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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 26170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 26170/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CASTELLAZ TIZIANA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALLAIS SERENA che la _1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 _1 in GIAVENO il 12/07/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (atto n. 18 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003). Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 03/04/2002, il 12/10/2005 e il Per_1 ON 13/05/2013.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 25/07/2022. Con ricorso depositato il 06/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 _1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAVENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'abitazione coniugale e gli arredi ivi presenti vengano assegnati in via esclusiva al IG ad eccezione dei seguenti beni personali appartenenti alla sig.ra in Parte_1 _1 epoca precedente al matrimonio: appendiabiti con portaombrelli appartenuto al nonno della sig.ra tavolino con macchina per cucire appartenuto alla madre della sig.ra il sig. si _1 _1 Pt_1 impegna, sin d'ora a restituire alla sig.ra i predetti beni con loro consegna entro 30 (trenta) _1 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio.
PRENDE ATTO che nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali, i coniugi proprietari ciascuno per la quota indivisa di ½ dell'immobile adibito a residenza famigliare, sito in Coazze (TO), Via Candido Dovis, 24, catastalmente identificato al NCEU del Comune di Coazze fg. 58 particella 157 sub 10 - 13, e l'area urbana identificata al NCEU del Comune di Coazze fg. 58 particella 157 sub 16, convengono che la GN si impegna a cedere al IG _1 [...] che accetta, la quota di ½ dei beni immobili come sopra catastalmente identificati, Pt_1 sottoscrivendo contestualmente al presente atto preliminare di compravendita. Quale corrispettivo della cessione il IG si impegna ad accollarsi in via esclusiva il mutuo ipotecario Parte_1 gravante sugli immobili sopra citati e stipulato in data 28.10.2011 con l'Istituto Credito Emiliano S.p.a. (atto registrato a Rivoli in data 15.11.2011 al n. 6783), inoltre rinuncia a richiedere il rimborso dei ratei di mutuo pregressi e mai versati per la propria quota parte dalla GN _1 nonché a quanto dovuto dalla GN a titolo di mantenimento ordinario e spese straordinarie _1 non versate sino al mese di febbraio 2024. Il presente atto vale quale promessa di trasferimento e il rogito notarile avverrà, per impegno espresso di entrambe le parti, entro trenta giorni dalla data della sentenza di divorzio, con spese notarili a carico del IG Tale accordo patrimoniale è Pt_1 elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento presso il padre Persona_4 Per_ e diritto di visita della figlia minore così regolato: a settimane alterne da venerdì al venerdì successivo.
DISPONE la regolamentazione dei periodi di vacanza secondo le seguenti modalità: per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 con quello dal 30.12 sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al giorno di Pasqua compreso, con quello dal giorno di pasquetta sino alla fine delle vacanze;
in modo alternato durante le altre festività e/o ponti che dovessero esserci nel corso dell'anno scolastico (1 novembre, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc.); due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
DISPONE un assegno di mantenimento a carico della GN a favore del IG _1
, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie e studenti, Parte_1 Per_1 ON maggiorenni economicamente non autosufficienti, in complessivi € 250,00 (duecentocinquanta/00) da rimettersi in via anticipata entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, con rivalutazione Istat Per_ annuale;
ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario della figlia quando è presso di sé.
PRENDE ATTO che l'Assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito integralmente dal IG . Parte_1
Per_ DISPONE che eventuali altri concorsi per spese straordinarie per le figlie e ON
, individuate secondo il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine Per_1 degli Avvocati di Torino, debbano essere corrisposti, da ciascun coniuge nella misura del 50% delle stesse. Il IG provvederà alla rendicontazione mensile delle spese anticipate ed Parte_1 alla trasmissione delle pezze giustificative, mentre la GN provvederà al rimborso _1 della quota parte di propria competenza entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione delle ricevute.
PRENDE ATTO che nulla si dispone per assegno divorzile reciprocamente tra le parti, dichiarandosi i coniugi economicamente autosufficienti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 26170/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CASTELLAZ TIZIANA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALLAIS SERENA che la _1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 _1 in GIAVENO il 12/07/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (atto n. 18 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003). Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 03/04/2002, il 12/10/2005 e il Per_1 ON 13/05/2013.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 25/07/2022. Con ricorso depositato il 06/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 _1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAVENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'abitazione coniugale e gli arredi ivi presenti vengano assegnati in via esclusiva al IG ad eccezione dei seguenti beni personali appartenenti alla sig.ra in Parte_1 _1 epoca precedente al matrimonio: appendiabiti con portaombrelli appartenuto al nonno della sig.ra tavolino con macchina per cucire appartenuto alla madre della sig.ra il sig. si _1 _1 Pt_1 impegna, sin d'ora a restituire alla sig.ra i predetti beni con loro consegna entro 30 (trenta) _1 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio.
PRENDE ATTO che nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali, i coniugi proprietari ciascuno per la quota indivisa di ½ dell'immobile adibito a residenza famigliare, sito in Coazze (TO), Via Candido Dovis, 24, catastalmente identificato al NCEU del Comune di Coazze fg. 58 particella 157 sub 10 - 13, e l'area urbana identificata al NCEU del Comune di Coazze fg. 58 particella 157 sub 16, convengono che la GN si impegna a cedere al IG _1 [...] che accetta, la quota di ½ dei beni immobili come sopra catastalmente identificati, Pt_1 sottoscrivendo contestualmente al presente atto preliminare di compravendita. Quale corrispettivo della cessione il IG si impegna ad accollarsi in via esclusiva il mutuo ipotecario Parte_1 gravante sugli immobili sopra citati e stipulato in data 28.10.2011 con l'Istituto Credito Emiliano S.p.a. (atto registrato a Rivoli in data 15.11.2011 al n. 6783), inoltre rinuncia a richiedere il rimborso dei ratei di mutuo pregressi e mai versati per la propria quota parte dalla GN _1 nonché a quanto dovuto dalla GN a titolo di mantenimento ordinario e spese straordinarie _1 non versate sino al mese di febbraio 2024. Il presente atto vale quale promessa di trasferimento e il rogito notarile avverrà, per impegno espresso di entrambe le parti, entro trenta giorni dalla data della sentenza di divorzio, con spese notarili a carico del IG Tale accordo patrimoniale è Pt_1 elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento presso il padre Persona_4 Per_ e diritto di visita della figlia minore così regolato: a settimane alterne da venerdì al venerdì successivo.
DISPONE la regolamentazione dei periodi di vacanza secondo le seguenti modalità: per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 con quello dal 30.12 sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al giorno di Pasqua compreso, con quello dal giorno di pasquetta sino alla fine delle vacanze;
in modo alternato durante le altre festività e/o ponti che dovessero esserci nel corso dell'anno scolastico (1 novembre, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc.); due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
DISPONE un assegno di mantenimento a carico della GN a favore del IG _1
, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie e studenti, Parte_1 Per_1 ON maggiorenni economicamente non autosufficienti, in complessivi € 250,00 (duecentocinquanta/00) da rimettersi in via anticipata entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, con rivalutazione Istat Per_ annuale;
ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario della figlia quando è presso di sé.
PRENDE ATTO che l'Assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito integralmente dal IG . Parte_1
Per_ DISPONE che eventuali altri concorsi per spese straordinarie per le figlie e ON
, individuate secondo il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine Per_1 degli Avvocati di Torino, debbano essere corrisposti, da ciascun coniuge nella misura del 50% delle stesse. Il IG provvederà alla rendicontazione mensile delle spese anticipate ed Parte_1 alla trasmissione delle pezze giustificative, mentre la GN provvederà al rimborso _1 della quota parte di propria competenza entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione delle ricevute.
PRENDE ATTO che nulla si dispone per assegno divorzile reciprocamente tra le parti, dichiarandosi i coniugi economicamente autosufficienti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.