CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 409/2023 promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Sprio e Velio Parte_1
Domenico Sprio.
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Viviana Carlisi e Delia Cernigliaro. CP_1
APPELLATO
E nei confronti di
Controparte_2
APPELLATA NON COSTITUITA
All'udienza del 10 aprile 2025 le parti costituite hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza del 6/12/2022 il Tribunale di Agrigento ha rigettato il ricorso proposto da contro l' , diretto a dichiarare l'irripetibilità dell'indebito Parte_1 CP_1 liquidato in suo favore dell' per le annualità 2017 e 2018 a titolo di bonus asilo CP_1 introdotto dalla Legge n. 232/2016 . Ha rigettato altresì la domanda con la quale la , subordinatamente al mancato Parte_1 accoglimento della prima, aveva chiesto che l' , esercente la Controparte_2 scuola di infanzia paritaria la rifondesse del danno nascente dalla Per_1 restituzione del bonus per averla indotta in errore in ordine alla spettanza del beneficio. Premesso che in base alle fonti regolatorie dell'assegno l'istituto in parola era così disciplinato:
“Con riferimento ai nati a decorrere dal 1 gennaio 2016 per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità (…)” (art. 1° comma 355 Lgge n. 232/2016) .
“Il beneficio di cui al presente articolo consiste in un buono annuo di 1.000,00 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a undici mensilità, da corrispondere, in base alla domanda del genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati”.
“Il contributo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile, al genitore richiedente, fino a concorrenza dell'importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l'asilo nido pubblico,
o privato autorizzato, prescelto” (art. 3 commi 1° e 2° D.P.C.M. del 17/2/2017); ciò premesso, ha ritenuto il G.L. che l' , titolare della Scuola dell'Infanzia Controparte_2
Paritaria Montessori Pinocchio non aveva la natura di “asilo nido privato autorizzato” , bensì risultava autorizzata ad esercitare l'attività esclusivamente come sezione primavera, con il corollario che indebitamente la aveva fruito del contributo pubblico in Parte_1 relazione alla iscrizione della figlia presso l'asilo gestito Persona_2 dall'Associazione in argomento. Quanto al profilo risarcitorio, il Tribunale escludeva che la avesse assolto Parte_1 all'onere della prova richiesto dall'art. 2043 c.c. per la tutela invocata. La statuizione di primo grado è stata appellata - limitatamente al primo capo della sentenza - dalla che si duole essenzialmente della male intesa interpretazione Parte_1 del ricorso da parte del G.L. il quale aveva accertato l'insussistenza dei requisiti della prestazione quando, di contro, la ricorrente , nulla opponendo riguardo la non spettanza del beneficio, aveva unicamente invocato l'applicazione della c.d. “sanatoria degli indebiti assistenziali ” . Ciò a causa dell'affidamento ingenerato dal comportamento dell' il quale non solo nel CP_1 proprio sito istituzionale aveva sempre precisato che si poteva richiedere il bonus anche per le sezioni primavera, ma nello specifico aveva provveduto alle liquidazioni periodiche dell'assegno sulla scorta dei controlli e delle verifiche operate in capo all'avente diritto. Resiste l' che chiede il rigetto del gravame. CP_1
Esso appare infondato. La disamina del ricorso di primo grado restituisce oggettivamente la lettura fuorviante operatane dal il quale è entrato nella tematica sulla spettanza del bonus asilo in capo CP_3 alla ricorrente, escludendola alla luce dall'accertato difetto del requisito soggettivo in capo all'Associazione scolastica, senza però rispondere alla domanda effettivamente poggiante sulla tutela della buona fede del percettore . In proposito è noto che In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito , vale la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento. Ha chiarito la Corte che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio) trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 12608/2020).
Ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cass. n. 13915 del 20/5/2021).
Orbene, se può convenirsi che la regola sopra enunciata è maturata e trae spunto da esigenze di protezione sociale che l'art. 38 della Costituzione garantisce ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti del mezzi necessari alla sopravvivenza, un tanto non pare predicabile rispetto a misure di welfare quale è quella in oggetto, qualificate come di sostegno al reddito e caratterizzate da un contributo economico la cui ratio è principalmente quella di assicurare alle famiglie condizioni di maggior benessere per incentivare la natalità e contrastate il calo demografico. Diverso è il caso, cui fanno riferimento i ripetuti arresti giurisprudenziali, che hanno riguardo alla tutela della buona fede del beneficiario di prestazioni assistenziali in senso proprio – assegno e pensione di invalidità, assegno sociale – il cui minimo comune denominatore è rappresentato da un intervento di politica sociale volto ad assicurare una sostegno necessario al mantenimento vitale. Se così è, deve escludersi che il bonus asilo possa farsi rientrare nella casistica sopra enunciata , con il corollario che lo stesso deve intendersi sottratto alla tutela dell'affidamento cui si ricollega la irripetibilità dell'indebito. Al rigetto del proposto gravame segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio liquidate come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 948/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 6 dicembre 20022.
Condanna al pagamento in favore dell' delle spese processuali Parte_1 CP_1 di questo grado del giudizio che liquida in complessivi € 962,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 10 aprile 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco