Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1256/2024
REP LICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1256/2024 promossa da:
C.F. 1 ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1 (c.f.
INGLESE CONCETTA ANNA MARIA
ricorrente contro
C.F. 2 ), rappresentato e difeso (c.f. Controparte 1
dall'avv. BUSCAINO DONATELLA
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo delle parti del giorno 11.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
,
in data 10.08.2022 dalla relazione more uxorio con Controparte_1 ormai interrotta.
A tal fine, la ricorrente deduceva che le parti vivono separate di fatto ormai da diversi mesi a causa di una profonda crisi e chiedeva l'accoglimento delle condizioni cui al ricorso.
Si costituiva il resistente deducendo l'intervenuto accordo tra le parti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia.
*****
Alla udienza del 12.02.2025, pervenuti gli esiti dei demandati approfondimenti con i servizi sanitari, che concludevano per la conformità all'interesse della minore dell'attuale regime di affido, considerato il percorso riabilitativo del resistente, le parti vi aderivano ed insistevano nelle condizioni congiunte così come espresse nell'accordo depositato il giorno
11.12.2024, di seguito indicate:
“AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA ASIA
Per La figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, con facoltà del padre di tenerla con sé, compatibilmente con gli impegni lavorativi della Sig.ra Parte_1 come tutt'ora avviene, alla presenza della nonna paterna,
a giorni alterni dall'uscita dall'asilo alle ore 16:00 alle ore 19:00. Nel periodo estivo, il CP_1 terrà con sé la figlia a giorni alterni dalle ore 9:00 alle ore 18:00.Sig.
Tenuto conto della tenera età della minore e almeno sino alla totale riabilitazione
CP 1 ,la nonna paterna dovrà partecipare agli incontri. del Sig.
CP 1In occasione delle festività natalizie, il Sig. trascorrerà con la figlia dalle ore 10:00 alle ore 13:00 del 25 Dicembre oppure dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dell'01 gennaio. E così se nel 2024 avrà trascorso il Natale con la madre, nel 2025 lo trascorrerà con il padre e se avrà trascorso con uno dei due genitori il Natale, con l'altro trascorrerà il Capodanno. La stessa alternatività regolerà il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e tutte le altre feste in calendario.
RESPONSABILITA' GENITORIALE
Ove il Sig. CP 1 avesse necessità di trasferirsi per qualche tempo fuori dal territorio di residenza ovvero ricorrano circostanze d'urgenza, le decisioni importanti riguardanti la figlia minore comprese vaccinazioni, iscrizioni scolastiche, gite scolastiche, visite mediche necessarie ed urgenti ed assenso scritto da prestare a personale sanitario in caso di ricoveri ospedalieri, vaccinazioni e quant'altro anche nell'ambito scolastico, saranno assunte esclusivamente dalla madre che potrà esercitare separatamente la potestà genitoriale con l'onere, comunque, di informare tempestivamente il padre con qualsiasi mezzo di comunicazione.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA FIGLIA MINORE
Il Sig. grazie all'aiuto dei propri familiari, si impegna a CP 1
corrispondere un assegno mensile pari ad euro 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo
Per gli indici ISTAT, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia da versarsi in unica
-
soluzione entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario e/o postale. Inoltre, il
Sig. provvederà al versamento nella misura del 50% delle spese CP_1 straordinarie sostenute dalla madre per la figlia secondo quanto stabilito in proposito dal vigente Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani. L'assegno unico sarà percepito per intero dalla Sig.ra Parte 1 ed il Signor CP 1 si obbliga a sottoscrivere ogni documento a tal fine necessario.
RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEI PASSAPORTI TURISTICI (O DI
ALTRI VDOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO)
Ciascuna delle parti assume l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà richiesto per il rilascio in favore della figlia minore del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento per l'espatrio.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
***** Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
,Contr Contr Considerate le conclusioni dell' condivise dalle parti, va disposto che e
CP 4 riferiscano del positivo esito del menzionato percorso a mesi 6 al GT, giacchè funzionale alla verifica della persistente condizione di conformità all'interesse della minore.
Nulla va disposto per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
regola i termini del regime di affido e del mantenimento della minore [...] Persona 1 alle condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva;
Nulla per le spese di lite
Dispone che i servizi menzionati riferiscano a mesi 6 al GT salve diverse urgenze.
dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani, in data 12.02.2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo