Articolo 7 della Legge 29 luglio 1971, n. 578
Articolo 6Articolo 8
Versione
26 agosto 1971
Art. 7.

Il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:
a) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'Ente;
b) richieste di mutui agli istituti di credito; acquisti, accettazione di lasciti e di donazioni; proposte di espropriazione;
c) programma relativo alle opere di restauro e di consolidamento, nonche' a quelle necessarie per la valorizzazione e la destinazione delle ville.
L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; il bilancio di previsione, deliberato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed il conto consuntivo, deliberato entro il 31 marzo dell'anno successivo, sono sottoposti, entro un mese dalla data di deliberazione, all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione, che provvede di concerto con il Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 26 agosto 1971
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