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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 503/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4451/2021 depositato il 21/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 198/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 20/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXHTXO000489 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ed opponeva l' avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Messina ,ai sensi del 41 bis, per l'anno 2013 con il quale veniva accertata l'omessa dichiarazione della somma di € 2.400,00 costituita dall' assegno divorzile gravante sull'ex coniuge , sig. Nominativo_2.
L'Agenzia motivava il recupero con il controllo incrociato con l'altro coniuge che, nel Mod UNICO aveva dichiarato di aver corrisposto alla contribuente la somma omessa.
La ricorrente contestava di aver percepito quelle somme e a riprova depositava corrispondenza ed atti di precetto notificati all'ex coniuge .
Il 1° giudice rigettava il ricorso ritenendo assolto l'onere della prova in capo all'Agenzia per aver provato l'avvenuta deduzione delle somme ad opera dell'ex coniuge e l'omessa prova di mancata percezione gravante sulla contribuente . Compensava le spese di lite.
Appellava la sentenza la Ricorrente_1 considerandola erronea, ritenendo di aver assolto all'onere di prova con la produzione degli atti di precetto comprovanti la mancata percezione delle somme .
Si costituiva l'Agenzia e contestando l'appello ne chiedeva il rigetto.
Fissato il giudizio all'udienza del 12/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
L'art. 52 , comma 1 lettera c) TUIR stabilisce che gli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge si presumono percepiti nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli , salvo prova contraria.
Qualora pertanto non si riesca a dimostrare il mancato percepimento parziale o totale degli assegni , gli stessi devono essere assoggettati a tassazione nel periodo d'imposta a cui i predetti titoli afferiscono.
Dagli atti prodotti ( conducenti per l'annualità oggetto di causa solo: il precetto datato 12/7/2013 emesso per le mensilità da giugno 2008 a luglio 2013 e il precetto datato 12/6/2014 , emesso per le mensilità da agosto 2013 al giugno 2014) risulta che al giugno 2014 la Ricorrente_1 non aveva percepito le mensilità da agosto 2013 a dicembre 2013 .
Non vi è prova invece che al precetto datato 12/7/2013, emesso per le mensilità da giugno 2008 a luglio 2013, siano seguiti atti esecutivi che potessero fare escludere la non percezione delle mensilità da gennaio 2013 a luglio 2013.
Erra l'appellante quando ritiene di essere gravata da una prova negativa,a cui riteneva di non essere tenuta , poiché ad escludere la percezione delle somme gennaio-luglio 2013 sarebbero bastati gli estratti conto da gennaio 2013 a dicembre 2013 che comprovassero l'inadempimento dell'ex coniuge nell'anno d'imposta .
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello della contribuente nei limiti di cui in motivazione . Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 12/1/2026
Il Presidente est.
IA EL NE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4451/2021 depositato il 21/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 198/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 20/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXHTXO000489 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ed opponeva l' avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Messina ,ai sensi del 41 bis, per l'anno 2013 con il quale veniva accertata l'omessa dichiarazione della somma di € 2.400,00 costituita dall' assegno divorzile gravante sull'ex coniuge , sig. Nominativo_2.
L'Agenzia motivava il recupero con il controllo incrociato con l'altro coniuge che, nel Mod UNICO aveva dichiarato di aver corrisposto alla contribuente la somma omessa.
La ricorrente contestava di aver percepito quelle somme e a riprova depositava corrispondenza ed atti di precetto notificati all'ex coniuge .
Il 1° giudice rigettava il ricorso ritenendo assolto l'onere della prova in capo all'Agenzia per aver provato l'avvenuta deduzione delle somme ad opera dell'ex coniuge e l'omessa prova di mancata percezione gravante sulla contribuente . Compensava le spese di lite.
Appellava la sentenza la Ricorrente_1 considerandola erronea, ritenendo di aver assolto all'onere di prova con la produzione degli atti di precetto comprovanti la mancata percezione delle somme .
Si costituiva l'Agenzia e contestando l'appello ne chiedeva il rigetto.
Fissato il giudizio all'udienza del 12/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
L'art. 52 , comma 1 lettera c) TUIR stabilisce che gli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge si presumono percepiti nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli , salvo prova contraria.
Qualora pertanto non si riesca a dimostrare il mancato percepimento parziale o totale degli assegni , gli stessi devono essere assoggettati a tassazione nel periodo d'imposta a cui i predetti titoli afferiscono.
Dagli atti prodotti ( conducenti per l'annualità oggetto di causa solo: il precetto datato 12/7/2013 emesso per le mensilità da giugno 2008 a luglio 2013 e il precetto datato 12/6/2014 , emesso per le mensilità da agosto 2013 al giugno 2014) risulta che al giugno 2014 la Ricorrente_1 non aveva percepito le mensilità da agosto 2013 a dicembre 2013 .
Non vi è prova invece che al precetto datato 12/7/2013, emesso per le mensilità da giugno 2008 a luglio 2013, siano seguiti atti esecutivi che potessero fare escludere la non percezione delle mensilità da gennaio 2013 a luglio 2013.
Erra l'appellante quando ritiene di essere gravata da una prova negativa,a cui riteneva di non essere tenuta , poiché ad escludere la percezione delle somme gennaio-luglio 2013 sarebbero bastati gli estratti conto da gennaio 2013 a dicembre 2013 che comprovassero l'inadempimento dell'ex coniuge nell'anno d'imposta .
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello della contribuente nei limiti di cui in motivazione . Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 12/1/2026
Il Presidente est.
IA EL NE