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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/11/2024, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Prato
UDIENZA del 19/11/2024
tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 12.32 compaiono:
l'avv. MARGARITA PRENI per su delega Controparte_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE nessuno per Controparte_2
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Preni precisa le conclusioni come da ricorso e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
Il procuratore a questo punto si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato Unica
In nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale nella causa iscritta al n. R.G. 2300/2023 tra le parti:
Ricorrente: , con l'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI FIRENZE (ADS80039250487)
Resistente: ontumace Controparte_2
all'udienza del 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Prato, in funzione del giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia della società ; Controparte_2
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Nulla sulle spese;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002.
Prato, 19.11.2024
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato la ha proposto appello contro la sentenza Parte_1
226/2023 emessa dal Giudice di Pace di Prato, pubblicata in data 29.3.2023, non notificata con la quale è
2 stata accolta l'opposizione avverso il verbale n. 6895033 del 4.8.2022, contro la sentenza 202/2023 emessa dal Giudice di Pace di Prato, pubblicata in data 29.3.2023, non notificata con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il verbale n. 6893034 del 28.7.2022 nonché contro la sentenza n. 201/2023 del
Giudice di Pace di Prato, pubblicata in data 29.3.2023, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il verbale n. 6888394 del 20.7.2022.
Il giudizio di primo grado è stato introdotto dalla società la quale ha proposto Controparte_2 opposizione avverso i verbali suindicati emessi dal centro informazioni di Roma lamentandone l'invalidità sotto plurimi profili;
la si è ritualmente costituita in tutti e tre i giudizi contestando Parte_1 tutte le avverse difese depositando la documentazione relativa alla sanzione amministrativa. Il giudice di pace, tuttavia, con le distinte tre sentenze ha dichiarato la contumacia della ed ha accolto il Parte_1 ricorso, sull'assunto che non fosse provata la legittimità della sanzione.
L'appellante ha proposto appello evidenziando la violazione degli artt. 291 e 112 c.p.c. nonché dell'art. 24
Cost. lamentando la nullità della sentenza per omesso esame dei documenti depositati, avendo il primo giudice dichiarato erroneamente la mancata costituzione in giudizio del medesimo, pur essendosi quest'ultimo costituito regolarmente con memoria di costituzione e documenti allegati.
Ha chiesto, pertanto, il rinvio della presente causa al primo giudice.
L'appellata, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, rimanendo così contumace.
Sul punto si osserva che in base all'art. 354 c.p.c. “il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161 secondo comma.
Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art. 308.”
Nel caso che ci occupa non si rientra in una delle ipotesi contemplate dal legislatore quali ipotesi di rinvio al primo giudice, posto che non vi è stata lesione del contraddittorio o estromissione di una parte, bensì il giudice di primo grado, ritenendo erroneamente che la non si fosse costituita in giudizio, pur Parte_1 regolarmente citata, non ha preso in esame le difese e i documenti depositati dalla stessa.
Dalla disamina dei fascicoli dei giudizi di primo grado, infatti, emerge che la si è costituita in data Parte_1
29.12.2022, prima della celebrazione della prima udienza, che nel verbale della prima udienza (celebrata in data 13.1.2023) il giudice ha dato atto della costituzione della rinviando il procedimento Parte_1 all'udienza del 3.2.2023.
3 Non vi è stata, pertanto, alcuna lesione del diritto al contraddittorio bensì una omessa valutazione da parte del giudice di primo grado circa le allegazioni e le produzioni documentali della odierna appellante.
Pertanto, il rinvio al primo giudice non sarebbe processualmente corretto.
L'appellante poi prosegue il proprio atto dicendo “qualora il Tribunale ritenga non rinnovabili gli atti nulli, si chiede che la causa venga decisa nel merito dichiarando infondate le opposizioni sulla base delle difese svolte con la comparsa di costituzione del primo grado, a cui ci si riporta integralmente, unitamente ai documenti ed alla giurisprudenza depositata.”.
Tale allegazione, tuttavia, non è idonea ad integrare i requisiti richiesti dalla legge sulla forma dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Difatti, in base a tale norma “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163.
L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai dini della decisione impugnata.”.
Risulta, pertanto, necessario che colui che impugna la sentenza del giudice di primo grado debba indicare al giudice le parti appellate e le modifiche richieste, modifiche non indicate nel caso in esame.
L'appellante non ha chiesto di modificare la motivazione del giudice di primo grado nella parte in cui afferma che il medesimo non ha assolto al proprio onere probatorio circa la necessità della taratura periodica della strumentazione che rileva la velocità a distanza, risultando, pertanto, in questa sede inammissibile l'atto di appello (cfr. Cass. 18309/2024: “La Corte d'Appello, nell'esaminare l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., deve verificare se l'impugnazione contiene una sufficiente specificazione delle ragioni di doglianza rispetto alla sentenza di primo grado, senza richiedere l'uso di particolari formule sacramentali. La dichiarazione di inammissibilità dell'appello deve basarsi su una effettiva carenza di chiarezza e specificità delle censure.”; Cass.
18542/2024: “e' inammissibile l'appello che, pur formalmente rispettoso del requisito della specificità dei motivi ex art. 342
c.p.c., presenti un'esposizione confusa e non chiaramente articolata, solo quando tale confusione impedisce effettivamente alla
Corte di appello di individuare gli errori oggetto di critica. In tal caso, alla Corte di appello di competenza è richiesto un impegno di comprensione e di decisione sul merito.”).
Nulla sulle spese in assenza di costituzione di parte appellata.
Si dà, infine, atto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in funzione del giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia della società ; Controparte_2
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Nulla sulle spese;
4 - Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002.
Prato, 19.11.2024
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
5
UDIENZA del 19/11/2024
tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 12.32 compaiono:
l'avv. MARGARITA PRENI per su delega Controparte_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE nessuno per Controparte_2
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Preni precisa le conclusioni come da ricorso e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
Il procuratore a questo punto si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato Unica
In nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale nella causa iscritta al n. R.G. 2300/2023 tra le parti:
Ricorrente: , con l'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI FIRENZE (ADS80039250487)
Resistente: ontumace Controparte_2
all'udienza del 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Prato, in funzione del giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia della società ; Controparte_2
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Nulla sulle spese;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002.
Prato, 19.11.2024
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato la ha proposto appello contro la sentenza Parte_1
226/2023 emessa dal Giudice di Pace di Prato, pubblicata in data 29.3.2023, non notificata con la quale è
2 stata accolta l'opposizione avverso il verbale n. 6895033 del 4.8.2022, contro la sentenza 202/2023 emessa dal Giudice di Pace di Prato, pubblicata in data 29.3.2023, non notificata con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il verbale n. 6893034 del 28.7.2022 nonché contro la sentenza n. 201/2023 del
Giudice di Pace di Prato, pubblicata in data 29.3.2023, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il verbale n. 6888394 del 20.7.2022.
Il giudizio di primo grado è stato introdotto dalla società la quale ha proposto Controparte_2 opposizione avverso i verbali suindicati emessi dal centro informazioni di Roma lamentandone l'invalidità sotto plurimi profili;
la si è ritualmente costituita in tutti e tre i giudizi contestando Parte_1 tutte le avverse difese depositando la documentazione relativa alla sanzione amministrativa. Il giudice di pace, tuttavia, con le distinte tre sentenze ha dichiarato la contumacia della ed ha accolto il Parte_1 ricorso, sull'assunto che non fosse provata la legittimità della sanzione.
L'appellante ha proposto appello evidenziando la violazione degli artt. 291 e 112 c.p.c. nonché dell'art. 24
Cost. lamentando la nullità della sentenza per omesso esame dei documenti depositati, avendo il primo giudice dichiarato erroneamente la mancata costituzione in giudizio del medesimo, pur essendosi quest'ultimo costituito regolarmente con memoria di costituzione e documenti allegati.
Ha chiesto, pertanto, il rinvio della presente causa al primo giudice.
L'appellata, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, rimanendo così contumace.
Sul punto si osserva che in base all'art. 354 c.p.c. “il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161 secondo comma.
Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art. 308.”
Nel caso che ci occupa non si rientra in una delle ipotesi contemplate dal legislatore quali ipotesi di rinvio al primo giudice, posto che non vi è stata lesione del contraddittorio o estromissione di una parte, bensì il giudice di primo grado, ritenendo erroneamente che la non si fosse costituita in giudizio, pur Parte_1 regolarmente citata, non ha preso in esame le difese e i documenti depositati dalla stessa.
Dalla disamina dei fascicoli dei giudizi di primo grado, infatti, emerge che la si è costituita in data Parte_1
29.12.2022, prima della celebrazione della prima udienza, che nel verbale della prima udienza (celebrata in data 13.1.2023) il giudice ha dato atto della costituzione della rinviando il procedimento Parte_1 all'udienza del 3.2.2023.
3 Non vi è stata, pertanto, alcuna lesione del diritto al contraddittorio bensì una omessa valutazione da parte del giudice di primo grado circa le allegazioni e le produzioni documentali della odierna appellante.
Pertanto, il rinvio al primo giudice non sarebbe processualmente corretto.
L'appellante poi prosegue il proprio atto dicendo “qualora il Tribunale ritenga non rinnovabili gli atti nulli, si chiede che la causa venga decisa nel merito dichiarando infondate le opposizioni sulla base delle difese svolte con la comparsa di costituzione del primo grado, a cui ci si riporta integralmente, unitamente ai documenti ed alla giurisprudenza depositata.”.
Tale allegazione, tuttavia, non è idonea ad integrare i requisiti richiesti dalla legge sulla forma dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Difatti, in base a tale norma “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163.
L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai dini della decisione impugnata.”.
Risulta, pertanto, necessario che colui che impugna la sentenza del giudice di primo grado debba indicare al giudice le parti appellate e le modifiche richieste, modifiche non indicate nel caso in esame.
L'appellante non ha chiesto di modificare la motivazione del giudice di primo grado nella parte in cui afferma che il medesimo non ha assolto al proprio onere probatorio circa la necessità della taratura periodica della strumentazione che rileva la velocità a distanza, risultando, pertanto, in questa sede inammissibile l'atto di appello (cfr. Cass. 18309/2024: “La Corte d'Appello, nell'esaminare l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., deve verificare se l'impugnazione contiene una sufficiente specificazione delle ragioni di doglianza rispetto alla sentenza di primo grado, senza richiedere l'uso di particolari formule sacramentali. La dichiarazione di inammissibilità dell'appello deve basarsi su una effettiva carenza di chiarezza e specificità delle censure.”; Cass.
18542/2024: “e' inammissibile l'appello che, pur formalmente rispettoso del requisito della specificità dei motivi ex art. 342
c.p.c., presenti un'esposizione confusa e non chiaramente articolata, solo quando tale confusione impedisce effettivamente alla
Corte di appello di individuare gli errori oggetto di critica. In tal caso, alla Corte di appello di competenza è richiesto un impegno di comprensione e di decisione sul merito.”).
Nulla sulle spese in assenza di costituzione di parte appellata.
Si dà, infine, atto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in funzione del giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia della società ; Controparte_2
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Nulla sulle spese;
4 - Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002.
Prato, 19.11.2024
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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