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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 71-24 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 71-24 p.u. promosso da:
C.F.: ) con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Alberto Pangrazi Liberati, elettivamente domiciliato in PARMA, via N. PAGANINI, 23 presso lo studio del predetto difensore (indirizzo telematico: alberto. iuffrè.it) come da mandato redatto su foglio separato e Email_1
allegato al ricorso;
RICORRENTE
Oggetto: concordato minore
°°°°°°°
- letti il ricorso n. 71/24 p.u. con il quale la (con Parte_1
sede in Asola, strada San Pietro Dossello, 56; C.F.: ) ha chiesto il 4-3- P.IVA_1 apporto di finanza esterna ai sensi dell'art. 74 CCI e la successiva integrazione del 21-
3-2025;
- visto il proprio decreto in data 24-3-2025 con il quale la procedura è stata dichiarata aperta;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che la società ricorrente ha sede in
Comune facente parte del circondario di questo Tribunale;
- esaminata la relazione redatta dal nominato gestore della crisi dott. e Persona_1
datata 13-5-2025 nonché la successiva nota del 22-5-2025;
- rilevato che il ricorso per omologazione del concordato minore è stato presentato mentre era pendente il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata presentata da e da Controparte_2 CP_3
- rilevato che la società istante ha documentato che la propria situazione di sovraindebitamento è dipesa dalle avverse condizioni di mercato in cui è venuta a operare per ragioni sia esogene che endogene come ampiamente illustrato alle pagine
7 e segg. del ricorso;
- ritenuta l'ammissibilità giuridica del concordato in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCI, posto che l'istante rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI trattandosi di imprenditore agricolo svolgente attività di coltivazione di mais, frumento e orzo associate all'allevamento di bovini da latte;
- osservato altresì che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI e che
è stata allegata la documentazione prescritta per legge;
- rilevato che la ricorrente versa in una situazione incolpevole di sovraindebitamento tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 17 e segg. del ricorso e alle pagine
17 e segg. della relazione del gestore della crisi;
- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento come sopra indicate e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi, la ragionevole fattibilità del concordato minore ed evidenziato infine la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria e ciò in ragione dell'apporto di finanza esterna;
- considerato che è stato previsto (e adeguatamente garantito con fideiussione sottoscritta il 30-4-2025 e depositata il 5-5-2025) l'apporto di finanza esterna che, come richiesto dall'art. 74 co. 2 CCI, incrementa in misura apprezzabile l'attivo disponibile atteso che dalla liquidazione dei cespiti è previsto che si ricavi l'importo di
€ 566.488,00 e che le risorse esterne messe a disposizione ammontano a € 100.000,00;
- rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato anche tenendo conto di quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare dei due soci;
- rilevato che il concordato proposto prevede di soddisfare i creditori, a partire dal mese di luglio 2025, e, specificamente, il pagamento integrale delle spese prededotte e dei creditori prededotti di cui alla classe n. 1, dei creditori con privilegio speciale di cui alla classe n. 2, dei creditori con privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1 co. 1 n. 1 di cui alla classe n. 3, il pagamento parziale dei creditori privilegiati speciali, ipotecari di primo grado, nei limiti della capienza dei beni immobili sui quali gravano le ipoteche
(verosimilmente il 12,31% per il e il 31,47% per il Banco di Desio Parte_2
e della Brianza di cui alla classe n. 4, il pagamento parziale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis co. 1 n.
2-5 stimato pari al 25,47% ovvero comunque nei limiti del valore di effettiva liquidazione del bene mobile di cui alla classe n. 5, e infine il pagamento parziale nella misura del 5% dei creditori inseriti nella classe n. 6 (creditori degradati e chirografari per natura), del 5% dei creditori inseriti nella classe n. 7 (creditori privilegiati mobiliari per quota capiente – parte eccedente) e del 1% dei creditori inseriti nella classe n. 8 (creditori ipotecari di 10 grado degradati al chirografo e garantiti da terzi);
- considerato che il concordato minore con assunzione deve ritenersi ammissibile in virtù del richiamo operato dall'art. 74 co. 4 CCI alle disposizioni di cui al capo III del titolo IV del d. lgs. 14/2019 sia pure nei limiti della compatibilità e, pertanto, anche alla norma di cui all'art. 84 co. 1 CCI (in tal senso anche se in base a una diversa prospettiva v. Trib. Nola 30-1-2023; v. anche Trib. La Spezia 30-10-2023);
- osservato che, in caso di concordato con assuntore, non è richiesto farsi luogo a procedura competitiva posto che tale soggetto, subentrando nell'intera compagine aziendale, assume una posizione differente rispetto a quella di un semplice acquirente di beni (cfr., con riferimento al concordato preventivo, ma in base a principio applicabile alla fattispecie in esame v. Trib. Udine 5-9-2024; Trib. Palermo 22-1-
2024);
- rilevato che i creditori ammessi al voto sono stati suddivisi in tre classi e, in particolare, in quella n. 6 (creditori degradati e chirografari per natura), n. 7 (creditori privilegiati mobiliari per quota capiente – parte eccedente) e n. 8 (creditori ipotecari di
10 grado degradati al chirografo e garantiti da terzi) e che la differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dagli artt. 74 e 85 CCI;
- osservato che l'assuntore si è impegnato a mettere a disposizione della procedura l'importo di € 515.000,00 cui vanno ad aggiungersi € 100.000,00 (oltre i canoni a scadere) a titolo di finanza esterna a fronte di un passivo stimato in € 3.672.497,94;
- rilevato che la proposta di concordato, come attestato dal gestore della crisi con relazione del 13-5-2025, ha ottenuto il voto favorevole di due delle tre classi ammesse al voto nonché del 50,72% dei creditori;
- osservato che nessuno dei creditori, ritualmente avvisati, ha contestato la convenienza della proposta;
- rilevato che ha fatto pervenire dichiarazione di credito affermando di Controparte_4
avere un privilegio ipotecario di primo grado su un bene sito in Asola e confermando di avere un privilegio ipotecario di secondo grado sugli altri beni immobili e che la società ha inviato dichiarazione di credito affermando di Controparte_5
vantare il privilegio previsto dall'art. 2751 bis co. I n. 5 c.c.;
- considerato che le precisazioni formulate da tali creditori non riguardano la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria, che nella presente procedura non vi è una fase finalizzata alla verifica dei crediti e che le eventuali contestazioni (diverse da quelle concernenti la convenienza) debbono essere risolte ai soli fini del riscontro del raggiungimento delle maggioranze di legge mentre l'accertamento circa l'esistenza, l'entità e la natura del credito dovrà eventualmente avvenire nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione (in tal senso vedasi Trib.
Milano 3-3-2025 in applicazione dell'indirizzo seguito in proposito, nell'ambito del concordato preventivo, da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. 11-10-2024 n. 26560; Cass. 5-3-2020 n. 6197; Cass. 21-12-2018
n. 33345; Cass. 8-1-2019 n. 208; Cass. 25-9-2014 n. 20298);
- osservato che il gestore, effettuando la c.d. prova di resistenza, ha evidenziato che, anche ove le pretese di tali creditori si rivelassero fondate, ciò non inciderebbe sull'esito favorevole delle votazioni e che, come chiarito nella nota depositata il 22-5-
2025, non risulta comunque inficiata la fattibilità del piano;
- osservato che il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili ai sensi degli artt. 74 co. 4 e 117 co. 2 CCI e cioè nei confronti di (nato ad [...] il [...]; C.F.: Persona_2 C.F._1
) e di (nato ad [...] il [...]; C.F.:
[...] Persona_3 C.F._2
non essendo stato previsto un patto contrario;
- ritenuto che, con separato provvedimento del Collegio, va definito il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato e da Controparte_2 CP_3
- ritenuto che nessuna statuizione debba essere adottata in ordine alle spese non essendo state proposte opposizioni;
P.Q.M.
- visto l'art. 80 CCI così provvede: - omologa il concordato minore presentato il 4-3-2025, ai sensi dell'art. 74 co. 1 CCI, dalla (con sede in Asola, strada San Pietro Parte_1
Dossello, 56; C.F.: ) alle condizioni di cui al ricorso come integrato con P.IVA_1
atto del 21-3-2025 e precisando che lo stesso ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (nato ad [...] il [...]; C.F.: Persona_2
) e (nato ad [...] il [...]; C.F.: CodiceFiscale_1 Persona_3
; C.F._2
- nomina Giudice Delegato il dott. Mauro P. Bernardi;
- dispone che della domanda del debitore e della presente sentenza sia data pubblicità mediante inserimento di succinto estratto sul quotidiano la Voce di Mantova a cura del gestore della crisi dott. (con studio in Mantova;
C.F.: Persona_1
) che dovrà inoltre dare immediata comunicazione della C.F._3
presente sentenza a tutti i creditori;
- conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventerà definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della società debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del concordato e riferisca per iscritto al Giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme va richiesto al Giudice così come la cancellazione delle formalità secondo quanto previsto dall'art. 80 CCI;
- ordina al gestore della crisi di provvedere alla trascrizione della sentenza presso i pubblici registri ove la società debitrice e/o i soci siano proprietari di beni immobili o mobili registrati;
- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i soci, presenti al
Giudice una relazione finale;
- rammenta che la società debitrice è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;
- dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alla società ricorrente, al gestore della crisi, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese nonchè per gli adempimenti di competenza.
Mantova, 23 maggio 2025.
Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 (successivamente alla istanza formulata ex art. 271 c. 1 CCI del 3-1-2025) di essere ammessa alla procedura di concordato minore liquidatorio con assuntore e