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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/12/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di appello riunite e iscritte ai nn. 1378/2024 e 1389/2024 R.G. promosse da:
, nato a [...] il [...] (CF: ), titolare della ditta Parte_1 C.F._1 denominata NISA Costruzioni di (partita iva n. ), con sede in Paternò, via Parte_1 P.IVA_1
Somalia n. 7, elettivamente domiciliato in Paternò, via G.B. Nicolosi n. 10/F, presso lo studio dell'avv.
OL La NA (CF: ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE (nel giudizio iscritto al n. 1378/2024 R.G.)
APPELLATO (nel giudizio riunito) nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania, Via Crispi n.
247, presso lo studio degli avv.ti Alberto Giaconia (CF: ) e Nicola Natullo (CF: C.F._4
), che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._5
APPELLATO (nel giudizio iscritto al n. 1378/2024 R.G.)
APPELLANTE (nel giudizio riunito)
e di
1 nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_2 C.F._6 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambi residenti in CP_3 C.F._7
Aci Sant'AN (CT), via Spirito Santo n. 135, elettivamente domiciliati in Catania, via C. Finocchiaro
Aprile n. 109, presso lo studio dell'avv. Antonello Guido (C.F. , che li C.F._8 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 18.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e le due cause riunite sono state poste in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9.03.2020, e Controparte_2 Controparte_3 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, , in qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale “NISA Costruzioni di Santo Sambataro”, e , direttore dei lavori, Controparte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla non corretta esecuzione a regola d'arte, da parte dell'impresa appaltatrice, delle opere edili di completamento dell'immobile di loro proprietà, sito in
Aci Sant'AN (CT), via Spirito Santo n. 135, lamentando altresì l'omessa vigilanza da parte del direttore dei lavori, nominato in seno al medesimo contratto d'appalto del 23.03.2015. Chiedevano, in aggiunta, il risarcimento dei danni morali ed esistenziali asseritamente patiti per via dell'inadempimento imputato ai convenuti.
Con comparsa del 25.11.2020 si costituiva in giudizio , direttore dei lavori, il Controparte_1 quale contestava le domande risarcitorie avanzate e, nel rassegnare le sue conclusioni, chiedeva: “in via preliminare, nel rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la violazione del combinato disposto degli artt. 163, 163 bis e 164 c.p.c e, onde evitare il differimento dell'udienza, rimettere in termini la difesa del convenuto;
in via preliminare, nel merito, accertare che parte attrice è decaduta dal diritto di esercitare l'azione di cui all'art. 1669 c.c. e per l'effetto respingersi le domande avversarie. Con vittoria di spese e compensi difensivi;
ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare estinto per avvenuta prescrizione il diritto al risarcimento del danno nei confronti dell'IN. , ai sensi e per Controparte_1 gli effetti dell'art. 1669, II comma, c.c., e conseguentemente, respingere la domanda di parte attrice, con condanna alle spese e compensi di causa;
in via principale, nel merito, ritenere e statuire il difetto di legittimazione passiva del convenuto per le ragioni di cui sopra e deducibili nel presente giudizio CP_4
e, per l'effetto, rigettare la domanda. Con vittoria di spese e compensi difensivi;
in via subordinata, ritenere totalmente esente da responsabilità il convenuto direttore dei lavori per quanto sopra esposto, e, per l'effetto, rigettare la domanda spiegata nei confronti dello stesso. Con vittoria di spese e compensi
2 difensivi; in estremo subordine, previo accertamento delle quote di responsabilità gravanti su ciascuno dei convenuti, contenere l'eventuale condanna dell'ing. entro la quota di responsabilità CP_1 ascrittagli;
sul quantum, disattendere tutte le pretese risarcitorie spiegate ex adverso, in quanto infondate in fatto ed in diritto per come sopra dedotto”.
rimaneva contumace. Parte_1
Istruita mediante interrogatorio formale dell'attore e CTU, la causa veniva rinviata per Controparte_2 la precisazione delle conclusioni e posta in decisione in data 15.04.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 4130/2024, pubblicata il 20.08.2024 (nel giudizio iscritto al n. 3718/2020 R.G.), il
Giudice della Quarta Sezione Civile del Tribunale di Catania così statuiva:
“Condanna i convenuti - in solido tra loro - al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di €
74.767,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, che liquida in € 786,00 per spese e € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Pone le spese di ctu, già liquidate, definitivamente a carico delle parti convenute”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per i motivi di cui si dirà nel prosieguo. Parte_1
Con autonomo atto di citazione, ha successivamente impugnato la medesima Controparte_1 sentenza per le ragioni di cui appresso.
Si sono costituiti in entrambi i giudizi, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
23.01.2025, e , chiedendo rispettivamente il rigetto dell'appello Controparte_2 Controparte_3 promosso da e, altresì, dell'appello avanzato da . Parte_1 Controparte_1
All'udienza del 18.02.2025 la Corte ha disposto la riunione del giudizio iscritto al n. 1389/2024 R.G. al giudizio iscritto al n. 1378/2024 R.G.
Con ordinanza del 25.02.2025, la Corte ha accolto l'istanza avanzata dalla difesa di e ha Parte_1 sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando all'udienza di discussione del
18.11.2025.
Sentite le parti, all'esito dell'udienza di discussione del 18.11.2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, censura la sentenza impugnata, deducendo la nullità Parte_1 dell'atto di citazione in rinnovazione a lui destinato, in quanto privo della vocatio in ius, in violazione degli artt. 164, primo e secondo comma, c.p.c., 163 c.p.c. e 24 Cost.
3 L'appellante, in particolare, contesta la statuizione del primo giudice laddove, muovendo dall'erroneo presupposto di aver disposto la rinnovazione della notificazione e non già della citazione al , ha Parte_1 rigettato la superiore eccezione di nullità sollevata dalla difesa del convenuto costituito, ingegnere
[...]
Il giudice di prime cure ha, infatti, ritenuto che la notifica dell'atto di citazione avesse CP_1 compiutamente raggiunto l'odierno appellante e che sussistessero tutti gli elementi costitutivi essenziali dell'atto di citazione, compresa l'indicazione della nuova data di udienza, resa conoscibile mediante la contestuale allegazione e notificazione del verbale di causa, contenente il provvedimento autorizzativo della rinotificazione e della nuova data di udienza all'uopo fissata.
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Sul punto, occorre preliminarmente chiarire come si sia svolta la fase introduttiva del primo grado di giudizio, ricostruendone l'iter processuale.
In data 9.03.2020 veniva eseguita la notificazione dell'atto di citazione alle parti convenute, con invito a comparire all'udienza del 30.06.2020; a causa della sopravvenuta emergenza epidemiologica dovuta al
Covid-19, che ha reso necessaria la sospensione straordinaria dei termini processuali indetta dal
9.03.2020 all'11.05.2020, il termine a comparire si è notevolmente ridotto e non si è Parte_1 costituito. Per tale motivo, su istanza delle parti costituitesi, all'udienza del 15.12.2020 il giudice di prime cure ha rimesso in termini gli attori per rinnovare la notifica dell'atto di citazione al convenuto Parte_1
(da effettuarsi entro il 15.03.2021 per la nuova udienza fissata il 06.07.2021).
In data 11.02.2021, gli attori provvedevano dunque ad effettuare la rinotificazione al dello Parte_1 stesso atto di citazione che gli era stato notificato in data 9.03.2020 (ove era indicata, quale data di comparizione, la data già passata del 30.06.2020), con allegati il verbale di udienza del 15.12.2020 e la relata di notifica.
Tanto premesso, ritiene la Corte di dover condividere l'assunto dell'appellante , il quale, non Parte_1 avendo ben compreso il significato della predetta notifica, deduce di non aver potuto prendere parte al giudizio costituendosi nei termini di legge e, di conseguenza, di non essere stato messo nelle condizioni di esercitare il suo diritto di difesa.
Ed invero, rileva anzitutto la Corte che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, nella fattispecie in esame si sia verificata un'ipotesi di nullità dell'atto di citazione e non di nullità della notificazione, giacché, per via della sospensione straordinaria dei termini processuali intervenuta a decorrere dal 9.03.2020, non è stato possibile osservare i termini a comparire tra il giorno della notificazione della citazione (perfezionatasi, per l'appunto, il 9.03.2020) e l'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (e cioè il 30.06.2020), in violazione della disciplina dettata dal primo comma dell'art. 163-bis c.p.c. (ratione temporis vigente).
4 Tale evenienza rientra, infatti, nel novero delle cause di nullità della citazione individuate dall'art. 164
c.p.c., che dispone che: “la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163”; la norma in questione stabilisce altresì che: “se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio”.
Ciò posto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, opportunamente richiamato dalla difesa dell'odierno appellante (cfr. Cass. Sez. III, Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023; Cass., Sez. III, Ordinanza n. 28810 del 08/11/2019), nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire - come accaduto nella specie - è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto (cfr. da ultimo
Cassazione civile sez. III - 24/04/2025, n. 10778).
La sanatoria del vizio di instaurazione del contraddittorio richiede, pertanto, il compimento di un'attività identica a quella in origine omessa, ossia la notificazione di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto e di forma prescritti dall'art. 163 c.p.c.: circostanza quest'ultima che, nel caso in esame, non si
è verificata. A nulla rileva la circostanza - evidenziata dagli appellati - che il 15 maggio 2020, 45 giorni prima dell'udienza di comparizione del 30.06.2020, abbia depositato istanza di visibilità Parte_1 del fascicolo d'ufficio informatico attraverso l'Avv. La NA, al fine di potersi costituire. Soltanto una eventuale formale costituzione avrebbe potuto sanare la dedotta nullità.
Orbene, alla luce delle superiori considerazioni, attesa la nullità della rinnovazione dell'atto di citazione, che non ha consentito lo svolgimento del processo a contraddittorio pieno, questa Corte ritiene di dover dichiarare la nullità della sentenza impugnata nei riguardi di . Parte_1
A tal proposito, va però precisato che la dedotta nullità non comporta la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., giacché essa non può essere ricondotta ad alcuna delle ipotesi contemplate dalla norma richiamata, che sono considerate tassative (cfr. art. 354, primo comma, c.p.c., ove è disposto che: “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere
5 estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”).
Nello specifico, d'altronde, va esclusa la rimessione della causa al primo giudice, sia in quanto – come sopradetto - la nullità riscontrata attiene alla citazione e non alla notificazione dell'atto introduttivo, sia perché in primo grado non si rendeva necessaria l'integrazione del contraddittorio, essendo il Parte_1 un litisconsorte facoltativo e non un litisconsorte necessario.
Sul punto, infatti, è stato chiarito che, in tema di azione ex art. 1669 c.c., ove l'appaltatore ed il progettista
(o direttore dei lavori) siano convenuti nel medesimo processo per rispondere, in solido tra loro, del danno prodotto da rovina o difetti di cose immobili, non si determina, per ciò solo, un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, restando i rapporti nei confronti del danneggiato tra loro distinti (cfr.
Cassazione civile sez. II - 05/06/2023, n. 15661; Cassazione civile sez. II - 26/09/2016, n. 18831).
Indi, conclusivamente, conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, questa Corte
è tenuta a trattare la causa nel merito e a rinnovare gli atti compiuti in primo grado, dichiarati nulli in dipendenza della nullità della citazione, essendo nella facoltà dell'odierno appellante, rimasto contumace in primo grado, chiedere la rimessione in termini per compiere le attività ormai precluse ed esercitare i correlati poteri difensivi, avendo dimostrato di non aver potuto conoscere del processo (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite – 26/01/2022, n. 2258).
Con il secondo motivo, lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe rilevato la Parte_1 nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma terzo, n. 4, c.p.c.
L'appellante deduce che dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio non emergerebbero con precisione le ragioni della domanda avanzata dagli odierni appellati, i quali – a suo dire – non avrebbero esposto in modo specifico i fatti né avrebbero indicato in modo chiaro le norme poste a fondamento della domanda;
gli stessi avrebbero invece richiamato, a supporto delle loro deduzioni, diffusa giurisprudenza concernente tanto la responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. e avente natura contrattuale, quanto la responsabilità per la rovina e i difetti di beni immobili ex art. 1669 c.c., a cui è riconosciuta natura extracontrattuale, senza tuttavia sussumere l'azione svolta entro uno dei due parametri normativi individuati.
Tale motivo è infondato e va, di conseguenza, rigettato.
Ed invero, tenuto conto del tenore complessivo dell'atto di citazione, si ritiene che gli attori abbiano adeguatamente formulato la domanda, essendo anzitutto possibile desumere il contenuto sostanziale della loro pretesa dalla rappresentazione della situazione di fatto per come da loro descritta, da cui si ricava che i vizi lamentati attengono “a varie tipologie di danni, manifestatisi con distacchi di intonaci da muri perimetrali, infiltrazioni d'acqua, fessurazioni delle pareti un po' ovunque” (cfr. pag. 4 atto di citazione).
6 Ancora, in punto di qualificazione giuridica, va osservato come - in tema di appalto - sussista la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c., in vista del rafforzamento della tutela del committente;
ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale, ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione (cfr. Cassazione civile sez. II, 25/07/2019, n.20184).
Orbene, nel caso di specie, ritiene la Corte che i difetti denunciati dagli attori rientrino chiaramente tra i difetti sussumibili nel novero di quelli rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c., non potendo di contro essere inquadrati nell'ambito della diversa previsione di cui all'art. 1667 c.c., trattandosi di deficienze costruttive incidenti sulla funzionalità e abitabilità dell'immobile.
Ne discende, pertanto, che va esclusa la nullità dell'atto di citazione e va condivisa la qualificazione giuridica dei fatti di causa operata in primo grado.
Con il terzo motivo di appello, la difesa del , dopo aver ricondotto la domanda al paradigma Parte_1 della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1667 cod. civ., eccepisce l'inoperatività della garanzia prevista dalla norma citata, deducendo l'avvenuta accettazione dell'opera “senza riserva” da parte degli odierni appellati;
con il quarto connesso motivo di appello si eccepiscono tanto la decadenza, per non avere gli attori denunciato le difformità e i vizi entro sessanta giorni dalla loro scoperta, quanto la prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c., per essere decorsi due anni dal giorno della consegna dell'opera senza che gli odierni appellati abbiano promosso l'azione in giudizio.
Alla luce di quanto osservato con riguardo al secondo motivo di appello, i predetti motivi devono ritenersi assorbiti.
Per quanto riguarda il quinto motivo di appello proposto dal , per la stretta connessione delle Parte_1 argomentazioni e delle censure svolte, appare opportuno esaminarlo congiuntamente al primo motivo di appello formulato dall'appellante nel giudizio riunito. Controparte_1
E infatti, i due appellanti eccepiscono che gli originari attori siano incorsi nella decadenza prevista dall'art. 1669 c.c., in quanto tra la data della scoperta dei vizi e la loro denuncia sarebbe decorso un termine superiore a quello di un anno previsto dalla norma citata;
assumono, inoltre, che l'azione promossa si sia prescritta, poiché proposta oltre il termine annuale decorrente - sempre ai sensi dell'art. 1669 c.c. - dalla denuncia.
Tale comune doglianza è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, preliminarmente, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice Controparte_1 di prime cure, nel rigettare le superiori eccezioni di decadenza e prescrizione, ha erroneamente ritenuto
7 che: “la responsabilità del direttore dei lavori non soggiace alle previsioni normative dell'appalto, ma a quelle del prestatore d'opera intellettuale, pertanto - per un verso - non è sottoposta a termini di decadenza;
per altro verso, è soggetta solo alla prescrizione ordinaria. Gli artt. 1667 – 1669 c.c. spiegano, infatti, la propria efficacia solo con riferimento ai rapporti tra committente ed appaltatore;
esulano, invece, dalla sfera di operatività i rapporti intercorsi con la direzione dei lavori, disciplinati dall'art. 2229 c.c. (e rispetto ai quali vige la prescrizione decennale)” (cfr. pagg.
5-6 della sentenza).
L'appellante, di converso, fonda le suddette eccezioni sul presupposto secondo cui il regime dettato dall'art. 1669 c.c. troverebbe applicazione anche nei suoi confronti, in ragione di un'eventuale responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c., che - laddove accertata - sussisterebbe tra l'impresa appaltatrice e sé medesimo, in qualità di direttore dei lavori.
A tal riguardo, ritiene la Corte di dover condividere l'assunto dell'odierno appellante, atteso che l'art. 1669 c.c. delinea un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale avente un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione, in cui possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando la loro opera, abbiano contribuito per colpa professionale all'insorgenza dei vizi (cfr. Cassazione civile sez. II - 07/12/2022, n. 35931); sicché la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/11/2024, n. 29251).
Ed infatti, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (cfr. Cassazione civile sez. II, 15/03/2024, n.7057).
Ciò posto, quindi, rileva la Corte che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, nella fattispecie in esame gli odierni appellanti siano stati chiamati a rispondere solidalmente verso gli attori in primo grado, la cui azione era conseguentemente soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1669
c.c. da osservarsi, senza alcuna distinzione, con riguardo a tutte le parti convenute.
Chiarito ciò, dunque, va anzitutto valutata la tempestività della denuncia dei vizi e dei difetti in relazione al termine legale di decadenza pari a un anno decorrente dalla scoperta degli stessi.
Sul punto, gli attori in primo grado hanno sostenuto che i danni di cui hanno chiesto il risarcimento si sarebbero manifestati nel corso del tempo, e segnatamente che: “sin dalla consegna dei lavori, sono progressivamente affiorati in sequenza tutta una serie di danni riconducenti alla pessima esecuzione delle
8 opere realizzate dall'appaltatrice in difetto dei criteri della regola d'arte, che vanno in crescendo sempre più ad aggravarsi di giorno in giorno. La strana loro peculiarità è data dal fatto che essi hanno riguardato la quasi totalità dei lavori, quale evidente conseguenza della non perfetta esecuzione a regola
d'arte, della superficialità, della grave approssimazione e non curanza dei dettagli posta in essere mediante una palese esecuzione dolosa delle opere, attuata attraverso l'impiego di manovalanze incompetenti che hanno così operato per specifica disposizione e/o grazie all'intenzionale disinteresse e/o alla mancata vigilanza degli organi tecnici dell'appaltatore, ed in doloso concorso con il Direttore dei
Lavori che, a sua volta, ha palesemente omesso tutti i necessari controlli di sua competenza, autorizzando anche i SAL” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
Dopo la consegna dell'opera, avvenuta il 05.05.2016, gli odierni appellati hanno quindi indirizzato una prima denuncia, rivolgendosi esclusivamente all'impresa appaltatrice di cui è titolare l'appellante
, tramite raccomandata datata il 13.02.2017, spedita il 27.12.2018, ma mai recapitata alla parte Parte_1
(come da documentazione versata in atti); in seguito hanno inviato una successiva raccomandata, contenente una denuncia relativa ai danni accertati, questa volta destinata non solo alla ditta appaltatrice, ma anche al direttore dei lavori (l'unico a cui, peraltro, risulta essere stata recapitata in data 9.01.2019).
Prima dell'inizio del primo grado di giudizio, gli attori hanno poi conferito l'incarico all'ing. Per_1
, al fine di redigere una consulenza tecnica di parte “volta ad accertare ed evidenziare in dettaglio
[...]
i danni lamentati” (consulenza resa il 4.12.2019, ma completata definitivamente con ulteriori integrazioni il 27.02.2020); nell'atto introduttivo si legge, infatti, che: “l'allegata C.T.P., unitamente alla sua integrazione del 27.02.2020, (doc. 4) che, per brevità, deve intendersi qui integralmente riprodotta e trascritta, ha identificato i danni, le cause che li hanno determinati, la loro quantificazione economica, i rimedi e le singole posizioni di responsabilità”.
Nel presente grado di giudizio, dunque, gli odierni appellati assumono che il momento della scoperta dei vizi vada ricondotto alla perizia a firma del proprio consulente tecnico (nella sua versione definitiva datata 27.02.2020), sulla cui scorta sarebbe seguita la denuncia e, per l'effetto, la proposizione della domanda risarcitoria, avanzata tempestivamente il 9.03.2020.
A sostegno di quanto prospettato viene richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto ex art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, sicché esso può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale (cfr. Cassazione civile sez. II -
22/07/2025, n. 20678).
9 A tal riguardo, rileva la Corte che il superiore assunto difensivo non può trovare accoglimento, atteso che, nella specie, il momento nel quale i committenti hanno conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera coincide non già con la data in cui hanno acquisito le ulteriori informazioni contenute nella CTP, bensì va ricondotto a una data antecedente alla denuncia resa con la lettera destinata a entrambi gli odierni appellanti, ma recapitata al solo direttore dei lavori in data 9.01.2019.
Ed infatti, l'impianto argomentativo della suddetta lettera di diffida e messa in mora appare sufficientemente circostanziato e puntuale, tanto con riferimento alla tipologia dei danni che vengono elencati per voci e di cui viene anche fornita una descrizione (si veda la lettera depositata in atti, ove si fa menzione delle estese macchie di umido all'interno dell'immobile, localizzate per lo più sulla parte bassa dei muri perimetrali esterni di tamponatura, e delle problematiche di infiltrazione riscontrate sia nell'immobile principale sia in garage), quanto in ordine alla loro dipendenza dall'imperfetta esecuzione dell'appalto imputata alla ditta e dall'errata supervisione da parte del direttore dei lavori. Parte_2
Trattasi, dunque, di un giudizio che denota una conoscenza parziale ma oltremodo sufficiente della riconducibilità eziologica dei danni lamentati alla “mala gestio” ascritta all'appaltatore e al direttore dei lavori;
quanto osservato trova, peraltro, conferma nel medesimo orientamento richiamato dagli odierni appellati, secondo cui se il vizio non è riconoscibile, la prescrizione inizia a decorrere dalla scoperta, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche o - come nella specie - dal diverso momento in cui tale piena conoscenza sia stata acquisita, la cui individuazione compete al giudice di merito (Cassazione civile sez. II - 05/08/2025, n.
22649).
Orbene, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene la Corte che, in applicazione dell'art. 1669 c.c., il termine decadenziale sia inutilmente decorso per gli odierni appellati nei confronti sia dell'appaltatore
, al quale non è mai pervenuta alcuna denuncia, sia nei riguardi dell'ingegnere di Parte_1 CP_1
CP_1
Può dirsi, infatti, che la denuncia presentata a quest'ultimo il 9.01.2019 sia tardiva, poiché dalla data della scoperta dei vizi, che - in base alla ricostruzione dei fatti fondata sulla complessiva documentazione prodotta - va collocata al momento della consegna ovvero alla data della prima denuncia rimasta inevasa
(ossia il 13.02.2017), è decorso ben più di un anno.
Parimenti, anche con riferimento alla connessa eccezione di prescrizione, questa Corte ritiene di dover condividere il rilievo formulato dagli odierni appellanti, secondo cui, anche a voler ritenere non verificatasi la decadenza, cionondimeno l'azione di risarcimento si sarebbe comunque prescritta, per via
10 del decorso del termine annuale previsto dal secondo comma dell'art. 1669 c.c.; d'altronde, l'azione è stata promossa il 9.03.2020 (data in cui si è perfezionata la notifica dell'atto di citazione), ossia quando già era decorso più di un anno dalla denuncia effettuata con la raccomandata del 9.01.2019.
Indi, conclusivamente, ne deriva non solo che le odierne parti appellate, e Controparte_2 [...]
, vanno dichiarate decadute nei confronti di entrambi gli appellanti, ma anche che l'azione CP_3 di risarcimento da loro avanzata va dichiarata prescritta.
Alla luce del pieno accoglimento del quinto motivo di appello formulato da e del primo Parte_1 motivo di appello proposto da , i successivi motivi devono tutti ritenersi Controparte_1 assorbiti, ivi comprese le richieste istruttorie formulate dalla difesa di . Parte_1
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza di e di Controparte_2
e si liquidano come in dispositivo, confermando per il primo grado quanto già Controparte_3 liquidato dal primo giudice e, per il presente grado di giudizio, tenendo conto del valore effettivo della causa (scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00) e della non complessa attività difensiva svolta in relazione alle preliminari eccezioni di merito, applicando i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al
D.M. Giustizia 147/2022.
In ragione della riforma della sentenza impugnata, va altresì accolta la domanda di restituzione avanzata dall'appellante della somma di euro 98.563,94, versata in esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado, come confermato dagli stessi appellati, oltre agli interessi legali richiesti a decorrere dalla data della domanda (v. note conclusive del 7.11.2025), in mancanza di alcuna indicazione e/o prova della data di effettivo pagamento del superiore importo;
ciò in quanto la caducazione della prima decisione comporta che viene meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni, sicché la parte ha diritto al ripristino della situazione patrimoniale precedente (cfr. Cassazione civile sez. VI,
29/04/2020, n.8309). L'articolo 336 del codice di procedura civile, disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In
11 sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr.
Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, n.23972).
Atteso l'esito del giudizio e le ragioni della decisione, non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata per applicare l'art. 96 c.p.c., genericamente invocato dalla difesa degli appellati con le note conclusive.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti e iscritti ai nn. 1378/2024 e 1389/2024 R.G., in accoglimento degli appelli riuniti proposti da e , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 4130/2024, pubblicata il 20.08.2024, emessa dal Giudice della Quarta Sezione Civile del
Tribunale di Catania nel giudizio iscritto al n. 3718/2020 R.G., dichiara la nullità della sentenza nei confronti di . Parte_1
Rigetta le domande di risarcimento danni formulate da e e li Controparte_2 Controparte_3 condanna alla restituzione in favore dell'appellante della somma di euro Controparte_1
98.563,94 oltre agli interessi legali decorrenti dal 7.11.2025.
Condanna e , in solido, alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_2 Controparte_3
delle spese del giudizio di primo grado, come liquidate dal primo giudice Controparte_1 nella misura di complessivi euro 10.000,00 (oltre spese generali, IVA e CPA) e pone definitivamente a loro carico le spese di CTU, come liquidate in primo grado.
Condanna e , in solido, alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_2 Controparte_3
delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in complessivi euro Parte_1
8.325,50 di cui euro 1165,50 per spese vive, euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA.
Condanna e , in solido, alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_2 Controparte_3
delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in complessivi Controparte_1 euro 8.450,50 di cui euro 1.290,50 per spese vive, euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Catania il 27.11.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT. MASSIMO LO TRUGLIO DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
12 La presente sentenza è stata redatta dalla Dott.ssa Sara Mastrojanni, magistrato ordinario in tirocinio, sotto le cure del consigliere relatore e affidatario Dott. Massimo Lo Truglio.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di appello riunite e iscritte ai nn. 1378/2024 e 1389/2024 R.G. promosse da:
, nato a [...] il [...] (CF: ), titolare della ditta Parte_1 C.F._1 denominata NISA Costruzioni di (partita iva n. ), con sede in Paternò, via Parte_1 P.IVA_1
Somalia n. 7, elettivamente domiciliato in Paternò, via G.B. Nicolosi n. 10/F, presso lo studio dell'avv.
OL La NA (CF: ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE (nel giudizio iscritto al n. 1378/2024 R.G.)
APPELLATO (nel giudizio riunito) nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania, Via Crispi n.
247, presso lo studio degli avv.ti Alberto Giaconia (CF: ) e Nicola Natullo (CF: C.F._4
), che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._5
APPELLATO (nel giudizio iscritto al n. 1378/2024 R.G.)
APPELLANTE (nel giudizio riunito)
e di
1 nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_2 C.F._6 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambi residenti in CP_3 C.F._7
Aci Sant'AN (CT), via Spirito Santo n. 135, elettivamente domiciliati in Catania, via C. Finocchiaro
Aprile n. 109, presso lo studio dell'avv. Antonello Guido (C.F. , che li C.F._8 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 18.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e le due cause riunite sono state poste in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9.03.2020, e Controparte_2 Controparte_3 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, , in qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale “NISA Costruzioni di Santo Sambataro”, e , direttore dei lavori, Controparte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla non corretta esecuzione a regola d'arte, da parte dell'impresa appaltatrice, delle opere edili di completamento dell'immobile di loro proprietà, sito in
Aci Sant'AN (CT), via Spirito Santo n. 135, lamentando altresì l'omessa vigilanza da parte del direttore dei lavori, nominato in seno al medesimo contratto d'appalto del 23.03.2015. Chiedevano, in aggiunta, il risarcimento dei danni morali ed esistenziali asseritamente patiti per via dell'inadempimento imputato ai convenuti.
Con comparsa del 25.11.2020 si costituiva in giudizio , direttore dei lavori, il Controparte_1 quale contestava le domande risarcitorie avanzate e, nel rassegnare le sue conclusioni, chiedeva: “in via preliminare, nel rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la violazione del combinato disposto degli artt. 163, 163 bis e 164 c.p.c e, onde evitare il differimento dell'udienza, rimettere in termini la difesa del convenuto;
in via preliminare, nel merito, accertare che parte attrice è decaduta dal diritto di esercitare l'azione di cui all'art. 1669 c.c. e per l'effetto respingersi le domande avversarie. Con vittoria di spese e compensi difensivi;
ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare estinto per avvenuta prescrizione il diritto al risarcimento del danno nei confronti dell'IN. , ai sensi e per Controparte_1 gli effetti dell'art. 1669, II comma, c.c., e conseguentemente, respingere la domanda di parte attrice, con condanna alle spese e compensi di causa;
in via principale, nel merito, ritenere e statuire il difetto di legittimazione passiva del convenuto per le ragioni di cui sopra e deducibili nel presente giudizio CP_4
e, per l'effetto, rigettare la domanda. Con vittoria di spese e compensi difensivi;
in via subordinata, ritenere totalmente esente da responsabilità il convenuto direttore dei lavori per quanto sopra esposto, e, per l'effetto, rigettare la domanda spiegata nei confronti dello stesso. Con vittoria di spese e compensi
2 difensivi; in estremo subordine, previo accertamento delle quote di responsabilità gravanti su ciascuno dei convenuti, contenere l'eventuale condanna dell'ing. entro la quota di responsabilità CP_1 ascrittagli;
sul quantum, disattendere tutte le pretese risarcitorie spiegate ex adverso, in quanto infondate in fatto ed in diritto per come sopra dedotto”.
rimaneva contumace. Parte_1
Istruita mediante interrogatorio formale dell'attore e CTU, la causa veniva rinviata per Controparte_2 la precisazione delle conclusioni e posta in decisione in data 15.04.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 4130/2024, pubblicata il 20.08.2024 (nel giudizio iscritto al n. 3718/2020 R.G.), il
Giudice della Quarta Sezione Civile del Tribunale di Catania così statuiva:
“Condanna i convenuti - in solido tra loro - al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di €
74.767,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, che liquida in € 786,00 per spese e € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Pone le spese di ctu, già liquidate, definitivamente a carico delle parti convenute”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per i motivi di cui si dirà nel prosieguo. Parte_1
Con autonomo atto di citazione, ha successivamente impugnato la medesima Controparte_1 sentenza per le ragioni di cui appresso.
Si sono costituiti in entrambi i giudizi, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
23.01.2025, e , chiedendo rispettivamente il rigetto dell'appello Controparte_2 Controparte_3 promosso da e, altresì, dell'appello avanzato da . Parte_1 Controparte_1
All'udienza del 18.02.2025 la Corte ha disposto la riunione del giudizio iscritto al n. 1389/2024 R.G. al giudizio iscritto al n. 1378/2024 R.G.
Con ordinanza del 25.02.2025, la Corte ha accolto l'istanza avanzata dalla difesa di e ha Parte_1 sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando all'udienza di discussione del
18.11.2025.
Sentite le parti, all'esito dell'udienza di discussione del 18.11.2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, censura la sentenza impugnata, deducendo la nullità Parte_1 dell'atto di citazione in rinnovazione a lui destinato, in quanto privo della vocatio in ius, in violazione degli artt. 164, primo e secondo comma, c.p.c., 163 c.p.c. e 24 Cost.
3 L'appellante, in particolare, contesta la statuizione del primo giudice laddove, muovendo dall'erroneo presupposto di aver disposto la rinnovazione della notificazione e non già della citazione al , ha Parte_1 rigettato la superiore eccezione di nullità sollevata dalla difesa del convenuto costituito, ingegnere
[...]
Il giudice di prime cure ha, infatti, ritenuto che la notifica dell'atto di citazione avesse CP_1 compiutamente raggiunto l'odierno appellante e che sussistessero tutti gli elementi costitutivi essenziali dell'atto di citazione, compresa l'indicazione della nuova data di udienza, resa conoscibile mediante la contestuale allegazione e notificazione del verbale di causa, contenente il provvedimento autorizzativo della rinotificazione e della nuova data di udienza all'uopo fissata.
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Sul punto, occorre preliminarmente chiarire come si sia svolta la fase introduttiva del primo grado di giudizio, ricostruendone l'iter processuale.
In data 9.03.2020 veniva eseguita la notificazione dell'atto di citazione alle parti convenute, con invito a comparire all'udienza del 30.06.2020; a causa della sopravvenuta emergenza epidemiologica dovuta al
Covid-19, che ha reso necessaria la sospensione straordinaria dei termini processuali indetta dal
9.03.2020 all'11.05.2020, il termine a comparire si è notevolmente ridotto e non si è Parte_1 costituito. Per tale motivo, su istanza delle parti costituitesi, all'udienza del 15.12.2020 il giudice di prime cure ha rimesso in termini gli attori per rinnovare la notifica dell'atto di citazione al convenuto Parte_1
(da effettuarsi entro il 15.03.2021 per la nuova udienza fissata il 06.07.2021).
In data 11.02.2021, gli attori provvedevano dunque ad effettuare la rinotificazione al dello Parte_1 stesso atto di citazione che gli era stato notificato in data 9.03.2020 (ove era indicata, quale data di comparizione, la data già passata del 30.06.2020), con allegati il verbale di udienza del 15.12.2020 e la relata di notifica.
Tanto premesso, ritiene la Corte di dover condividere l'assunto dell'appellante , il quale, non Parte_1 avendo ben compreso il significato della predetta notifica, deduce di non aver potuto prendere parte al giudizio costituendosi nei termini di legge e, di conseguenza, di non essere stato messo nelle condizioni di esercitare il suo diritto di difesa.
Ed invero, rileva anzitutto la Corte che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, nella fattispecie in esame si sia verificata un'ipotesi di nullità dell'atto di citazione e non di nullità della notificazione, giacché, per via della sospensione straordinaria dei termini processuali intervenuta a decorrere dal 9.03.2020, non è stato possibile osservare i termini a comparire tra il giorno della notificazione della citazione (perfezionatasi, per l'appunto, il 9.03.2020) e l'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (e cioè il 30.06.2020), in violazione della disciplina dettata dal primo comma dell'art. 163-bis c.p.c. (ratione temporis vigente).
4 Tale evenienza rientra, infatti, nel novero delle cause di nullità della citazione individuate dall'art. 164
c.p.c., che dispone che: “la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163”; la norma in questione stabilisce altresì che: “se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio”.
Ciò posto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, opportunamente richiamato dalla difesa dell'odierno appellante (cfr. Cass. Sez. III, Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023; Cass., Sez. III, Ordinanza n. 28810 del 08/11/2019), nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire - come accaduto nella specie - è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto (cfr. da ultimo
Cassazione civile sez. III - 24/04/2025, n. 10778).
La sanatoria del vizio di instaurazione del contraddittorio richiede, pertanto, il compimento di un'attività identica a quella in origine omessa, ossia la notificazione di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto e di forma prescritti dall'art. 163 c.p.c.: circostanza quest'ultima che, nel caso in esame, non si
è verificata. A nulla rileva la circostanza - evidenziata dagli appellati - che il 15 maggio 2020, 45 giorni prima dell'udienza di comparizione del 30.06.2020, abbia depositato istanza di visibilità Parte_1 del fascicolo d'ufficio informatico attraverso l'Avv. La NA, al fine di potersi costituire. Soltanto una eventuale formale costituzione avrebbe potuto sanare la dedotta nullità.
Orbene, alla luce delle superiori considerazioni, attesa la nullità della rinnovazione dell'atto di citazione, che non ha consentito lo svolgimento del processo a contraddittorio pieno, questa Corte ritiene di dover dichiarare la nullità della sentenza impugnata nei riguardi di . Parte_1
A tal proposito, va però precisato che la dedotta nullità non comporta la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., giacché essa non può essere ricondotta ad alcuna delle ipotesi contemplate dalla norma richiamata, che sono considerate tassative (cfr. art. 354, primo comma, c.p.c., ove è disposto che: “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere
5 estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”).
Nello specifico, d'altronde, va esclusa la rimessione della causa al primo giudice, sia in quanto – come sopradetto - la nullità riscontrata attiene alla citazione e non alla notificazione dell'atto introduttivo, sia perché in primo grado non si rendeva necessaria l'integrazione del contraddittorio, essendo il Parte_1 un litisconsorte facoltativo e non un litisconsorte necessario.
Sul punto, infatti, è stato chiarito che, in tema di azione ex art. 1669 c.c., ove l'appaltatore ed il progettista
(o direttore dei lavori) siano convenuti nel medesimo processo per rispondere, in solido tra loro, del danno prodotto da rovina o difetti di cose immobili, non si determina, per ciò solo, un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, restando i rapporti nei confronti del danneggiato tra loro distinti (cfr.
Cassazione civile sez. II - 05/06/2023, n. 15661; Cassazione civile sez. II - 26/09/2016, n. 18831).
Indi, conclusivamente, conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, questa Corte
è tenuta a trattare la causa nel merito e a rinnovare gli atti compiuti in primo grado, dichiarati nulli in dipendenza della nullità della citazione, essendo nella facoltà dell'odierno appellante, rimasto contumace in primo grado, chiedere la rimessione in termini per compiere le attività ormai precluse ed esercitare i correlati poteri difensivi, avendo dimostrato di non aver potuto conoscere del processo (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite – 26/01/2022, n. 2258).
Con il secondo motivo, lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe rilevato la Parte_1 nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma terzo, n. 4, c.p.c.
L'appellante deduce che dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio non emergerebbero con precisione le ragioni della domanda avanzata dagli odierni appellati, i quali – a suo dire – non avrebbero esposto in modo specifico i fatti né avrebbero indicato in modo chiaro le norme poste a fondamento della domanda;
gli stessi avrebbero invece richiamato, a supporto delle loro deduzioni, diffusa giurisprudenza concernente tanto la responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. e avente natura contrattuale, quanto la responsabilità per la rovina e i difetti di beni immobili ex art. 1669 c.c., a cui è riconosciuta natura extracontrattuale, senza tuttavia sussumere l'azione svolta entro uno dei due parametri normativi individuati.
Tale motivo è infondato e va, di conseguenza, rigettato.
Ed invero, tenuto conto del tenore complessivo dell'atto di citazione, si ritiene che gli attori abbiano adeguatamente formulato la domanda, essendo anzitutto possibile desumere il contenuto sostanziale della loro pretesa dalla rappresentazione della situazione di fatto per come da loro descritta, da cui si ricava che i vizi lamentati attengono “a varie tipologie di danni, manifestatisi con distacchi di intonaci da muri perimetrali, infiltrazioni d'acqua, fessurazioni delle pareti un po' ovunque” (cfr. pag. 4 atto di citazione).
6 Ancora, in punto di qualificazione giuridica, va osservato come - in tema di appalto - sussista la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c., in vista del rafforzamento della tutela del committente;
ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale, ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione (cfr. Cassazione civile sez. II, 25/07/2019, n.20184).
Orbene, nel caso di specie, ritiene la Corte che i difetti denunciati dagli attori rientrino chiaramente tra i difetti sussumibili nel novero di quelli rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c., non potendo di contro essere inquadrati nell'ambito della diversa previsione di cui all'art. 1667 c.c., trattandosi di deficienze costruttive incidenti sulla funzionalità e abitabilità dell'immobile.
Ne discende, pertanto, che va esclusa la nullità dell'atto di citazione e va condivisa la qualificazione giuridica dei fatti di causa operata in primo grado.
Con il terzo motivo di appello, la difesa del , dopo aver ricondotto la domanda al paradigma Parte_1 della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1667 cod. civ., eccepisce l'inoperatività della garanzia prevista dalla norma citata, deducendo l'avvenuta accettazione dell'opera “senza riserva” da parte degli odierni appellati;
con il quarto connesso motivo di appello si eccepiscono tanto la decadenza, per non avere gli attori denunciato le difformità e i vizi entro sessanta giorni dalla loro scoperta, quanto la prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c., per essere decorsi due anni dal giorno della consegna dell'opera senza che gli odierni appellati abbiano promosso l'azione in giudizio.
Alla luce di quanto osservato con riguardo al secondo motivo di appello, i predetti motivi devono ritenersi assorbiti.
Per quanto riguarda il quinto motivo di appello proposto dal , per la stretta connessione delle Parte_1 argomentazioni e delle censure svolte, appare opportuno esaminarlo congiuntamente al primo motivo di appello formulato dall'appellante nel giudizio riunito. Controparte_1
E infatti, i due appellanti eccepiscono che gli originari attori siano incorsi nella decadenza prevista dall'art. 1669 c.c., in quanto tra la data della scoperta dei vizi e la loro denuncia sarebbe decorso un termine superiore a quello di un anno previsto dalla norma citata;
assumono, inoltre, che l'azione promossa si sia prescritta, poiché proposta oltre il termine annuale decorrente - sempre ai sensi dell'art. 1669 c.c. - dalla denuncia.
Tale comune doglianza è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, preliminarmente, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice Controparte_1 di prime cure, nel rigettare le superiori eccezioni di decadenza e prescrizione, ha erroneamente ritenuto
7 che: “la responsabilità del direttore dei lavori non soggiace alle previsioni normative dell'appalto, ma a quelle del prestatore d'opera intellettuale, pertanto - per un verso - non è sottoposta a termini di decadenza;
per altro verso, è soggetta solo alla prescrizione ordinaria. Gli artt. 1667 – 1669 c.c. spiegano, infatti, la propria efficacia solo con riferimento ai rapporti tra committente ed appaltatore;
esulano, invece, dalla sfera di operatività i rapporti intercorsi con la direzione dei lavori, disciplinati dall'art. 2229 c.c. (e rispetto ai quali vige la prescrizione decennale)” (cfr. pagg.
5-6 della sentenza).
L'appellante, di converso, fonda le suddette eccezioni sul presupposto secondo cui il regime dettato dall'art. 1669 c.c. troverebbe applicazione anche nei suoi confronti, in ragione di un'eventuale responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c., che - laddove accertata - sussisterebbe tra l'impresa appaltatrice e sé medesimo, in qualità di direttore dei lavori.
A tal riguardo, ritiene la Corte di dover condividere l'assunto dell'odierno appellante, atteso che l'art. 1669 c.c. delinea un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale avente un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione, in cui possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando la loro opera, abbiano contribuito per colpa professionale all'insorgenza dei vizi (cfr. Cassazione civile sez. II - 07/12/2022, n. 35931); sicché la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/11/2024, n. 29251).
Ed infatti, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (cfr. Cassazione civile sez. II, 15/03/2024, n.7057).
Ciò posto, quindi, rileva la Corte che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, nella fattispecie in esame gli odierni appellanti siano stati chiamati a rispondere solidalmente verso gli attori in primo grado, la cui azione era conseguentemente soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1669
c.c. da osservarsi, senza alcuna distinzione, con riguardo a tutte le parti convenute.
Chiarito ciò, dunque, va anzitutto valutata la tempestività della denuncia dei vizi e dei difetti in relazione al termine legale di decadenza pari a un anno decorrente dalla scoperta degli stessi.
Sul punto, gli attori in primo grado hanno sostenuto che i danni di cui hanno chiesto il risarcimento si sarebbero manifestati nel corso del tempo, e segnatamente che: “sin dalla consegna dei lavori, sono progressivamente affiorati in sequenza tutta una serie di danni riconducenti alla pessima esecuzione delle
8 opere realizzate dall'appaltatrice in difetto dei criteri della regola d'arte, che vanno in crescendo sempre più ad aggravarsi di giorno in giorno. La strana loro peculiarità è data dal fatto che essi hanno riguardato la quasi totalità dei lavori, quale evidente conseguenza della non perfetta esecuzione a regola
d'arte, della superficialità, della grave approssimazione e non curanza dei dettagli posta in essere mediante una palese esecuzione dolosa delle opere, attuata attraverso l'impiego di manovalanze incompetenti che hanno così operato per specifica disposizione e/o grazie all'intenzionale disinteresse e/o alla mancata vigilanza degli organi tecnici dell'appaltatore, ed in doloso concorso con il Direttore dei
Lavori che, a sua volta, ha palesemente omesso tutti i necessari controlli di sua competenza, autorizzando anche i SAL” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
Dopo la consegna dell'opera, avvenuta il 05.05.2016, gli odierni appellati hanno quindi indirizzato una prima denuncia, rivolgendosi esclusivamente all'impresa appaltatrice di cui è titolare l'appellante
, tramite raccomandata datata il 13.02.2017, spedita il 27.12.2018, ma mai recapitata alla parte Parte_1
(come da documentazione versata in atti); in seguito hanno inviato una successiva raccomandata, contenente una denuncia relativa ai danni accertati, questa volta destinata non solo alla ditta appaltatrice, ma anche al direttore dei lavori (l'unico a cui, peraltro, risulta essere stata recapitata in data 9.01.2019).
Prima dell'inizio del primo grado di giudizio, gli attori hanno poi conferito l'incarico all'ing. Per_1
, al fine di redigere una consulenza tecnica di parte “volta ad accertare ed evidenziare in dettaglio
[...]
i danni lamentati” (consulenza resa il 4.12.2019, ma completata definitivamente con ulteriori integrazioni il 27.02.2020); nell'atto introduttivo si legge, infatti, che: “l'allegata C.T.P., unitamente alla sua integrazione del 27.02.2020, (doc. 4) che, per brevità, deve intendersi qui integralmente riprodotta e trascritta, ha identificato i danni, le cause che li hanno determinati, la loro quantificazione economica, i rimedi e le singole posizioni di responsabilità”.
Nel presente grado di giudizio, dunque, gli odierni appellati assumono che il momento della scoperta dei vizi vada ricondotto alla perizia a firma del proprio consulente tecnico (nella sua versione definitiva datata 27.02.2020), sulla cui scorta sarebbe seguita la denuncia e, per l'effetto, la proposizione della domanda risarcitoria, avanzata tempestivamente il 9.03.2020.
A sostegno di quanto prospettato viene richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto ex art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, sicché esso può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale (cfr. Cassazione civile sez. II -
22/07/2025, n. 20678).
9 A tal riguardo, rileva la Corte che il superiore assunto difensivo non può trovare accoglimento, atteso che, nella specie, il momento nel quale i committenti hanno conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera coincide non già con la data in cui hanno acquisito le ulteriori informazioni contenute nella CTP, bensì va ricondotto a una data antecedente alla denuncia resa con la lettera destinata a entrambi gli odierni appellanti, ma recapitata al solo direttore dei lavori in data 9.01.2019.
Ed infatti, l'impianto argomentativo della suddetta lettera di diffida e messa in mora appare sufficientemente circostanziato e puntuale, tanto con riferimento alla tipologia dei danni che vengono elencati per voci e di cui viene anche fornita una descrizione (si veda la lettera depositata in atti, ove si fa menzione delle estese macchie di umido all'interno dell'immobile, localizzate per lo più sulla parte bassa dei muri perimetrali esterni di tamponatura, e delle problematiche di infiltrazione riscontrate sia nell'immobile principale sia in garage), quanto in ordine alla loro dipendenza dall'imperfetta esecuzione dell'appalto imputata alla ditta e dall'errata supervisione da parte del direttore dei lavori. Parte_2
Trattasi, dunque, di un giudizio che denota una conoscenza parziale ma oltremodo sufficiente della riconducibilità eziologica dei danni lamentati alla “mala gestio” ascritta all'appaltatore e al direttore dei lavori;
quanto osservato trova, peraltro, conferma nel medesimo orientamento richiamato dagli odierni appellati, secondo cui se il vizio non è riconoscibile, la prescrizione inizia a decorrere dalla scoperta, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche o - come nella specie - dal diverso momento in cui tale piena conoscenza sia stata acquisita, la cui individuazione compete al giudice di merito (Cassazione civile sez. II - 05/08/2025, n.
22649).
Orbene, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene la Corte che, in applicazione dell'art. 1669 c.c., il termine decadenziale sia inutilmente decorso per gli odierni appellati nei confronti sia dell'appaltatore
, al quale non è mai pervenuta alcuna denuncia, sia nei riguardi dell'ingegnere di Parte_1 CP_1
CP_1
Può dirsi, infatti, che la denuncia presentata a quest'ultimo il 9.01.2019 sia tardiva, poiché dalla data della scoperta dei vizi, che - in base alla ricostruzione dei fatti fondata sulla complessiva documentazione prodotta - va collocata al momento della consegna ovvero alla data della prima denuncia rimasta inevasa
(ossia il 13.02.2017), è decorso ben più di un anno.
Parimenti, anche con riferimento alla connessa eccezione di prescrizione, questa Corte ritiene di dover condividere il rilievo formulato dagli odierni appellanti, secondo cui, anche a voler ritenere non verificatasi la decadenza, cionondimeno l'azione di risarcimento si sarebbe comunque prescritta, per via
10 del decorso del termine annuale previsto dal secondo comma dell'art. 1669 c.c.; d'altronde, l'azione è stata promossa il 9.03.2020 (data in cui si è perfezionata la notifica dell'atto di citazione), ossia quando già era decorso più di un anno dalla denuncia effettuata con la raccomandata del 9.01.2019.
Indi, conclusivamente, ne deriva non solo che le odierne parti appellate, e Controparte_2 [...]
, vanno dichiarate decadute nei confronti di entrambi gli appellanti, ma anche che l'azione CP_3 di risarcimento da loro avanzata va dichiarata prescritta.
Alla luce del pieno accoglimento del quinto motivo di appello formulato da e del primo Parte_1 motivo di appello proposto da , i successivi motivi devono tutti ritenersi Controparte_1 assorbiti, ivi comprese le richieste istruttorie formulate dalla difesa di . Parte_1
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza di e di Controparte_2
e si liquidano come in dispositivo, confermando per il primo grado quanto già Controparte_3 liquidato dal primo giudice e, per il presente grado di giudizio, tenendo conto del valore effettivo della causa (scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00) e della non complessa attività difensiva svolta in relazione alle preliminari eccezioni di merito, applicando i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al
D.M. Giustizia 147/2022.
In ragione della riforma della sentenza impugnata, va altresì accolta la domanda di restituzione avanzata dall'appellante della somma di euro 98.563,94, versata in esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado, come confermato dagli stessi appellati, oltre agli interessi legali richiesti a decorrere dalla data della domanda (v. note conclusive del 7.11.2025), in mancanza di alcuna indicazione e/o prova della data di effettivo pagamento del superiore importo;
ciò in quanto la caducazione della prima decisione comporta che viene meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni, sicché la parte ha diritto al ripristino della situazione patrimoniale precedente (cfr. Cassazione civile sez. VI,
29/04/2020, n.8309). L'articolo 336 del codice di procedura civile, disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In
11 sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr.
Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, n.23972).
Atteso l'esito del giudizio e le ragioni della decisione, non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata per applicare l'art. 96 c.p.c., genericamente invocato dalla difesa degli appellati con le note conclusive.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti e iscritti ai nn. 1378/2024 e 1389/2024 R.G., in accoglimento degli appelli riuniti proposti da e , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 4130/2024, pubblicata il 20.08.2024, emessa dal Giudice della Quarta Sezione Civile del
Tribunale di Catania nel giudizio iscritto al n. 3718/2020 R.G., dichiara la nullità della sentenza nei confronti di . Parte_1
Rigetta le domande di risarcimento danni formulate da e e li Controparte_2 Controparte_3 condanna alla restituzione in favore dell'appellante della somma di euro Controparte_1
98.563,94 oltre agli interessi legali decorrenti dal 7.11.2025.
Condanna e , in solido, alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_2 Controparte_3
delle spese del giudizio di primo grado, come liquidate dal primo giudice Controparte_1 nella misura di complessivi euro 10.000,00 (oltre spese generali, IVA e CPA) e pone definitivamente a loro carico le spese di CTU, come liquidate in primo grado.
Condanna e , in solido, alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_2 Controparte_3
delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in complessivi euro Parte_1
8.325,50 di cui euro 1165,50 per spese vive, euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA.
Condanna e , in solido, alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_2 Controparte_3
delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in complessivi Controparte_1 euro 8.450,50 di cui euro 1.290,50 per spese vive, euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Catania il 27.11.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT. MASSIMO LO TRUGLIO DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
12 La presente sentenza è stata redatta dalla Dott.ssa Sara Mastrojanni, magistrato ordinario in tirocinio, sotto le cure del consigliere relatore e affidatario Dott. Massimo Lo Truglio.
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