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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/04/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Riccardo Massera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5815 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CHIARA Parte_1 C.F._1
PERICA;
- Attore - contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
- Convenuta, contumace -
OGGETTO: Proprietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per rito semplificato depositato il 04/12/2024 ha chiesto Parte_1 il trasferimento in suo favore, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del diritto di piena proprietà per la quota pari a ½ degli immobili in Comune di Valmontone, Via Casilina n. 335, in Catasto
Fabbricati al foglio 10, particella 349 sub. 503 (già sub 6), e Via Colle Fontana Vecchia n.
12E, censiti in Catasto Fabbricati al foglio 22, particella 2084, sub. 10 (l'appartamento con annessa corte) e sub. 7 (il box).
Al riguardo ha esposto che la convenuta si era obbligata al trasferimento in suo favore con l'accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto il 28.3.2023 e munito del nulla osta del pubblico ministero il giorno successivo;
che egli, come previsto dall'accordo, aveva pagato i lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile di via Colle Fontana Vecchia e gli oneri condominiali relativi alle due unità immobiliari;
che la convenuta, nonostante i ripetuti inviti in tal senso, non aveva inteso stipulare l'atto pubblico di trasferimento.
2. è rimasta contumace. Controparte_1
3. Alla prima udienza del 14/04/2025 la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo
Pag. 1 di 3 comma, c.p.c.
4. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui «In tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni» (Cass. Sez. 2, 26/07/2023, n. 22559, Rv. 668566 – 01). Lo stesso principio vale, evidentemente, con riferimento all'accordo raggiunto in sede di divorzio, assistito dalla medesima ratio e dalla stessa natura.
Sotto altro profilo, perché possa essere pronunciato il trasferimento di un bene immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c. è comunque necessario che le parti rendano le dichiarazioni di rito circa gli estremi del titolo urbanistico abilitativo del fabbricato – a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato, purché realmente esistente e riferibile, proprio, a quell'immobile – o del certificato di destinazione urbanistica del terreno e circa la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1- bis, della legge n. 52 del 1985; non è viceversa necessaria la ricorrenza anche della c.d. conformità catastale soggettiva, consistente nella coincidenza del promittente venditore con l'intestatario catastale del bene (Cass. Sez. U., 22/03/2019, n. 8230, Rv. 653283 – 01;
Cass. Sez. 2, 29/09/2020, n. 20526, Rv. 659199 – 02).
Le dichiarazioni richieste, peraltro, per giurisprudenza costante possono intervenire anche in corso di causa o nel giudizio di appello, perché attengono a una condizione dell'azione di cui all'art. 2932 c.c. e quindi sono sottratte alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti.
5. Nella specie, l'accordo divorzile, ritualmente concluso ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 132 del
2014, reca specifica indicazione degli estremi identificativi degli immobili;
l'attore – già intestatario degli immobili stessi per la quota di ½ - ha poi reso le dichiarazioni di rito da cui risulta che l'immobile di via Casilina è stato realizzato in data anteriore al 1° settembre
1967; che il fabbricato di cui fanno parte gli immobili in via Colle Fontana Vecchia è stato edificato in virtù di permesso di costruire n. 111 prot. n. 14277 rilasciato dal Comune di
Valmontone il 5.7.2006 e successiva d.i.a. presentata il 22.11.2007, prot. n, 23901; che lo stato di fatto è conforme ai dati catastali e alle relative planimetrie.
Pag. 2 di 3 Dai documenti prodotti, infine, risulta che è stata convocata con Controparte_1 lettera raccomandata a comparire davanti al notaio dott. il 27.6.2024 per la Persona_1 stipula del trasferimento ma non si è presentata, così rendendosi inadempiente all'obbligazione assunta.
6. La domanda deve pertanto essere accolta;
ai sensi dell'art. 2643 n. 14 c.c. deve inoltre essere disposta la trascrizione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore pari a 33.188 €, determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dispone il trasferimento da in favore di della Controparte_1 Parte_1 quota di ½ della piena proprietà degli immobili:
a) in Comune di Valmontone, via Casilina n. 335, censito in Catasto Fabbricati al foglio
10, particella 349 sub. 503 (già sub 6), piano 2, Categoria A/4, classe 2, consistenza
2,5 vani, rendita catastale euro 111,04, confinante con distacco su Via Casilina, vano scala, , salvo altri;
CP_2
b) in Comune di Valmontone, Via Colle Fontana Vecchia n. 12E, censito in Catasto
Fabbricati al foglio 22, particella 2084, sub. 10, categoria A/4, classe 3, consistenza vani 3, rendita catastale euro 154,94, posto al piano terra, confinante con appartamento int. 8, area condominiale, distacchi, salvo altri;
c) in Comune di Valmontone, Via Colle Fontana Vecchia n. 12E, censito in Catasto
Fabbricati al foglio 22, particella 2084, sub. 7, categoria C/6, classe 4, mq 29, rendita catastale euro 65,90, posto al piano interrato, confinante con area di manovra, box n. 4, terrapieno, salvo altri;
2) ordina al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) condanna a rimborsare a le spese del giudizio Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 264 per spese vive e € 5.000 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Velletri il 17/04/2025
Il Giudice
Riccardo Massera
Pag. 3 di 3
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Riccardo Massera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5815 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CHIARA Parte_1 C.F._1
PERICA;
- Attore - contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
- Convenuta, contumace -
OGGETTO: Proprietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per rito semplificato depositato il 04/12/2024 ha chiesto Parte_1 il trasferimento in suo favore, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del diritto di piena proprietà per la quota pari a ½ degli immobili in Comune di Valmontone, Via Casilina n. 335, in Catasto
Fabbricati al foglio 10, particella 349 sub. 503 (già sub 6), e Via Colle Fontana Vecchia n.
12E, censiti in Catasto Fabbricati al foglio 22, particella 2084, sub. 10 (l'appartamento con annessa corte) e sub. 7 (il box).
Al riguardo ha esposto che la convenuta si era obbligata al trasferimento in suo favore con l'accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto il 28.3.2023 e munito del nulla osta del pubblico ministero il giorno successivo;
che egli, come previsto dall'accordo, aveva pagato i lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile di via Colle Fontana Vecchia e gli oneri condominiali relativi alle due unità immobiliari;
che la convenuta, nonostante i ripetuti inviti in tal senso, non aveva inteso stipulare l'atto pubblico di trasferimento.
2. è rimasta contumace. Controparte_1
3. Alla prima udienza del 14/04/2025 la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo
Pag. 1 di 3 comma, c.p.c.
4. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui «In tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni» (Cass. Sez. 2, 26/07/2023, n. 22559, Rv. 668566 – 01). Lo stesso principio vale, evidentemente, con riferimento all'accordo raggiunto in sede di divorzio, assistito dalla medesima ratio e dalla stessa natura.
Sotto altro profilo, perché possa essere pronunciato il trasferimento di un bene immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c. è comunque necessario che le parti rendano le dichiarazioni di rito circa gli estremi del titolo urbanistico abilitativo del fabbricato – a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato, purché realmente esistente e riferibile, proprio, a quell'immobile – o del certificato di destinazione urbanistica del terreno e circa la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1- bis, della legge n. 52 del 1985; non è viceversa necessaria la ricorrenza anche della c.d. conformità catastale soggettiva, consistente nella coincidenza del promittente venditore con l'intestatario catastale del bene (Cass. Sez. U., 22/03/2019, n. 8230, Rv. 653283 – 01;
Cass. Sez. 2, 29/09/2020, n. 20526, Rv. 659199 – 02).
Le dichiarazioni richieste, peraltro, per giurisprudenza costante possono intervenire anche in corso di causa o nel giudizio di appello, perché attengono a una condizione dell'azione di cui all'art. 2932 c.c. e quindi sono sottratte alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti.
5. Nella specie, l'accordo divorzile, ritualmente concluso ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 132 del
2014, reca specifica indicazione degli estremi identificativi degli immobili;
l'attore – già intestatario degli immobili stessi per la quota di ½ - ha poi reso le dichiarazioni di rito da cui risulta che l'immobile di via Casilina è stato realizzato in data anteriore al 1° settembre
1967; che il fabbricato di cui fanno parte gli immobili in via Colle Fontana Vecchia è stato edificato in virtù di permesso di costruire n. 111 prot. n. 14277 rilasciato dal Comune di
Valmontone il 5.7.2006 e successiva d.i.a. presentata il 22.11.2007, prot. n, 23901; che lo stato di fatto è conforme ai dati catastali e alle relative planimetrie.
Pag. 2 di 3 Dai documenti prodotti, infine, risulta che è stata convocata con Controparte_1 lettera raccomandata a comparire davanti al notaio dott. il 27.6.2024 per la Persona_1 stipula del trasferimento ma non si è presentata, così rendendosi inadempiente all'obbligazione assunta.
6. La domanda deve pertanto essere accolta;
ai sensi dell'art. 2643 n. 14 c.c. deve inoltre essere disposta la trascrizione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore pari a 33.188 €, determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dispone il trasferimento da in favore di della Controparte_1 Parte_1 quota di ½ della piena proprietà degli immobili:
a) in Comune di Valmontone, via Casilina n. 335, censito in Catasto Fabbricati al foglio
10, particella 349 sub. 503 (già sub 6), piano 2, Categoria A/4, classe 2, consistenza
2,5 vani, rendita catastale euro 111,04, confinante con distacco su Via Casilina, vano scala, , salvo altri;
CP_2
b) in Comune di Valmontone, Via Colle Fontana Vecchia n. 12E, censito in Catasto
Fabbricati al foglio 22, particella 2084, sub. 10, categoria A/4, classe 3, consistenza vani 3, rendita catastale euro 154,94, posto al piano terra, confinante con appartamento int. 8, area condominiale, distacchi, salvo altri;
c) in Comune di Valmontone, Via Colle Fontana Vecchia n. 12E, censito in Catasto
Fabbricati al foglio 22, particella 2084, sub. 7, categoria C/6, classe 4, mq 29, rendita catastale euro 65,90, posto al piano interrato, confinante con area di manovra, box n. 4, terrapieno, salvo altri;
2) ordina al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) condanna a rimborsare a le spese del giudizio Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 264 per spese vive e € 5.000 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Velletri il 17/04/2025
Il Giudice
Riccardo Massera
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