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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2497 dell'anno 2022 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Giovanna Morello, giusta procura in atti appellante contro in persona del legale rappresentante, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Salvatore Torrisi, giusta procura in atti
Appellato
e nei confronti di
, Controparte_2
Appellato contumace
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace di Agrigento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 402/2022 del Giudice di pace di Agrigento depositata il 30 maggio 2022 e non notificata, con la quale era stata rigettata la domanda del di accertamento della responsabilità esclusiva di Pt_1 [...]
nella causazione del sinistro, verificatosi in data 29 febbraio 2020 a CP_2
Montallegro e la conseguente domanda di condanna al risarcimento del danno del e della attribuendo efficacia probatoria CP_2 Controparte_3
prevalente ai risultati del dispositivo satellitare installato sulle autovetture coinvolte ai sensi dell'art. 145 bis Cod. Ass.
A sostegno dell'impugnazione con un unico e articolato motivo, il ha Pt_1
censurato la sentenza impugnata per errata valutazione delle prove, avendo il giudice di prime cure rigettato la domanda sulla scorta delle risultanze errate della c.d. “ scatola nera”, non considerando che tali dispositivi non sarebbero in grado di rilevare i sinistri di lieve entità e non tenendo in considerazione la conferma del sinistro da parte dei testimoni escussi nel corso del giudizio.
Sulla scorta di tali considerazioni, il ha insistito per la riforma della Pt_1
sentenza, domandando la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno pari a € 1900,00, oltre interessi e rivalutazione, con condanna alle spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20 dicembre 2022 la ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto. Controparte_4
, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, Controparte_2
rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale e con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato in giudizio e Controparte_2
non costituito.
Venendo al merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Occorre esaminare anzitutto la rilevanza probatoria delle risultanze della cd.
“scatola nera”.
Con l'approvazione del D.L. n. 145/2013 (“Destinazione Italia”) è stata introdotta l'opzione da parte delle compagnie di assicurazione di installare la c.d. “scatola nera” sulla vettura dell'assicurato in modo da monitorare la velocità con cui ci si sposta e captare una serie di altre informazioni.
Trattasi, specificamente, di un sistema di geolocalizzazione satellitare (GPS), in grado di memorizzare molteplici dati, tra i quali la posizione e gli spostamenti del veicolo.
Il sistema permette di monitorare diversi parametri di funzionamento della vettura, raccogliendo una serie di dati che, in caso di sinistro, potranno tornare utili per capire le dinamiche dell'incidente stesso.
Analizzando nel dettaglio le funzionalità della scatola nera è possibile accedere ai report del dispositivo e verificare tutti gli eventi registrati dal veicolo il giorno del presunto sinistro. È utile precisare che, il dispositivo provvede a registrare sia l'accensione che lo spegnimento del veicolo, come poi l'itinerario percorso dallo stesso, oltre il c.d. crash ossia la velocità tenuta dal veicolo al momento dell'impatto.
L'efficacia probatoria dei predetti dispositivi è disciplinata dall'art. 145 bis comma 1del D.lgs. 07/09/2005, n. 209, a tenore del quale “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo
132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo...”.
Ebbene, l'odierno giudicante non ignora quanto di recente affermato dalla
Corte di Cassazione ( cfr. ord. 13725/2024), secondo cui non è possibile attribuire il valore di prova legale alle risultanze di cui ai dispositivi già installati, stante la mancata emanazione, allo stato, dei decreti attuativi richiamati dall'art. 145-bis del codice delle assicurazioni private.
Tuttavia, non si dubita che dette risultanze costituiscano fonti di prova valutabili dal Giudice al pari degli altri elementi di prova.
Chiarito ciò, l'appellante nel giudizio di primo grado, anche a seguito delle specifiche allegazioni e conseguenti produzioni della compagnia assicurativa, non ha dedotto concreti elementi da cui poter inferire un possibile malfunzionamento del sistema di localizzazione, limitandosi a prospettare una scarsa coerenza dei dati raccolti.
Tali allegazioni, peraltro generiche, in ogni caso, non risultano adeguatamente dimostrate anche mediante una perizia di parte, che attesti una inadeguata mappatura del territorio, dove si è verificato il sinistro o un mancato aggiornamento del database cartografi.
Di contro, parte convenuta sin dal primo grado ha dimostrato il corretto funzionamento dei dispositivi satellitari installati sui mezzi coinvolti nell'intera giornata del 29 febbraio 2020, non essendo state riscontrate anomalie.
In particolare, risulta dirimente la circostanza che – al di là del possibile scarto sull'esatto posizionamento dei veicoli e della mancata rilevazione dell'evento lieve a veicolo spento – in ogni caso i due veicoli coinvolti nel sinistro non risultano localizzati in quella data 29 febbraio 2020 e in quella fascia oraria, ossia intorno alle ore 10.30, nella medesima zona, dal momento che il veicolo modello Volkswagen Golf tg FE883WX, di proprietà e condotto dal Pt_1
risulta in moto da Cattolica verso Montallegro per arrestarsi in Piazza
Francesco Crispi, che - risulta anche dalla produzione fotografica - è perpendicolare a Corso Vittorio Emanuele/Viale della Vittoria, mentre il veicolo Ford Focus, tg CZ568MZ, di proprietà e condotto da
[...]
nella mattinata del 29 febbraio 2020 risulta localizzato in via CP_2
Calvario e, in ogni caso, con una prima accensione della giornata del 29 febbraio 2020 segnalata solo alle ore 13.57.
Si ritiene, dunque, che quand'anche ci possa essere stata una inesatta localizzazione dei dispositivi, in ogni caso l'eventuale discrasia avrebbe dovuto riguardare entrambe le autovetture, che avrebbero dovuto essere localizzate nel medesimo luogo, in quanto in quell'arco temporale le antenne dei terminali avrebbero dovuto essere agganciate al medesimo satellite, tenuto conto, si ribadisce, del corretto funzionamento di entrambi i dispositivi.
Peraltro, non vi sono altri elementi dirimenti, da cui trarre l'inattendibilità di tali risultanze, dal momento che non vi è in atti alcun rapporto di agenti intervenuti, che attestino la presenza dei due veicoli sul presunto luogo del sinistro, nè di fotografie ritraenti i veicoli subito dopo il sinistro.
Si ribadisce, ancora, che parte appellante non ha prodotto una perizia tecnica, da cui evincere specifici dati idonei a confutare il corretto funzionamento ( documentato) dei dispositivi, non essendo sufficiente allegare che la mancata accensione del veicolo del nella mattinata del 29 febbraio 2020 o il CP_2
mancato rilevamento della messa in moto del mezzo in questione siano chiari indici di non funzionamento.
Neppure possono trarsi elementi dirimenti dalle dichiarazioni dei testi, i quali, limitatisi a confermare il capitolo di prova richiesto, non hanno aggiunto alcun elemento di dettaglio, idoneo a risolvere il contrasto tra gli elementi probatori.
Peraltro, va osservato come il teste nella Testimone_1
dichiarazione stragiudiziale in epoca prossima al sinistro ( giugno 2020) in atti aveva dichiarato di essersi trovato di spalle rispetto alla strada e di essersi girato solo dopo aver sentito l'urto, e conseguentemente il medesimo non ha materialmente assistito al sinistro, essendosi voltato dopo che l'asserito scontro si sarebbe verificato.
Quanto, invece, alle dichiarazioni di , il quale sede di Testimone_2
dichiarazioni stragiudiziale aveva dichiarato di lavorare in una macelleria, sita di fronte al presunto luogo del sinistro, ma di essersi trovato sull'uscio al momento del sinistro, va detto che nel corso dell'escussione testimoniale il medesimo si è limitato, come anticipato, a confermare il capitolo di prova, non chiarendo come mai durante l'orario di lavoro lo stesso si fosse trovato lungo la strada e non all'interno dell'attività e non rendendo possibile alcuna valutazione positiva in ordine alla sua attendibilità, che va valutata discrezionalmente dal giudice tenendo conto di elementi di natura oggettiva
(ossia la precisione della deposizione e la completezza o contraddittorietà delle dichiarazioni) e di elementi di natura soggettiva (cioè le qualità personali del teste, i rapporti con le parti in causa e l'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) ( cfr. Cass. n. 8988/2023).
Sul punto, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la valutazione della prova, anche con riguardo all'attendibilità delle fonti della medesima, deve essere compiuta, anzitutto, con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli articolati dalla parte nonché alla effettiva conoscenza che di essi mostri di avere il teste (cfr. Cassazione civile, sez. I, 9 marzo 2009,
n. 6697), tutte valutazioni, queste, nel caso di specie assolutamente precluse dalle risposte formulate in termini di mera conferma del capitolato di prova.
Ebbene, alla luce di un quadro probatorio contraddittorio, l'odierno giudicante, ritiene non dimostrata la dinamica del sinistro e il relativo nesso di causalità con i danni lamentati, il cui onere incombeva sull'attore.
A conclusioni diverse non può giungersi considerando la dichiarazione contenuta nel modulo CAI, atteso che tale dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 14599 del 12/07/2005).
Pertanto, non avendo l'appellante assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese di lite, tenuto conto della questione interpretative trattata e relativa al valore probatorio delle c.d. scatole nere, vanno compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, nella contumacia di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_2
respinta, definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello proposto da la sentenza emessa dal Giudice Parte_1
di Pace di Agrigento n. 402/2022, che, per l'effetto, conferma;
compensa le spese di lite;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Agrigento, in data 15 aprile 2025 .
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2497 dell'anno 2022 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Giovanna Morello, giusta procura in atti appellante contro in persona del legale rappresentante, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Salvatore Torrisi, giusta procura in atti
Appellato
e nei confronti di
, Controparte_2
Appellato contumace
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace di Agrigento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 402/2022 del Giudice di pace di Agrigento depositata il 30 maggio 2022 e non notificata, con la quale era stata rigettata la domanda del di accertamento della responsabilità esclusiva di Pt_1 [...]
nella causazione del sinistro, verificatosi in data 29 febbraio 2020 a CP_2
Montallegro e la conseguente domanda di condanna al risarcimento del danno del e della attribuendo efficacia probatoria CP_2 Controparte_3
prevalente ai risultati del dispositivo satellitare installato sulle autovetture coinvolte ai sensi dell'art. 145 bis Cod. Ass.
A sostegno dell'impugnazione con un unico e articolato motivo, il ha Pt_1
censurato la sentenza impugnata per errata valutazione delle prove, avendo il giudice di prime cure rigettato la domanda sulla scorta delle risultanze errate della c.d. “ scatola nera”, non considerando che tali dispositivi non sarebbero in grado di rilevare i sinistri di lieve entità e non tenendo in considerazione la conferma del sinistro da parte dei testimoni escussi nel corso del giudizio.
Sulla scorta di tali considerazioni, il ha insistito per la riforma della Pt_1
sentenza, domandando la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno pari a € 1900,00, oltre interessi e rivalutazione, con condanna alle spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20 dicembre 2022 la ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto. Controparte_4
, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, Controparte_2
rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale e con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato in giudizio e Controparte_2
non costituito.
Venendo al merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Occorre esaminare anzitutto la rilevanza probatoria delle risultanze della cd.
“scatola nera”.
Con l'approvazione del D.L. n. 145/2013 (“Destinazione Italia”) è stata introdotta l'opzione da parte delle compagnie di assicurazione di installare la c.d. “scatola nera” sulla vettura dell'assicurato in modo da monitorare la velocità con cui ci si sposta e captare una serie di altre informazioni.
Trattasi, specificamente, di un sistema di geolocalizzazione satellitare (GPS), in grado di memorizzare molteplici dati, tra i quali la posizione e gli spostamenti del veicolo.
Il sistema permette di monitorare diversi parametri di funzionamento della vettura, raccogliendo una serie di dati che, in caso di sinistro, potranno tornare utili per capire le dinamiche dell'incidente stesso.
Analizzando nel dettaglio le funzionalità della scatola nera è possibile accedere ai report del dispositivo e verificare tutti gli eventi registrati dal veicolo il giorno del presunto sinistro. È utile precisare che, il dispositivo provvede a registrare sia l'accensione che lo spegnimento del veicolo, come poi l'itinerario percorso dallo stesso, oltre il c.d. crash ossia la velocità tenuta dal veicolo al momento dell'impatto.
L'efficacia probatoria dei predetti dispositivi è disciplinata dall'art. 145 bis comma 1del D.lgs. 07/09/2005, n. 209, a tenore del quale “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo
132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo...”.
Ebbene, l'odierno giudicante non ignora quanto di recente affermato dalla
Corte di Cassazione ( cfr. ord. 13725/2024), secondo cui non è possibile attribuire il valore di prova legale alle risultanze di cui ai dispositivi già installati, stante la mancata emanazione, allo stato, dei decreti attuativi richiamati dall'art. 145-bis del codice delle assicurazioni private.
Tuttavia, non si dubita che dette risultanze costituiscano fonti di prova valutabili dal Giudice al pari degli altri elementi di prova.
Chiarito ciò, l'appellante nel giudizio di primo grado, anche a seguito delle specifiche allegazioni e conseguenti produzioni della compagnia assicurativa, non ha dedotto concreti elementi da cui poter inferire un possibile malfunzionamento del sistema di localizzazione, limitandosi a prospettare una scarsa coerenza dei dati raccolti.
Tali allegazioni, peraltro generiche, in ogni caso, non risultano adeguatamente dimostrate anche mediante una perizia di parte, che attesti una inadeguata mappatura del territorio, dove si è verificato il sinistro o un mancato aggiornamento del database cartografi.
Di contro, parte convenuta sin dal primo grado ha dimostrato il corretto funzionamento dei dispositivi satellitari installati sui mezzi coinvolti nell'intera giornata del 29 febbraio 2020, non essendo state riscontrate anomalie.
In particolare, risulta dirimente la circostanza che – al di là del possibile scarto sull'esatto posizionamento dei veicoli e della mancata rilevazione dell'evento lieve a veicolo spento – in ogni caso i due veicoli coinvolti nel sinistro non risultano localizzati in quella data 29 febbraio 2020 e in quella fascia oraria, ossia intorno alle ore 10.30, nella medesima zona, dal momento che il veicolo modello Volkswagen Golf tg FE883WX, di proprietà e condotto dal Pt_1
risulta in moto da Cattolica verso Montallegro per arrestarsi in Piazza
Francesco Crispi, che - risulta anche dalla produzione fotografica - è perpendicolare a Corso Vittorio Emanuele/Viale della Vittoria, mentre il veicolo Ford Focus, tg CZ568MZ, di proprietà e condotto da
[...]
nella mattinata del 29 febbraio 2020 risulta localizzato in via CP_2
Calvario e, in ogni caso, con una prima accensione della giornata del 29 febbraio 2020 segnalata solo alle ore 13.57.
Si ritiene, dunque, che quand'anche ci possa essere stata una inesatta localizzazione dei dispositivi, in ogni caso l'eventuale discrasia avrebbe dovuto riguardare entrambe le autovetture, che avrebbero dovuto essere localizzate nel medesimo luogo, in quanto in quell'arco temporale le antenne dei terminali avrebbero dovuto essere agganciate al medesimo satellite, tenuto conto, si ribadisce, del corretto funzionamento di entrambi i dispositivi.
Peraltro, non vi sono altri elementi dirimenti, da cui trarre l'inattendibilità di tali risultanze, dal momento che non vi è in atti alcun rapporto di agenti intervenuti, che attestino la presenza dei due veicoli sul presunto luogo del sinistro, nè di fotografie ritraenti i veicoli subito dopo il sinistro.
Si ribadisce, ancora, che parte appellante non ha prodotto una perizia tecnica, da cui evincere specifici dati idonei a confutare il corretto funzionamento ( documentato) dei dispositivi, non essendo sufficiente allegare che la mancata accensione del veicolo del nella mattinata del 29 febbraio 2020 o il CP_2
mancato rilevamento della messa in moto del mezzo in questione siano chiari indici di non funzionamento.
Neppure possono trarsi elementi dirimenti dalle dichiarazioni dei testi, i quali, limitatisi a confermare il capitolo di prova richiesto, non hanno aggiunto alcun elemento di dettaglio, idoneo a risolvere il contrasto tra gli elementi probatori.
Peraltro, va osservato come il teste nella Testimone_1
dichiarazione stragiudiziale in epoca prossima al sinistro ( giugno 2020) in atti aveva dichiarato di essersi trovato di spalle rispetto alla strada e di essersi girato solo dopo aver sentito l'urto, e conseguentemente il medesimo non ha materialmente assistito al sinistro, essendosi voltato dopo che l'asserito scontro si sarebbe verificato.
Quanto, invece, alle dichiarazioni di , il quale sede di Testimone_2
dichiarazioni stragiudiziale aveva dichiarato di lavorare in una macelleria, sita di fronte al presunto luogo del sinistro, ma di essersi trovato sull'uscio al momento del sinistro, va detto che nel corso dell'escussione testimoniale il medesimo si è limitato, come anticipato, a confermare il capitolo di prova, non chiarendo come mai durante l'orario di lavoro lo stesso si fosse trovato lungo la strada e non all'interno dell'attività e non rendendo possibile alcuna valutazione positiva in ordine alla sua attendibilità, che va valutata discrezionalmente dal giudice tenendo conto di elementi di natura oggettiva
(ossia la precisione della deposizione e la completezza o contraddittorietà delle dichiarazioni) e di elementi di natura soggettiva (cioè le qualità personali del teste, i rapporti con le parti in causa e l'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) ( cfr. Cass. n. 8988/2023).
Sul punto, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la valutazione della prova, anche con riguardo all'attendibilità delle fonti della medesima, deve essere compiuta, anzitutto, con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli articolati dalla parte nonché alla effettiva conoscenza che di essi mostri di avere il teste (cfr. Cassazione civile, sez. I, 9 marzo 2009,
n. 6697), tutte valutazioni, queste, nel caso di specie assolutamente precluse dalle risposte formulate in termini di mera conferma del capitolato di prova.
Ebbene, alla luce di un quadro probatorio contraddittorio, l'odierno giudicante, ritiene non dimostrata la dinamica del sinistro e il relativo nesso di causalità con i danni lamentati, il cui onere incombeva sull'attore.
A conclusioni diverse non può giungersi considerando la dichiarazione contenuta nel modulo CAI, atteso che tale dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 14599 del 12/07/2005).
Pertanto, non avendo l'appellante assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese di lite, tenuto conto della questione interpretative trattata e relativa al valore probatorio delle c.d. scatole nere, vanno compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, nella contumacia di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_2
respinta, definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello proposto da la sentenza emessa dal Giudice Parte_1
di Pace di Agrigento n. 402/2022, che, per l'effetto, conferma;
compensa le spese di lite;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Agrigento, in data 15 aprile 2025 .
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44