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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 237/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIUSEPPE SCHENATTI ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore in Milano, Via Marco Greppi n. 10
ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO DEL GATTO ed elettivamente domiciliato in Sondrio, Via XXV Aprile n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“nel merito, per tutti i motivi esposti in ricorso:
1) accertare e dichiarare il diritto del sig. ai sensi dell'art. 2, legge Parte_1
n. 297/1982, al pagamento da parte del Fondo di garanzia dell'
[...]
dell'importo di € 22.194,16 lordi, corrispondente al Controparte_2
trattamento di fine rapporto maturato, accantonato e rimasto in azienda e non corrisposto da o del diverso importo per il differente titolo Controparte_3 ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria; per l'effetto: 2) condannare l' , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del sig. Parte_1 dell'importo di € 13.721,63 lordi a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto maturato, accantonato e rimasto in azienda e non corrisposto da Controparte_3
o del diverso importo per il differente titolo ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria;
3) per le domande di cui ai punti precedenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) con vittoria di spese e compenso professionale ex D.M. 147/2022, oltre rimborso del
15% per spese generali, CPA e IVA, da distrarsi a favore del difensore antistatario, oltre rimborso del contributo unificato (€ 43,00)”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile l'avversa domanda giudiziaria;
in subordine, dichiarare cessata la materia del contendere con soccombenza virtuale del ricorrente o, in subordine, con compensazione integrale delle spese di lite”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso del 17/09/2024 onveniva in giudizio avanti Parte_1 CP_1
al Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo la condanna dell' al pagamento, mediante intervento del Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 2 CP_2
della L. 297/82, del TFR non corrispostogli da (dichiarata fallita Controparte_3
con sentenza del 09/03/2020) per la residua somma di € 13.721,63 lordi, esponendo che,
a fronte di una iniziale richiesta di € 22.194,16, gli aveva riconosciuto solo € CP_1
8.472,53.
In data 30/09/2024 si costituiva , preliminarmente eccependo l'inammissibilità del CP_1
ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, del D.P.R. 639/70
e, in ogni caso, allegando di aver nelle more provveduto alla corresponsione in favore del ricorrente dell'importo domandato in sede di ricorso.
Pag. 2 di 3 All'udienza del 19/09/2024 parte ricorrente dava atto della cessazione della materia del contendere, chiedendo la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale;
parte convenuta si riportava alla memoria di costituzione.
All'udienza del 07/01/2025, all'esito del deposito di memorie autorizzate, la causa veniva discussa e decisa come di seguito.
*
Costituisce circostanza provata documentalmente e pacifica tra le parti l'avvenuto pagamento da parte di in favore del ricorrente delle somme richieste da CP_1
quest'ultimo in questa sede (doc. 1 ): dal sopravvenuto riconoscimento delle CP_1
ragioni di consegue, quindi, la cessazione della materia del Parte_1
contendere.
Residua, pertanto, unicamente la questione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite che, sulla base del principio di soccombenza virtuale, devono essere poste a carico di parte convenuta, e ciò in considerazione della fondatezza della pretesa del ricorrente (circostanza, quest'ultima, assorbente rispetto alle questioni preliminari sollevate), come dimostrato dall'avvenuto pagamento da parte di , nelle more del CP_1
giudizio, della somma richiesta.
Alla luce del contegno processuale di parte convenuta, appare tuttavia di ragione disporre la compensazione di un terzo delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa un terzo delle spese di lite;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle restanti spese di lite, che liquida in € 1.305,50 per compensi, € 43,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge.
Così deciso il 07/01/2025
Il Giudice
Maria Martina Marchini
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In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 237/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIUSEPPE SCHENATTI ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore in Milano, Via Marco Greppi n. 10
ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO DEL GATTO ed elettivamente domiciliato in Sondrio, Via XXV Aprile n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“nel merito, per tutti i motivi esposti in ricorso:
1) accertare e dichiarare il diritto del sig. ai sensi dell'art. 2, legge Parte_1
n. 297/1982, al pagamento da parte del Fondo di garanzia dell'
[...]
dell'importo di € 22.194,16 lordi, corrispondente al Controparte_2
trattamento di fine rapporto maturato, accantonato e rimasto in azienda e non corrisposto da o del diverso importo per il differente titolo Controparte_3 ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria; per l'effetto: 2) condannare l' , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del sig. Parte_1 dell'importo di € 13.721,63 lordi a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto maturato, accantonato e rimasto in azienda e non corrisposto da Controparte_3
o del diverso importo per il differente titolo ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria;
3) per le domande di cui ai punti precedenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) con vittoria di spese e compenso professionale ex D.M. 147/2022, oltre rimborso del
15% per spese generali, CPA e IVA, da distrarsi a favore del difensore antistatario, oltre rimborso del contributo unificato (€ 43,00)”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile l'avversa domanda giudiziaria;
in subordine, dichiarare cessata la materia del contendere con soccombenza virtuale del ricorrente o, in subordine, con compensazione integrale delle spese di lite”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso del 17/09/2024 onveniva in giudizio avanti Parte_1 CP_1
al Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo la condanna dell' al pagamento, mediante intervento del Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 2 CP_2
della L. 297/82, del TFR non corrispostogli da (dichiarata fallita Controparte_3
con sentenza del 09/03/2020) per la residua somma di € 13.721,63 lordi, esponendo che,
a fronte di una iniziale richiesta di € 22.194,16, gli aveva riconosciuto solo € CP_1
8.472,53.
In data 30/09/2024 si costituiva , preliminarmente eccependo l'inammissibilità del CP_1
ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, del D.P.R. 639/70
e, in ogni caso, allegando di aver nelle more provveduto alla corresponsione in favore del ricorrente dell'importo domandato in sede di ricorso.
Pag. 2 di 3 All'udienza del 19/09/2024 parte ricorrente dava atto della cessazione della materia del contendere, chiedendo la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale;
parte convenuta si riportava alla memoria di costituzione.
All'udienza del 07/01/2025, all'esito del deposito di memorie autorizzate, la causa veniva discussa e decisa come di seguito.
*
Costituisce circostanza provata documentalmente e pacifica tra le parti l'avvenuto pagamento da parte di in favore del ricorrente delle somme richieste da CP_1
quest'ultimo in questa sede (doc. 1 ): dal sopravvenuto riconoscimento delle CP_1
ragioni di consegue, quindi, la cessazione della materia del Parte_1
contendere.
Residua, pertanto, unicamente la questione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite che, sulla base del principio di soccombenza virtuale, devono essere poste a carico di parte convenuta, e ciò in considerazione della fondatezza della pretesa del ricorrente (circostanza, quest'ultima, assorbente rispetto alle questioni preliminari sollevate), come dimostrato dall'avvenuto pagamento da parte di , nelle more del CP_1
giudizio, della somma richiesta.
Alla luce del contegno processuale di parte convenuta, appare tuttavia di ragione disporre la compensazione di un terzo delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa un terzo delle spese di lite;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle restanti spese di lite, che liquida in € 1.305,50 per compensi, € 43,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge.
Così deciso il 07/01/2025
Il Giudice
Maria Martina Marchini
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