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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/05/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 12.03.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1043/2024 R.G., avente ad oggetto “indennità di frequenza”;
promossa da:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nato a [...] il [...], C.F. , nella qualità di CP_2 C.F._1 genitore esercente la potestà sulla minore nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Salvatrice Corallo del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 23.04.2024 l' ha CP_3 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale aveva riconosciuto la minore soggetto invalido Persona_1 avente diritto all'indennità di frequenza a far data dalla disattesa domanda amministrativa del 14.09.2022, in ragione della formulata diagnosi di “disturbo aspecifico degli apprendimenti in soggetto con funzionamento intellettivo limite”; a fondamento della proposta opposizione l' ha infatti dedotto che il disturbo - diagnosticato in assoluto difetto di documentazione CP_1 sanitaria attestante l'esistenza di alcuna patologia di natura psichiatrica tale da richiedere un'idonea terapia medica e/o riabilitativa, parimenti non risultante - non poteva essere considerato alla stregua di patologia ai fini della reclamata prestazione, lo stesso incidendo unicamente su alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolare in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica ed essendo perciò destinato a trovare appropriata compensazione in ambito scolastico. Costituitosi in lite, il padre della minore, nella qualità, ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 12.03.2025.
***
L'opposizione proposta dall' è infondata e va conseguentemente respinta per le CP_1 ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito di questo giudizio è invero giunto a conclusioni conformi a quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate dall' CP_3 premesso che è affetta da “disturbo aspecifico degli apprendimenti in soggetto Persona_1 con funzionamento intellettivo limite” e che la reclamata indennità di frequenza di cui alla L. n. 289/1990 “è concessa ai minori invalidi per una delle seguenti finalità: 1) il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici presso centri ambulatoriali o centri diurni;
2) la frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado;
3) la frequenza di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei minori invalidi. Si tratta dunque di un sostegno alle famiglie dei minori, allo scopo di garantire agli stessi le cure riabilitative, l'istruzione scolastica, la formazione professionale”, l'ausiliario ha infatti esposto che la minore “risulta in trattamento trisettimanale con tutor specifico per l'apprendimento, volto al potenziamento delle abilità di lettura, comprensione del testo e dei calcoli matematici, il quale non gli preclude di avere autonomie personali, ma necessita di essere
“guidato” da adulti nella sua quotidianità, guida nella cui offerta i genitori possono essere validamente surrogati, in orario scolastico, dagli insegnanti e nelle restanti ore dal percorso riabilitativo intrapreso. Pertanto, deve ritenersi che nel caso di specie la provvidenza assistenziale appropriata sia l'indennità di frequenza”, concludendo perciò che “le condizioni cliniche della minore di anni 14 risultano tali da giustificare, in accordo con le conclusioni Persona_1 valutative del CTU in sede di ATP, la concessione dell'indennità mensile di frequenza (Legge 11 ottobre 1990, n. 289) dall'epoca della domanda ammnistrativa (14.09.2022) ponendo una revisione al mese di settembre 2025, tenuto conto della possibile evoluzione migliorativa del quadro deficitario evidenziato” (cfr. relazione depositata l'08.02.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuto che la conforme valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, va dichiarato che la minore è in possesso del requisito sanitario atto a fondare il diritto alla Persona_1 reclamata prestazione a far data dalla domanda e con revisione a settembre 2025. Giusta soccombenza, le spese dell'intero giudizio vanno poste a carico dell' , nella CP_1 misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta, e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1043/2024 R.G.; dichiara che è in possesso del requisito sanitario atto a fondare il diritto alla Persona_1 reclamata prestazione a far data dalla domanda e con revisione a settembre 2025; condanna l' al pagamento, in favore di nella qualità, delle spese di lite, CP_3 CP_2 che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge, e distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Salvatrice Corallo;
pone definitivamente a carico dell'ISTITUTO le spese delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 22 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 12.03.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1043/2024 R.G., avente ad oggetto “indennità di frequenza”;
promossa da:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nato a [...] il [...], C.F. , nella qualità di CP_2 C.F._1 genitore esercente la potestà sulla minore nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Salvatrice Corallo del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 23.04.2024 l' ha CP_3 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale aveva riconosciuto la minore soggetto invalido Persona_1 avente diritto all'indennità di frequenza a far data dalla disattesa domanda amministrativa del 14.09.2022, in ragione della formulata diagnosi di “disturbo aspecifico degli apprendimenti in soggetto con funzionamento intellettivo limite”; a fondamento della proposta opposizione l' ha infatti dedotto che il disturbo - diagnosticato in assoluto difetto di documentazione CP_1 sanitaria attestante l'esistenza di alcuna patologia di natura psichiatrica tale da richiedere un'idonea terapia medica e/o riabilitativa, parimenti non risultante - non poteva essere considerato alla stregua di patologia ai fini della reclamata prestazione, lo stesso incidendo unicamente su alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolare in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica ed essendo perciò destinato a trovare appropriata compensazione in ambito scolastico. Costituitosi in lite, il padre della minore, nella qualità, ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 12.03.2025.
***
L'opposizione proposta dall' è infondata e va conseguentemente respinta per le CP_1 ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito di questo giudizio è invero giunto a conclusioni conformi a quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate dall' CP_3 premesso che è affetta da “disturbo aspecifico degli apprendimenti in soggetto Persona_1 con funzionamento intellettivo limite” e che la reclamata indennità di frequenza di cui alla L. n. 289/1990 “è concessa ai minori invalidi per una delle seguenti finalità: 1) il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici presso centri ambulatoriali o centri diurni;
2) la frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado;
3) la frequenza di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei minori invalidi. Si tratta dunque di un sostegno alle famiglie dei minori, allo scopo di garantire agli stessi le cure riabilitative, l'istruzione scolastica, la formazione professionale”, l'ausiliario ha infatti esposto che la minore “risulta in trattamento trisettimanale con tutor specifico per l'apprendimento, volto al potenziamento delle abilità di lettura, comprensione del testo e dei calcoli matematici, il quale non gli preclude di avere autonomie personali, ma necessita di essere
“guidato” da adulti nella sua quotidianità, guida nella cui offerta i genitori possono essere validamente surrogati, in orario scolastico, dagli insegnanti e nelle restanti ore dal percorso riabilitativo intrapreso. Pertanto, deve ritenersi che nel caso di specie la provvidenza assistenziale appropriata sia l'indennità di frequenza”, concludendo perciò che “le condizioni cliniche della minore di anni 14 risultano tali da giustificare, in accordo con le conclusioni Persona_1 valutative del CTU in sede di ATP, la concessione dell'indennità mensile di frequenza (Legge 11 ottobre 1990, n. 289) dall'epoca della domanda ammnistrativa (14.09.2022) ponendo una revisione al mese di settembre 2025, tenuto conto della possibile evoluzione migliorativa del quadro deficitario evidenziato” (cfr. relazione depositata l'08.02.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuto che la conforme valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, va dichiarato che la minore è in possesso del requisito sanitario atto a fondare il diritto alla Persona_1 reclamata prestazione a far data dalla domanda e con revisione a settembre 2025. Giusta soccombenza, le spese dell'intero giudizio vanno poste a carico dell' , nella CP_1 misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta, e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1043/2024 R.G.; dichiara che è in possesso del requisito sanitario atto a fondare il diritto alla Persona_1 reclamata prestazione a far data dalla domanda e con revisione a settembre 2025; condanna l' al pagamento, in favore di nella qualità, delle spese di lite, CP_3 CP_2 che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge, e distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Salvatrice Corallo;
pone definitivamente a carico dell'ISTITUTO le spese delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 22 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella