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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 920/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 920/2022 tra
Parte_1
ATTORE- OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO- OPPOSTO
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 9.53 innanzi al dott. Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per l'avv. MATTIELLO FLORA Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
Per E PER l'avv. FARNETI Controparte_2 Controparte_2
MORENA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Mattiello precisa come da foglio di pc.
L'avv. Farneti precisa come da foglio.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. pagina 1 di 6 Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 920/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTIELLO Parte_1 C.F._1
FLORA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MATTIELLO FLORA
ATTORE- OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZA Controparte_1 P.IVA_1
CALOGERO e dell'avv. GIARRATANA MATTEO e dell'avv. POLELLI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LANZA CALOGERO
CONVENUTO- OPPOSTO
(C.F. ) E Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. FAGGELLA LE e dell'avv. Controparte_3
FARNETI MORENA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come risulta da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 11/22 nei Controparte_4
confronti di Parte_1
pagina 3 di 6 A sostegno della domanda monitoria allegava:
- Di essere cessionaria del credito di che a sua volta era stata cessionaria del CP_5
credito originariamente detenuto da Controparte_6
- Entrambe le cessioni risultavano regolarmente comunicate ai terzi tramite avvisi pubblicati in
Gazzetta Ufficiale (doc. 8);
- aveva concluso con contratto di finanziamento per la Controparte_6 Parte_1
somma complessiva di Euro 21.924,00 (doc. 4);
- Il mutuatario era inadempiente ai propri obblighi restitutori e veniva pertanto dichiarato decaduto dal beneficio del termine e veniva altresì messo in mora (doc. 7).
Veniva dunque emesso il decreto ingiuntivo opposto nella presente sede, mediante il quale veniva ingiunto ad il pagamento della somma di Euro 20.710,05, oltre ad interessi e spese. Parte_1
Il debitore si doleva dei seguenti motivi:
- Mancato esperimento della procedura di mediazione;
- Mancata corretta indicazione del TAEG;
- Usura del contratto.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse doglianze. Controparte_4
In sede di prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e veniva assegnato termine per l'espletamento della procedura di mediazione.
All'esito, preso atto dell'esito negativo della mediazione, il difensore di parte opponente chiedeva concedersi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Nelle more interveniva ex art. 111 c.p.c. (divenuta nel frattempo titolare Controparte_2
del credito) tramite la mandataria che si riportava alle difese di parte opposta. Controparte_2
Alla successiva udienza veniva dichiarata l'estromissione dal giudizio di parte convenuta opposta e veniva rigettata la richiesta di CTU effettuata da parte opponente;
la causa veniva dunque ritenuta matura per la decisione e rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. con contestuale assegnazione per il deposito di brevi note difensive.
Solo parte convenuta opposta provvedeva al deposito delle note scritte.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Va premesso che il credito azionato in via monitoria poggia sul contratto di finanziamento sottoscritto da in data 11 gennaio 2017 (doc. 2 parte opponente). Pt_1
Ivi si legge che il TAEG è indicato nella misura del 13,15.
Parte opponente, come unico motivo di doglianza, deduce che, avendo sottoscritto Pt_1
pagina 4 di 6 contestualmente alla richiesta di finanziamento anche “polizza facoltativa” allegata al contratto, il
TAEG ammonta alla percentuale del 15,67%.
Dunque, la banca mutuante avrebbe erroneamente indicato in contratto un TAEG inferiore ed in secondo luogo si sarebbe determinato il superamento del TSU in vari trimestri;
ciò giustificherebbe la reiterata richiesta di consulenza, a fronte della patologia che avrebbe investito il contratto.
Dette allegazioni sono, tutte, giuridicamente scorrette.
Anzitutto la polizza facoltativa, come dice il nome stesso, in quanto facoltativa, ha rappresentato una scelta del debitore, che avrebbe potuto non sottoscriverla o sottoscriverla con altro ente, con ciò diminuendo i correlati costi.
In secondo luogo la polizza è accessoria al contratto di finanziamento, dunque il TAEG a cui si deve fare riferimento rispetto al contratto di finanziamento è quello – e solo quello – indicato nel contratto di finanziamento, essendo peraltro naturale che, in caso di sottoscrizione di un contratto con il quale vengono erogati ulteriori servizi, si debba sopportare un maggiore costo complessivo.
Infine va sottolineato che nel calcolo del TAEG di cui ai contratti di finanziamento le voci da ricomprendere sono ben specificate e, proprio rispetto ai premi assicurativi, l'art. 121, comma 2, TUB espressamente recita “2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Nel caso che occupa è pacifico e documentale che la polizza abbia contenuto facoltativo, con la conseguenza per cui essa non era affatto un requisito per ottenere il finanziamento.
A ciò si aggiunga l'erroneità dell'allegato carattere usurario del contratto.
Anzitutto ai fini del calcolo dell'usura, si ritiene doveroso aderire all'impostazione giurisprudenziale, peraltro prevalente, che afferma che “Le istruzioni della Banca d'Itala in materia di rilevazione del
Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate”, (Tribunale di Milano, 3/6/2014, n. 7234).
Detta pronuncia si pone in accordo anche con quella che ha affermato “L'osservanza, da parte degli operatori creditizi, dei tassi soglia individuati secondo le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia deve ritenersi automaticamente rispettosa del precetto penale di cui all'art. 644 c.p. Una diversa interpretazione, infatti, seppur avvallata da qualche pronuncia della Cassazione Penale- appare lesiva del principio nullum crimen sine lege, posto che la norma incriminatrice dell'art. 644 c.p. si implementa contenutisticamente della regola via via enucleata dai decreti ministeriali di recepimento
pagina 5 di 6 delle menzionate rilevazioni dell'istituto di vigilanza. In via transitoria la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali dalla Banca d'Italia”, (Tribunale di Verona, 9/12/2013).
Il mancato utilizzo della formula della Banca d'Italia negli assunti attorei, comporta che non sia stata fornita al Giudice alcuna prova, o allegazione fondata, circa l'effettivo superamento del tasso soglia.
Di nessun pregio, poi, la dedotta usura sopravvenuta in alcuni trimestri.
Sul punto si reputa necessario e sufficiente rammentare che la questione relativa all'ammissibilità o meno dell'usura sopravvenuta è stata da tempo chiarita dalla Suprema Corte, che ha chiaramente affermato che ai fini della valutazione circa il superamento del tasso soglia è necessario fare esclusivo riferimento al momento della conclusione del contratto, allorché gli interessi sono dati o promessi
(SS.UU. sent. n. 24675/17).
Tanto chiarito, a fronte della documentazione versata in atti da parte opposta, non contestata dal debitore (che non contesta neppure il suo inadempimento), l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo.
Spese di lite secondo la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (valori minimi quanto alla fase decisionale, a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio rispetto ad Controparte_1
2) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 11/22, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente al pagamento della somma di Euro 4.227,00
a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 920/2022 tra
Parte_1
ATTORE- OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO- OPPOSTO
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 9.53 innanzi al dott. Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per l'avv. MATTIELLO FLORA Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
Per E PER l'avv. FARNETI Controparte_2 Controparte_2
MORENA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Mattiello precisa come da foglio di pc.
L'avv. Farneti precisa come da foglio.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. pagina 1 di 6 Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 920/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTIELLO Parte_1 C.F._1
FLORA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MATTIELLO FLORA
ATTORE- OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZA Controparte_1 P.IVA_1
CALOGERO e dell'avv. GIARRATANA MATTEO e dell'avv. POLELLI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LANZA CALOGERO
CONVENUTO- OPPOSTO
(C.F. ) E Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. FAGGELLA LE e dell'avv. Controparte_3
FARNETI MORENA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come risulta da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 11/22 nei Controparte_4
confronti di Parte_1
pagina 3 di 6 A sostegno della domanda monitoria allegava:
- Di essere cessionaria del credito di che a sua volta era stata cessionaria del CP_5
credito originariamente detenuto da Controparte_6
- Entrambe le cessioni risultavano regolarmente comunicate ai terzi tramite avvisi pubblicati in
Gazzetta Ufficiale (doc. 8);
- aveva concluso con contratto di finanziamento per la Controparte_6 Parte_1
somma complessiva di Euro 21.924,00 (doc. 4);
- Il mutuatario era inadempiente ai propri obblighi restitutori e veniva pertanto dichiarato decaduto dal beneficio del termine e veniva altresì messo in mora (doc. 7).
Veniva dunque emesso il decreto ingiuntivo opposto nella presente sede, mediante il quale veniva ingiunto ad il pagamento della somma di Euro 20.710,05, oltre ad interessi e spese. Parte_1
Il debitore si doleva dei seguenti motivi:
- Mancato esperimento della procedura di mediazione;
- Mancata corretta indicazione del TAEG;
- Usura del contratto.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse doglianze. Controparte_4
In sede di prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e veniva assegnato termine per l'espletamento della procedura di mediazione.
All'esito, preso atto dell'esito negativo della mediazione, il difensore di parte opponente chiedeva concedersi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Nelle more interveniva ex art. 111 c.p.c. (divenuta nel frattempo titolare Controparte_2
del credito) tramite la mandataria che si riportava alle difese di parte opposta. Controparte_2
Alla successiva udienza veniva dichiarata l'estromissione dal giudizio di parte convenuta opposta e veniva rigettata la richiesta di CTU effettuata da parte opponente;
la causa veniva dunque ritenuta matura per la decisione e rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. con contestuale assegnazione per il deposito di brevi note difensive.
Solo parte convenuta opposta provvedeva al deposito delle note scritte.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Va premesso che il credito azionato in via monitoria poggia sul contratto di finanziamento sottoscritto da in data 11 gennaio 2017 (doc. 2 parte opponente). Pt_1
Ivi si legge che il TAEG è indicato nella misura del 13,15.
Parte opponente, come unico motivo di doglianza, deduce che, avendo sottoscritto Pt_1
pagina 4 di 6 contestualmente alla richiesta di finanziamento anche “polizza facoltativa” allegata al contratto, il
TAEG ammonta alla percentuale del 15,67%.
Dunque, la banca mutuante avrebbe erroneamente indicato in contratto un TAEG inferiore ed in secondo luogo si sarebbe determinato il superamento del TSU in vari trimestri;
ciò giustificherebbe la reiterata richiesta di consulenza, a fronte della patologia che avrebbe investito il contratto.
Dette allegazioni sono, tutte, giuridicamente scorrette.
Anzitutto la polizza facoltativa, come dice il nome stesso, in quanto facoltativa, ha rappresentato una scelta del debitore, che avrebbe potuto non sottoscriverla o sottoscriverla con altro ente, con ciò diminuendo i correlati costi.
In secondo luogo la polizza è accessoria al contratto di finanziamento, dunque il TAEG a cui si deve fare riferimento rispetto al contratto di finanziamento è quello – e solo quello – indicato nel contratto di finanziamento, essendo peraltro naturale che, in caso di sottoscrizione di un contratto con il quale vengono erogati ulteriori servizi, si debba sopportare un maggiore costo complessivo.
Infine va sottolineato che nel calcolo del TAEG di cui ai contratti di finanziamento le voci da ricomprendere sono ben specificate e, proprio rispetto ai premi assicurativi, l'art. 121, comma 2, TUB espressamente recita “2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Nel caso che occupa è pacifico e documentale che la polizza abbia contenuto facoltativo, con la conseguenza per cui essa non era affatto un requisito per ottenere il finanziamento.
A ciò si aggiunga l'erroneità dell'allegato carattere usurario del contratto.
Anzitutto ai fini del calcolo dell'usura, si ritiene doveroso aderire all'impostazione giurisprudenziale, peraltro prevalente, che afferma che “Le istruzioni della Banca d'Itala in materia di rilevazione del
Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate”, (Tribunale di Milano, 3/6/2014, n. 7234).
Detta pronuncia si pone in accordo anche con quella che ha affermato “L'osservanza, da parte degli operatori creditizi, dei tassi soglia individuati secondo le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia deve ritenersi automaticamente rispettosa del precetto penale di cui all'art. 644 c.p. Una diversa interpretazione, infatti, seppur avvallata da qualche pronuncia della Cassazione Penale- appare lesiva del principio nullum crimen sine lege, posto che la norma incriminatrice dell'art. 644 c.p. si implementa contenutisticamente della regola via via enucleata dai decreti ministeriali di recepimento
pagina 5 di 6 delle menzionate rilevazioni dell'istituto di vigilanza. In via transitoria la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali dalla Banca d'Italia”, (Tribunale di Verona, 9/12/2013).
Il mancato utilizzo della formula della Banca d'Italia negli assunti attorei, comporta che non sia stata fornita al Giudice alcuna prova, o allegazione fondata, circa l'effettivo superamento del tasso soglia.
Di nessun pregio, poi, la dedotta usura sopravvenuta in alcuni trimestri.
Sul punto si reputa necessario e sufficiente rammentare che la questione relativa all'ammissibilità o meno dell'usura sopravvenuta è stata da tempo chiarita dalla Suprema Corte, che ha chiaramente affermato che ai fini della valutazione circa il superamento del tasso soglia è necessario fare esclusivo riferimento al momento della conclusione del contratto, allorché gli interessi sono dati o promessi
(SS.UU. sent. n. 24675/17).
Tanto chiarito, a fronte della documentazione versata in atti da parte opposta, non contestata dal debitore (che non contesta neppure il suo inadempimento), l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo.
Spese di lite secondo la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (valori minimi quanto alla fase decisionale, a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio rispetto ad Controparte_1
2) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 11/22, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente al pagamento della somma di Euro 4.227,00
a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca
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