Versione
26 agosto 1971
26 agosto 1971
Art. 7.
Il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:
a) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'Ente;
b) richieste di mutui agli istituti di credito; acquisti, accettazione di lasciti e di donazioni; proposte di espropriazione;
c) programma relativo alle opere di restauro e di consolidamento, nonche' a quelle necessarie per la valorizzazione e la destinazione delle ville.
L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; il bilancio di previsione, deliberato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed il conto consuntivo, deliberato entro il 31 marzo dell'anno successivo, sono sottoposti, entro un mese dalla data di deliberazione, all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione, che provvede di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:
a) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'Ente;
b) richieste di mutui agli istituti di credito; acquisti, accettazione di lasciti e di donazioni; proposte di espropriazione;
c) programma relativo alle opere di restauro e di consolidamento, nonche' a quelle necessarie per la valorizzazione e la destinazione delle ville.
L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; il bilancio di previsione, deliberato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed il conto consuntivo, deliberato entro il 31 marzo dell'anno successivo, sono sottoposti, entro un mese dalla data di deliberazione, all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione, che provvede di concerto con il Ministro per il tesoro.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2021, n. 995Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati: NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente SCARAFONI dr. Stefano - Consigliere COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel. All'udienza di discussione del 10 marzo 2021, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 4070 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 TRA Parte_1 , con gli avv.ti Antonio De Paolis e Paolo Ermini Ricorrente in riassunzione E CP_1, con l'avv. Maria Carla Attanasio Convenuto in riassunzione OGGETTO: riassunzione del giudizio dopo …Leggi di più...
- restituzione contributi previdenziali·
- Fondo Esattoriali·
- indennità una tantum·
- legittimazione attiva·
- principio solidaristico·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- sentenza Corte di Cassazione n. 31343/2018·
- riassunzione del giudizio·
- art. 32 l.n. 377/58