottolineare che in tale evenienza la cartella di pagamento svolge la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa di riferimento, il quantum reclamato a titolo di interessi -atto divenuto definitivo vuoi perché non impugnato, vuoi perché definitivamente confermato quanto alla sua legittimità in sede giudiziale o comunque ivi rideterminato in maniera in tutto o in parte difforme rispetto all'originaria richiesta di interessi formulata dall l'accertamento formatosi con riguardo all'obbligazione Pt_2
relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riprodurrà. Per tali ragioni la motivazione in simili evenienze- alla stregua di quanto previsto dall'art. 12, comma 3 del d.p.r.
3 n. 602/1973- non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella, se non il riferimento -diretto e specifico-, all'atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell'atto prodromico. Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscritto all'esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell'entità del debito fiscale di interessi.
13.4.1 Ne consegue che, in assenza di una ulteriore specificazione di una diversa tipologia di interessi richiesti rispetto a quanto già indicato a titolo di interessi nell'atto prodromico, la cartella di pagamento non dovrà che limitarsi ad attualizzare il debito di interessi già individuato in modo dettagliato e completo nell'atto genetico. Sarà semmai onere del contribuente contestare la quantificazione degli interessi operata in cartella ove risulti incoerente rispetto all'originaria pretesa per interessi, evidenziandone in tutto o in parte la non conformità rispetto al contenuto dell'obbligazione degli interessi determinata nell'atto genetico e sarà, per l'effetto, compito del giudice tributario acclarare il reale contenuto dell'obbligazione azionata con la cartella.
Le obbligazioni conseguenti alla revoca, anche con riferimento alla misura del calcolo degli interessi, sono interamente disciplinati all'art. 13 e 19.2 del contratto per la concessione delle agevolazioni.
Nell'ultimo motivo di appello, con cui parte appellata sostiene l'invalidità dell'ingiunzione opposta in quanto firmata dal responsabile del procedimento piuttosto che dal responsabile dell'ente che emana l'atto, è stata dedotta per la prima volta in grado di appello una nuova eccezione.
Pertanto, sul punto va dichiarata l'inammissibilità ai sensi del 345 c.p.c. secondo cui il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, […], riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera
4 "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (v. Cass. 9211/2022).
“Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre
2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (v. Cass. 26522/2017).
Sotto altro autonomo profilo si osserva che ha contestato l'erroneità Parte_1
dell'equiparazione della sottoscrizione meccanizzata del responsabile dell'ufficio con la firma digitale del responsabile dell'ente che emana l'atto necessaria ai fini della vidimazione ed efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, laddove la prima attiene al regolare svolgimento dell'iter amministrativo a conclusione del quale si giunge ad emettere un'ingiunzione di pagamento, l'altra è il visto di regolarità, validità ed efficacia che appone sul lato un soggetto differente da colui che è responsabile del procedimento, individuato per legge nel responsabile dell'ente che emette l'ingiunzione.
Sicché ad avviso dell'appellante la mera sottoscrizione meccanizzata del responsabile del procedimento non sarebbe idonea ad attribuire regolare efficacia e validità all'ingiunzione opposta.
Mancherebbe dunque una valida sottoscrizione da intendersi quale firma ufficiale, non sostituibile con l'indicazione meccanizzata del nome del funzionario, bensì al massimo con l'apposizione di firma digitale.
La tesi non può essere condivisa.
Soppressa la vidimazione e l'esecutorietà da parte del Pretore ex Dlgs numero
51/1998, l'ingiunzione è esecutiva di diritto ai sensi dell'art. 229 del DlGS n°51/98 ed è stata validamente sottoscritta mediante firma autografa meccanizzata ex art. 5 3 del DlGS n°39/93 dal responsabile dell'ufficio di “Sostegno alle politiche occupazionali”, e che il responsabile del procedimento in tale veste ha vidimato il provvedimento.
È stato statuito poi che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quantomeno quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come confermato dall'art. 6 quater del Dl n° 6 del 1991, convertito con modificazioni nella legge 15/3/991 n°80, con riguardo agli atti degli enti locali e dall'art. 3 del Dl Gs 12 febbraio 1993 n°39 con riguardo agli atti di qualsiasi P.A.,
i quali, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadiscono sul pia-no positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi. (Cfr Cass. civ. n° 11499/05, n° 4757/09), che sono stati ritenuti validi anche se privi di sottoscrizione, poiché la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio sia adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso (Cfr Cass. civ. n° 11458/12, n°
21290/18).
Tale riferibilità non è stata posta in discussione.
Né l'appellante ha contestato l'esistenza nell'originale del provvedimento della sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato, ma soltanto la necessità, ai fini dell'esistenza dell'atto, della vidimazione da parte di un diverso soggetto e cioè del responsabile dell'ente nonché della firma digitale, requisiti in realtà non previsti a pena d'invalidità dell'atto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
6 Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in Parte_1
favore di che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater
T.U.115/2002.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere
Dott.ssa Elena Gelato Consigliere
Riunita in camera di consiglio, all'udienza dell'8.01.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha emesso, dandone lettura, e con deposito telematico la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2938/22 posta in decisione all'udienza dell'8.01.2025 e vertente
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. CRISTOFARO PAOLO;
E
( ) CP_1 P.IVA_1
Avv. LUSSANA CAROLINA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 19757/2018 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che ha aveva Parte_1
respinto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento prot.
12224/AMAG del 20.07.2015 - di recupero della somma di € 27.492,97 corrispostagli ai sensi del D.Lgs 185/2000 per agevolazioni all'autoimpiego.
2. Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_1
1 La causa è decisa, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza con lettura della sentenza.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata.
3. L'appello, è manifestamente infondato.
Il con il primo motivo di appello lamenta l'erroneità del capo della sentenza Pt_1
impugnata in cui il Tribunale ha ritenuto la legittimità del ricorso all'ordinanza ingiunzione ex art. 2 RD 639/10 da parte di al fine di recuperare il proprio CP_1
credito.
Il motivo è infondato e va respinto, poiché ha correttamente emesso CP_1
l'ingiunzione dopo essere stata autorizzata espressamente con D.M. del 4/2/2008.
Il decreto di autorizzazione è stato emesso sulla scorta dell'art. 17 comma 3 bis del DLGS n° 46/99, come introdotto dalla legge n° 350 /03, il quale dispone che
“il Ministero dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
Il comma 3 ter dispone poi che "in caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'art. 2 primo comma del testo unico di cui al RD 14 aprile 1910 n° 639”.
Ne consegue che era legittimata alla procedura di riscossione attivata. CP_1
Con il secondo motivo di appello parte appellante lamenta l'assenza dei requisiti di certezza esigibilità e liquidità del credito sì da rendere illegittima l'ingiunzione opposta.
Con lettera raccomandata del 01.04.2010 comunicava al la revoca CP_1 Pt_1
delle agevolazioni e con notificazione dell'ingiunzione di pagamento del
20.07.2015, risolveva il contratto di finanziamento agevolato non avendo il Pt_1
pagato alla scadenza le rate previste dal piano di finanziamento, rendendo in tal
2 modo esigibile il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate non pagate ed i relativi interessi.
Inoltre, occorre evidenziare che le sovvenzioni erogate da sono CP_1
interamente contrattualizzate sicché anche le clausole che dispongono la revoca della sovvenzione in caso di inadempimento sono note al privato contraente.
A tal proposito, giova rammentare che il credito in questione era esigibile posto che per le rate richieste era scaduto il termine entro il quale dovevano essere versate e liquide essendo somme determinate dal contratto di finanziamento.
Per quanto sopradetto anche tale motivo di appello va rigettato.
Con il terzo motivo di appello parte appellante lamenta l'omessa indicazione nell'ingiunzione di pagamento dei criteri di calcolo degli interessi.
Il motivo di appello è infondato nel merito, stante la pattuizione e la precisa indicazione degli stessi all'interno del contratto per la concessione delle agevolazioni, oltre che manifestamente inammissibile per genericità.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2228/2022, ai cui principi questo
Collegio ritiene di uniformarsi, ha precisato che: “Passando ora ad esaminare la diversa ipotesi nella quale la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento, giova sottolineare che in tale evenienza la cartella di pagamento svolge la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa di riferimento, il quantum reclamato a titolo di interessi -atto divenuto definitivo vuoi perché non impugnato, vuoi perché definitivamente confermato quanto alla sua legittimità in sede giudiziale o comunque ivi rideterminato in maniera in tutto o in parte difforme rispetto all'originaria richiesta di interessi formulata dall l'accertamento formatosi con riguardo all'obbligazione Pt_2
relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riprodurrà. Per tali ragioni la motivazione in simili evenienze- alla stregua di quanto previsto dall'art. 12, comma 3 del d.p.r.
3 n. 602/1973- non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella, se non il riferimento -diretto e specifico-, all'atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell'atto prodromico. Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscritto all'esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell'entità del debito fiscale di interessi.
13.4.1 Ne consegue che, in assenza di una ulteriore specificazione di una diversa tipologia di interessi richiesti rispetto a quanto già indicato a titolo di interessi nell'atto prodromico, la cartella di pagamento non dovrà che limitarsi ad attualizzare il debito di interessi già individuato in modo dettagliato e completo nell'atto genetico. Sarà semmai onere del contribuente contestare la quantificazione degli interessi operata in cartella ove risulti incoerente rispetto all'originaria pretesa per interessi, evidenziandone in tutto o in parte la non conformità rispetto al contenuto dell'obbligazione degli interessi determinata nell'atto genetico e sarà, per l'effetto, compito del giudice tributario acclarare il reale contenuto dell'obbligazione azionata con la cartella.
Le obbligazioni conseguenti alla revoca, anche con riferimento alla misura del calcolo degli interessi, sono interamente disciplinati all'art. 13 e 19.2 del contratto per la concessione delle agevolazioni.
Nell'ultimo motivo di appello, con cui parte appellata sostiene l'invalidità dell'ingiunzione opposta in quanto firmata dal responsabile del procedimento piuttosto che dal responsabile dell'ente che emana l'atto, è stata dedotta per la prima volta in grado di appello una nuova eccezione.
Pertanto, sul punto va dichiarata l'inammissibilità ai sensi del 345 c.p.c. secondo cui il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, […], riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera
4 "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (v. Cass. 9211/2022).
“Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre
2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (v. Cass. 26522/2017).
Sotto altro autonomo profilo si osserva che ha contestato l'erroneità Parte_1
dell'equiparazione della sottoscrizione meccanizzata del responsabile dell'ufficio con la firma digitale del responsabile dell'ente che emana l'atto necessaria ai fini della vidimazione ed efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, laddove la prima attiene al regolare svolgimento dell'iter amministrativo a conclusione del quale si giunge ad emettere un'ingiunzione di pagamento, l'altra è il visto di regolarità, validità ed efficacia che appone sul lato un soggetto differente da colui che è responsabile del procedimento, individuato per legge nel responsabile dell'ente che emette l'ingiunzione.
Sicché ad avviso dell'appellante la mera sottoscrizione meccanizzata del responsabile del procedimento non sarebbe idonea ad attribuire regolare efficacia e validità all'ingiunzione opposta.
Mancherebbe dunque una valida sottoscrizione da intendersi quale firma ufficiale, non sostituibile con l'indicazione meccanizzata del nome del funzionario, bensì al massimo con l'apposizione di firma digitale.
La tesi non può essere condivisa.
Soppressa la vidimazione e l'esecutorietà da parte del Pretore ex Dlgs numero
51/1998, l'ingiunzione è esecutiva di diritto ai sensi dell'art. 229 del DlGS n°51/98 ed è stata validamente sottoscritta mediante firma autografa meccanizzata ex art. 5 3 del DlGS n°39/93 dal responsabile dell'ufficio di “Sostegno alle politiche occupazionali”, e che il responsabile del procedimento in tale veste ha vidimato il provvedimento.
È stato statuito poi che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quantomeno quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come confermato dall'art. 6 quater del Dl n° 6 del 1991, convertito con modificazioni nella legge 15/3/991 n°80, con riguardo agli atti degli enti locali e dall'art. 3 del Dl Gs 12 febbraio 1993 n°39 con riguardo agli atti di qualsiasi P.A.,
i quali, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadiscono sul pia-no positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi. (Cfr Cass. civ. n° 11499/05, n° 4757/09), che sono stati ritenuti validi anche se privi di sottoscrizione, poiché la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio sia adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso (Cfr Cass. civ. n° 11458/12, n°
21290/18).
Tale riferibilità non è stata posta in discussione.
Né l'appellante ha contestato l'esistenza nell'originale del provvedimento della sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato, ma soltanto la necessità, ai fini dell'esistenza dell'atto, della vidimazione da parte di un diverso soggetto e cioè del responsabile dell'ente nonché della firma digitale, requisiti in realtà non previsti a pena d'invalidità dell'atto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
6 Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in Parte_1
favore di che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater
T.U.115/2002.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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