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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 510/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. SISIA DAVIDE appellato
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/3/2020, ha proposto gravame avverso Parte_1
la sentenza n. 771/2020 del 14/2/2020 resa dal Tribunale di Palermo, con cui era stata accolta la pretesa risarcitoria nei confronti di (già Parte_1 CP_2
, relativa all'acquisto di prodotti finanziari.
[...]
costituendosi, ha puntualmente contestato le ragioni del gravame, Controparte_1
chiedendone il rigetto, con la conferma della impugnata statuizione.
Quindi, senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta le parti hanno così concluso: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in totale riforma della sentenza n. 771/2020 pronunciata dal Tribunale di Palermo, Giudice Unico Dott. Andrea Illuminati, depositata il 14 febbraio
2020, a definizione del giudizio di primo grado instaurato dal Sig. nei Controparte_1
confronti di (già , rubricato sub. R.G. n. Parte_1 Controparte_2
1506/2018, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 17 febbraio 2020, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto a tutte le domande formulate dal ricorrente aventi ad Parte_1
oggetto azioni emesse da BA PO di EN S.p.A. e, conseguentemente, rigettare tutte le relative domande proposte nei confronti di per difetto di Parte_1
uno dei requisiti dell'azione, con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione di quanto pagato da in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre Parte_1
interessi dal pagamento al saldo;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti, con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione di quanto pagato da in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal pagamento al saldo.
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza delle pretese avversarie avanzate in primo grado, rideterminarsi la quantificazione del danno, avendo cura di detrarre le somme di cui il Sig. ha beneficiato, con CP_1
conseguente condanna dell'appellato alla restituzione di quanto pagato in eccedenza da
in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal pagamento Parte_1
al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa per entrambi i gradi di giudizio”; appellato: “si insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito e si chiede che la causa venga assunta per la decisione con la concessione dei termini e art. 190 c.p.c.”.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Indi, con ordinanza del 14 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, vale innanzitutto rammentare che in prime cure aveva convenuto (ora Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
a seguito di fusione per incorporazione), adducendo di aver sottoscritto con ordini di acquisto di diverse azioni e obbligazioni (poi convertite in azioni) per un valore CP_3
complessivo di Euro 46.221,30, con negoziazioni poste in essere tra maggio 2013 e maggio
2015; che non lo avrebbe informato “in ordine al rischio di illiquidità” poi CP_2
manifestatosi con perdita sino all'azzeramento del valore delle azioni, che il rapporto era viziato dalla condotta complessiva della banca, per diverse ragioni. Perciò, e premettendo
Contr di avere già adito con successo l' (Arbitro per le Controversie Finanziarie), aveva chiesto essenzialmente (e per quanto ancora di rilievo) dichiarare la violazione delle regole previste per gli intermediati per non essersi comportata con diligenza, correttezza e trasparenza e per non aver informato chiaramente il cliente anche del conflitto di interesse insorto, e condannare la banca al pagamento della somma di € 46.221,30, pari al
Cont controvalore delle azioni di svalutate, oltre al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita eccependo il proprio Controparte_2
“difetto di legittimazione passiva di , ora , in relazione alle domande di CP_2 Pt_1
annullamento e risoluzione delle operazioni di acquisto per cui è causa”, per titoli emessi da altra banca, cioé BA PO di EN, contestando nel merito le pretese attoree.
Nelle more del giudizio, estendeva tale eccezione a ogni pretesa in ragione delle vicende che avevano caratterizzato quale società partecipata di in Controparte_2 CP_3
liquidazione coatta.
Ciò posto, l'impugnazione, con cui la pretesa è stata accolta, condannandosi, a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale, al ristoro del danno ritenuto pari al controvalore iniziale dei titoli, si incentra sui seguenti diversi motivi: “I) errata
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 attribuzione in capo ad della legittimazione passiva rispetto alle domande Parte_1
formulate dal Sig. in primo grado;
II) del corretto operato della banca); III) Del CP_1
presunto nesso causale;
IV) Dell'errata quantificazione del danno”.
I primi tre motivi, come detto contestati da , risultano infondati, per le seguenti CP_1
sintetiche considerazioni.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, oggetto del primo motivo di gravame, deve essere disattesa: la banca appellante contesta l'impugnata statuizione per aver ritenuto non applicabile al caso di specie il D.L. n. 99/2017 (convertito con legge n. 121/2017) che disciplina “l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di CP_6
e di nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di Parte_2
queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”. Il giudice di prime cure aveva ritenuto, infatti, che tale disciplina, benché escluda dal novero della cessione ex art. 3, comma primo, lettere b) e c) “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti (…)” e prevede, all'art.
3.1.1. che “per passività e attività incluse nella cessione “si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato” e all'art. 4 relativo alle c.d.
“operazioni di ribilanciamento”, la “possibilità di restituzione o retrocessione al soggetto in liquidazione di “attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, co. 1” (con conseguente riespansione della sua responsabilità)”, ciò non “vale a dimostrare che le passività delle partecipate derivanti dalle violazioni della normativa sulla prestazione di servizi di investimento riferite alle azioni o obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione (peraltro nel caso di specie ancora da accertare) – quale è quella per cui è causa – siano incluse nella cessione” e pertanto - afferma il giudice di primo grado - la titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria in capo a non “discende dunque dalla cessione regolata dal decreto Pt_1
sopra richiamato” [i.e. il DL 99/2017] “quanto piuttosto dalla sua successione al soggetto titolare passivo dell'obbligazione risarcitoria fatta valere in giudizio” (cfr. sentenza
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 impugnata, pp. 6-8).
Ebbene, premesso che non rileva quanto di recente statuito dal Supremo Collegio con sentenza sez. I 12/6/2025 n. 15689, incentrata sul diverso e “specifico problema riguardante il se, nelle cause pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di e BA POPOLARE DI Parte_2
ZA PA (per il prosieguo anche " ) con CP_7 Parte_1
giusta l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 99 del 2017 (convertito dallalegge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, si verifica, o non, il subentro di nella posizione sostanziale e processuale delle Parte_1
banche medesime”, atteso che con quanto ancora in essere del presente giudizio viene fatto valere non quanto discendente da un 'rapporto bancario' ma dalla responsabilità della banca intermediaria, deve confermarsi la legittimazione passiva di Parte_1
rispetto alle pretese creditorie azionate da Controparte_1
La disamina può prendere le mosse (come già evidenziato in precedenti di questa Corte) da Corte costituzionale 7.11.2022 n. 225 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 3, 24, 42, 45 47 e 111 comma I Cost. e art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 3 comma I lett. b) e c) del
D.L. 25.6.2017 n. 99, convertito in L. 31.7.2017 n. 121, invocato dalla banca appellante.
La Corte costituzionale si sofferma su portata e finalità del D.L. n. 99/2017 e osserva che il legislatore ha rimesso alle parti del negozio di cessione il compito di definirne il perimetro, ponendo unicamente il divieto, funzionale all'attuazione della regola del cd. burden sharing (prevista dalla direttiva europea 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche, in Italia recepita col D. Lgs. 180/2015, e che coinvolge gli azionisti e obbligazionisti subordinati nell'onere di sopportare la crisi di impresa), di trasferimento di alcune poste, e cioè:
- “le passività indicate all'articolo 52, comma uno, lettera a), punti i), ii), iii) e iv) a del decreto legislativo 16 novembre 2015, numero 180” (art. 3 comma I, lett. a D.L. n.
99/2017);
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 - “i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinati” (art. 3 comma I, lett. b) D.L. n.
99/2017, già richiamato);
- “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività” (art. 3, comma I lett. c) D.L. n. 99/2017); limitando, in ultimo, l'area di responsabilità della cessionaria ai soli Parte_1
“debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1” (art. 3 comma II D.L.
n. 99/2017). Ancora con la sentenza citata, pur concludendo per l'inammissibilità della questione (non specifica in quel caso), la Corte Costituzionale offre spunti interpretativi rilevanti per l'individuazione dei confini della cessione, che indica: - quanto all'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 3 comma I, per entrambe le fattispecie ivi contemplate - ovvero acquisto di azioni e obbligazioni posticipate e acquisto dei medesimi strumenti finanziari in un contesto di violazione della normativa in tema di prestazione di servizi di investimento - nella ricorrenza, al momento della cessione, non di una mera “posizione contrattuale non ancora definita”, ma di un “debito che risultava preesistente e consolidato”; - quanto all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'articolo, nella ricorrenza di atti o fatti anteriori alla cessione che, successivamente a essa abbiano generato una controversia. Nell'interpretare questo riferimento, la Corte rileva come esso abbia indicato solo la data di notifica dell'atto di citazione, senza precisare se il giudizio fosse stato preceduto dall'instaurazione di
“procedimenti stragiudiziali per le passività” oggetto di esame. Se ne ricava agevolmente che il contenzioso escluso è quello insorto, in ogni sua forma, dopo la data della cessione.
Nello stesso senso, peraltro, si è attestata Cassazione civile n. 17834/2023, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al D.L. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 121 del 2017, il titolo esecutivo formato contro la banca, in un giudizio già pendente al momento della cessione dei debiti ex art. 3 del citato D.L., può essere azionato nei confronti del cessionario in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 virtù del fenomeno successorio di cui all'art. 111 c.p.c., secondo cui la lite pendente prosegue con la parte originaria, dotata di legittimazione meramente sostitutiva e processuale, ma gli effetti sostanziali della pronuncia si producono nei soli confronti del cessionario, indipendentemente dal suo, pur possibile, intervento nel processo” (cfr. anche
Cassazione civile sez. III 4/2/2025 n. 2785).
Applicate tali indicazioni alla vicenda in esame, la legittimazione passiva di
[...]
non può essere esclusa: Pt_1
- né in forza della lett. b), giacché alla data della cessione, valutata anche l'incontestata appartenenza di alla categoria di investitore retail, e dunque l'altrettanto Controparte_1
certa applicabilità a costui delle numerose garanzie predisposte dalla normativa interna e comunitaria in tema di servizi di investimento, non si era ancora pervenuti all'accertamento giudiziale di un debito dell'istituto bancario in liquidazione coatta amministrativa, accertamento - preclusivo della traslazione alla cessionaria della posizione in esame - imprescindibile al fine di acclarare l'inadempimento della banca negoziatrice e di consolidare dunque la passività di BA PO di EN (questione che comunque qui non rileva più, stante la pronuncia resa in prime cure sul punto e non oggetto di gravame);
- e neppure in considerazione di quanto disposto alla lett. c), poiché 'controversia'
(lemma prevista dall'art. 3 citato) è ampia dizione contenuta nella norma, ricomprendente
Contr all'evidenza anche la fase dinanzi all promossa da a gennaio 2017, CP_1
anteriormente alla cessione, avvenuta nel giugno dell'anno successivo, quale strumento pur diverso dalla mediazione da instaurare prima dell'avvio del giudizio contenzioso prevista dall'art. 5 del D.lgs 28/2010 ma con effetti simili, atto cioè a evitarne la proposizione
(tanto che oggi è divenuto strumento alternativo alla mediazione quale condizione di procedibilità).
Ancora: l'accordo di cessione tra i commissari liquidatori di BA PO di EN e
, segnatamente la clausola n.
3.1.4 non supporta l'assunto dell'appellante Parte_1
riguardo all'esclusione della posizione vantata da dal novero di quelle Controparte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 cedute dai commissari liquidatori di BA PO di EN in l.c.a.
Il tenore letterale di tale clausola contrattuale “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'insieme Aggregato e
Co non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e le
Passività Escluse sia di sia di VB. … A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, CP_3
costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non
Co saranno trasferiti a : (…) (iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi. (…) Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in generale a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non siano già oggetto di
Contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme
Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività
Escluse e in generale ai rapporti giuridici non ceduti” ribadisce, per un verso, quanto disposto all'art. 3 comma 2 D.L. n. 99/2017, che chiama il cessionario a rispondere solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del primo comma della medesima disposizione;
e, per altro verso, ribadisce che quanto escluso dalla cessione sono i “debiti” e “le passività” derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni delle banche in l.c.a. - posizioni passive dunque già consolidate al momento del trasferimento, tra le quali non rientra quella oggetto di disamina, ancora in corso di accertamento alla data della cessione -, nonché le “responsabilità”, dizione questa certamente più ampia delle precedenti, che si presta a includere posizioni non ancora definite al momento della cessione, ma che immediatamente evoca il riferimento soggettivo alla banca in l.c.a. la cui condotta, in tesi non conforme agli obblighi correlati alla prestazione di servizi di investimento, sia tale da ingenerare appunto responsabilità.
Nel caso in disamina, invece, l'operazione di acquisto delle azioni è stata mediata da altro
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 soggetto, BA che, verosimilmente in attuazione di politiche di vendita CP_2
definite dalla propria capogruppo, ha provveduto al collocamento di obbligazioni e azioni emesse da BA PO di EN. È questa, allora, la peculiarità del caso di specie, ove l'appellato ha evocato in giudizio (oggi ) non in qualità CP_2 Parte_1
di acquirente degli asset ceduti da con il contratto del Controparte_9
26.6.2017; in altri termini, è stata acquisita per effetto di fusione Controparte_2
societaria, ed era il soggetto con il quale l'operazione di investimento fu conclusa, sì controllato, ma giuridicamente autonomo e distinto da BA PO di EN. Quindi,
è stata chiamata a rispondere della violazione, riferibile esclusivamente Parte_1
all'intermediaria degli obblighi comportamentali informativi, di Controparte_2
correttezza e di trasparenza disegnati dalla normativa di settore: cosicché né il D.L.
99/2017, né il contratto autorizzano a ritenere che sia stata trasferita in capo alla banca controllante ormai in l.c.a. la responsabilità per comportamenti posti in essere dall'intermediaria controllata, perché questi hanno riguardato azioni CP_10
emesse dalla prima.
Quanto, in ultimo, alla valenza del cd. “Addendum al contratto di cessione di azienda”, vale innanzitutto precisare che il riferimento è alle ulteriori vicende negoziali per cui “in data 19 gennaio 2018 ha ceduto a Controparte_2 Controparte_11
[.
liquidazione coatta amministrativa, talune attività, passività e rapporti che sono risultati essere esclusi dal compendio trasferito a in esito Parte_1
all'attività di due diligence prevista dal D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante
“Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di BA PO di
EN S.p.A. e di , e dal contratto del 26 giugno 2017 per la Parte_2
cessione di attività, passività e rapporti giuridici di BA PO di EN S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa”. Da quanto riferito nel comunicato relativo evocato dall'appellante, la retrocessione da a BA PO di EN ha CP_2
riguardato “attività, passività e rapporti che sono risultati essere esclusi dal compendio trasferito a , dunque per definizione rapporti e posizioni attive o Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 passive diversi da quella oggetto di esame la quale, lo si è visto, non figura tra quelle escluse, ex lege o ex contractu, dall'insieme aggregato trasferito a . Pt_1
Devesi osservare, in termini più dettagliati, che la normativa invocata dall'appellante riguarda i debiti degli istituti di credito sottoposti alla liquidazione coatta delle banche
(BA PO di EN e “nei confronti dei loro azionisti e Parte_2
obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche e dalla violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate”, mentre, nella specie, viene in rilievo la posizione debitoria di (ora CP_2 [...]
) derivante da una condotta propria, prospettata come violativa degli obblighi in Pt_1
materia di intermediazione finanziaria sulla stessa gravanti: infatti, ciò che è stato contestato dal a era l'aver effettuato un servizio di Controparte_1 CP_2
Cont collocamento delle azioni fornendo informazioni non veritiere ed incomplete senza la necessaria profilatura del rischio del cliente: si tratta di violazioni di obblighi scaturenti da attività contraria ai doveri della banca collocataria, ben distinti dagli obblighi gravanti sull'emittente i titoli azionari.
In considerazione di quanto sin qui esposto, il motivo deve respingersi, ritenendosi sussistente la legittimazione passiva in capo a . CP_12
I successivi due motivi (secondo e terzo), afferenti al complessivo merito della vicenda, possono essere trattati congiuntamente. E al fine di risolvere le questioni prospettate, mette conto innanzitutto evidenziare che in linea generale gli obblighi di comportamento sono posti a carico degli intermediari finanziari dagli artt. 21 d. lgs. 58/98 e 26, 27, 28, 29 del regolamento (di attuazione) CONSOB 1152/98 e successive varianti – viene qui in rilievo in particolare il n. 16190/2007 -, e attengono sia alla fase che precede la stipula del contratto di intermediazione finanziaria (c.d. contratto quadro, qui col primo che risale a maggio 2013), che a quella esecutiva del medesimo contratto, costituendo una specificazione dei più generali obblighi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt.1175 e
1375 c.c.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 In dettaglio, detto obblighi di comportamento, previsti dall'art. 21 T.U.F. impongono all'intermediario il rispetto del dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nei confronti del cliente, sia nella fase che precede e concerne la stipula del contratto di intermediazione finanziaria, che in quella che riguarda la fase di esecuzione del contratto. Detta norma, in particolare, stabilisce, così ricordando il generale obbligo di correttezza sancito nel codice civile, che gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare, hanno il dovere -comma 1 lett. a)- di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati nonché -comma 1 lett. b)- di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.
Tali doveri sono stati intesi funzionali affinché l'intermediario: prima della stipula del contratto di gestione, chieda all'investitore ogni notizia sulla sua propensione al rischio, sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria e che l'eventuale rifiuto a fornire le predette informazioni risulti dal contratto;
che l'intermediario consegni al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
che l'intermediario acquisisca un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi e dei prodotti diversi, propri o di terzi e non effettui operazioni prima di avere assolto prontamente agli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, mettendo a disposizione dei clienti i documenti e le registrazioni che li riguardano;
che l'intermediario non agisca in situazioni di conflitto di interessi a meno che l'investitore non sia stato preventivamente informato per iscritto e non abbia acconsentito sempre per iscritto alla relativa operazione;
che l'intermediario si astenga dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni, pur espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo l'onere di reiterazione per iscritto dell'ordine preceduto dall'esplicazione delle ragioni di inadeguatezza.
La normativa citata mira a tutelare l'interesse degli investitori e l'integrità del mercato, assicurando la correttezza e trasparenza dell'attività di intermediazione. La corretta
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 interpretazione delle preferenze di investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte di costoro riducono infatti l'alea connessa agli investimenti finanziari a quella connaturata, e perciò insopprimibile, alle operazioni eseguite sul mercato dei valori mobiliari, elidendo - tendenzialmente - il rischio non necessario ed evitando che questo sia addossato in modo inconsapevole al risparmiatore.
Dunque, la richiamata normativa impone all'operatore l'adozione di un comportamento specifico, adeguato al rischio intrinseco all'operazione finanziaria, che ponga l'investitore in grado di effettuare una scelta consapevole, cogliendo realmente contorni ed effetti dell'operazione (cfr. in questi termini Cass. Sez. 1 Sent. N. 22147/2010).
Ratio della indicata normativa è pertanto quella di tutelare l'investitore/risparmiatore, non
“operatore qualificato”, dal pericolo di un investimento inconsapevole e così di incorrere in operazioni speculative ad alto rischio senza averne adeguata cognizione, e con lo specifico obbligo per gli intermediari autorizzati di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenuto conto delle informazioni informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Inoltre gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione (c.d. suitability rule).
I vari doveri prescritti, che gravano in capo agli intermediari, sono tra loro in un rapporto sinergico, atteso che questi ultimi, solo se conoscono, in primo luogo, gli strumenti finanziari oggetto dell'operazione di investimento e, in secondo luogo, le specifiche conoscenze finanziarie, qualità e voleri del cliente, possono essere in grado di promuovere ovvero di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni loro non adeguate. La violazione di tali obblighi integra responsabilità da inesatto adempimento che può ritenersi integrare il requisito di cui all'art. 1455 c.c. per la declaratoria di risoluzione del contratto. Risoluzione che, è bene sottolinearlo, investe se del caso non sempre il contratto quadro, ma anche (o soltanto) il singolo ordine di acquisto, laddove il difetto di idonea comunicazione a questo solo è da riferire.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 Correlato a tali doveri di diligenza e di tutela dell'investitore è il principio per cui (art. 23
TUF) “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”; da ciò deriva, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, che l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal t.u.f. e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito
“con la specifica diligenza richiesta” (Cass. n. 3773 del 2009, n. 22147 del 2010).
Dalle considerazioni svolte con tale ampia premessa emerge la infondatezza del gravame in ordine alle conseguenze della violazione: e non già nullità del contratto, ma, investendo le violazioni gli obblighi comportamentali nella fase esecutiva, inadempimento comportante il ristoro, come statuito in prime cure. Ciò in quanto “la posizione e adempimento di tali obblighi tende, per l'appunto, al risultato di consentire all'investitore di addivenire a una scelta effettivamente "consapevole"; le specifiche ragioni, che rendono nel concreto inadeguata una data operazione, devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co- fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento
Cfr., tra le pronunce più vicine Cass., 27 aprile 2016, n. 8394; Cass., 21 aprile 2016, n.
8089; Cass., 17 novembre 2016, n. 23417; Cass., 26 gennaio 2016, n. 1376; Cass., 15 novembre 2016, n. 23268; Cass., 26 gennaio 2016, n. 1376” (così Cassazione civile sez. I
18/05/2017 n. 12544).
Ebbene, coerentemente con quanto statuito in prime cure (nei termini che si vanno a evidenziare), la BA appellante non ha compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, emergendo da una complessiva valutazione della documentazione prodotta sin dal primo grado che gli specifici obblighi incombenti in relazione non tanto al contratto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 di conto corrente e al cd. contratto-quadro, ma ai singoli contratti di investimento non risultano adempiuto, come già emerso anche in fase stragiudiziale. A tal proposito, vero è che le risultanze del procedimento avviato innanzi all'Autorità arbitrale non sono vincolanti in questa sede, ma è evidente che assurgono ad argomenti di prova, e quindi essere oggetto di disamina quale elemento a supporto della pretesa.
Ciò posto, va adesso sottolineato che, come risulta dalla documentazione versata dalle parti, per gli obblighi di informazione (informarsi ed informare) relativi ai rapporti per cui
è causa, appare dirimente la circostanza che vi sia prova che il cliente sia stato reso edotto della inadeguatezza dell'operazione: rilevano in particolare nella fattispecie gli artt. 39
(Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli) e 40 (Valutazione dell'adeguatezza) del regolamento CONSOB 16190/2007.
Sul punto, ha sostenuto, sin dal primo grado, che non vennero illustrate tutte le CP_1
caratteristiche dei prodotti oggetto di negoziazione, anzi non tenendo conto, nonostante quanto risultante dai documenti versati, delle effettive cognizioni, certamente elementari, in ordine agli strumenti finanziari di cui si andava trattando. La banca ha replicato facendo riferimento alla documentazione consegnata al cliente: e tuttavia, non emerge comunicazione relativa alla non adeguatezza dell'operazione, non desumibile dalle generali informazioni comunicate dal cliente sulla sua situazione patrimoniale e sulla propensione al rischio, in difetto di specifici precedenti investimenti di tal fatta. In questi termini, quindi, la documentazione da sola non è sufficiente a ritenere fornita alla banca la prova del preciso adempimento richiesto con la diligenza particolare dovuta alla tipologia di prodotto in rilievo e alle caratteristiche tecniche del cliente, non avvezzo, almeno fino a quanto quel momento risultante, a investimenti di analoghe caratteristiche.
In dettaglio, su tale aspetto ha fatto riferimento alla documentazione versata in Pt_1
sede di profilatura (cfr. doc. 3 della produzione di prime cure, richiamato pure con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.), quindi non nel momento specifico della negoziazione dei titoli per cui è causa, ma rifacendosi alle risposte offerte in sede di consulenza generale: con evidente difetto di prova di avere effettivamente e compiutamente illustrato la stessa
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 informazione con lo specifico titolo, non essendovi traccia dell'aspetto dell'adeguatezza nelle note ('preordine') del 02/8/2013 e del 19/11/2013. CP_2
In altri termini, non rileva l'aver sottoscritto documenti (quelli citati afferenti alla fase iniziale del rapporto) nei quali si dava atto della ricezione del 'documento generale sui rischi', atteso che è poi mancato il momento informativo ulteriore sui singoli prodotti, rispetto ai quali nessuno specifico documento di dettaglio è stato prodotto (di guisa da non potersi neppure acclarare la dedotta sussistenza di posizione di conflitto di interessi).
Dunque, procedette agli acquisti in difetto di esplicite avvertenze sull'elevato CP_1
grado di rischio dei prodotti: cioè, e con riferimento agli obblighi di informazione dell'intermediario (informarsi ed informare) appare dirimente la circostanza che la banca non ebbe ad informare l'investitore in dettaglio circa la categoria degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione
Non essendo state illustrate, neppure verbalmente, le caratteristiche dei prodotti oggetto di negoziazione, e quindi le effettive caratteristiche di essi, non può dirsi che l'intermediario agì con la specifica diligenza dovuta in ragione della natura dell'attività professionale esercitata (art. 1176 co. 2^ c.c.), avuto riguardo in particolare agli obblighi di informazione specifici relativi alle singole negoziazioni per cui è causa nei confronti del cliente.
Vale a questo proposito richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, per cui “in tema d'intermediazione finanziaria, l'intermediario non è esonerato, pure presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.”
(Cassazione civile sez. I 31/8/2020 n. 18153). In sintesi, l'acquisto dei prodotti rivelatisi poi altamente rischiosi, effettuato per la violazione dell'obbligo informativo, ha rappresentato l'antecedente causale della perdita correlata al diminuito valore dei titoli (cfr.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15 ancora Cassazione civile sez. I 31/8/2020 n. 18153): e in questi termini, correttamente, ha statuito il Tribunale, ed è per questo che il secondo e il terzo motivo risultano infondati.
In ordine all'eccezione formulata dalla banca, oggetto dell'ultimo motivo di gravame, relativa al quantum accordato dal primo giudice, essa si incentra sulle cedole corrisposte in favore di , per ammontare indicato in complessivi € 1.604,36, come da estratto- CP_1
conto versato in copia in atti (cfr. doc. 6 della produzione ). Su questo aspetto il Pt_1
gravame merita accoglimento, dovendosi detrarre, dalla posta complessiva del risarcimento, tale ammontare: devesi infatti evidenziare che il principio, evocato dall'appellante, della compensatio lucri cum damno (ex art. 1223 c.c.) impone che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato (cfr. sul tema Cassazione civile sez. un. 22/5/2018 n.12565).
Di conseguenza, il gravame va accolto solo relativamente a questo limitato profilo, mentre per il resto è infondato e va disatteso;
di conseguenza, il quantum spettante all'appellato deve essere rideterminato in € 46.429,70 (decurtando alla data delle singole corresponsioni delle cedole, come emerge dall'estratto conto già richiamato, il capitale via via rivalutato, seguendo i criteri esplicitati dal primo giudice su devalutazione per calcolare i cd. interessi compensativi).
Le spese seguono la pur limitata soccombenza di , e possono perciò compensarsi CP_1
per due terzi, e vanno liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto Parte_1
di citazione del 24/3/2020 avverso la sentenza n. 771/2020 resa dal Tribunale di Palermo il
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 16 14/2/2020, ridetermina in € 46.429,70 l'ammontare dovuto da Parte_1
in favore di
[...] Controparte_1
Condanna alla rifusione di un terzo delle spese processuali in Controparte_1
favore di compensando i restanti due terzi, e le liquida Parte_1
nell'intero in complessivi € 2.400,00, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 20 giugno
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 510/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. SISIA DAVIDE appellato
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/3/2020, ha proposto gravame avverso Parte_1
la sentenza n. 771/2020 del 14/2/2020 resa dal Tribunale di Palermo, con cui era stata accolta la pretesa risarcitoria nei confronti di (già Parte_1 CP_2
, relativa all'acquisto di prodotti finanziari.
[...]
costituendosi, ha puntualmente contestato le ragioni del gravame, Controparte_1
chiedendone il rigetto, con la conferma della impugnata statuizione.
Quindi, senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta le parti hanno così concluso: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in totale riforma della sentenza n. 771/2020 pronunciata dal Tribunale di Palermo, Giudice Unico Dott. Andrea Illuminati, depositata il 14 febbraio
2020, a definizione del giudizio di primo grado instaurato dal Sig. nei Controparte_1
confronti di (già , rubricato sub. R.G. n. Parte_1 Controparte_2
1506/2018, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 17 febbraio 2020, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto a tutte le domande formulate dal ricorrente aventi ad Parte_1
oggetto azioni emesse da BA PO di EN S.p.A. e, conseguentemente, rigettare tutte le relative domande proposte nei confronti di per difetto di Parte_1
uno dei requisiti dell'azione, con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione di quanto pagato da in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre Parte_1
interessi dal pagamento al saldo;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti, con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione di quanto pagato da in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal pagamento al saldo.
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza delle pretese avversarie avanzate in primo grado, rideterminarsi la quantificazione del danno, avendo cura di detrarre le somme di cui il Sig. ha beneficiato, con CP_1
conseguente condanna dell'appellato alla restituzione di quanto pagato in eccedenza da
in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal pagamento Parte_1
al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa per entrambi i gradi di giudizio”; appellato: “si insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito e si chiede che la causa venga assunta per la decisione con la concessione dei termini e art. 190 c.p.c.”.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Indi, con ordinanza del 14 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, vale innanzitutto rammentare che in prime cure aveva convenuto (ora Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
a seguito di fusione per incorporazione), adducendo di aver sottoscritto con ordini di acquisto di diverse azioni e obbligazioni (poi convertite in azioni) per un valore CP_3
complessivo di Euro 46.221,30, con negoziazioni poste in essere tra maggio 2013 e maggio
2015; che non lo avrebbe informato “in ordine al rischio di illiquidità” poi CP_2
manifestatosi con perdita sino all'azzeramento del valore delle azioni, che il rapporto era viziato dalla condotta complessiva della banca, per diverse ragioni. Perciò, e premettendo
Contr di avere già adito con successo l' (Arbitro per le Controversie Finanziarie), aveva chiesto essenzialmente (e per quanto ancora di rilievo) dichiarare la violazione delle regole previste per gli intermediati per non essersi comportata con diligenza, correttezza e trasparenza e per non aver informato chiaramente il cliente anche del conflitto di interesse insorto, e condannare la banca al pagamento della somma di € 46.221,30, pari al
Cont controvalore delle azioni di svalutate, oltre al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita eccependo il proprio Controparte_2
“difetto di legittimazione passiva di , ora , in relazione alle domande di CP_2 Pt_1
annullamento e risoluzione delle operazioni di acquisto per cui è causa”, per titoli emessi da altra banca, cioé BA PO di EN, contestando nel merito le pretese attoree.
Nelle more del giudizio, estendeva tale eccezione a ogni pretesa in ragione delle vicende che avevano caratterizzato quale società partecipata di in Controparte_2 CP_3
liquidazione coatta.
Ciò posto, l'impugnazione, con cui la pretesa è stata accolta, condannandosi, a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale, al ristoro del danno ritenuto pari al controvalore iniziale dei titoli, si incentra sui seguenti diversi motivi: “I) errata
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 attribuzione in capo ad della legittimazione passiva rispetto alle domande Parte_1
formulate dal Sig. in primo grado;
II) del corretto operato della banca); III) Del CP_1
presunto nesso causale;
IV) Dell'errata quantificazione del danno”.
I primi tre motivi, come detto contestati da , risultano infondati, per le seguenti CP_1
sintetiche considerazioni.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, oggetto del primo motivo di gravame, deve essere disattesa: la banca appellante contesta l'impugnata statuizione per aver ritenuto non applicabile al caso di specie il D.L. n. 99/2017 (convertito con legge n. 121/2017) che disciplina “l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di CP_6
e di nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di Parte_2
queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”. Il giudice di prime cure aveva ritenuto, infatti, che tale disciplina, benché escluda dal novero della cessione ex art. 3, comma primo, lettere b) e c) “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti (…)” e prevede, all'art.
3.1.1. che “per passività e attività incluse nella cessione “si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato” e all'art. 4 relativo alle c.d.
“operazioni di ribilanciamento”, la “possibilità di restituzione o retrocessione al soggetto in liquidazione di “attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, co. 1” (con conseguente riespansione della sua responsabilità)”, ciò non “vale a dimostrare che le passività delle partecipate derivanti dalle violazioni della normativa sulla prestazione di servizi di investimento riferite alle azioni o obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione (peraltro nel caso di specie ancora da accertare) – quale è quella per cui è causa – siano incluse nella cessione” e pertanto - afferma il giudice di primo grado - la titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria in capo a non “discende dunque dalla cessione regolata dal decreto Pt_1
sopra richiamato” [i.e. il DL 99/2017] “quanto piuttosto dalla sua successione al soggetto titolare passivo dell'obbligazione risarcitoria fatta valere in giudizio” (cfr. sentenza
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 impugnata, pp. 6-8).
Ebbene, premesso che non rileva quanto di recente statuito dal Supremo Collegio con sentenza sez. I 12/6/2025 n. 15689, incentrata sul diverso e “specifico problema riguardante il se, nelle cause pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di e BA POPOLARE DI Parte_2
ZA PA (per il prosieguo anche " ) con CP_7 Parte_1
giusta l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 99 del 2017 (convertito dallalegge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, si verifica, o non, il subentro di nella posizione sostanziale e processuale delle Parte_1
banche medesime”, atteso che con quanto ancora in essere del presente giudizio viene fatto valere non quanto discendente da un 'rapporto bancario' ma dalla responsabilità della banca intermediaria, deve confermarsi la legittimazione passiva di Parte_1
rispetto alle pretese creditorie azionate da Controparte_1
La disamina può prendere le mosse (come già evidenziato in precedenti di questa Corte) da Corte costituzionale 7.11.2022 n. 225 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 3, 24, 42, 45 47 e 111 comma I Cost. e art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 3 comma I lett. b) e c) del
D.L. 25.6.2017 n. 99, convertito in L. 31.7.2017 n. 121, invocato dalla banca appellante.
La Corte costituzionale si sofferma su portata e finalità del D.L. n. 99/2017 e osserva che il legislatore ha rimesso alle parti del negozio di cessione il compito di definirne il perimetro, ponendo unicamente il divieto, funzionale all'attuazione della regola del cd. burden sharing (prevista dalla direttiva europea 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche, in Italia recepita col D. Lgs. 180/2015, e che coinvolge gli azionisti e obbligazionisti subordinati nell'onere di sopportare la crisi di impresa), di trasferimento di alcune poste, e cioè:
- “le passività indicate all'articolo 52, comma uno, lettera a), punti i), ii), iii) e iv) a del decreto legislativo 16 novembre 2015, numero 180” (art. 3 comma I, lett. a D.L. n.
99/2017);
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 - “i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinati” (art. 3 comma I, lett. b) D.L. n.
99/2017, già richiamato);
- “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività” (art. 3, comma I lett. c) D.L. n. 99/2017); limitando, in ultimo, l'area di responsabilità della cessionaria ai soli Parte_1
“debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1” (art. 3 comma II D.L.
n. 99/2017). Ancora con la sentenza citata, pur concludendo per l'inammissibilità della questione (non specifica in quel caso), la Corte Costituzionale offre spunti interpretativi rilevanti per l'individuazione dei confini della cessione, che indica: - quanto all'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 3 comma I, per entrambe le fattispecie ivi contemplate - ovvero acquisto di azioni e obbligazioni posticipate e acquisto dei medesimi strumenti finanziari in un contesto di violazione della normativa in tema di prestazione di servizi di investimento - nella ricorrenza, al momento della cessione, non di una mera “posizione contrattuale non ancora definita”, ma di un “debito che risultava preesistente e consolidato”; - quanto all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'articolo, nella ricorrenza di atti o fatti anteriori alla cessione che, successivamente a essa abbiano generato una controversia. Nell'interpretare questo riferimento, la Corte rileva come esso abbia indicato solo la data di notifica dell'atto di citazione, senza precisare se il giudizio fosse stato preceduto dall'instaurazione di
“procedimenti stragiudiziali per le passività” oggetto di esame. Se ne ricava agevolmente che il contenzioso escluso è quello insorto, in ogni sua forma, dopo la data della cessione.
Nello stesso senso, peraltro, si è attestata Cassazione civile n. 17834/2023, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al D.L. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 121 del 2017, il titolo esecutivo formato contro la banca, in un giudizio già pendente al momento della cessione dei debiti ex art. 3 del citato D.L., può essere azionato nei confronti del cessionario in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 virtù del fenomeno successorio di cui all'art. 111 c.p.c., secondo cui la lite pendente prosegue con la parte originaria, dotata di legittimazione meramente sostitutiva e processuale, ma gli effetti sostanziali della pronuncia si producono nei soli confronti del cessionario, indipendentemente dal suo, pur possibile, intervento nel processo” (cfr. anche
Cassazione civile sez. III 4/2/2025 n. 2785).
Applicate tali indicazioni alla vicenda in esame, la legittimazione passiva di
[...]
non può essere esclusa: Pt_1
- né in forza della lett. b), giacché alla data della cessione, valutata anche l'incontestata appartenenza di alla categoria di investitore retail, e dunque l'altrettanto Controparte_1
certa applicabilità a costui delle numerose garanzie predisposte dalla normativa interna e comunitaria in tema di servizi di investimento, non si era ancora pervenuti all'accertamento giudiziale di un debito dell'istituto bancario in liquidazione coatta amministrativa, accertamento - preclusivo della traslazione alla cessionaria della posizione in esame - imprescindibile al fine di acclarare l'inadempimento della banca negoziatrice e di consolidare dunque la passività di BA PO di EN (questione che comunque qui non rileva più, stante la pronuncia resa in prime cure sul punto e non oggetto di gravame);
- e neppure in considerazione di quanto disposto alla lett. c), poiché 'controversia'
(lemma prevista dall'art. 3 citato) è ampia dizione contenuta nella norma, ricomprendente
Contr all'evidenza anche la fase dinanzi all promossa da a gennaio 2017, CP_1
anteriormente alla cessione, avvenuta nel giugno dell'anno successivo, quale strumento pur diverso dalla mediazione da instaurare prima dell'avvio del giudizio contenzioso prevista dall'art. 5 del D.lgs 28/2010 ma con effetti simili, atto cioè a evitarne la proposizione
(tanto che oggi è divenuto strumento alternativo alla mediazione quale condizione di procedibilità).
Ancora: l'accordo di cessione tra i commissari liquidatori di BA PO di EN e
, segnatamente la clausola n.
3.1.4 non supporta l'assunto dell'appellante Parte_1
riguardo all'esclusione della posizione vantata da dal novero di quelle Controparte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 cedute dai commissari liquidatori di BA PO di EN in l.c.a.
Il tenore letterale di tale clausola contrattuale “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'insieme Aggregato e
Co non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e le
Passività Escluse sia di sia di VB. … A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, CP_3
costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non
Co saranno trasferiti a : (…) (iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi. (…) Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in generale a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non siano già oggetto di
Contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme
Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività
Escluse e in generale ai rapporti giuridici non ceduti” ribadisce, per un verso, quanto disposto all'art. 3 comma 2 D.L. n. 99/2017, che chiama il cessionario a rispondere solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del primo comma della medesima disposizione;
e, per altro verso, ribadisce che quanto escluso dalla cessione sono i “debiti” e “le passività” derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni delle banche in l.c.a. - posizioni passive dunque già consolidate al momento del trasferimento, tra le quali non rientra quella oggetto di disamina, ancora in corso di accertamento alla data della cessione -, nonché le “responsabilità”, dizione questa certamente più ampia delle precedenti, che si presta a includere posizioni non ancora definite al momento della cessione, ma che immediatamente evoca il riferimento soggettivo alla banca in l.c.a. la cui condotta, in tesi non conforme agli obblighi correlati alla prestazione di servizi di investimento, sia tale da ingenerare appunto responsabilità.
Nel caso in disamina, invece, l'operazione di acquisto delle azioni è stata mediata da altro
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 soggetto, BA che, verosimilmente in attuazione di politiche di vendita CP_2
definite dalla propria capogruppo, ha provveduto al collocamento di obbligazioni e azioni emesse da BA PO di EN. È questa, allora, la peculiarità del caso di specie, ove l'appellato ha evocato in giudizio (oggi ) non in qualità CP_2 Parte_1
di acquirente degli asset ceduti da con il contratto del Controparte_9
26.6.2017; in altri termini, è stata acquisita per effetto di fusione Controparte_2
societaria, ed era il soggetto con il quale l'operazione di investimento fu conclusa, sì controllato, ma giuridicamente autonomo e distinto da BA PO di EN. Quindi,
è stata chiamata a rispondere della violazione, riferibile esclusivamente Parte_1
all'intermediaria degli obblighi comportamentali informativi, di Controparte_2
correttezza e di trasparenza disegnati dalla normativa di settore: cosicché né il D.L.
99/2017, né il contratto autorizzano a ritenere che sia stata trasferita in capo alla banca controllante ormai in l.c.a. la responsabilità per comportamenti posti in essere dall'intermediaria controllata, perché questi hanno riguardato azioni CP_10
emesse dalla prima.
Quanto, in ultimo, alla valenza del cd. “Addendum al contratto di cessione di azienda”, vale innanzitutto precisare che il riferimento è alle ulteriori vicende negoziali per cui “in data 19 gennaio 2018 ha ceduto a Controparte_2 Controparte_11
[.
liquidazione coatta amministrativa, talune attività, passività e rapporti che sono risultati essere esclusi dal compendio trasferito a in esito Parte_1
all'attività di due diligence prevista dal D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante
“Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di BA PO di
EN S.p.A. e di , e dal contratto del 26 giugno 2017 per la Parte_2
cessione di attività, passività e rapporti giuridici di BA PO di EN S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa”. Da quanto riferito nel comunicato relativo evocato dall'appellante, la retrocessione da a BA PO di EN ha CP_2
riguardato “attività, passività e rapporti che sono risultati essere esclusi dal compendio trasferito a , dunque per definizione rapporti e posizioni attive o Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 passive diversi da quella oggetto di esame la quale, lo si è visto, non figura tra quelle escluse, ex lege o ex contractu, dall'insieme aggregato trasferito a . Pt_1
Devesi osservare, in termini più dettagliati, che la normativa invocata dall'appellante riguarda i debiti degli istituti di credito sottoposti alla liquidazione coatta delle banche
(BA PO di EN e “nei confronti dei loro azionisti e Parte_2
obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche e dalla violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate”, mentre, nella specie, viene in rilievo la posizione debitoria di (ora CP_2 [...]
) derivante da una condotta propria, prospettata come violativa degli obblighi in Pt_1
materia di intermediazione finanziaria sulla stessa gravanti: infatti, ciò che è stato contestato dal a era l'aver effettuato un servizio di Controparte_1 CP_2
Cont collocamento delle azioni fornendo informazioni non veritiere ed incomplete senza la necessaria profilatura del rischio del cliente: si tratta di violazioni di obblighi scaturenti da attività contraria ai doveri della banca collocataria, ben distinti dagli obblighi gravanti sull'emittente i titoli azionari.
In considerazione di quanto sin qui esposto, il motivo deve respingersi, ritenendosi sussistente la legittimazione passiva in capo a . CP_12
I successivi due motivi (secondo e terzo), afferenti al complessivo merito della vicenda, possono essere trattati congiuntamente. E al fine di risolvere le questioni prospettate, mette conto innanzitutto evidenziare che in linea generale gli obblighi di comportamento sono posti a carico degli intermediari finanziari dagli artt. 21 d. lgs. 58/98 e 26, 27, 28, 29 del regolamento (di attuazione) CONSOB 1152/98 e successive varianti – viene qui in rilievo in particolare il n. 16190/2007 -, e attengono sia alla fase che precede la stipula del contratto di intermediazione finanziaria (c.d. contratto quadro, qui col primo che risale a maggio 2013), che a quella esecutiva del medesimo contratto, costituendo una specificazione dei più generali obblighi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt.1175 e
1375 c.c.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 In dettaglio, detto obblighi di comportamento, previsti dall'art. 21 T.U.F. impongono all'intermediario il rispetto del dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nei confronti del cliente, sia nella fase che precede e concerne la stipula del contratto di intermediazione finanziaria, che in quella che riguarda la fase di esecuzione del contratto. Detta norma, in particolare, stabilisce, così ricordando il generale obbligo di correttezza sancito nel codice civile, che gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare, hanno il dovere -comma 1 lett. a)- di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati nonché -comma 1 lett. b)- di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.
Tali doveri sono stati intesi funzionali affinché l'intermediario: prima della stipula del contratto di gestione, chieda all'investitore ogni notizia sulla sua propensione al rischio, sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria e che l'eventuale rifiuto a fornire le predette informazioni risulti dal contratto;
che l'intermediario consegni al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
che l'intermediario acquisisca un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi e dei prodotti diversi, propri o di terzi e non effettui operazioni prima di avere assolto prontamente agli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, mettendo a disposizione dei clienti i documenti e le registrazioni che li riguardano;
che l'intermediario non agisca in situazioni di conflitto di interessi a meno che l'investitore non sia stato preventivamente informato per iscritto e non abbia acconsentito sempre per iscritto alla relativa operazione;
che l'intermediario si astenga dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni, pur espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo l'onere di reiterazione per iscritto dell'ordine preceduto dall'esplicazione delle ragioni di inadeguatezza.
La normativa citata mira a tutelare l'interesse degli investitori e l'integrità del mercato, assicurando la correttezza e trasparenza dell'attività di intermediazione. La corretta
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 interpretazione delle preferenze di investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte di costoro riducono infatti l'alea connessa agli investimenti finanziari a quella connaturata, e perciò insopprimibile, alle operazioni eseguite sul mercato dei valori mobiliari, elidendo - tendenzialmente - il rischio non necessario ed evitando che questo sia addossato in modo inconsapevole al risparmiatore.
Dunque, la richiamata normativa impone all'operatore l'adozione di un comportamento specifico, adeguato al rischio intrinseco all'operazione finanziaria, che ponga l'investitore in grado di effettuare una scelta consapevole, cogliendo realmente contorni ed effetti dell'operazione (cfr. in questi termini Cass. Sez. 1 Sent. N. 22147/2010).
Ratio della indicata normativa è pertanto quella di tutelare l'investitore/risparmiatore, non
“operatore qualificato”, dal pericolo di un investimento inconsapevole e così di incorrere in operazioni speculative ad alto rischio senza averne adeguata cognizione, e con lo specifico obbligo per gli intermediari autorizzati di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenuto conto delle informazioni informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Inoltre gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione (c.d. suitability rule).
I vari doveri prescritti, che gravano in capo agli intermediari, sono tra loro in un rapporto sinergico, atteso che questi ultimi, solo se conoscono, in primo luogo, gli strumenti finanziari oggetto dell'operazione di investimento e, in secondo luogo, le specifiche conoscenze finanziarie, qualità e voleri del cliente, possono essere in grado di promuovere ovvero di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni loro non adeguate. La violazione di tali obblighi integra responsabilità da inesatto adempimento che può ritenersi integrare il requisito di cui all'art. 1455 c.c. per la declaratoria di risoluzione del contratto. Risoluzione che, è bene sottolinearlo, investe se del caso non sempre il contratto quadro, ma anche (o soltanto) il singolo ordine di acquisto, laddove il difetto di idonea comunicazione a questo solo è da riferire.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 Correlato a tali doveri di diligenza e di tutela dell'investitore è il principio per cui (art. 23
TUF) “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”; da ciò deriva, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, che l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal t.u.f. e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito
“con la specifica diligenza richiesta” (Cass. n. 3773 del 2009, n. 22147 del 2010).
Dalle considerazioni svolte con tale ampia premessa emerge la infondatezza del gravame in ordine alle conseguenze della violazione: e non già nullità del contratto, ma, investendo le violazioni gli obblighi comportamentali nella fase esecutiva, inadempimento comportante il ristoro, come statuito in prime cure. Ciò in quanto “la posizione e adempimento di tali obblighi tende, per l'appunto, al risultato di consentire all'investitore di addivenire a una scelta effettivamente "consapevole"; le specifiche ragioni, che rendono nel concreto inadeguata una data operazione, devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co- fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento
Cfr., tra le pronunce più vicine Cass., 27 aprile 2016, n. 8394; Cass., 21 aprile 2016, n.
8089; Cass., 17 novembre 2016, n. 23417; Cass., 26 gennaio 2016, n. 1376; Cass., 15 novembre 2016, n. 23268; Cass., 26 gennaio 2016, n. 1376” (così Cassazione civile sez. I
18/05/2017 n. 12544).
Ebbene, coerentemente con quanto statuito in prime cure (nei termini che si vanno a evidenziare), la BA appellante non ha compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, emergendo da una complessiva valutazione della documentazione prodotta sin dal primo grado che gli specifici obblighi incombenti in relazione non tanto al contratto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 di conto corrente e al cd. contratto-quadro, ma ai singoli contratti di investimento non risultano adempiuto, come già emerso anche in fase stragiudiziale. A tal proposito, vero è che le risultanze del procedimento avviato innanzi all'Autorità arbitrale non sono vincolanti in questa sede, ma è evidente che assurgono ad argomenti di prova, e quindi essere oggetto di disamina quale elemento a supporto della pretesa.
Ciò posto, va adesso sottolineato che, come risulta dalla documentazione versata dalle parti, per gli obblighi di informazione (informarsi ed informare) relativi ai rapporti per cui
è causa, appare dirimente la circostanza che vi sia prova che il cliente sia stato reso edotto della inadeguatezza dell'operazione: rilevano in particolare nella fattispecie gli artt. 39
(Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli) e 40 (Valutazione dell'adeguatezza) del regolamento CONSOB 16190/2007.
Sul punto, ha sostenuto, sin dal primo grado, che non vennero illustrate tutte le CP_1
caratteristiche dei prodotti oggetto di negoziazione, anzi non tenendo conto, nonostante quanto risultante dai documenti versati, delle effettive cognizioni, certamente elementari, in ordine agli strumenti finanziari di cui si andava trattando. La banca ha replicato facendo riferimento alla documentazione consegnata al cliente: e tuttavia, non emerge comunicazione relativa alla non adeguatezza dell'operazione, non desumibile dalle generali informazioni comunicate dal cliente sulla sua situazione patrimoniale e sulla propensione al rischio, in difetto di specifici precedenti investimenti di tal fatta. In questi termini, quindi, la documentazione da sola non è sufficiente a ritenere fornita alla banca la prova del preciso adempimento richiesto con la diligenza particolare dovuta alla tipologia di prodotto in rilievo e alle caratteristiche tecniche del cliente, non avvezzo, almeno fino a quanto quel momento risultante, a investimenti di analoghe caratteristiche.
In dettaglio, su tale aspetto ha fatto riferimento alla documentazione versata in Pt_1
sede di profilatura (cfr. doc. 3 della produzione di prime cure, richiamato pure con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.), quindi non nel momento specifico della negoziazione dei titoli per cui è causa, ma rifacendosi alle risposte offerte in sede di consulenza generale: con evidente difetto di prova di avere effettivamente e compiutamente illustrato la stessa
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 informazione con lo specifico titolo, non essendovi traccia dell'aspetto dell'adeguatezza nelle note ('preordine') del 02/8/2013 e del 19/11/2013. CP_2
In altri termini, non rileva l'aver sottoscritto documenti (quelli citati afferenti alla fase iniziale del rapporto) nei quali si dava atto della ricezione del 'documento generale sui rischi', atteso che è poi mancato il momento informativo ulteriore sui singoli prodotti, rispetto ai quali nessuno specifico documento di dettaglio è stato prodotto (di guisa da non potersi neppure acclarare la dedotta sussistenza di posizione di conflitto di interessi).
Dunque, procedette agli acquisti in difetto di esplicite avvertenze sull'elevato CP_1
grado di rischio dei prodotti: cioè, e con riferimento agli obblighi di informazione dell'intermediario (informarsi ed informare) appare dirimente la circostanza che la banca non ebbe ad informare l'investitore in dettaglio circa la categoria degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione
Non essendo state illustrate, neppure verbalmente, le caratteristiche dei prodotti oggetto di negoziazione, e quindi le effettive caratteristiche di essi, non può dirsi che l'intermediario agì con la specifica diligenza dovuta in ragione della natura dell'attività professionale esercitata (art. 1176 co. 2^ c.c.), avuto riguardo in particolare agli obblighi di informazione specifici relativi alle singole negoziazioni per cui è causa nei confronti del cliente.
Vale a questo proposito richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, per cui “in tema d'intermediazione finanziaria, l'intermediario non è esonerato, pure presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.”
(Cassazione civile sez. I 31/8/2020 n. 18153). In sintesi, l'acquisto dei prodotti rivelatisi poi altamente rischiosi, effettuato per la violazione dell'obbligo informativo, ha rappresentato l'antecedente causale della perdita correlata al diminuito valore dei titoli (cfr.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15 ancora Cassazione civile sez. I 31/8/2020 n. 18153): e in questi termini, correttamente, ha statuito il Tribunale, ed è per questo che il secondo e il terzo motivo risultano infondati.
In ordine all'eccezione formulata dalla banca, oggetto dell'ultimo motivo di gravame, relativa al quantum accordato dal primo giudice, essa si incentra sulle cedole corrisposte in favore di , per ammontare indicato in complessivi € 1.604,36, come da estratto- CP_1
conto versato in copia in atti (cfr. doc. 6 della produzione ). Su questo aspetto il Pt_1
gravame merita accoglimento, dovendosi detrarre, dalla posta complessiva del risarcimento, tale ammontare: devesi infatti evidenziare che il principio, evocato dall'appellante, della compensatio lucri cum damno (ex art. 1223 c.c.) impone che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato (cfr. sul tema Cassazione civile sez. un. 22/5/2018 n.12565).
Di conseguenza, il gravame va accolto solo relativamente a questo limitato profilo, mentre per il resto è infondato e va disatteso;
di conseguenza, il quantum spettante all'appellato deve essere rideterminato in € 46.429,70 (decurtando alla data delle singole corresponsioni delle cedole, come emerge dall'estratto conto già richiamato, il capitale via via rivalutato, seguendo i criteri esplicitati dal primo giudice su devalutazione per calcolare i cd. interessi compensativi).
Le spese seguono la pur limitata soccombenza di , e possono perciò compensarsi CP_1
per due terzi, e vanno liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto Parte_1
di citazione del 24/3/2020 avverso la sentenza n. 771/2020 resa dal Tribunale di Palermo il
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 16 14/2/2020, ridetermina in € 46.429,70 l'ammontare dovuto da Parte_1
in favore di
[...] Controparte_1
Condanna alla rifusione di un terzo delle spese processuali in Controparte_1
favore di compensando i restanti due terzi, e le liquida Parte_1
nell'intero in complessivi € 2.400,00, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 20 giugno
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 17