Articolo 57 della Legge 11 marzo 1972, n. 61
Articolo 56Articolo 58
Versione
6 aprile 1972
Art. 57. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1969 risultano stabiliti in. . L. 483.361.442.997 dei quali furono pagati nel 1970 . . . . . . . " 208.601.785.611
------------------ e rimasero da pagare al 31 dicembre 1970 . . . L. 274.759.657.386
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Entrata in vigore il 6 aprile 1972