TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 2522 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 5.3.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2522/2024 R.G.
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, vertente tra
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Leggio
- ricorrente -
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Piras CP_1 P.IVA_1
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.11.2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale contestando la richiesta di restituzione indebito CP_1
Si è costituito l' chiedendo la cessazione della materia del contendere con CP_2
spese di lite secondo giustizia, rappresentando di avere provveduto all'annullamento dell'indebito.
Parte ricorrente ha aderito alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna alle spese. Ciò premesso, va rilevato come sia un dato processualmente certo la circostanza che parte convenuta ha provveduto a rimuovere la situazione antigiuridica derivante dall'impugnato provvedimento, riconoscendo così la legittima pretesa del ricorrente.
Relativamente al capitolo sulle spese, l'avvenuto riconoscimento della fondatezza della domanda di parte ricorrente all'atto della costituzione in giudizio, giustifica la compensazione delle spese di giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere;
- dichiara compensate le spese di lite.
Marsala, 7.3.2025
Il Giudice
Monica D'Angelo