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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/12/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere rel . est.
dott. Davide S. Ferlito Componente privato
Dott. Eleonora Zanti Componente privato ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 252/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “ricorso avverso declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale”.
promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Croce n. 101, C.F. elettivamente domiciliato in Paternò (CT) , via E. Bellia C.F._1
n.35 presso lo studio dell'avv. Rosaria Anna Borzì del foro di Catania, da cui è rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso in appello, appellante
Contro , nata a [...] il [...] ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Acireale (CT), piazza Cappuccini n. 8-10 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Marina D'Ambra, da cui è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, ammesso al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania in atti appellata
Con l'intervento in causa dell'Avv. Valentina Aldisio, nella qualità di curatore speciale dei minori Per_1
nata a [...] l'[...], e , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_2 giusta memoria depositata in data 07.07.2025.
-Del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania
********
All'udienza del 12.11.2025 , sentite le parti ed acquisito il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
FATTO
Con sentenza n. 1399/2025, depositata il 12.02.2025, il Tribunale per i Minorenni di Catania, decidendo definitivamente nel procedimento iscritto al n. 80000129/2023 R.G iscritto su ricorso ex art. 330 cc della sig.ra , nella contumacia del convenuto, dichiarava la decadenza CP_1 dalla responsabilità genitoriale del padre sui figli e Parte_1 Persona_1 CP_2
.
[...]
Ha interposto appello avverso tale provvedimento, notificatogli in data 21.03.2025, il sig.
lamentando l'erroneità della contestata statuizione, in quanto emessa in Parte_1 carenza assoluta dei presupposti di legge e sulla base di presunti comportamenti di disinteresse nei confronti dei figli minori ascritti al sig. in conformità alla prospettazione attorea, senza Pt_1 tenere nel debito conto l'estrema conflittualità che aveva connotato la separazione della coppia
, con reciproche denunce querele che portavano tra l'altro all'iscrizione di un Controparte_3 giudizio a carico della convenuta iscritto al n. 11846/2020 R.G. innanzi alla IV Sez. penale del tribunale di Catania, ancora pendente. Rappresentava come, contrariamente a quanto rappresentato dalla , a seguito della cessazione della convivenza questa avesse ostacolato qualsiasi CP_1 rapporto tra il ed i figli, circostanza questa che aveva determinato il rifiuto nei confronti Pt_1 della figura paterna da parte della figlia che la donna inoltre aveva impedito la Per_1 partecipazione del alle decisioni relative alle questioni riguardanti i figli anche in tema di Pt_1 salute, al punto da costringere il padre a rivolgersi alle autorità, depositando in data 5.10.2023 una denuncia querela nei confronti della per il reato di cui all'art. 388 c.p (mancato rispetto CP_1 delle disposizioni della separazioni inerenti il proprio diritto di visita nei confronti dei figli) da cui scaturiva l'iscrizione del proc. n. 11505/2023 RGNR. Rilevava quindi come nel caso di specie non ricorressero comportamenti pregiudizievoli e/o altamente lesivi dell'incolumità dei minori e comunque estremamente trascuranti tali da giustificare la comminatoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale paterna. In subordine, evidenziava come la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale non fosse incompatibile con una possibile regolamentazione del proprio diritto di visita e/o frequentazione dei figli anche nell'interesse del diritto dei minori alla salvaguardia del rapporto con il padre.
Tanto premesso, chiedeva in accoglimento del ricorso, disporsi la reintegra della propria responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e in Persona_1 Controparte_2 subordine, regolamentarsi il diritto di visita del padre con i figli, compatibilmente all'interesse degli stessi, con le modalità e le cautele ritenute necessarie dalla Corte.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva ritualmente nel presente grado di giudizio la madre dei minori contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare Controparte_1 evidenziava la capziosità della ricostruzione della vicenda fornita dal finalizzata Pt_1 esclusivamente a dissimulare la gravità del cronico e grave inadempimento e disinteresse rispetto ai propri doveri di padre, rappresentando come dopo la separazione avvenuta nel 2018 fossero accaduti gravi eventi che avevano compromesso in modo significativo i rapporti tra i minori ed il padre, tali da obbligare la ad adire il Tribunale per i Minorenni e a denunciare il CP_1 in sede penale per tutelare i figli e se stessa. Sottolineava di essere stata prosciolta dalle Pt_1 false accuse di azioni persecutorie e vessatorie formulate nei suoi confronti dal come da Pt_1 dispositivo di sentenza versato in atti. Rilevava ancora come il contrariamente a quanto Pt_1 dallo stesso affermato, fosse stato reso edotto delle pendenza del giudizio per decadenza dalla responsabilità genitoriale e avesse scelto consapevolmente di non costituirsi, rifiutandosi di incontrare i minori con le modalità prescrittegli e, inoltre, non versasse regolarmente il contributo, pari ad euro 400,00 mensili ( aumentate ad euro 478,00 in base all'aumento Istat ), posto a suo carico per il mantenimento dei figli, tanto da costringere la ad agire esecutivamente CP_1 mediante pignoramento presso terzi. Evidenziava ancora come dagli accertamenti svolti nel corso del giudizio di prime cure dal Servizio Sociale e dall'EMI fosse emerso come i contatti tra il padre ed i figli potrebbero determinare pregiudizio ai due minori, atteso il trauma agli stessi cagionato dalle condotte disfunzionali del predetto ed il rifiuto assoluto della minore rilevando come Per_1 il non avesse mai avanzato la richiesta di proprio disciplinare il diritto di visita nel corso Pt_1 del giudizio di primo grado e avesse anzi dichiarato all'Assistente Sociale di non voler incontrare i figli. Ancora, evidenziava come la minore avesse riferito durante un pernotto presso il Per_1 padre di averlo visto assumere sostanze stupefacenti assieme a una donna, circostanza non smentita dal predetto e che aveva indotto quindi la genitrice ad approfondire la situazione personale del venendo a scoprire che il predetto, pur mamtenendo costanti contatti con la Pt_1 moglie, aveva avuto una figlia nel marzo 2020 dall'attuale compagna.
Si costituiva altresì il curatore speciale dei minori avv. Valentina Aldisio, la quale evidenziava l'assoluta correttezza del provvedimento impugnato, rilevando come, per quanto il stesse Pt_1 versando con una certa continuità il mantenimento ordinario, nondimeno le condotte altamente disfunzionali del predetto che non aveva mai accettato di farsi carico delle esigenze speciali del minore , assieme al disinteresse e all'assenza fisica e relazionale protratta per anni, CP_2 avessero compromesso in modo significativo il rapporto con i figli. Rappresentava di aver quindi provveduto, atteso il tempo trascorso, ad un nuovo ascolto della minore la quale aveva Per_1 ribadito di non aver contatti con il padre da diversi anni, di non essere mai stata cercata dallo stesso e di non avere più alcuna volontà di riallacciare i rapporti con lo stesso, non avendo che ricordi negativi del suo vissuto, quali le violenze perpetrate nei confronti della madre quando lei era piccola, e, da ultimo, l'episodio in cui, di notte, durante un pernottamento presso il padre che l'aveva condotta con sé a casa di una donna, svegliandosi, lo aveva sorpreso mentre assieme alla nuova compagna faceva uso di sostanze stupefacenti;
la minore aveva quindi evidenziato la propria condizione di benessere nell'attuale assetto familiare, del forte legame con il fratellino, affetto da disturbi dello spettro autistico, e dei progressi dallo stesso compiuti. Sottolineava come gli specialisti dell'EMI che hanno seguito la minore avessero evidenziato l'attuale condizione di benessere dei minori, reputando opportuno salvaguardarne l'equilibrio faticosamente raggiunto, rispettando il desiderio di non aver contatti con il padre, descritto come figura negativa, abbandonica e, a tratti, aggressiva.
Chiedeva quindi la conferma del provvedimento impugnato.
Indi, all'udienza in data 09.07.2025, i procuratori insistevano nei rispettivi atti , ed il Collegio, , su concorde richiesta delle parti, rinviava il procedimento per discussione all'udienza in data
12.11.2025, concedendo termine per note conclusive.
Infine, all'udienza in data 12.11.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti e acquisito il parere del P.G. che ha chiesto il rigetto dell'appello, la causa è stata posta in decisione. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va preliminarmente dato atto della tempestività dell'appello proposto da in Parte_1 quanto depositato in data 01.04.2025, a fronte della notificazione del provvedimento impugnato avvenuta in data 21.03.2025.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'appello proposto da l sig. averso la declaratoria di Pt_1 decadenza dalla responsabilità genitoriale disposta con sentenza del Tribunale per i Minorenni n.
1399/2025, emessa l'11.02.2025 e depositata il 12.02.2025 a definizione del procedimento iscritto al n. 129/2023 Reg. Cont., svoltosi nella contumacia del reclamante, sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato, integralmente condividendosi le conclusioni cui è addivenuto il
Tribunale all'esito dell'istruttoria svolta, da cui emerge inequivocabilmente come il predetto abbia posto in essere una pluralità di comportamenti che appaiono chiara espressione di palese inadeguatezza nel ruolo genitoriale e di violazione dei propri obblighi di padre sia sotto il profilo morale che materiale.
In primo luogo, occorre rimarcare come dagli atti emerga come la scelta del di non Pt_1 partecipare al procedimento incardinato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Catania dalla
[...]
non sembri essere l'effetto, contrariamente a quanto affermato in ricorso, della mancata CP_1 effettiva conoscenza del giudizio, ma risulti dovuta, verosimilmente, alla consapevole scelta dell'appellante di non costituirsi. E invero, a riguardo, nella relazione del Servizio Sociale di
Acicatena versata in atti dalla convenuta (doc. 4), priva di data e sottoscritta dall'Assistente
Sociale dott.ssa si legge infatti come la suddetta abbia svolto una visita Testimone_1 domiciliare presso l'abitazione posta nel suddetto comune, in via Croce n. 101, ove il sig. Pt_1 vive con l'attuale compagna Clienti Annalisa, e durante il corso del giudizio di prime cure abbia effettuato un colloquio con il predetto durante il quale veniva descritta la situazione familiare ed il dichiarava di non volere incontrare i figli “alle condizioni dettate dalla madre”. Pt_1
Ancora, si osserva come dagli atti emerga come a fronte di una separazione avvenuta nel 2018 conclusasi a seguito di negoziazione assistita sottoscritta in data 19.06.2018, il per oltre Pt_1 due anni, ovvero fino al novembre 2020, non abbia corrisposto l'assegno di euro 400,00 mensili pattuito quale contributo per il mantenimento dei due minori, maturando un debito di oltre diecimila euro e costringendo quindi la ad agire esecutivamente con procedura di CP_1 pignoramento presso il terzo datore di lavoro (doc. 5 memoria di costituzione ).. CP_1
Ciò detto, va evidenziata la genericità delle contestazioni al provvedimento formulate dal reclamante il quale, in maniera alquanto riduttiva, in ricorso si è limitato a lamentare la gravosità della decretata declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale, chiedendo in subordine la regolamentazione del proprio diritto di visita, ascrivendo all'atteggiamento ostacolante della
[...]
la mancata frequentazione dei due figli minori e , con cui ha trascurato di CP_1 Per_1 CP_2 coltivare i rapporti ormai da diversi anni, avendo preferito dedicarsi al nuovo nucleo familiare che ha costituito con la Clienti, da cui nel 2020 ha avuto una bambina. I minori e Per_1 CP_2 risultano quindi aver risentito in modo significativo dell'assenza del padre dalla loro vita e delle disfunzionali modalità relazionali di quest'ultimo nei confronti della nel contesto CP_1 conflittuale della separazione e dei molteplici episodi di violenza assistita in cui sono rimasti loro malgrado coinvolti, ed hanno sviluppato un atteggiamento protettivo nei confronti della madre e di rifiuto della figura paterna.
In particolare dalla relazione del Servizio Sociale di Catania in atti in data 29.11.2023 emerge che la definitiva separazione della coppia , iniziata con l'allontanamento del sig. Controparte_3 dalla casa coniugale già nel 2017, sia stata causata da problematiche relazionali di coppia Pt_1 dovute alle difficoltà manifestata dal sig. nell'accettare la malattia del secondogenito Pt_1 intorno al primo anno di vita veniva diagnosticato un “disturbo dello spettro Persona_2 autistico di livello 3 con anomalie encefaliche”- e dal rifiuto delle problematiche comportamentali del bambino con contestuale cambiamento comportamentale dell'uomo dovuto anche al consumo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.
Detta circostanza, tiepidamente contestata dal sig. che tuttavia non risulta aver intrapreso Pt_1
CP_ alcun percorso presso il né ha mai preso contatti con l' Controparte_5
Cont
presso l' di Catania - al fine di essere sottoposto ai prescritti colloqui specialistici
[...]
(cfr. relazione EMI in atti in data 11.06.2024 che dà atto dell'irreperibilità del , Pt_1 risulterebbe confermata sia dalle deposizioni assunte nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 11846/20 R.G., definito con sentenza del Tribunale di Catania emessa in data 2.4.2025 ( con cui la è stata ritenuta responsabile per il reato di minaccia di cui all'art. 612 comma 2 CP_1
c.p, mentre è stata prosciolta dalle accuse di cui agli artt 81, 388 e 612 bis cp), che dalle stesse dichiarazioni della minore la quale ha raccontato che in occasione di pernotto presso il Per_1 padre , alzatasi nottetempo per cercare quest'ultimo, aveva visto questi in cucina con una donna intento ad aspirare con una cannula dal naso una polvere bianca dal tavolo.
Ancora, risulta agli atti come il in occasione di un giro in macchina con i minori e la Pt_1 nel marzo 2023 a seguito di una discussione si sia reso autore di una violenta aggressione Pt_1 fisica alla presenza dei figli nei confronti della che riportava tumefazioni al volto al CP_1 volto, siccome risultante dalla comunicazione di notizia di reato dei CC di Catania in data
28.3.2023 in atti, fatti per i quali pende procedimento penale n. 3730/.23 R.G. Il predetto sig. veniva quindi formalmente ammonito con provvedimento del Questore di Catania in data Pt_1
07.08.2023, notificato il 09.08.2023, in quanto non nuovo a tali condotte.
La successiva relazione del Servizio Sociale del 29.05.2024 confermava quindi che i minori e , dopo un periodo di disorientamento, avessero nel tempo raggiunto una Per_1 CP_2 condizione di equilibrio e maggior benessere vivendo più serenamente il distacco dal padre e fossero accuditi e seguiti in tutte le loro necessità dalla madre, la quale è molto presente e attenta e si occupa in via esclusiva di provvedere ai bisogni dei due bambini, nell'assoluto disinteresse del che non incontravano all'epoca da oltre un anno. Risulta che la minore ragazzina Pt_1 Per_1 sveglia e brillante che da piccola aveva avuto un legame più forte con il padre, aveva manifestato maggiore sofferenza nell'elaborare l'assenza del predetto in occasione di eventi familiari quali i compleanni e le festività , ma, dopo diverse occasioni in cui lo stesso si era mostrato freddo nei suoi confronti o non aveva risposto al telefono, aveva smesso di cercarlo.
Anche la relazione specialistica dell'EMI dell'11.06.2024 dopo aver sottoposto a colloquio la minore, riporta come la ragazzina, apparsa socievole e molto matura per la sua età, abbia riferito di non avere contatti con il padre dal 2023 e di non essere mai stata cercata, esprimendo sentimenti di abbandono e di delusione per il comportamento del padre. Si legge che la minore ha raccontato diversi episodi, cui avrebbe assistito, in cui il padre avrebbe avuto modalità aggressive nei confronti della madre, nonché l'episodio, rimasto traumatico per lei, in cui avrebbe visto il padre fare uso di sostanze stupefacenti con la compagna. In particolare si legge :” durante i colloqui
ha riferito di essere stata esposta ad elevata conflittualità familiare, sfociata in agiti Per_1 aggressivi da parte del padre nei confronti della madre,. Oltre che a situazioni in cui il padre avrebbe tenuto condotte pregiudizievoli. Dalla valutazione testologica e dall'osservazione è emersa la presenza di segni di disagio emotivo, oltre che di inibizione e note d'ansia”.
che ha mostrato un forte attaccamento per la madre che identifica come figura di Per_1 riferimento significativa, e per il fratellino, nei cui confronti ha un atteggiamento protettivo e di guida, avrebbe quindi espresso il desiderio di non riprendere, al momento, i contatti con il padre, percepito come figura “negativa, abbandonica, a tratti, aggressiva”, esternando sentimenti di paura e bisogno di tutela dell'equilibrio in atto raggiunto.
Riguardo il minore la relazione specialistica riporta come il bambino, accudito con molta CP_2 attenzione dalla madre in relazione ai bisogni speciali di cui è portatore per i quali è seguito presso l'UONPI Centro Autismo, e, grazie al costante supporto della genitrice, ben inserito nel contesto classe, nonostante la sua disabilità riesca a conseguire buoni risultati scolastici e a svolgere con successo varie attività (p.e. suona il pianoforte, studia l'inglese); si riferisce quindi come anche GA esterni un vissuto negativo rispetto al padre e abbia dichiarato, seppur con modalità semplici, di non volere incontrarlo.
Le superiori circostanze appaiono confermate anche da quanto emerso dal colloquio effettuato di recente nel luglio del 2025 dal curatore speciale dei minori con la minore ove la ragazzina Per_1 avrebbe ribadito la propria ferma volontà di non avere contatti con il padre, mostrandosi ferita per il disinteresse mostrato nei confronti suoi e del fratellino dal padre e per i comportamenti CP_2 aggressivi tenuti dal predetto nei confronti della madre.
La donna, per quanto riferito dall'EMI nella relazione in data 11.06.2024, “presenta capacità genitoriali adeguate, appare capace di organizzare e gestire la quotidianità dei minori in considerazione dei bisogni psicofisici degli stessi , mostrando valide capacità di accudimento”.
Ciò detto, si osserva come al netto delle diverse prospettazioni dei due genitori in merito al loro complesso vissuto separativo e riguardo i motivi che hanno determinato l'allontanamento dei minori dal padre , risulta documentalmente come il da diversi anni non esercitati la Pt_1 propria genitorialità disattendendo il proprio diritto di visita in mancanza di riscontro di condotte ostative della , sostanzialmente demandando in toto alla stessa la crescita dei due figli CP_1 minori, di cui il secondo, , affetto da disturbo dello spettro autistico e portatore di bisogni CP_2 speciali. Lo stesso per diverso tempo non ha contribuito al loro mantenimento costringendo la
[...]
a procedere esecutivamente nei suoi confronti. Il ha lasciato trascorrere il tempo CP_1 Pt_1 senza in concreto mai attivarsi al fine di esercitare il proprio ruolo di padre, non ha saputo coltivare alcun rapporto con la figlia disattendendo le plurime richieste di attenzioni di Per_1 quest'ultima, ha manifestato disinteresse per il minore con cui non ha mai instaurato un CP_2 rapporto padre-figlio, esprimendo disagio gestionale a causa della disabilità dello stesso. Ancora,
l'uomo non si è nemmeno costituito nel primo grado giudizio, non presentandosi in udienza, non rendendosi reperibile dalle agenzie territoriali incaricate, dichiarando all'Assistente Sociale di Aci
Catena di non incontrare i figli da tempo e di non volerli incontrare alle condizioni dettate dalla madre, smentendo platealmente con il suo disinteresse, per fatti concludenti, le labiali manifestazione di rincrescimento per il fatto di non vedere i figli ed il desiderio espresso di recuperare il rapporto genitoriale.
Orbene, ritiene il Collegio, condividendo le valutazioni fatte proprie anche dal curatore speciale, che all'esito dell'istruttoria svolta, sia emersa in modo inequivocabile la situazione di grave pregiudizio causata ai minori dalla condotta disfunzionale del padre e dalle riscontrate carenze dello stesso sia sotto il profilo dell'accudimento materiale che sotto quello della vicinanza affettiva e della comprensione dei bisogni personali ed emotivi dei due figli . Tale considerazione induce a ritenere sussistenti, allo stato, i presupposti per la conferma della declaratoria di decadenza del dalla responsabilità genitoriale, reputandosi corrispondente all'interesse Pt_1 dei minori, di cui uno con bisogni speciali che richiedono costanti attenzioni, la concentrazione della stessa in capo all'unico genitore che di fatto esercita la funzione genitoriale sugli stessi, sia dal punto di vista affettivo che materiale, garantendone l'equilibrio e la sana e serena crescita.
A riguardo appare opportuno evidenziare come, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, la violazione, la trascuratezza o l'abuso della responsabilità genitoriale non debbano necessariamente essere imputabili a dolo o colpa del genitore ma rilevano da un punto di vista squisitamente oggettivo nel senso che se oggettivamente si realizza una violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale e questo provoca pregiudizio per il figlio, risulta necessario escludere il conferimento di un potere che rischia di compromettere il sereno processo formativo del minore. Detto intervento non ha pertanto carattere sanzionatorio di un precedente comportamento ritenuto illecito ma si pone essenzialmente in funzione protettiva nei confronti del minore (cfr. ex plurimis Cass. civile ord. 9 maggio 2025 n. 12289; Cass. 18.06.2018 n. 15949, Cass.
n. 18562 del 22 settembre 2016 e n. 22633 del 21 novembre 2016).
Va sottolineato a riguardo quindi come la giurisprudenza di legittimità abbia ribadito infatti che la decadenza dalla responsabilità genitoriale per violenza (fisica, psicologica, domestica) si configura quale misura estrema pronunciabile nel superiore interesse del minore al fine di salvaguardarne il benessere psicologico, nelle ipotesi in cui la condotta violativa dei doveri o disfunzionale, quand'anche non reiterabile, abbia causato grave pregiudizio e, in particolare, abbia generato danni concreti (ansia, paura, instabilità) o possa compromettere la crescita del minore. I (Cass. ord. 14 agosto 2023 n. 24626).
Va infatti precisato come tale statuizione non pregiudichi la facoltà del di coltivare in Pt_1 futuro e nel rispetto della volontà e delle esigenze evolutive dei medesimi, il rapporto affettivo con i minori, previo avvio di un percorso di recupero della funzione genitoriale con il supporto dei competenti servizi territoriali.
Conclusivamente, alla luce delle suesposte risultanze del procedimento di prime cure, da cui emerge la condotta altamente pregiudizievole tenuta dal e ritenuta la preminente Pt_1 necessità, in conformità con le indicazioni dei servizi specialistici, di salvaguardare il superiore interesse dei due minori, e, segnatamente, l'equilibrio del minore , in quanto soggetto CP_2 fragile e portatore di bisogni speciali, e della minore la qual solo di recente ha raggiunto Per_1 una nuova condizione di benessere superando le difficoltà causategli dalla lontananza del padre, il reclamo non può che essere rigettato.
Tenuto conto della natura del procedimento e dei motivi della decisione, si reputa sussistano i presupposti per compensare le spese del presente giudizio. Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
PQM
La Corte rigetta il reclamo proposto da e conferma il provvedimento Parte_1 impugnato .
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere rel . est.
dott. Davide S. Ferlito Componente privato
Dott. Eleonora Zanti Componente privato ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 252/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “ricorso avverso declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale”.
promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Croce n. 101, C.F. elettivamente domiciliato in Paternò (CT) , via E. Bellia C.F._1
n.35 presso lo studio dell'avv. Rosaria Anna Borzì del foro di Catania, da cui è rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso in appello, appellante
Contro , nata a [...] il [...] ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Acireale (CT), piazza Cappuccini n. 8-10 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Marina D'Ambra, da cui è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, ammesso al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania in atti appellata
Con l'intervento in causa dell'Avv. Valentina Aldisio, nella qualità di curatore speciale dei minori Per_1
nata a [...] l'[...], e , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_2 giusta memoria depositata in data 07.07.2025.
-Del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania
********
All'udienza del 12.11.2025 , sentite le parti ed acquisito il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
FATTO
Con sentenza n. 1399/2025, depositata il 12.02.2025, il Tribunale per i Minorenni di Catania, decidendo definitivamente nel procedimento iscritto al n. 80000129/2023 R.G iscritto su ricorso ex art. 330 cc della sig.ra , nella contumacia del convenuto, dichiarava la decadenza CP_1 dalla responsabilità genitoriale del padre sui figli e Parte_1 Persona_1 CP_2
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[...]
Ha interposto appello avverso tale provvedimento, notificatogli in data 21.03.2025, il sig.
lamentando l'erroneità della contestata statuizione, in quanto emessa in Parte_1 carenza assoluta dei presupposti di legge e sulla base di presunti comportamenti di disinteresse nei confronti dei figli minori ascritti al sig. in conformità alla prospettazione attorea, senza Pt_1 tenere nel debito conto l'estrema conflittualità che aveva connotato la separazione della coppia
, con reciproche denunce querele che portavano tra l'altro all'iscrizione di un Controparte_3 giudizio a carico della convenuta iscritto al n. 11846/2020 R.G. innanzi alla IV Sez. penale del tribunale di Catania, ancora pendente. Rappresentava come, contrariamente a quanto rappresentato dalla , a seguito della cessazione della convivenza questa avesse ostacolato qualsiasi CP_1 rapporto tra il ed i figli, circostanza questa che aveva determinato il rifiuto nei confronti Pt_1 della figura paterna da parte della figlia che la donna inoltre aveva impedito la Per_1 partecipazione del alle decisioni relative alle questioni riguardanti i figli anche in tema di Pt_1 salute, al punto da costringere il padre a rivolgersi alle autorità, depositando in data 5.10.2023 una denuncia querela nei confronti della per il reato di cui all'art. 388 c.p (mancato rispetto CP_1 delle disposizioni della separazioni inerenti il proprio diritto di visita nei confronti dei figli) da cui scaturiva l'iscrizione del proc. n. 11505/2023 RGNR. Rilevava quindi come nel caso di specie non ricorressero comportamenti pregiudizievoli e/o altamente lesivi dell'incolumità dei minori e comunque estremamente trascuranti tali da giustificare la comminatoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale paterna. In subordine, evidenziava come la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale non fosse incompatibile con una possibile regolamentazione del proprio diritto di visita e/o frequentazione dei figli anche nell'interesse del diritto dei minori alla salvaguardia del rapporto con il padre.
Tanto premesso, chiedeva in accoglimento del ricorso, disporsi la reintegra della propria responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e in Persona_1 Controparte_2 subordine, regolamentarsi il diritto di visita del padre con i figli, compatibilmente all'interesse degli stessi, con le modalità e le cautele ritenute necessarie dalla Corte.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva ritualmente nel presente grado di giudizio la madre dei minori contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare Controparte_1 evidenziava la capziosità della ricostruzione della vicenda fornita dal finalizzata Pt_1 esclusivamente a dissimulare la gravità del cronico e grave inadempimento e disinteresse rispetto ai propri doveri di padre, rappresentando come dopo la separazione avvenuta nel 2018 fossero accaduti gravi eventi che avevano compromesso in modo significativo i rapporti tra i minori ed il padre, tali da obbligare la ad adire il Tribunale per i Minorenni e a denunciare il CP_1 in sede penale per tutelare i figli e se stessa. Sottolineava di essere stata prosciolta dalle Pt_1 false accuse di azioni persecutorie e vessatorie formulate nei suoi confronti dal come da Pt_1 dispositivo di sentenza versato in atti. Rilevava ancora come il contrariamente a quanto Pt_1 dallo stesso affermato, fosse stato reso edotto delle pendenza del giudizio per decadenza dalla responsabilità genitoriale e avesse scelto consapevolmente di non costituirsi, rifiutandosi di incontrare i minori con le modalità prescrittegli e, inoltre, non versasse regolarmente il contributo, pari ad euro 400,00 mensili ( aumentate ad euro 478,00 in base all'aumento Istat ), posto a suo carico per il mantenimento dei figli, tanto da costringere la ad agire esecutivamente CP_1 mediante pignoramento presso terzi. Evidenziava ancora come dagli accertamenti svolti nel corso del giudizio di prime cure dal Servizio Sociale e dall'EMI fosse emerso come i contatti tra il padre ed i figli potrebbero determinare pregiudizio ai due minori, atteso il trauma agli stessi cagionato dalle condotte disfunzionali del predetto ed il rifiuto assoluto della minore rilevando come Per_1 il non avesse mai avanzato la richiesta di proprio disciplinare il diritto di visita nel corso Pt_1 del giudizio di primo grado e avesse anzi dichiarato all'Assistente Sociale di non voler incontrare i figli. Ancora, evidenziava come la minore avesse riferito durante un pernotto presso il Per_1 padre di averlo visto assumere sostanze stupefacenti assieme a una donna, circostanza non smentita dal predetto e che aveva indotto quindi la genitrice ad approfondire la situazione personale del venendo a scoprire che il predetto, pur mamtenendo costanti contatti con la Pt_1 moglie, aveva avuto una figlia nel marzo 2020 dall'attuale compagna.
Si costituiva altresì il curatore speciale dei minori avv. Valentina Aldisio, la quale evidenziava l'assoluta correttezza del provvedimento impugnato, rilevando come, per quanto il stesse Pt_1 versando con una certa continuità il mantenimento ordinario, nondimeno le condotte altamente disfunzionali del predetto che non aveva mai accettato di farsi carico delle esigenze speciali del minore , assieme al disinteresse e all'assenza fisica e relazionale protratta per anni, CP_2 avessero compromesso in modo significativo il rapporto con i figli. Rappresentava di aver quindi provveduto, atteso il tempo trascorso, ad un nuovo ascolto della minore la quale aveva Per_1 ribadito di non aver contatti con il padre da diversi anni, di non essere mai stata cercata dallo stesso e di non avere più alcuna volontà di riallacciare i rapporti con lo stesso, non avendo che ricordi negativi del suo vissuto, quali le violenze perpetrate nei confronti della madre quando lei era piccola, e, da ultimo, l'episodio in cui, di notte, durante un pernottamento presso il padre che l'aveva condotta con sé a casa di una donna, svegliandosi, lo aveva sorpreso mentre assieme alla nuova compagna faceva uso di sostanze stupefacenti;
la minore aveva quindi evidenziato la propria condizione di benessere nell'attuale assetto familiare, del forte legame con il fratellino, affetto da disturbi dello spettro autistico, e dei progressi dallo stesso compiuti. Sottolineava come gli specialisti dell'EMI che hanno seguito la minore avessero evidenziato l'attuale condizione di benessere dei minori, reputando opportuno salvaguardarne l'equilibrio faticosamente raggiunto, rispettando il desiderio di non aver contatti con il padre, descritto come figura negativa, abbandonica e, a tratti, aggressiva.
Chiedeva quindi la conferma del provvedimento impugnato.
Indi, all'udienza in data 09.07.2025, i procuratori insistevano nei rispettivi atti , ed il Collegio, , su concorde richiesta delle parti, rinviava il procedimento per discussione all'udienza in data
12.11.2025, concedendo termine per note conclusive.
Infine, all'udienza in data 12.11.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti e acquisito il parere del P.G. che ha chiesto il rigetto dell'appello, la causa è stata posta in decisione. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va preliminarmente dato atto della tempestività dell'appello proposto da in Parte_1 quanto depositato in data 01.04.2025, a fronte della notificazione del provvedimento impugnato avvenuta in data 21.03.2025.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'appello proposto da l sig. averso la declaratoria di Pt_1 decadenza dalla responsabilità genitoriale disposta con sentenza del Tribunale per i Minorenni n.
1399/2025, emessa l'11.02.2025 e depositata il 12.02.2025 a definizione del procedimento iscritto al n. 129/2023 Reg. Cont., svoltosi nella contumacia del reclamante, sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato, integralmente condividendosi le conclusioni cui è addivenuto il
Tribunale all'esito dell'istruttoria svolta, da cui emerge inequivocabilmente come il predetto abbia posto in essere una pluralità di comportamenti che appaiono chiara espressione di palese inadeguatezza nel ruolo genitoriale e di violazione dei propri obblighi di padre sia sotto il profilo morale che materiale.
In primo luogo, occorre rimarcare come dagli atti emerga come la scelta del di non Pt_1 partecipare al procedimento incardinato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Catania dalla
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non sembri essere l'effetto, contrariamente a quanto affermato in ricorso, della mancata CP_1 effettiva conoscenza del giudizio, ma risulti dovuta, verosimilmente, alla consapevole scelta dell'appellante di non costituirsi. E invero, a riguardo, nella relazione del Servizio Sociale di
Acicatena versata in atti dalla convenuta (doc. 4), priva di data e sottoscritta dall'Assistente
Sociale dott.ssa si legge infatti come la suddetta abbia svolto una visita Testimone_1 domiciliare presso l'abitazione posta nel suddetto comune, in via Croce n. 101, ove il sig. Pt_1 vive con l'attuale compagna Clienti Annalisa, e durante il corso del giudizio di prime cure abbia effettuato un colloquio con il predetto durante il quale veniva descritta la situazione familiare ed il dichiarava di non volere incontrare i figli “alle condizioni dettate dalla madre”. Pt_1
Ancora, si osserva come dagli atti emerga come a fronte di una separazione avvenuta nel 2018 conclusasi a seguito di negoziazione assistita sottoscritta in data 19.06.2018, il per oltre Pt_1 due anni, ovvero fino al novembre 2020, non abbia corrisposto l'assegno di euro 400,00 mensili pattuito quale contributo per il mantenimento dei due minori, maturando un debito di oltre diecimila euro e costringendo quindi la ad agire esecutivamente con procedura di CP_1 pignoramento presso il terzo datore di lavoro (doc. 5 memoria di costituzione ).. CP_1
Ciò detto, va evidenziata la genericità delle contestazioni al provvedimento formulate dal reclamante il quale, in maniera alquanto riduttiva, in ricorso si è limitato a lamentare la gravosità della decretata declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale, chiedendo in subordine la regolamentazione del proprio diritto di visita, ascrivendo all'atteggiamento ostacolante della
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la mancata frequentazione dei due figli minori e , con cui ha trascurato di CP_1 Per_1 CP_2 coltivare i rapporti ormai da diversi anni, avendo preferito dedicarsi al nuovo nucleo familiare che ha costituito con la Clienti, da cui nel 2020 ha avuto una bambina. I minori e Per_1 CP_2 risultano quindi aver risentito in modo significativo dell'assenza del padre dalla loro vita e delle disfunzionali modalità relazionali di quest'ultimo nei confronti della nel contesto CP_1 conflittuale della separazione e dei molteplici episodi di violenza assistita in cui sono rimasti loro malgrado coinvolti, ed hanno sviluppato un atteggiamento protettivo nei confronti della madre e di rifiuto della figura paterna.
In particolare dalla relazione del Servizio Sociale di Catania in atti in data 29.11.2023 emerge che la definitiva separazione della coppia , iniziata con l'allontanamento del sig. Controparte_3 dalla casa coniugale già nel 2017, sia stata causata da problematiche relazionali di coppia Pt_1 dovute alle difficoltà manifestata dal sig. nell'accettare la malattia del secondogenito Pt_1 intorno al primo anno di vita veniva diagnosticato un “disturbo dello spettro Persona_2 autistico di livello 3 con anomalie encefaliche”- e dal rifiuto delle problematiche comportamentali del bambino con contestuale cambiamento comportamentale dell'uomo dovuto anche al consumo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.
Detta circostanza, tiepidamente contestata dal sig. che tuttavia non risulta aver intrapreso Pt_1
CP_ alcun percorso presso il né ha mai preso contatti con l' Controparte_5
Cont
presso l' di Catania - al fine di essere sottoposto ai prescritti colloqui specialistici
[...]
(cfr. relazione EMI in atti in data 11.06.2024 che dà atto dell'irreperibilità del , Pt_1 risulterebbe confermata sia dalle deposizioni assunte nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 11846/20 R.G., definito con sentenza del Tribunale di Catania emessa in data 2.4.2025 ( con cui la è stata ritenuta responsabile per il reato di minaccia di cui all'art. 612 comma 2 CP_1
c.p, mentre è stata prosciolta dalle accuse di cui agli artt 81, 388 e 612 bis cp), che dalle stesse dichiarazioni della minore la quale ha raccontato che in occasione di pernotto presso il Per_1 padre , alzatasi nottetempo per cercare quest'ultimo, aveva visto questi in cucina con una donna intento ad aspirare con una cannula dal naso una polvere bianca dal tavolo.
Ancora, risulta agli atti come il in occasione di un giro in macchina con i minori e la Pt_1 nel marzo 2023 a seguito di una discussione si sia reso autore di una violenta aggressione Pt_1 fisica alla presenza dei figli nei confronti della che riportava tumefazioni al volto al CP_1 volto, siccome risultante dalla comunicazione di notizia di reato dei CC di Catania in data
28.3.2023 in atti, fatti per i quali pende procedimento penale n. 3730/.23 R.G. Il predetto sig. veniva quindi formalmente ammonito con provvedimento del Questore di Catania in data Pt_1
07.08.2023, notificato il 09.08.2023, in quanto non nuovo a tali condotte.
La successiva relazione del Servizio Sociale del 29.05.2024 confermava quindi che i minori e , dopo un periodo di disorientamento, avessero nel tempo raggiunto una Per_1 CP_2 condizione di equilibrio e maggior benessere vivendo più serenamente il distacco dal padre e fossero accuditi e seguiti in tutte le loro necessità dalla madre, la quale è molto presente e attenta e si occupa in via esclusiva di provvedere ai bisogni dei due bambini, nell'assoluto disinteresse del che non incontravano all'epoca da oltre un anno. Risulta che la minore ragazzina Pt_1 Per_1 sveglia e brillante che da piccola aveva avuto un legame più forte con il padre, aveva manifestato maggiore sofferenza nell'elaborare l'assenza del predetto in occasione di eventi familiari quali i compleanni e le festività , ma, dopo diverse occasioni in cui lo stesso si era mostrato freddo nei suoi confronti o non aveva risposto al telefono, aveva smesso di cercarlo.
Anche la relazione specialistica dell'EMI dell'11.06.2024 dopo aver sottoposto a colloquio la minore, riporta come la ragazzina, apparsa socievole e molto matura per la sua età, abbia riferito di non avere contatti con il padre dal 2023 e di non essere mai stata cercata, esprimendo sentimenti di abbandono e di delusione per il comportamento del padre. Si legge che la minore ha raccontato diversi episodi, cui avrebbe assistito, in cui il padre avrebbe avuto modalità aggressive nei confronti della madre, nonché l'episodio, rimasto traumatico per lei, in cui avrebbe visto il padre fare uso di sostanze stupefacenti con la compagna. In particolare si legge :” durante i colloqui
ha riferito di essere stata esposta ad elevata conflittualità familiare, sfociata in agiti Per_1 aggressivi da parte del padre nei confronti della madre,. Oltre che a situazioni in cui il padre avrebbe tenuto condotte pregiudizievoli. Dalla valutazione testologica e dall'osservazione è emersa la presenza di segni di disagio emotivo, oltre che di inibizione e note d'ansia”.
che ha mostrato un forte attaccamento per la madre che identifica come figura di Per_1 riferimento significativa, e per il fratellino, nei cui confronti ha un atteggiamento protettivo e di guida, avrebbe quindi espresso il desiderio di non riprendere, al momento, i contatti con il padre, percepito come figura “negativa, abbandonica, a tratti, aggressiva”, esternando sentimenti di paura e bisogno di tutela dell'equilibrio in atto raggiunto.
Riguardo il minore la relazione specialistica riporta come il bambino, accudito con molta CP_2 attenzione dalla madre in relazione ai bisogni speciali di cui è portatore per i quali è seguito presso l'UONPI Centro Autismo, e, grazie al costante supporto della genitrice, ben inserito nel contesto classe, nonostante la sua disabilità riesca a conseguire buoni risultati scolastici e a svolgere con successo varie attività (p.e. suona il pianoforte, studia l'inglese); si riferisce quindi come anche GA esterni un vissuto negativo rispetto al padre e abbia dichiarato, seppur con modalità semplici, di non volere incontrarlo.
Le superiori circostanze appaiono confermate anche da quanto emerso dal colloquio effettuato di recente nel luglio del 2025 dal curatore speciale dei minori con la minore ove la ragazzina Per_1 avrebbe ribadito la propria ferma volontà di non avere contatti con il padre, mostrandosi ferita per il disinteresse mostrato nei confronti suoi e del fratellino dal padre e per i comportamenti CP_2 aggressivi tenuti dal predetto nei confronti della madre.
La donna, per quanto riferito dall'EMI nella relazione in data 11.06.2024, “presenta capacità genitoriali adeguate, appare capace di organizzare e gestire la quotidianità dei minori in considerazione dei bisogni psicofisici degli stessi , mostrando valide capacità di accudimento”.
Ciò detto, si osserva come al netto delle diverse prospettazioni dei due genitori in merito al loro complesso vissuto separativo e riguardo i motivi che hanno determinato l'allontanamento dei minori dal padre , risulta documentalmente come il da diversi anni non esercitati la Pt_1 propria genitorialità disattendendo il proprio diritto di visita in mancanza di riscontro di condotte ostative della , sostanzialmente demandando in toto alla stessa la crescita dei due figli CP_1 minori, di cui il secondo, , affetto da disturbo dello spettro autistico e portatore di bisogni CP_2 speciali. Lo stesso per diverso tempo non ha contribuito al loro mantenimento costringendo la
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a procedere esecutivamente nei suoi confronti. Il ha lasciato trascorrere il tempo CP_1 Pt_1 senza in concreto mai attivarsi al fine di esercitare il proprio ruolo di padre, non ha saputo coltivare alcun rapporto con la figlia disattendendo le plurime richieste di attenzioni di Per_1 quest'ultima, ha manifestato disinteresse per il minore con cui non ha mai instaurato un CP_2 rapporto padre-figlio, esprimendo disagio gestionale a causa della disabilità dello stesso. Ancora,
l'uomo non si è nemmeno costituito nel primo grado giudizio, non presentandosi in udienza, non rendendosi reperibile dalle agenzie territoriali incaricate, dichiarando all'Assistente Sociale di Aci
Catena di non incontrare i figli da tempo e di non volerli incontrare alle condizioni dettate dalla madre, smentendo platealmente con il suo disinteresse, per fatti concludenti, le labiali manifestazione di rincrescimento per il fatto di non vedere i figli ed il desiderio espresso di recuperare il rapporto genitoriale.
Orbene, ritiene il Collegio, condividendo le valutazioni fatte proprie anche dal curatore speciale, che all'esito dell'istruttoria svolta, sia emersa in modo inequivocabile la situazione di grave pregiudizio causata ai minori dalla condotta disfunzionale del padre e dalle riscontrate carenze dello stesso sia sotto il profilo dell'accudimento materiale che sotto quello della vicinanza affettiva e della comprensione dei bisogni personali ed emotivi dei due figli . Tale considerazione induce a ritenere sussistenti, allo stato, i presupposti per la conferma della declaratoria di decadenza del dalla responsabilità genitoriale, reputandosi corrispondente all'interesse Pt_1 dei minori, di cui uno con bisogni speciali che richiedono costanti attenzioni, la concentrazione della stessa in capo all'unico genitore che di fatto esercita la funzione genitoriale sugli stessi, sia dal punto di vista affettivo che materiale, garantendone l'equilibrio e la sana e serena crescita.
A riguardo appare opportuno evidenziare come, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, la violazione, la trascuratezza o l'abuso della responsabilità genitoriale non debbano necessariamente essere imputabili a dolo o colpa del genitore ma rilevano da un punto di vista squisitamente oggettivo nel senso che se oggettivamente si realizza una violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale e questo provoca pregiudizio per il figlio, risulta necessario escludere il conferimento di un potere che rischia di compromettere il sereno processo formativo del minore. Detto intervento non ha pertanto carattere sanzionatorio di un precedente comportamento ritenuto illecito ma si pone essenzialmente in funzione protettiva nei confronti del minore (cfr. ex plurimis Cass. civile ord. 9 maggio 2025 n. 12289; Cass. 18.06.2018 n. 15949, Cass.
n. 18562 del 22 settembre 2016 e n. 22633 del 21 novembre 2016).
Va sottolineato a riguardo quindi come la giurisprudenza di legittimità abbia ribadito infatti che la decadenza dalla responsabilità genitoriale per violenza (fisica, psicologica, domestica) si configura quale misura estrema pronunciabile nel superiore interesse del minore al fine di salvaguardarne il benessere psicologico, nelle ipotesi in cui la condotta violativa dei doveri o disfunzionale, quand'anche non reiterabile, abbia causato grave pregiudizio e, in particolare, abbia generato danni concreti (ansia, paura, instabilità) o possa compromettere la crescita del minore. I (Cass. ord. 14 agosto 2023 n. 24626).
Va infatti precisato come tale statuizione non pregiudichi la facoltà del di coltivare in Pt_1 futuro e nel rispetto della volontà e delle esigenze evolutive dei medesimi, il rapporto affettivo con i minori, previo avvio di un percorso di recupero della funzione genitoriale con il supporto dei competenti servizi territoriali.
Conclusivamente, alla luce delle suesposte risultanze del procedimento di prime cure, da cui emerge la condotta altamente pregiudizievole tenuta dal e ritenuta la preminente Pt_1 necessità, in conformità con le indicazioni dei servizi specialistici, di salvaguardare il superiore interesse dei due minori, e, segnatamente, l'equilibrio del minore , in quanto soggetto CP_2 fragile e portatore di bisogni speciali, e della minore la qual solo di recente ha raggiunto Per_1 una nuova condizione di benessere superando le difficoltà causategli dalla lontananza del padre, il reclamo non può che essere rigettato.
Tenuto conto della natura del procedimento e dei motivi della decisione, si reputa sussistano i presupposti per compensare le spese del presente giudizio. Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
PQM
La Corte rigetta il reclamo proposto da e conferma il provvedimento Parte_1 impugnato .
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher