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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/03/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Francesca
Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4389 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA nato il [...] a [...]/RJ, Brasile CPF Parte_1 C.F._1
[...
,ed ivi residente;
nata il [...] a [...]/ RJ, Brasile CPF Parte_2
ed ivi residente, tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria (RC), P.IVA_1
Via Guglielmo Pepe n. 43, presso lo studio dell'avv. Claudio Antonino Laganà, (C.F.
) del foro di Reggio Calabria, che la rappresenta e difende, C.F._2
giusta procura alle liti in calce al presente atto.
-
RICORRENTI -
E
(C.F. in persona del in Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 carica, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. Email_1
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
CONCLUSIONI All'udienza del 4 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, l'odierno ricorrente ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga Controparte_1
dichiarato lo status di cittadino italiano in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti in linea diretta di nato a Persona_1
Fuscaldo (CS), Italia, il 04/12/1909 (all.8), il quale si trasferì in Brasile e si sposò con a Rio De Janeiro (RJ), Brasile, in data 19/12/1931 (all.9) ; la coppia Persona_2
ebbe un figlio a nome nato a [...], Brasile, il 28/09/1932 Persona_3
(all.10). morì il 18/04/1952 a Rio de Janeiro (RJ), Brasile (all.11) Persona_4
senza essersi mai naturalizzato come cittadino brasiliano (all. 12) si sposò con in Rio De Janeiro (RJ), Brasile il Persona_3 Controparte_3
05/05/1955 (all.13) e nasceva nato a [...], Brasile, Persona_5 il 27/03/1956; (all.14). Quest'ultimo, infatti, in prime nozze sposò in data Persona_6
18/07/1978 a Rio De Janeiro (RJ), Brasile (all.15) e nasceva nato a Parte_1
Rio De Janeiro (RJ), Brasile, il 20/09/1985 (all.16). Successivamente CP_4
divorziò con provv. del 22/06/1993 ed egli incontrò
[...] Persona_7
con la quale ebbe una figlia a Campos Dos Goitacazes (RJ), Parte_2
Brasile, il 30/04/1991 (all.17),successivamente, si sposò con ra Controparte_4
17/12/2004 a Brasilia, Brasile(all.18). Persona_7
Rappresentavano i ricorrenti di avere iniziato il procedimento innanzi all'autorità consolare competente ma di essere ancora in attesa del riconoscimento dello status.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_1
domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Pag. 2 di 6 Istruita con produzione documentale, all'udienza del 4 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Circa la competenza del Tribunale di Catanzaro, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo dell'odierno ricorrente era originario di Fuscaldo, provincia di
Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
Brasile.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza (" iure sanguinis "), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo
1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”) confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza, come puntualmente formalizzato nella circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del , che ha chiarito Controparte_1
come i discendenti di emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis anche
Pag. 3 di 6 se di derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti e né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo italiano, prova peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso (alleg.).
Va precisato, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso.
Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni 730 previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possono essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame.
Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto
Pag. 4 di 6 precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione o opposizione” di un provvedimento del
Consolato.
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame.
Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dei ricorrenti, nonostante il citato art. 3 D.P.R. n. 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il
Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Parte_3
che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (730 giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. (cfr. Cass SSUU, Sentenza n.
28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione Controparte_1
integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadini italiani di: Pt_4
nato il [...] a [...]/RJ; Parte_1
Pag. 5 di 6 nata il [...] a [...]/ RJ, Brasile. Parte_2
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 4.2.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Garofalo
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