Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/12/1985, n. 6354
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Sentenza 14 dicembre 1985

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I lavori di diserbo dei canali sono in generale da qualificare come di natura industriale, e non già agricola, ai fini della Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, secondo l'espressa previsione dell'art. 1, terzo comma, n. 3 T.U. N. 1124 del 1965, che costituisce norma speciale rispetto alla definizione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 cod. civ.. è configurabile invece un'attività agricola - in virtù della norma citata - solo nell'ipotesi in cui tali lavori non solo siano svolti da un imprenditore agricolo, ma sussista anche un collegamento economico-funzionale con le attività dell'azienda agricola (quali elencate dall'art. 206 T.U. Cit.: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse) di modo che essi risultino destinati alla migliore utilizzazione dei beni che compongono l'azienda medesima e pertanto rientrino nel normale ciclo produttivo. ( V 3742/84, mass n 435728).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/12/1985, n. 6354
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6354
    Data del deposito : 14 dicembre 1985

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