Articolo 1959 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1958Articolo 1960
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9 ottobre 2010
Art. 1959. Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva 1. L'imbarco su navi battenti bandiera estera degli iscritti, dopo l'apertura della leva della loro classe, e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva, deve essere autorizzato dal Ministro della difesa, o, su delega dello stesso, dalle Capitanerie di porto.
2. Si applica l'articolo 1958 ad eccezione del comma 5.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010