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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3810/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. DO IU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza odierna, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 3810/2025, promossa da:
in persona del legalerappresentante pro tempore Parte_1
con sede in Sestu (CA), via G. Leopardi n. 13, C.F. e P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Lampis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, nella Via Ada Negri 10, giusta procura speciale prodotta a corredo del ricorso Parte opponente Contro
, C.F. , titolare della ditta individuale omonima con sede Controparte_1 C.F._1 in Quartu Sant'Elena (CA), via delle Dafnee n. 3, P.IVA , elettivamente domiciliato P.IVA_2 ai fini del procedimento monitorio in Cagliari, Via Tuveri n. 54/B, presso lo studio dell'Avv. Luca Crotta, non costituitosi nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo Parte opposta MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 13.10.2025, la società indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 463 del 2.9.2025, con cui le è stato intimato il pagamento della somma di euro 8.46,85 a titolo di provvigioni per il mese di luglio 2025. Parte opposta non si è costituita nel giudizio di opposizione. Peraltro, dalla produzione del relativo verbale di conciliazione giudiziale emerge che, all'esito di altro giudizio instaurato tra le parti, iscritto nel ruolo generale al n. 406/2025, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo comprendente anche l'oggetto del presente giudizio, tanto da avere così precisato nella conciliazione giudiziale: 2) rinuncia al decreto ingiuntivo n. 463/2025 (RACL 3250/2025) e la Controparte_1 [...] accetta la rinuncia Parte_1
3) La rinuncia all'opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo iscritta al n. 3810/2025 del RACL del Tribunale di Cagliari e il convenuto accetta la
pagina 1 di 2 rinuncia. Pertanto, al tribunale non spetta altro che prendere atto dell'intervenuta composizione della lite inter partes e, conseguentemente, dichiarare estinto il giudizio a spese compensate. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Le ragioni della decisione importano, pertanto, la declaratoria della integrale cessazione della materia del contendere, cui consegue la automatica perdita di efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, con compensazione tra loro delle spese del giudizio di opposizione e conseguente revoca del decreto ingiuntivo n- 463 del 2.9.2025.
Cagliari, 19.12.2025
Il giudice
DO IU
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. DO IU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza odierna, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 3810/2025, promossa da:
in persona del legalerappresentante pro tempore Parte_1
con sede in Sestu (CA), via G. Leopardi n. 13, C.F. e P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Lampis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, nella Via Ada Negri 10, giusta procura speciale prodotta a corredo del ricorso Parte opponente Contro
, C.F. , titolare della ditta individuale omonima con sede Controparte_1 C.F._1 in Quartu Sant'Elena (CA), via delle Dafnee n. 3, P.IVA , elettivamente domiciliato P.IVA_2 ai fini del procedimento monitorio in Cagliari, Via Tuveri n. 54/B, presso lo studio dell'Avv. Luca Crotta, non costituitosi nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo Parte opposta MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 13.10.2025, la società indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 463 del 2.9.2025, con cui le è stato intimato il pagamento della somma di euro 8.46,85 a titolo di provvigioni per il mese di luglio 2025. Parte opposta non si è costituita nel giudizio di opposizione. Peraltro, dalla produzione del relativo verbale di conciliazione giudiziale emerge che, all'esito di altro giudizio instaurato tra le parti, iscritto nel ruolo generale al n. 406/2025, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo comprendente anche l'oggetto del presente giudizio, tanto da avere così precisato nella conciliazione giudiziale: 2) rinuncia al decreto ingiuntivo n. 463/2025 (RACL 3250/2025) e la Controparte_1 [...] accetta la rinuncia Parte_1
3) La rinuncia all'opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo iscritta al n. 3810/2025 del RACL del Tribunale di Cagliari e il convenuto accetta la
pagina 1 di 2 rinuncia. Pertanto, al tribunale non spetta altro che prendere atto dell'intervenuta composizione della lite inter partes e, conseguentemente, dichiarare estinto il giudizio a spese compensate. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Le ragioni della decisione importano, pertanto, la declaratoria della integrale cessazione della materia del contendere, cui consegue la automatica perdita di efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, con compensazione tra loro delle spese del giudizio di opposizione e conseguente revoca del decreto ingiuntivo n- 463 del 2.9.2025.
Cagliari, 19.12.2025
Il giudice
DO IU
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