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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Sara Perlo Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 4969 / 2025 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Iuliana Parte_1
CIMPOESU e dall'avv. Daniel Bosioc
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“Previa sospensione cautelare degli effetti del provvedimento di rigetto della Questura di (prot. 2643/2024 doc. 12), anche ove comunica che: «l'interessato/a non è CP_1 più autorizzato/a a trattenersi sul Territorio Nazionale dal momento della notifica del presente atto e, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti alla valutazione della posizione amministrativa»;
Al definitivo, nel merito:
- previa disapplicazione e/o annullamento del provvedimento di rigetto della Questura della provincia di (prot. 2643/2024 doc. 12), nonché di ogni atto presupposto CP_1
(ivi inclusa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento del 23.8.24 doc. 10), di ogni atto connesso, successivo e/o conseguente, ancorché al momento non conosciuto, per i motivi esposti in narrativa;
1 - accertato e dichiarato il diritto all'unità familiare della ricorrente sig.ra
[...]
(c.f. ), di riflesso della figlia sig.ra (c.f. Pt_1 C.F._1 Persona_1
); C.F._2
- dichiarare la sussistenza in capo alla sig.ra dei presupposti per il Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a titolo di (a) coesione e/o (b) ricongiungimento e/o (c) legame di parentela entro il 2^ grado con cittadina italiana (nell'auspicato caso di concessione medio tempore della cittadinanza alla sig.ra
); Persona_1
- ovvero in via subordinata dichiarare la sussistenza in capo alla sig.ra Parte_1 dei presupposti per il rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno, anche per motivi umanitari;
- in ogni caso e per l'effetto, ordinare alla/e Pubblica Amministrazione/i competente/i il rilascio senza indugio del titolo di soggiorno in favore della sig.ra Parte_1 comunque disponendo ogni provvedimento ritenuto secondo le circostanze più idoneo
e opportuno a tutelare il diritto alla unità familiare della ricorrente, di riflesso della familiare . Persona_1 In ogni caso: con vittoria di onorari e spese, oltre gli accessori di legge”
ha così concluso: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
Nel merito:
- rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2025 la sig.ra cittadina moldava, ha Parte_1
impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 30.12.2024, notificato l'11.2.2025, con il quale è stata rigettata la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio dell'invocato permesso di soggiorno in ragione della sua convivenza con la figlia regolarmente soggiornante ovvero, in via subordinata, il rilascio di un Persona_1
permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
2 All'udienza di comparizione, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Il procedimento ha ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto dalla ricorrente per il ricongiungimento con la figlia titolare di permesso di soggiorno di Persona_1
lungo periodo.
Il provvedimento di rigetto si fonda su tre motivi:
(i) il primo motivo riguarda l'irregolarità della ricorrente sul territorio nazionale al momento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. A tal fine, come si legge nel provvedimento impugnato, è sufficiente che il familiare richiedente il ricongiungimento sia titolare anche solo di “un'autorizzazione al soggiorno per motivi turistici”. Ma, nel caso di specie, tale requisito difetterebbe per non avere la figlia della richiedente effettuato tempestivamente la dichiarazione di ospitalità alla locale autorità di pubblica sicurezza ex art. 7 TUI (cfr. sul punto il rapporto informativo della Questura allegato alla comparsa di risposta);
(ii) il secondo motivo attiene alla mancata prova del rapporto di filiazione tra la ricorrente e la sig.ra Persona_1
(iii) il terzo motivo riguarda la mancata produzione in sede amministrativa del contratto di locazione dell'immobile (di cui era comunque già stata prodotta la certificazione di idoneità alloggiativa) e dello stato di famiglia storico.
3. Quanto al primo motivo di rigetto, riguardante – come detto – l'irregolarità sul territorio della ricorrente al momento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, si osserva quanto segue.
L'art. 30 TUI prevede che “il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: … c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare”.
Nel caso di specie, la ricorrente è entrata in Italia il 26.8.2023 e il 15.11.2023 ha presentato alla Questura di domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. CP_1
3 Orbene, è pacifico che – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 TUI – anche lo straniero che entri in Italia con visto turistico debba ritenersi “regolarmente soggiornante”, prima della scadenza del termine di tre mesi, pur non avendo un titolo autonomo di soggiorno. Tant'è che il resistente non contesta la convertibilità dell'autorizzazione al soggiorno per CP_1
motivi turistici in permesso di soggiorno per coesione familiare.
L'eccezione di parte resistente si fonda sulla mancanza di una tempestiva dichiarazione di ospitalità ai sensi dell'art. 7 TUI. Secondo il , ove tale formalità sia omessa, lo CP_1
straniero non potrebbe essere considerato regolarmente soggiornante.
L'eccezione è infondata.
Il requisito del “regolare soggiorno” è stato interpretato in maniera estensiva dalla prassi amministrativa (v. circolare Ministero dell'Interno n. 52/2007 in materia di iscrizione anagrafica) e dalla giurisprudenza (v. inter alia Cass. n. 23316/2018 e Cass. 31565/2019), nel senso che qualsiasi titolo di soggiorno – anche temporaneo (e anche, dunque, con finalità turistiche) – imponga di considerare lo straniero presente sul territorio nazionale
“regolarmente soggiornante”.
E, con riferimento alla Moldavia, è pacificamente consentito il soggiorno per fini turistici senza necessità di visto per un periodo di 90 giorni (https://www.viaggiaresicuri.it/find- country/country/MDA).
Nel caso di specie, è provato che la ricorrente abbia fatto ingresso in Italia il 26.8.2023 (cfr. timbro di ingresso sul passaporto, doc. 1 ric.): ne consegue che la domanda di permesso di soggiorno per coesione familiare del 15.11.2023 è stata presentata entro 90 giorni dal suo ingresso in Italia, dunque durante il suo periodo di soggiorno regolare per turismo.
Il , come già ricordato, fa discendere l'irregolarità sul territorio della richiedente CP_1
dalla mancata tempestiva dichiarazione ex art. 7 TUI.
Innanzitutto, occorre preliminarmente rilevare che tale norma pone un onere a carico del proprietario dell'immobile, il quale deve appunto dichiarare di dare alloggio al cittadino straniero;
e non a carico del cittadino straniero soggiornante per ragioni turistiche. Inoltre,
l'omessa dichiarazione è punita esclusivamente con la “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro” (così art. 7 c. 2-bis TUI).
Si ritiene pertanto che sarebbe del tutto irragionevole far discendere da un comportamento irregolare del proprietario dell'immobile, peraltro punibile soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria, una conseguenza sul diritto al soggiorno del cittadino straniero.
La giurisprudenza di legittimità – chiamata a pronunciarsi “sul disposto dell'art. 30 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998 che testualmente postula per l'istante lo status di "straniero
4 regolarmente soggiornante" nel territorio nazionale” – ha avuto modo di ribadire che
“occorre … tenere conto dell'impianto complessivo delle norme che regolano la materia dell'ingresso e della permanenza degli stranieri extracomunitari nonché della necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle medesime” (così Cass. n. 23316 del
27/09/2018).
Prosegue la richiamata sentenza della Suprema Corte:
“A tale proposito, invero, si è già affermato il principio di diritto secondo cui "… il requisito di " straniero regolarmente soggiornante", richiesto dall'art. 119 del d.P.R.
n. 115 del 2002 … deve essere interpretato in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale, dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno, …" (Cass. Sez. 2, n. 30069/17).
Una tale interpretazione estensiva si rende necessaria allo scopo di evitare che ragioni meramente formali possano impedire la realizzazione della finalità perseguita dal complesso della normativa eurounitaria e costituzionale in materia di coesione familiare, così da costituirne una ragione di disapplicazione. In tale ambito anche colui che, originariamente irregolare, abbia successivamente attivato le procedure di richiesta di protezione internazionale deve considerarsi regolarmente soggiornante fintanto che la propria richiesta non abbia trovato una risposta dovuta (in uno dei due sensi possibile: o il suo accoglimento ovvero il suo rigetto) e fintanto che la legge consideri quegli effetti come preclusivi della sua espulsione immediata” (così Cass. n. 23316 del 27/09/2018, rv. 653874; nello stesso senso, Cass. n. 31565 del 03/12/2019, rv. 656477).
Applicando tali condivisi principi al caso di specie, deve dunque escludersi che la mancanza di un requisito meramente formale (la dichiarazione di ospitalità ex art. 7 TUI) possa escludere – di per sé sola – la regolarità del soggiorno, non essendo contestato che i cittadini moldavi possano soggiornare in Italia per motivi turistici per un periodo di 90 giorni senza bisogno di visto.
In conclusione, dunque, la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente il 15.11.2023 va dichiarata ammissibile, essendo stata presentata da persona straniera regolarmente soggiornante in Italia per motivi di turismo (avendo fatto ingresso in
Italia il 26.8.2023, cfr. doc. 1 ric.).
4. Con riferimento al secondo motivo di rigetto, relativo alla mancata prova del rapporto di filiazione, si osserva quanto segue.
La sig.ra a dimostrazione del legame di parentela con la straniera regolarmente Parte_1
soggiornante sig.ra ha prodotto: Persona_1
− il certificato multilingue di nascita di ivi indicata quale figlia di PE [...]
(v. doc. 5 ric.); Pt_1
5 − il certificato multilingue di matrimonio (doc. 6 ric.), dal quale emerge che PE
si sposava in Moldova nel 1999 con il sig. , assumendo il cognome Controparte_3
del marito;
− la dichiarazione di “vivenza a carico” rilasciata dal Consolata della Moldavia, nella quale la sig.ra viene qualificata come “madre di ” (v. doc. Parte_1 Persona_1
7 ric.).
Per tali motivi, deve dunque ritenersi provata la qualità di familiare di Persona_1
invocata dalla ricorrente.
5. L'ultimo motivo di rigetto attiene, come detto, alla mancata produzione in sede amministrativa del contratto di locazione registrato e del certificato di famiglia storico.
Orbene, il contratto di locazione non è stato prodotto in quanto l'immobile in relazione al quale era già stata prodotta in sede amministrativa la dichiarazione di idoneità alloggiativa
(doc. 14 ric.) è di proprietà della medesima e del marito (cfr. doc. 13 ric.): da Persona_1 qui l'impossibilità di produrre il contratto di locazione.
Il certificato di residenza storico era già stato prodotto in sede amministrativa: tale circostanza
è allegata dalla ricorrente e deve ritenersi provata dal certificato prodotto sub doc. 15 ric., che
è datato 10.11.2023 (il provvedimento di rigetto del 30.12.2024).
6. Per tali motivi, deve ritenersi accertato il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, essendo stata provata la sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 29 e 30 TUI per il ricongiungimento della ricorrente con la figlia Persona_1
7. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che nata in [...] il [...], ha Parte_1
diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
− condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 2.000, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, e accessori di legge.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 03/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Fabrizio Alessandria Alessandra Aragno
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Sara Perlo Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 4969 / 2025 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Iuliana Parte_1
CIMPOESU e dall'avv. Daniel Bosioc
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“Previa sospensione cautelare degli effetti del provvedimento di rigetto della Questura di (prot. 2643/2024 doc. 12), anche ove comunica che: «l'interessato/a non è CP_1 più autorizzato/a a trattenersi sul Territorio Nazionale dal momento della notifica del presente atto e, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti alla valutazione della posizione amministrativa»;
Al definitivo, nel merito:
- previa disapplicazione e/o annullamento del provvedimento di rigetto della Questura della provincia di (prot. 2643/2024 doc. 12), nonché di ogni atto presupposto CP_1
(ivi inclusa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento del 23.8.24 doc. 10), di ogni atto connesso, successivo e/o conseguente, ancorché al momento non conosciuto, per i motivi esposti in narrativa;
1 - accertato e dichiarato il diritto all'unità familiare della ricorrente sig.ra
[...]
(c.f. ), di riflesso della figlia sig.ra (c.f. Pt_1 C.F._1 Persona_1
); C.F._2
- dichiarare la sussistenza in capo alla sig.ra dei presupposti per il Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a titolo di (a) coesione e/o (b) ricongiungimento e/o (c) legame di parentela entro il 2^ grado con cittadina italiana (nell'auspicato caso di concessione medio tempore della cittadinanza alla sig.ra
); Persona_1
- ovvero in via subordinata dichiarare la sussistenza in capo alla sig.ra Parte_1 dei presupposti per il rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno, anche per motivi umanitari;
- in ogni caso e per l'effetto, ordinare alla/e Pubblica Amministrazione/i competente/i il rilascio senza indugio del titolo di soggiorno in favore della sig.ra Parte_1 comunque disponendo ogni provvedimento ritenuto secondo le circostanze più idoneo
e opportuno a tutelare il diritto alla unità familiare della ricorrente, di riflesso della familiare . Persona_1 In ogni caso: con vittoria di onorari e spese, oltre gli accessori di legge”
ha così concluso: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
Nel merito:
- rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2025 la sig.ra cittadina moldava, ha Parte_1
impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 30.12.2024, notificato l'11.2.2025, con il quale è stata rigettata la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio dell'invocato permesso di soggiorno in ragione della sua convivenza con la figlia regolarmente soggiornante ovvero, in via subordinata, il rilascio di un Persona_1
permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
2 All'udienza di comparizione, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Il procedimento ha ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto dalla ricorrente per il ricongiungimento con la figlia titolare di permesso di soggiorno di Persona_1
lungo periodo.
Il provvedimento di rigetto si fonda su tre motivi:
(i) il primo motivo riguarda l'irregolarità della ricorrente sul territorio nazionale al momento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. A tal fine, come si legge nel provvedimento impugnato, è sufficiente che il familiare richiedente il ricongiungimento sia titolare anche solo di “un'autorizzazione al soggiorno per motivi turistici”. Ma, nel caso di specie, tale requisito difetterebbe per non avere la figlia della richiedente effettuato tempestivamente la dichiarazione di ospitalità alla locale autorità di pubblica sicurezza ex art. 7 TUI (cfr. sul punto il rapporto informativo della Questura allegato alla comparsa di risposta);
(ii) il secondo motivo attiene alla mancata prova del rapporto di filiazione tra la ricorrente e la sig.ra Persona_1
(iii) il terzo motivo riguarda la mancata produzione in sede amministrativa del contratto di locazione dell'immobile (di cui era comunque già stata prodotta la certificazione di idoneità alloggiativa) e dello stato di famiglia storico.
3. Quanto al primo motivo di rigetto, riguardante – come detto – l'irregolarità sul territorio della ricorrente al momento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, si osserva quanto segue.
L'art. 30 TUI prevede che “il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: … c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare”.
Nel caso di specie, la ricorrente è entrata in Italia il 26.8.2023 e il 15.11.2023 ha presentato alla Questura di domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. CP_1
3 Orbene, è pacifico che – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 TUI – anche lo straniero che entri in Italia con visto turistico debba ritenersi “regolarmente soggiornante”, prima della scadenza del termine di tre mesi, pur non avendo un titolo autonomo di soggiorno. Tant'è che il resistente non contesta la convertibilità dell'autorizzazione al soggiorno per CP_1
motivi turistici in permesso di soggiorno per coesione familiare.
L'eccezione di parte resistente si fonda sulla mancanza di una tempestiva dichiarazione di ospitalità ai sensi dell'art. 7 TUI. Secondo il , ove tale formalità sia omessa, lo CP_1
straniero non potrebbe essere considerato regolarmente soggiornante.
L'eccezione è infondata.
Il requisito del “regolare soggiorno” è stato interpretato in maniera estensiva dalla prassi amministrativa (v. circolare Ministero dell'Interno n. 52/2007 in materia di iscrizione anagrafica) e dalla giurisprudenza (v. inter alia Cass. n. 23316/2018 e Cass. 31565/2019), nel senso che qualsiasi titolo di soggiorno – anche temporaneo (e anche, dunque, con finalità turistiche) – imponga di considerare lo straniero presente sul territorio nazionale
“regolarmente soggiornante”.
E, con riferimento alla Moldavia, è pacificamente consentito il soggiorno per fini turistici senza necessità di visto per un periodo di 90 giorni (https://www.viaggiaresicuri.it/find- country/country/MDA).
Nel caso di specie, è provato che la ricorrente abbia fatto ingresso in Italia il 26.8.2023 (cfr. timbro di ingresso sul passaporto, doc. 1 ric.): ne consegue che la domanda di permesso di soggiorno per coesione familiare del 15.11.2023 è stata presentata entro 90 giorni dal suo ingresso in Italia, dunque durante il suo periodo di soggiorno regolare per turismo.
Il , come già ricordato, fa discendere l'irregolarità sul territorio della richiedente CP_1
dalla mancata tempestiva dichiarazione ex art. 7 TUI.
Innanzitutto, occorre preliminarmente rilevare che tale norma pone un onere a carico del proprietario dell'immobile, il quale deve appunto dichiarare di dare alloggio al cittadino straniero;
e non a carico del cittadino straniero soggiornante per ragioni turistiche. Inoltre,
l'omessa dichiarazione è punita esclusivamente con la “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro” (così art. 7 c. 2-bis TUI).
Si ritiene pertanto che sarebbe del tutto irragionevole far discendere da un comportamento irregolare del proprietario dell'immobile, peraltro punibile soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria, una conseguenza sul diritto al soggiorno del cittadino straniero.
La giurisprudenza di legittimità – chiamata a pronunciarsi “sul disposto dell'art. 30 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998 che testualmente postula per l'istante lo status di "straniero
4 regolarmente soggiornante" nel territorio nazionale” – ha avuto modo di ribadire che
“occorre … tenere conto dell'impianto complessivo delle norme che regolano la materia dell'ingresso e della permanenza degli stranieri extracomunitari nonché della necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle medesime” (così Cass. n. 23316 del
27/09/2018).
Prosegue la richiamata sentenza della Suprema Corte:
“A tale proposito, invero, si è già affermato il principio di diritto secondo cui "… il requisito di " straniero regolarmente soggiornante", richiesto dall'art. 119 del d.P.R.
n. 115 del 2002 … deve essere interpretato in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale, dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno, …" (Cass. Sez. 2, n. 30069/17).
Una tale interpretazione estensiva si rende necessaria allo scopo di evitare che ragioni meramente formali possano impedire la realizzazione della finalità perseguita dal complesso della normativa eurounitaria e costituzionale in materia di coesione familiare, così da costituirne una ragione di disapplicazione. In tale ambito anche colui che, originariamente irregolare, abbia successivamente attivato le procedure di richiesta di protezione internazionale deve considerarsi regolarmente soggiornante fintanto che la propria richiesta non abbia trovato una risposta dovuta (in uno dei due sensi possibile: o il suo accoglimento ovvero il suo rigetto) e fintanto che la legge consideri quegli effetti come preclusivi della sua espulsione immediata” (così Cass. n. 23316 del 27/09/2018, rv. 653874; nello stesso senso, Cass. n. 31565 del 03/12/2019, rv. 656477).
Applicando tali condivisi principi al caso di specie, deve dunque escludersi che la mancanza di un requisito meramente formale (la dichiarazione di ospitalità ex art. 7 TUI) possa escludere – di per sé sola – la regolarità del soggiorno, non essendo contestato che i cittadini moldavi possano soggiornare in Italia per motivi turistici per un periodo di 90 giorni senza bisogno di visto.
In conclusione, dunque, la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente il 15.11.2023 va dichiarata ammissibile, essendo stata presentata da persona straniera regolarmente soggiornante in Italia per motivi di turismo (avendo fatto ingresso in
Italia il 26.8.2023, cfr. doc. 1 ric.).
4. Con riferimento al secondo motivo di rigetto, relativo alla mancata prova del rapporto di filiazione, si osserva quanto segue.
La sig.ra a dimostrazione del legame di parentela con la straniera regolarmente Parte_1
soggiornante sig.ra ha prodotto: Persona_1
− il certificato multilingue di nascita di ivi indicata quale figlia di PE [...]
(v. doc. 5 ric.); Pt_1
5 − il certificato multilingue di matrimonio (doc. 6 ric.), dal quale emerge che PE
si sposava in Moldova nel 1999 con il sig. , assumendo il cognome Controparte_3
del marito;
− la dichiarazione di “vivenza a carico” rilasciata dal Consolata della Moldavia, nella quale la sig.ra viene qualificata come “madre di ” (v. doc. Parte_1 Persona_1
7 ric.).
Per tali motivi, deve dunque ritenersi provata la qualità di familiare di Persona_1
invocata dalla ricorrente.
5. L'ultimo motivo di rigetto attiene, come detto, alla mancata produzione in sede amministrativa del contratto di locazione registrato e del certificato di famiglia storico.
Orbene, il contratto di locazione non è stato prodotto in quanto l'immobile in relazione al quale era già stata prodotta in sede amministrativa la dichiarazione di idoneità alloggiativa
(doc. 14 ric.) è di proprietà della medesima e del marito (cfr. doc. 13 ric.): da Persona_1 qui l'impossibilità di produrre il contratto di locazione.
Il certificato di residenza storico era già stato prodotto in sede amministrativa: tale circostanza
è allegata dalla ricorrente e deve ritenersi provata dal certificato prodotto sub doc. 15 ric., che
è datato 10.11.2023 (il provvedimento di rigetto del 30.12.2024).
6. Per tali motivi, deve ritenersi accertato il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, essendo stata provata la sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 29 e 30 TUI per il ricongiungimento della ricorrente con la figlia Persona_1
7. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che nata in [...] il [...], ha Parte_1
diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
− condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 2.000, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, e accessori di legge.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 03/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Fabrizio Alessandria Alessandra Aragno
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